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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1835/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
Cesena (FC) Via Emilia Levante n.4443 con il patrocinio dell'avv. IANNONE ANGELICA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 13 47923 RIMINI presso il difensore
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], c.f.: , residente Controparte_1 C.F._2 in Cesena (FC) via Emilia Levante n. 45033 rappresentata e difesa dall'Avv. Jonathan Baratella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC), V.le Bovio n° 390
RESISTENTE
pagina 1 di 5 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.042025 le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.03.2025 (da parte convenuta) e 12.3.2025
(da parte attrice), così come precisate all'udienza stessa: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , trascritto negli Parte_1 Controparte_1
atti del matrimonio del Comune di LO (FC) al n.1 P.
1. uff.1 anno 2013 e conseguentemente ordinare all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre , al quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Cesena(FC), Parte_1
Via Emilia Levante n.4503 già di sua proprietà; - confermare che il SI. continuerà ad Pt_1
accollarsi interamente le rate del mutuo di anni venticinque che ancora residuano e relative all'immobile destinato a casa coniugale sopra indicato. - la SI.ra trasferirà Controparte_1
la propria residenza/domicilio presso altra abitazione ed il SI. elargirà quale Parte_1
contributo per la locazione del nuovo immobile a favore della prima la somma onnicomprensiva di euro 3.500,00, da intendersi anche a titolo di liquidazione del costo sostenuto dalla SI.ra
[...]
per l'acquisto dell'autovettura Fiat Punto targata EF248PG intestata al SI. Controparte_1
. - il rilascio dell'immobile coniugale da parte della SI.ra avverrà Parte_1 CP_1
entro il giorno 10.03.2025 ed al momento del rilascio vi sarà la riconsegna da parte della prima delle chiavi dell'appartamento e la corresponsione contestuale da parte del della somma Pt_1
di euro 3.500,00. - disporre/statuire che la madre veda e tenga con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana dalle 14,00 sino a dopo cena da concordarsi secondo i turni lavorativi della medesima e a week end alternati dal sabato ore 14,00 sino alle ore 20,00 dopo cena e dalla domenica ore 10,00 sino alle ore 20,00 dopo cena (non essendoci possibilità di trascorrere la notte presso la nuova abitazione della madre per ragioni di dimensioni dell'immobile). Le festività natalizie e pasquali saranno passate alternativamente dal minore con il padre e con la madre. -
Nel periodo estivo il minore trascorrerà con la madre due settimane (anche non consecutive) nel periodo di vacanza scolastica da concordarsi previamente tra i genitori;
- disporre/statuire che non sia previsto alcun reciproco contributo al mantenimento a favore del figlio e che sia statuito il
pagina 2 di 5 mantenimento diretto - dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito ex lege dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- disporre/statuire che genitori, inoltre, si facciano carico delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Ai fini dell'individuazione, delle spese straordinarie i ricorrenti dovranno fare riferimento pedissequamente al protocollo del Tribunale di Forlì del 27.07.2016; - disporre/statuire che i genitori prestino sempre ed in ogni caso entrambi consenso anche scritto per gli esami obbligatori necessari, anche radiologici, ed interventi medici, odontotecnici-dentistici, dei figli che dovessero richiedere la firma di entrambi. - dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni alla sottoscrizione dle presente accordo. -
Le parti danno atto di avere così e qui definito ogni altro rapporto, patrimoniale e non, con reciproca rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa. - Spese di lite integralmente compensate tra le parti”. All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno precisato: “con riguardo al rilascio dell'immobile da parte della SI.ra , l'adempimento è già avvenuto così Controparte_1
come la consegna di euro 3.500 da parte del SI. alla suddetta;
si precisa inoltre che gli Pt_1 effetti delle condizioni descritte nell'accordo decorrano dalla data del deposito del medesimo e cioè dal 12.3.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con , dopo aver Controparte_1
precisato di aver contratto matrimonio civile in LO (FC) il 12/01/2013 con CP_1
nata a [...] il [...], atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
LO (FC) al n. 1 P. 1, Uff. 1, anno 2013; in tale sede i coniugi optavano per il regime patrimoniale della comunione dei beni e successivamente, in data 22/09/2016, optavano per il regime di separazione;
dalla loro unione di fatto precedente al matrimonio era nato a [...] il [...], con ricorso depositato il 27/06/2019, i coniugi si sono separati Persona_1
consensualmente e la separazione è stata omologata, con decreto n. 7464/2019 del 26/09/2019 -
RG n. 2242/2019.
Con comparsa depositata in data 26.2.2025 si è costituita , la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Le parti all'udienza del 29.4.2024 davano atto di aver raggiunto un accordo così come da foglio di precisazione delle conclusioni depositati in data 10 e 12.3.2025 e precisavano l'accordo come in epigrafe.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del
6.9.2024, a seguito delle conclusioni delle parti, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Dagli atti risulta che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì il 16.9.2019 e sono stati da questi autorizzati a vivere separati. In data 26.9.2019 è stato emesso il decreto di omologa della separazione dei coniugi e da allora risulta che non abbiano più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, vale a dire sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale trattandosi di procedura di separazione personale consensuale.
