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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 828 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella Parte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Stefano Taurini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
Cristina Gelpi, in Como (CO), Via Cinque Giornate n. 61,
- appellante -
E
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma (RM), Largo Ferruccio Mengaroni Controparte_1 P.IVA_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Camera e
Valentina Percopo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pompei (NA), Via Lepanto n. 84
E
, contumace Controparte_2
- appellati -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (solo danni a cose) – appello avverso sentenza
Giudice di Pace
CONCLUSIONI
In esito all'udienza cartolare del 18.11.2024 le parti costituite, con note di trattazione scritta, hanno precisato le seguenti conclusioni: per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 528/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il 14 luglio 2022 e pubblicata in pari data, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 3787/2022, e così provvedere:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Controparte_1
Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il
1 difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria CP_1 avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
c) E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo Parte_1 grado di restituzione di euro 330,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede pre- contenziosa;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.”.
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. Parte_1
528/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il 14/07/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale obbligata al ripristino delle Controparte_1 condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in forza del contratto d'appalto 17.10.2017 stipulato con la - di cui alle Parte_2 determinazioni dirigenziali nn. 149/2016 e 278/2017 - conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Como,
e chiedendone la condanna in solido al Parte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla predetta , ente proprietario del tratto stradale danneggiato in Parte_2 seguito al sinistro avvenuto il 02.05.2018, alle ore 16.30 circa, in Solbiate (CO), lungo la SS342P nei pressi della
Tamoil.
L'attrice in primo grado ed odierna appellata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di conducente del veicolo di proprietà di Controparte_3 CP_2 tg. AR580NP, assicurato con -per averne perso il controllo tamponando il veicolo tg. Parte_1
EX844WN che a sua volta tamponava il veicolo tg. CA938GW, con ingente dispersione di rifiuti liquidi e solidi sul manto stradale-, deduceva di essere concessionaria dell' servizio di ripristino delle condizioni di Parte_3 viabilità e sicurezza dell'area interessata dall'incidente, nonché cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa. Chiedeva pertanto al Giudice di Pace di condannare i convenuti al pagamento di € 597,93, ovvero di quella differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo e con vittoria di spese.
in data 24.05.2018 e 02.07.2018, inoltrava a mezzo pec alla convenuta compagnia Controparte_1 la richiesta risarcitoria, notificando contestualmente la cessione del credito, tratteneva la somma di € 370,00, corrisposta da in acconto sul maggiore avere e, successivamente, esperiva invano il procedimento di Pt_1 negoziazione assistita.
2 Costituitasi nel giudizio di primo grado, contestava che avesse Parte_1 Parte_2 mai autorizzato l'attrice ad incassarne i crediti e la legittimazione ad agire di quest'ultima, giacché il prezzo del servizio reso in concessione non costituirebbe titolo per agire ex art. 2054 c.c.
Nello specifico chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo non esservi un illecito fonte di danno ma un contratto, non un evento lesivo ma un servizio erogato in esecuzione dello stesso contratto, non un danno ma un prezzo;
e sostenendo che non fosse il soggetto danneggiato, ma il prestatore del Controparte_1 servizio, il cui prezzo (forfettario) era stato concordato tra altri e non era vincolante per la Compagnia (cfr. pag.
10, comparsa di costituzione in primo grado).
Contestava la validità ed efficacia della convenzione e della cessione di crediti dell'Ente in favore della concessionaria per difetto di sottoscrizione del Presidente della Provincia, unico organo legittimato all'atto di disposizione, per violazione dei dettami di cui all'art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ceduto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c..
Deduceva, inoltre, la violazione degli artt. 14, 15, 161 e 211 del Codice della Strada per non aver l'Ente irrogato al conducente del veicolo assicurato la sanzione per il presunto danneggiamento o insozzamento della strada e concessogli di provvedere in proprio alla rimozione dei residui permasti sull'asfalto e che, l'obbligo di ripristino, avente natura sanzionatoria, non rientrerebbe nella garanzia R.c. Auto.
