Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3179/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3179/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Manuela PASCARELLI e dall'Avv. Nazareno GIORGIANO, nello studio dei quali è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata Controparte_1 alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Michele BARATTINI, del Foro di
Bari, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (pagamento di corrispettivo)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse alla di pagare alla ricorrente, Parte_1 immediatamente, la somma di euro 30.600,00, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria, alle spese legali.
Si trattava del corrispettivo (euro 30.000,00), con l'IVA, del contratto, concluso il 31
Ottobre 2012, col quale la prima società cedeva alla seconda «tutti i diritti relativi all'iniziativa energetica con codice rintracciabilità T0045673 della potenza di 999,35 Kw con preventivo di connessione sulla line[a] MT “TRE CASE” DP 50-35213 sita sulla C.P.. di ». Parte_2
1
2. Il Tribunale accoglieva la domanda (salvo che per la rivalutazione monetaria, cui il provvedimento non accenna), mediante decreto ingiuntivo n. 726/2014, provvisoriamente esecutivo.
3. La roponeva opposizione. Pt_1 Parte_1
Il contratto era rimasto inefficace, poiché si era pattuito che esso producesse i propri effetti solamente ove l'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. avesse formulato un preventivo non maggiore degli euro 45.700,00: il preventivo presentato, invece, prevedeva una spesa di euro
46.423,71, oltre all'IVA.
Tale preventivo non era stato accettato, neppure informalmente, dalla
[...]
Controparte_2 avrebbe dovuto restituire all'opponente la somma di
[...] euro 5.000,00 (manca, in ogni caso, precisa lo scrivente, una domanda riconvenzionale),
trattenendo il solo minor importo di euro 1.000,00, quali esborsi.
La domanda monitoria, infine, non poteva essere accolta, perché sorretta soltanto da una fattura, che non costituisce prova del credito.
4. L' esisteva, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
5. Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
6. La con la memoria ex art. 183, co. Parte_1
6, n. 1, c.p.c., invocava l'art. 4 del contratto, così esprimendosi: «nel caso in cui il preventivo per la connessione rilasciato da ENEL Distribuzione alla parte acquirente fosse superiore ad
€. 35700,00 …più IVA, l'eccedenza sarebbe decurtata dal “Prezzo” pattuito di cui al comma
4.1 del presente articolo, fino ad un importo massimo di €. 10.000,00…Si precisa quindi che il prezzo di cui al comma 4.1 non potrà mai essere inferiore ad €. 20000.00 + iva come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è parzialmente fondata: e deve esaminarsi la questione alla luce di tutti gli elementi istruttori, ormai rimanendo, in questa fase di opposizione, irrilevante analizzare se davvero la prova documentale, depositata nella fase monitoria, fosse insufficiente.
Il contratto, assume l'opponente, sarebbe rimasto inefficace, poiché si era pattuito che esso producesse i propri effetti solamente ove l'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. avesse formulato un preventivo non maggiore degli euro 45.700,00: il preventivo presentato, invece, prevedeva una spesa di euro 46.423,71, oltre all'IVA.
Tale preventivo non sarebbe stato accettato, neppure informalmente, dalla
[...]
Parte_1
La deduzione non corrisponde al vero.
L' a dimostrato, mediante documento formato dall'ENEL Controparte_1
DISTRIBUZIONE S.P.A. (nota Enel-DIS-08/01/2013-0033681), che a quest'ultima società era pervenuta la domanda di connessione, per 350 kW e col biogas come fonte di generazione, a nome della e che il preventivo risultava Parte_1 accettato il 10 Giugno 2013.
2 N. 3179/2014 R.G.A.C.
La del resto, non risulta aver Parte_1 contestato, per iscritto, alcunché alla controparte, prima che fosse notificato il decreto ingiuntivo.
L'avvenuto conseguimento dell'iniziativa energetica, e la fruizione della medesima, seppur con una minor potenza (ma in ragione delle «condizioni economiche» della stessa società, come dichiara il , del quale subito dopo si dirà), sono stati confermati dal Pt_3 rappresentante legale della stessa opponente, interrogato il 31 Gennaio 2018. Parte_4
Il teste escusso il 30 Aprile 2024 (che si diceva informato per la Testimone_1 seguente ragione: «tanto sò in quanto sono un consulente di energia rinnovabili ed ho
accompagnato, in qualità di consulente della società Immobiliare 2003 Srl, il titolare della stessa durante tutto l'iter della trattiva oggetto di scrittura privata ed anche nelle fasi successive.»: il brano, come il seguente, sono testualmente trascritti dal verbale d'udienza, compresi i refusi ortografici), confermava ampiamente le circostanze articolate dall'opposta: ad esempio, affermando «Posso dire, indicativamente, che sino a sei/sette anni fà, dato il lungo tempo trascorso, che l'iniziativa energetica con codice traccibilità T0045673 era nella disponibilità della società agricola di allevatori. Tanto conosco, in quanto avendo altri clienti
in zona, ogni tanto passavo e loro mi dicevano che erano contenti ed erano ancora titolari di quella connessione».
In definitiva, la si è avvalsa, per Parte_1 propria stessa scelta di aderirvi, e nonostante che taluni elementi potessero apparire difformi da quanto previsto inizialmente, del risultato della prestazione della controparte.
2. Il corrispettivo dovuto alla ev'essere ridotto, tuttavia, ad Controparte_1 euro 20.000,00, oltre all'IVA.
L'opponente, in proposito, esattamente ha invocato l'art.
4.4 del contratto, che recita come segue:
Pur trattandosi di circostanza non dedotta nell'atto di citazione, nessuna preclusione può essere maturata, giacché si tratta, semplicemente, dell'illustrazione delle clausole contrattuali, che delineano i fatti costitutivi del diritto della parte creditrice, e non dell'enunciazione di fatto impeditivi, modificativi od estintivi (si veda la ben nota distribuzione dell'onere della prova, regolata dall'art. 2697 c.c.): si rimane, pertanto, nell'ambito delle mere difese, le quali, com'è noto (cfr., da ultimo, in altra materia, ma in forza di principio generale, Cass. civ., Sez. I,
11.9.2024, ord. n. 24375), sono esenti da termine, e sottoposte, del resto, al rilievo officioso del
Giudice.
3. Gli interessi dovuti, chiesti genericamente, nel ricorso, come tali («interessi legali dalla maturazione al soddisfo»), sono regolati dal d. lgs. 231/2002 (nel testo vigente ratione temporis, ossia considerando che il contratto veniva concluso il 31 Ottobre 2012), trattandosi
3 N. 3179/2014 R.G.A.C.
di transazione commerciale: si applicherà, pertanto, quanto ai termini di pagamento, l'art. 4 del decreto (con riferimento alle scadenze indicate dall'art.
4.2 del contratto), e, quanto al saggio,
l'art. 5.
4. Sulla rivalutazione monetaria, chiesta col ricorso monitorio e non concessa dal Giudice che emanava il decreto ingiuntivo, la parte oggi opposta si è espressa nel senso di implicitamente abdicarvi: nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, si chiedeva che il tribunale volesse «confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto» (testualmente), senza alcun accenno alla pretesa della rivalutazione medesima e, anzi, escludendola.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3179/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro Parte_1
l' in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1 richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 726/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la a pagare Parte_1 all' a somma di euro 20.000,00, oltre agli interessi ex art. 5, Controparte_1
d. lgs. 231/2002 (nel testo vigente ratione temporis), decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento fissati dall'art.
4.2 del contratto;
3. condanna la a rifondere Parte_1 all' e spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro Controparte_1
4.250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Michele
BARATTINI.
Potenza, 11 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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