Le condizioni di divorzio concordate non sono in contrasto con norme imperative, né di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Presidente del
Tribunale, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia e dell'accordo, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel procedimento promosso da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ato a Cesena (FC) Parte_1
il 19.09.1977 con nata a Fano (PU) il [...] in [...] Controparte_1
in data 12/01/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno
2013, parte I, n. 1, Uff. 1;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente riprodotte e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1835/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
Cesena (FC) Via Emilia Levante n.4443 con il patrocinio dell'avv. IANNONE ANGELICA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 13 47923 RIMINI presso il difensore
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], c.f.: , residente Controparte_1 C.F._2 in Cesena (FC) via Emilia Levante n. 45033 rappresentata e difesa dall'Avv. Jonathan Baratella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC), V.le Bovio n° 390
RESISTENTE
pagina 1 di 5 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.042025 le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.03.2025 (da parte convenuta) e 12.3.2025
(da parte attrice), così come precisate all'udienza stessa: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , trascritto negli Parte_1 Controparte_1
atti del matrimonio del Comune di LO (FC) al n.1 P.
1. uff.1 anno 2013 e conseguentemente ordinare all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre , al quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Cesena(FC), Parte_1
Via Emilia Levante n.4503 già di sua proprietà; - confermare che il SI. continuerà ad Pt_1
accollarsi interamente le rate del mutuo di anni venticinque che ancora residuano e relative all'immobile destinato a casa coniugale sopra indicato. - la SI.ra trasferirà Controparte_1
la propria residenza/domicilio presso altra abitazione ed il SI. elargirà quale Parte_1
contributo per la locazione del nuovo immobile a favore della prima la somma onnicomprensiva di euro 3.500,00, da intendersi anche a titolo di liquidazione del costo sostenuto dalla SI.ra
[...]
per l'acquisto dell'autovettura Fiat Punto targata EF248PG intestata al SI. Controparte_1
. - il rilascio dell'immobile coniugale da parte della SI.ra avverrà Parte_1 CP_1
entro il giorno 10.03.2025 ed al momento del rilascio vi sarà la riconsegna da parte della prima delle chiavi dell'appartamento e la corresponsione contestuale da parte del della somma Pt_1
di euro 3.500,00. - disporre/statuire che la madre veda e tenga con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana dalle 14,00 sino a dopo cena da concordarsi secondo i turni lavorativi della medesima e a week end alternati dal sabato ore 14,00 sino alle ore 20,00 dopo cena e dalla domenica ore 10,00 sino alle ore 20,00 dopo cena (non essendoci possibilità di trascorrere la notte presso la nuova abitazione della madre per ragioni di dimensioni dell'immobile). Le festività natalizie e pasquali saranno passate alternativamente dal minore con il padre e con la madre. -
Nel periodo estivo il minore trascorrerà con la madre due settimane (anche non consecutive) nel periodo di vacanza scolastica da concordarsi previamente tra i genitori;
- disporre/statuire che non sia previsto alcun reciproco contributo al mantenimento a favore del figlio e che sia statuito il
pagina 2 di 5 mantenimento diretto - dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito ex lege dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- disporre/statuire che genitori, inoltre, si facciano carico delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Ai fini dell'individuazione, delle spese straordinarie i ricorrenti dovranno fare riferimento pedissequamente al protocollo del Tribunale di Forlì del 27.07.2016; - disporre/statuire che i genitori prestino sempre ed in ogni caso entrambi consenso anche scritto per gli esami obbligatori necessari, anche radiologici, ed interventi medici, odontotecnici-dentistici, dei figli che dovessero richiedere la firma di entrambi. - dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni alla sottoscrizione dle presente accordo. -
Le parti danno atto di avere così e qui definito ogni altro rapporto, patrimoniale e non, con reciproca rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa. - Spese di lite integralmente compensate tra le parti”. All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno precisato: “con riguardo al rilascio dell'immobile da parte della SI.ra , l'adempimento è già avvenuto così Controparte_1
come la consegna di euro 3.500 da parte del SI. alla suddetta;
si precisa inoltre che gli Pt_1 effetti delle condizioni descritte nell'accordo decorrano dalla data del deposito del medesimo e cioè dal 12.3.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con , dopo aver Controparte_1
precisato di aver contratto matrimonio civile in LO (FC) il 12/01/2013 con CP_1
nata a [...] il [...], atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
LO (FC) al n. 1 P. 1, Uff. 1, anno 2013; in tale sede i coniugi optavano per il regime patrimoniale della comunione dei beni e successivamente, in data 22/09/2016, optavano per il regime di separazione;
dalla loro unione di fatto precedente al matrimonio era nato a [...] il [...], con ricorso depositato il 27/06/2019, i coniugi si sono separati Persona_1
consensualmente e la separazione è stata omologata, con decreto n. 7464/2019 del 26/09/2019 -
RG n. 2242/2019.
Con comparsa depositata in data 26.2.2025 si è costituita , la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Le parti all'udienza del 29.4.2024 davano atto di aver raggiunto un accordo così come da foglio di precisazione delle conclusioni depositati in data 10 e 12.3.2025 e precisavano l'accordo come in epigrafe.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del
6.9.2024, a seguito delle conclusioni delle parti, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Dagli atti risulta che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì il 16.9.2019 e sono stati da questi autorizzati a vivere separati. In data 26.9.2019 è stato emesso il decreto di omologa della separazione dei coniugi e da allora risulta che non abbiano più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3,
n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, vale a dire sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale trattandosi di procedura di separazione personale consensuale.
Le condizioni di divorzio concordate non sono in contrasto con norme imperative, né di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Presidente del
Tribunale, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia e dell'accordo, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel procedimento promosso da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ato a Cesena (FC) Parte_1
il 19.09.1977 con nata a Fano (PU) il [...] in [...] Controparte_1
in data 12/01/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno
2013, parte I, n. 1, Uff. 1;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente riprodotte e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
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