Contestava l'imputabilità del danno al conducente assicurato, l'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente e la prova sia dell'esistenza degli interventi che della loro effettiva necessità ed urgenza.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'accertamento e declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283
CAP, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice, nonché del difetto di legittimazione attiva e della mancanza del titolo dell'attrice alla pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito, richiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto ed in diritto e per l'illegittimità amministrativa con la quale la aveva affidato all'attrice l'incarico per la pulizia delle strade in violazione dell'art. 202 del Codice Parte_2 dell'Ambiente; in ogni caso, domandando, in via riconvenzionale, la condanna di Controparte_1 alla restituzione della somma di € 370,00 già percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze.
rimaneva contumace. CP_2
All'esito del processo di primo grado la domanda di veniva accolta, previa Controparte_1 rideterminazione in via equitativa del danno in € 350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
II. La sentenza impugnata
Il Giudice di primae curae, in forza della convenzione stipulata tra e Controparte_1 Parte_2
e con cui quest'ultima aveva affidato alla prima il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
[...] stradale compromesse a seguito di incidenti, ha dedotto la legittimazione attiva dell'odierna appellata, quale cessionaria del credito, per ottenere il risarcimento del danno.
La pronuncia appellata è giunta a tali conclusioni sulla base delle risultanze del rapporto di incidente dei
Carabinieri di Olgiate Comasco, da cui risultava lo sversamento di liquidi e l'avvenuta pulizia della sede stradale effettuata dall'attrice; ha ritenuto inoltre cedibile il diritto al credito risarcitorio e correttamente notificata al ceduto la cessione del credito da parte della (cfr., doc. 11 e Parte_4 ss. di parte attrice).
3 Ha inoltre ravvisato la sussistenza della prova della responsabilità nella causazione del sinistro dell'assicurato con non contestata e comunque evincibile dal rapporto di incidente redatto dalle Parte_1 autorità intervenute (cfr. doc. 6 di parte attrice). Pertanto, previa rideterminazione in via equitativa del danno in € 350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, ne ha condannato al pagamento i convenuti e in solido, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_2
Sicurezza e Ambiente.
III. Sul giudizio d'appello: iter processuale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza n. Parte_1
528/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il 14.072022, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante, nonché dell'art. 1372 c.c., circa l'inopponibilità a terzi del contratto;
2) nullità dell'atto di delega/cessione per violazione dell'art. 50 TUEL, in quanto il contratto non è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia, e dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997) per non essere consentita la cessione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni di crediti illiquidi e non esigibili;
3) violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino e che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211; inoltre, la natura sanzionatoria dell'illecito amministrativo, di cui alla richiamata normativa, ne escluderebbe l'assicurabilità in RC Auto;
4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno – in via diretta ed esclusiva – alla condotta dell'assicurato, dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente, dell'esistenza di interventi svolti e del nesso di causalità con l'illecito, nonché per erronea quantificazione del danno (in quanto automatica e presuntiva) e mancanza di motivazione sul punto;
5) violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti.
Ha concluso, in integrale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di
[...] per inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria - ai sensi del combinato disposto Controparte_1 degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap - attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver titolo alla pretesa risarcitoria;
nel merito di dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda accolta in primo grado, anche perché priva di prova;
in ogni caso, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale sotteso alla quantificazione del danno, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 24.05.2023, si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi Controparte_1 di gravame ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per non essere stato proposto ai sensi dell'art. 339, c. 3, c.p.c., nonostante la pronuncia secondo equità - di cui all'art. 113, c. 2, c.p.c. - del giudice di primo grado, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c. per non aver Parte_1 indicato in modo chiaro e preciso le parti della sentenza censurate e la decisione alternativa che avrebbe
4 dovuto assumere il giudice di primo grado con indicazione degli elementi a supporto. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 22.06.2023 il Giudice, rilevata la mancanza della prova della notifica a ha CP_2 concesso termine per il rinnovo, rinviando all'udienza del 14.12.2023 riscadenzata, in forma cartolare, per il
21.12.2023. All'esito di quest'ultima, verificato il perfezionamento della notifica nei confronti di
[...]
