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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Carrozzini, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Marzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 8.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
contraevano matrimonio in data 5.1.2006, regolarmente iscritto pressoIl Pt_1 e la CP_1
l'Ufficio di Stato civile di Lecce
-atto n. 5 parte II Serie A Anno 2006 e generavano due figlie, nate, rispettivamente, in data 24.4.2006 e in data 2.1.2012.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 8.7.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno tra loro separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno e con l'impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a civile comportamento.
2. La figlia minore _1 (nata a [...] il [...]) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà a convivere. Le decisioni di maggiore interesse, riguardo la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, etc. saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente.
3. I tempi di permanenza di _1 presso il padre sono così stabiliti:
- weekend alternati dall'uscita da scuola di sabato sino all'ingresso a scuola di lunedì mattina, ad eccezione del primo weekend del mese che decorrerà dal venerdi uscita da scuola sino al lunedì ingresso a scuola;
- due giorni infrasettimanali, individuati nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 16,30 e sino all'ingresso a scuola il giorno successivo;
i succitati giorni potranno essere variati, previo accordo tra i genitori, per cause di forza maggiore e/o inerenti gli impegni lavorativi degli stessi;
- ferma l'operatività della ripartizione di cui innanzi:
- durante il periodo estivo la figlia _1 trascorrerà 2 settimane continuative di vacanza con la madre e 2 settimane continuative di vacanza con il padre, secondo una ripartizione, anche frazionata (per settimana), da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno (ad eccezione dell'anno in corso - 2025 - per il quale le parti convengono di ripartirle nel seguente modo: dal 26 luglio al 2 agosto 2025 e dal 8 agosto al 16 agosto 2025 con il padre e dal 18 agosto al 31 agosto 2025 con la madre). In difetto di accordo tra le parti, negli anni a venire, Per_1 trascorrerà con il padre l'ultima settimana di luglio e la settimana di agosto dal 10 al 16 e con la madre dal 17 al 31 agosto).
Resta inteso che durante tali periodi sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
- le vacanze natalizie saranno ripartite tra i genitori in parti uguali (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), avendo cura di trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno con la figlia (per l'anno 2025 la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre e quello di Capodanno con il padre, proseguendo per gli anni seguenti con l'alternanza postulata);
- le vacanze pasquali saranno ripartite tra i genitori dalle ore 18:00 del venerdì Santo alla sera della domenica di Pasqua o dal mattino del lunedi dell'Angelo al rientro scolastico il mercoledì successivo avendo cura di trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di PA con la figlia (per l'anno 2026 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di PA con la madre, proseguendo per gli anni seguenti con l'alternanza postulata);
- fuori dal periodo scolastico, la minore verrà prelevata dal domicilio materno alle ore 10 e riportata presso lo stesso alle ore 10, se non diversamente stabilito (così sostituendo le locuzioni
"uscita da scuola" e "ingresso a scuola");
- indipendentemente dal calendario delle visite, rimarrà con il papà il giorno 19 marzo e con la Sig.ra CP_1 nella domenica di maggio dedicata alla festa della Mamma;
- tutte le altre festività infraannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre etc.) seguiranno il regime dell'alternanza fra i due genitori;
- eventuali ulteriori periodi di vacanza della figlia con ciascun genitore dovranno essere previamente concordati, non meno di 20 giorni prima;
- i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui ciascuno trascorrerà con la figlia i periodi di ferie e di quelli in cui avessero a recarsi in occasione del weekend, qualora con pernottamento. Ciascuno avrà diritto di avere notizie della figlia e di conferire liberamente con la stessa telefonicamente.
- Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad accompagnare la figlia presso dopo-scuola, corsi, centri ricreativi e/o sportivi e qualsivoglia ulteriore impegno di studio e/o di relazione/ricreativo/sportivo, qualora sussistente, durante la permanenza della stessa presso ciascuno.
- Il compleanno di _1 sarà trascorso ad anni alterni con la madre o con il padre, qualora i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo congiuntamente. In difetto di accordo, pertanto, il compleanno del 2026 sarà trascorso con la madre e quello successivo insieme al padre, ferma restando la possibilità per la minore di organizzare la propria festa insieme ai pari come di consueto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il calendario sopra stabilito è stato concordato al fine di soddisfare al meglio le esigenze della minore _1 tuttavia, nel caso in cui la stessa dovesse manifestare esigenze particolari, di qualsivoglia natura, che richiedano la modifica del calendario fin qui concordato, quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrare prima dalla madre o permanere più tempo presso il padre, i genitori si impegnano a rispettare i desiderata della figlia e comunque a collaborare in ogni decisione nel suo migliore interesse.