, ne ha dichiarato la contumacia rinviando per la precisazione delle conclusioni Controparte_2 all'udienza in trattazione scritta del 18.11.2024 (stante l'applicabilità del rito ante riforma c.d. Cartabia).
Il giorno 18.11.2024, lette le note scritte delle due parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, ritenuta la causa matura, il Giudice ha trattenuto il fascicolo in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 20.11.2024 (data della comunicazione da parte della cancelleria), nel rispetto dei quali entrambi le parti hanno depositato le comparse conclusionali e unicamente le memorie Controparte_1 di replica.
IV. Sulle questioni preliminari di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da
[...] per violazione degli artt. 342 e 339, c. 3, c.p.c. che si respingono per le seguenti ragioni. Controparte_1
Sotto il primo profilo d'inammissibilità per genericità dei motivi di appello, si rileva che la volontà delle parti di impugnare la sentenza di primo grado non richiede né la proposizione di un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello. Nel caso di specie esso è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, con l'individuazione delle parti di sentenza impugnate, sia sotto il profilo argomentativo, consentendo di comprendere il contenuto e la portata delle censure;
l'appellante ha quindi rispettato i dettami dell'art. 342 c.p.c..
Quanto all'art. 339, c. 3, c.p.c., si evidenzia che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità
c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al Controparte_1 pagamento della “restante somma per euro 597,93 = ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”. Da ciò consegue che la causa si debba considerare di valore indeterminato, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta.
5 Anche tale eccezione d'inammissibilità va pertanto rigettata, passando pertanto all'esame dell'appello nel merito.
V. Sulle ragioni della decisione nel merito: sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Risulta documentalmente che, a seguito di gara pubblica (e di annullamento della precedente aggiudicazione per effetto della sentenza definitiva del TAR Lombardia n. 432/2017 del 26.01.2017) con determinazione dirigenziale n. 278/2017, abbia aggiudicato a l'”appalto” del Parte_2 Controparte_1
“servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (cfr., doc. n. 2, fascicolo primo grado appellata, prodotto sub doc. n.
3.a della comparsa in appello).
L'art. 2 di tale contratto richiama, quale parte integrante dello stesso, alcuni allegati, tra cui il capitolato speciale d'oneri. Tuttavia, si rileva, quest'ultimo documento non pare essere quello corretto, presentando significative incongruenze rispetto all'importo oggetto del contratto stabilito in € 180.000,00 dall'art. 1 dell'appalto ed in € 80.000,00 dall'art. 2 del capitolato, oltre ad essere privo sia di firma che di data.
A fronte delle contestazioni dell'appellante, sin dal primo grado di giudizio, circa la legittimazione ad agire in capo a , nonché in merito alla validità del contratto stipulato anche con riferimento Controparte_1 all'assenza di delega e autorizzazione del soggetto sottoscrittore, il capitolato speciale d'oneri prodotto dall'appellata non prevede, da un lato, alcuna cessione né surroga dell'attrice nel diritto di agire direttamente nei confronti di garante per la del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., per Parte_1 CP_4 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ripristino della sede stradale danneggiata;
e, in secondo luogo, la mancanza di sottoscrizione impedisce altresì di effettuare le necessarie verifiche circa l'eventuale violazione dell'art. 50 del TUEL, di cui al secondo motivo di gravame.
Ritiene pertanto il Tribunale che il solo contratto d'appalto, in assenza di un capitolato speciale d'oneri debitamente datato e firmato, non sia idoneo a provare l'avvenuta e contestata cessione in favore di
[...] dei crediti risarcitori dell'ente proprietario della strada (ex artt. 2043 e 2054 c.c.), a seguito Controparte_1 del danneggiamento della rete viaria in conseguenza di un sinistro stradale.
Il capitolato d'oneri prodotto d'appellata non prova il contenuto degli accordi intercorsi tra
[...]
ma solamente la tipologia del servizio di ripristino post incidente, l'assenza di oneri Parte_5 economici a carico della con la specifica che “I costi saranno sostenuti dalle compagnie di Parte_2 assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati” (art. 2), senza alcuna specifica rispetto alla parte legittimata attiva della pretesa risarcitoria che, pertanto, deve ritenersi essere
. Parte_2
Quel che è accaduto nel caso di specie, a fronte del dimostrato intervento di per il Controparte_1 rispristino dei luoghi in seguito all'incidente cagionato dalla circolazione del veicolo di (cfr. doc. 6, CP_2 rapporto di incidente stradale, fascicolo primo grado appellata), è l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria del danneggiante per adempimento di un terzo ( , ai sensi dell'art. 1180 c.c., senza che Controparte_1 il credito risarcitorio, estinto per effetto dell'adempimento, sia stato ceduto dall'ente proprietario della strada danneggiata all'attrice che risulta aver spontaneamente adempiuto ad un'obbligazione del terzo, né può ritenersi automaticamente sorto alcun suo diritto ad agire nei confronti del debitore.
Ed invero: “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale
6 presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e
2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9946/2009).
Ciò considerato, avendo adempiuto l'obbligazione risarcitoria in forma specifica di Controparte_1 cui all'art. 2058 c.c. in luogo dell'obbligato, avrebbe potuto agire per ottenere da quest'ultimo l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiusto arricchimento, domanda non svolta dall'appellata che invece ha agito quale asserita cessionaria di un credito risarcitorio ex art. 2054 c.c..
Mancando pertanto la prova che sia succeduta a nel lato attivo Controparte_1 Parte_2 dell'obbligazione risarcitoria in relazione al sinistro stradale di cui è causa, la domanda svolta in primo grado doveva essere rigettata in quanto infondata.
VI. Sulle conclusioni.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte da davanti al Giudice di primae curae nei confronti di Controparte_1 [...] devono essere rigettate. Parte_1
In conseguenza dell'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace, Sicurezza e Ambiente S.p.a. va condannata a restituire a le somme da quest'ultima pagate in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado.
VII. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata alla Controparte_1 refusione, in favore di delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si Parte_1 liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal
D.M. n. 147/2022, salvo per la fase di istruttoria/trattazione (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 30219/2023) che a fronte dell'esiguità dell'attività svolta viene liquidata secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei riguardi Parte_1 di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Accoglie nel merito l'appello interposto, previo rigetto dei sollevati profili d'inammissibilità, e per l'effetto:
in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 528/2022:
Accerta nulla essere dovuto da parte di nei riguardi di in Parte_1 Controparte_1 relazione all'oggetto della domanda di primo grado;
conseguentemente:
7 Condanna alla restituzione, in favore di –ove già Controparte_1 Parte_1 corrisposte-, delle somme oggetto della statuizione appellata e riformata, pari ad € 350,00
(trecentocinquanta/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Condanna in persona del l.r.p.t alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t, degli importi liquidati in proprio favore a titolo di spese di primo grado, pari a € 43
[...] per anticipazioni e € 265 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna in persona del l.r.p.t alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t, delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
€ 827,00 (ottocentoventisette/00) per compensi (€ 265,00 per il primo grado ed € 562,00 per il secondo grado di giudizio), € 107,50 (centosette/50) per spese (€ 43,00, per il primo grado ed € 64,50 per il secondo grado di giudizio), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. (se dovuta) alle rispettive aliquote di legge;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 9 giugno 2025
Il Giudice Dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 828 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella Parte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Stefano Taurini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
Cristina Gelpi, in Como (CO), Via Cinque Giornate n. 61,
- appellante -
E
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma (RM), Largo Ferruccio Mengaroni Controparte_1 P.IVA_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Camera e
Valentina Percopo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pompei (NA), Via Lepanto n. 84
E
, contumace Controparte_2
- appellati -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (solo danni a cose) – appello avverso sentenza
Giudice di Pace
CONCLUSIONI
In esito all'udienza cartolare del 18.11.2024 le parti costituite, con note di trattazione scritta, hanno precisato le seguenti conclusioni: per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 528/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il 14 luglio 2022 e pubblicata in pari data, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 3787/2022, e così provvedere:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Controparte_1
Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il
1 difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria CP_1 avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
c) E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo Parte_1 grado di restituzione di euro 330,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede pre- contenziosa;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.”.
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. Parte_1
528/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il 14/07/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale obbligata al ripristino delle Controparte_1 condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in forza del contratto d'appalto 17.10.2017 stipulato con la - di cui alle Parte_2 determinazioni dirigenziali nn. 149/2016 e 278/2017 - conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Como,
e chiedendone la condanna in solido al Parte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla predetta , ente proprietario del tratto stradale danneggiato in Parte_2 seguito al sinistro avvenuto il 02.05.2018, alle ore 16.30 circa, in Solbiate (CO), lungo la SS342P nei pressi della
Tamoil.
L'attrice in primo grado ed odierna appellata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di conducente del veicolo di proprietà di Controparte_3 CP_2 tg. AR580NP, assicurato con -per averne perso il controllo tamponando il veicolo tg. Parte_1
EX844WN che a sua volta tamponava il veicolo tg. CA938GW, con ingente dispersione di rifiuti liquidi e solidi sul manto stradale-, deduceva di essere concessionaria dell' servizio di ripristino delle condizioni di Parte_3 viabilità e sicurezza dell'area interessata dall'incidente, nonché cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa. Chiedeva pertanto al Giudice di Pace di condannare i convenuti al pagamento di € 597,93, ovvero di quella differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo e con vittoria di spese.
in data 24.05.2018 e 02.07.2018, inoltrava a mezzo pec alla convenuta compagnia Controparte_1 la richiesta risarcitoria, notificando contestualmente la cessione del credito, tratteneva la somma di € 370,00, corrisposta da in acconto sul maggiore avere e, successivamente, esperiva invano il procedimento di Pt_1 negoziazione assistita.
2 Costituitasi nel giudizio di primo grado, contestava che avesse Parte_1 Parte_2 mai autorizzato l'attrice ad incassarne i crediti e la legittimazione ad agire di quest'ultima, giacché il prezzo del servizio reso in concessione non costituirebbe titolo per agire ex art. 2054 c.c.
Nello specifico chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo non esservi un illecito fonte di danno ma un contratto, non un evento lesivo ma un servizio erogato in esecuzione dello stesso contratto, non un danno ma un prezzo;
e sostenendo che non fosse il soggetto danneggiato, ma il prestatore del Controparte_1 servizio, il cui prezzo (forfettario) era stato concordato tra altri e non era vincolante per la Compagnia (cfr. pag.
10, comparsa di costituzione in primo grado).
Contestava la validità ed efficacia della convenzione e della cessione di crediti dell'Ente in favore della concessionaria per difetto di sottoscrizione del Presidente della Provincia, unico organo legittimato all'atto di disposizione, per violazione dei dettami di cui all'art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ceduto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c..
Deduceva, inoltre, la violazione degli artt. 14, 15, 161 e 211 del Codice della Strada per non aver l'Ente irrogato al conducente del veicolo assicurato la sanzione per il presunto danneggiamento o insozzamento della strada e concessogli di provvedere in proprio alla rimozione dei residui permasti sull'asfalto e che, l'obbligo di ripristino, avente natura sanzionatoria, non rientrerebbe nella garanzia R.c. Auto.
Contestava l'imputabilità del danno al conducente assicurato, l'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente e la prova sia dell'esistenza degli interventi che della loro effettiva necessità ed urgenza.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'accertamento e declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283
CAP, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice, nonché del difetto di legittimazione attiva e della mancanza del titolo dell'attrice alla pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito, richiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto ed in diritto e per l'illegittimità amministrativa con la quale la aveva affidato all'attrice l'incarico per la pulizia delle strade in violazione dell'art. 202 del Codice Parte_2 dell'Ambiente; in ogni caso, domandando, in via riconvenzionale, la condanna di Controparte_1 alla restituzione della somma di € 370,00 già percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze.
rimaneva contumace. CP_2
All'esito del processo di primo grado la domanda di veniva accolta, previa Controparte_1 rideterminazione in via equitativa del danno in € 350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
II. La sentenza impugnata
Il Giudice di primae curae, in forza della convenzione stipulata tra e Controparte_1 Parte_2
e con cui quest'ultima aveva affidato alla prima il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
[...] stradale compromesse a seguito di incidenti, ha dedotto la legittimazione attiva dell'odierna appellata, quale cessionaria del credito, per ottenere il risarcimento del danno.
La pronuncia appellata è giunta a tali conclusioni sulla base delle risultanze del rapporto di incidente dei
Carabinieri di Olgiate Comasco, da cui risultava lo sversamento di liquidi e l'avvenuta pulizia della sede stradale effettuata dall'attrice; ha ritenuto inoltre cedibile il diritto al credito risarcitorio e correttamente notificata al ceduto la cessione del credito da parte della (cfr., doc. 11 e Parte_4 ss. di parte attrice).
3 Ha inoltre ravvisato la sussistenza della prova della responsabilità nella causazione del sinistro dell'assicurato con non contestata e comunque evincibile dal rapporto di incidente redatto dalle Parte_1 autorità intervenute (cfr. doc. 6 di parte attrice). Pertanto, previa rideterminazione in via equitativa del danno in € 350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, ne ha condannato al pagamento i convenuti e in solido, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_2
Sicurezza e Ambiente.
III. Sul giudizio d'appello: iter processuale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza n. Parte_1
528/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il 14.072022, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante, nonché dell'art. 1372 c.c., circa l'inopponibilità a terzi del contratto;
2) nullità dell'atto di delega/cessione per violazione dell'art. 50 TUEL, in quanto il contratto non è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia, e dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997) per non essere consentita la cessione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni di crediti illiquidi e non esigibili;
3) violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino e che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211; inoltre, la natura sanzionatoria dell'illecito amministrativo, di cui alla richiamata normativa, ne escluderebbe l'assicurabilità in RC Auto;
4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno – in via diretta ed esclusiva – alla condotta dell'assicurato, dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente, dell'esistenza di interventi svolti e del nesso di causalità con l'illecito, nonché per erronea quantificazione del danno (in quanto automatica e presuntiva) e mancanza di motivazione sul punto;
5) violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti.
Ha concluso, in integrale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di
[...] per inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria - ai sensi del combinato disposto Controparte_1 degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap - attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver titolo alla pretesa risarcitoria;
nel merito di dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda accolta in primo grado, anche perché priva di prova;
in ogni caso, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale sotteso alla quantificazione del danno, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 24.05.2023, si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi Controparte_1 di gravame ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per non essere stato proposto ai sensi dell'art. 339, c. 3, c.p.c., nonostante la pronuncia secondo equità - di cui all'art. 113, c. 2, c.p.c. - del giudice di primo grado, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c. per non aver Parte_1 indicato in modo chiaro e preciso le parti della sentenza censurate e la decisione alternativa che avrebbe
4 dovuto assumere il giudice di primo grado con indicazione degli elementi a supporto. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 22.06.2023 il Giudice, rilevata la mancanza della prova della notifica a ha CP_2 concesso termine per il rinnovo, rinviando all'udienza del 14.12.2023 riscadenzata, in forma cartolare, per il
21.12.2023. All'esito di quest'ultima, verificato il perfezionamento della notifica nei confronti di
[...]
, ne ha dichiarato la contumacia rinviando per la precisazione delle conclusioni Controparte_2 all'udienza in trattazione scritta del 18.11.2024 (stante l'applicabilità del rito ante riforma c.d. Cartabia).
Il giorno 18.11.2024, lette le note scritte delle due parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, ritenuta la causa matura, il Giudice ha trattenuto il fascicolo in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 20.11.2024 (data della comunicazione da parte della cancelleria), nel rispetto dei quali entrambi le parti hanno depositato le comparse conclusionali e unicamente le memorie Controparte_1 di replica.
IV. Sulle questioni preliminari di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da
[...] per violazione degli artt. 342 e 339, c. 3, c.p.c. che si respingono per le seguenti ragioni. Controparte_1
Sotto il primo profilo d'inammissibilità per genericità dei motivi di appello, si rileva che la volontà delle parti di impugnare la sentenza di primo grado non richiede né la proposizione di un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello. Nel caso di specie esso è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, con l'individuazione delle parti di sentenza impugnate, sia sotto il profilo argomentativo, consentendo di comprendere il contenuto e la portata delle censure;
l'appellante ha quindi rispettato i dettami dell'art. 342 c.p.c..
Quanto all'art. 339, c. 3, c.p.c., si evidenzia che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità
c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al Controparte_1 pagamento della “restante somma per euro 597,93 = ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”. Da ciò consegue che la causa si debba considerare di valore indeterminato, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta.
5 Anche tale eccezione d'inammissibilità va pertanto rigettata, passando pertanto all'esame dell'appello nel merito.
V. Sulle ragioni della decisione nel merito: sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Risulta documentalmente che, a seguito di gara pubblica (e di annullamento della precedente aggiudicazione per effetto della sentenza definitiva del TAR Lombardia n. 432/2017 del 26.01.2017) con determinazione dirigenziale n. 278/2017, abbia aggiudicato a l'”appalto” del Parte_2 Controparte_1
“servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (cfr., doc. n. 2, fascicolo primo grado appellata, prodotto sub doc. n.
3.a della comparsa in appello).
L'art. 2 di tale contratto richiama, quale parte integrante dello stesso, alcuni allegati, tra cui il capitolato speciale d'oneri. Tuttavia, si rileva, quest'ultimo documento non pare essere quello corretto, presentando significative incongruenze rispetto all'importo oggetto del contratto stabilito in € 180.000,00 dall'art. 1 dell'appalto ed in € 80.000,00 dall'art. 2 del capitolato, oltre ad essere privo sia di firma che di data.
A fronte delle contestazioni dell'appellante, sin dal primo grado di giudizio, circa la legittimazione ad agire in capo a , nonché in merito alla validità del contratto stipulato anche con riferimento Controparte_1 all'assenza di delega e autorizzazione del soggetto sottoscrittore, il capitolato speciale d'oneri prodotto dall'appellata non prevede, da un lato, alcuna cessione né surroga dell'attrice nel diritto di agire direttamente nei confronti di garante per la del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., per Parte_1 CP_4 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ripristino della sede stradale danneggiata;
e, in secondo luogo, la mancanza di sottoscrizione impedisce altresì di effettuare le necessarie verifiche circa l'eventuale violazione dell'art. 50 del TUEL, di cui al secondo motivo di gravame.
Ritiene pertanto il Tribunale che il solo contratto d'appalto, in assenza di un capitolato speciale d'oneri debitamente datato e firmato, non sia idoneo a provare l'avvenuta e contestata cessione in favore di
[...] dei crediti risarcitori dell'ente proprietario della strada (ex artt. 2043 e 2054 c.c.), a seguito Controparte_1 del danneggiamento della rete viaria in conseguenza di un sinistro stradale.
Il capitolato d'oneri prodotto d'appellata non prova il contenuto degli accordi intercorsi tra
[...]
ma solamente la tipologia del servizio di ripristino post incidente, l'assenza di oneri Parte_5 economici a carico della con la specifica che “I costi saranno sostenuti dalle compagnie di Parte_2 assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati” (art. 2), senza alcuna specifica rispetto alla parte legittimata attiva della pretesa risarcitoria che, pertanto, deve ritenersi essere
. Parte_2
Quel che è accaduto nel caso di specie, a fronte del dimostrato intervento di per il Controparte_1 rispristino dei luoghi in seguito all'incidente cagionato dalla circolazione del veicolo di (cfr. doc. 6, CP_2 rapporto di incidente stradale, fascicolo primo grado appellata), è l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria del danneggiante per adempimento di un terzo ( , ai sensi dell'art. 1180 c.c., senza che Controparte_1 il credito risarcitorio, estinto per effetto dell'adempimento, sia stato ceduto dall'ente proprietario della strada danneggiata all'attrice che risulta aver spontaneamente adempiuto ad un'obbligazione del terzo, né può ritenersi automaticamente sorto alcun suo diritto ad agire nei confronti del debitore.
Ed invero: “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale
6 presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e
2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9946/2009).
Ciò considerato, avendo adempiuto l'obbligazione risarcitoria in forma specifica di Controparte_1 cui all'art. 2058 c.c. in luogo dell'obbligato, avrebbe potuto agire per ottenere da quest'ultimo l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiusto arricchimento, domanda non svolta dall'appellata che invece ha agito quale asserita cessionaria di un credito risarcitorio ex art. 2054 c.c..
Mancando pertanto la prova che sia succeduta a nel lato attivo Controparte_1 Parte_2 dell'obbligazione risarcitoria in relazione al sinistro stradale di cui è causa, la domanda svolta in primo grado doveva essere rigettata in quanto infondata.
VI. Sulle conclusioni.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte da davanti al Giudice di primae curae nei confronti di Controparte_1 [...] devono essere rigettate. Parte_1
In conseguenza dell'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace, Sicurezza e Ambiente S.p.a. va condannata a restituire a le somme da quest'ultima pagate in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado.
VII. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata alla Controparte_1 refusione, in favore di delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si Parte_1 liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal
D.M. n. 147/2022, salvo per la fase di istruttoria/trattazione (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 30219/2023) che a fronte dell'esiguità dell'attività svolta viene liquidata secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei riguardi Parte_1 di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Accoglie nel merito l'appello interposto, previo rigetto dei sollevati profili d'inammissibilità, e per l'effetto:
in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 528/2022:
Accerta nulla essere dovuto da parte di nei riguardi di in Parte_1 Controparte_1 relazione all'oggetto della domanda di primo grado;
conseguentemente:
7 Condanna alla restituzione, in favore di –ove già Controparte_1 Parte_1 corrisposte-, delle somme oggetto della statuizione appellata e riformata, pari ad € 350,00
(trecentocinquanta/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Condanna in persona del l.r.p.t alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t, degli importi liquidati in proprio favore a titolo di spese di primo grado, pari a € 43
[...] per anticipazioni e € 265 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna in persona del l.r.p.t alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t, delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
€ 827,00 (ottocentoventisette/00) per compensi (€ 265,00 per il primo grado ed € 562,00 per il secondo grado di giudizio), € 107,50 (centosette/50) per spese (€ 43,00, per il primo grado ed € 64,50 per il secondo grado di giudizio), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. (se dovuta) alle rispettive aliquote di legge;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 9 giugno 2025
Il Giudice Dott. Giorgio Previte
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