5. La figlia ER (nata a [...] il [...]), attesa la maggiore età, sarà libera di concordare direttamente con il Sig. Pt_1 i periodi di permanenza presso lo stesso;
6. La casa familiare, sita in Lecce, alla Via Lequile, n. 6, resterà assegnata alla Sig.ra CP_1 che ne è proprietaria in via esclusiva, la quale continuerà ad abitarla insieme alle figlie ER
[...] e _1 che ivi manterranno la residenza anagrafica ed il domicilio.
7. Il Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra CP_1 con disposizione di bonifico bancario mensile (presso le coordinate Iban [...]) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_1 e Per_2 (maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente ed in procinto di intraprendere gli studi universitari), ovvero € 350 mensili per ciascuna figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime. La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici (pari al 100%) ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza il medesimo mese dell'anno successivo alla data del provvedimento definitorio del procedimento separatizio. Le parti convengono che, durante la permanenza della figlia Per_2 in Roma
(per gli studi universitari), il contributo al mantenimento paterno (per € 350 mensili) verrà versato direttamente sul conto della figlia;
viceversa durante i periodi di permanenza presso il domicilio materno (anche per brevi periodi, quali per festività natalizie, vacanze estive ed altri periodi di permanenza in Lecce), il padre eseguirà il bonifico in favore della madre come sopra indicato. n
8. Le parti convengono che le detrazioni e deduzioni per i figli a carico, laddove e sussistano i presupposti, saranno godute in ragione del 50% da ciascun genitore, per cui la documentazione giustificativa, delle suddette spese, dovrà essere sempre intestata alle figlie (ad ognuna per quanto di pertinenza) onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi pattuiscono che l'importo dell'assegno unico universale (allo stato attestato in € 85) verrà percepito, sine die, dalla Sig.ra CP_1 in via esclusiva ed integrale, con espressa rinuncia, da parte del Sig. Pt_1 alla propria quota, per effetto della mera sottoscrizione del presente accordo.
10. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alle figlie per le quali essi concordano di attenersi, quanto all'individuazione e alle modalità di gestione, al Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Lecce il 21.5.2018. Per l'effetto le parti riconoscono e dichiarano che, allo stato, le spese straordinarie frutto di scelte già condivise e che, unitamente a quelle ulteriori previste dal succitato Protocollo, non richiederanno il preventivo accordo, sono così individuabili:
- quanto a Per_1 doposcuola per una spesa su base giornaliera, allo stato, di € 25 per quattro giorni alla settimana dalle 15,30 alle 18,30 (o quella diversa che risultasse dovuta), scuola di danza per una spesa mensile di € 70 (oltre iscrizione annuale per € 30, ed oltre € 390- circa- per il saggio di fine anno ed € 200-circa- per costumi di scena), cure ortodontiche presso lo studio del Dott. Persona_3 per un costo complessivo di € 2.800, già quasi interamente adempiute;
spese estetista per una spesa mensile di circa € 30. I genitori riconoscono concordemente di considerare frutto di scelte già condivise da ripartire in ragione del 50% ciascuno: le "paghette" per le uscite settimanali con gli amici della comune figlia che saranno elargite separatamente da ciascun genitore direttamente nella mani della stessa, le somme per partecipare a feste, feste di compleanno, acquisto o partecipazione a liste per regali e/o similari, nonché l'organizzazione, in ogni suo aspetto, delle feste di compleanno della figlia Per_4 i cui dettagli saranno concordati tra i genitori. quanto a ER : sedute psicoterapia per € 70 a seduta (o quella diversa che risulterà dovuta al professionista); estetista circa € 50 su base mensile. ER che ha appena conseguito la maturità, è in procinto di iscriversi presso la Facoltà di Psicologia all'Università degli studi La Sapienza in Roma, dopo aver superato i test di ammissione. Per l'effetto i genitori concordano di ripartire in ragione del 50% le spese per la formazione universitaria, fuori sede, della figlia: iscrizione, tasse universitarie, acquisto libri di testo, spese per il trasporto pubblico (abbonamento metro, bus, etc), alloggio, differenziale che risultasse dovuto per il sostentamento della figlia (detratti i rispettivi contributi al mantenimento ordinario, qualora insufficienti). L'eventuale partecipazione di ER a corsi supplementari, progetti universitari e/o parauniversitari, anche all'estero, dovranno essere espressione di accordo tra le parti ed in nessun caso imposte da un genitore all'altro. I genitori, inoltre, riconoscono concordemente di considerare frutto di scelte già condivise, da ripartire in ragione del 50% ciascuno: le somme per partecipare a feste, feste di compleanno, acquisto o partecipazione a liste per regali e/o similari, nonché l'organizzazione, in ogni suo aspetto, delle feste di compleanno della figlia Per_2 i cui dettagli saranno concordati tra i genitori.
11. Le parti si impegnano a definire i rapporti di dare e avere, inerenti le spese straordinarie, su base mensile (entro la fine di ciascun mese), provvedendo, per quanto di competenza, ai relativi rimborsi. Qualora anticipate interamente da un genitore, l'altro ne rifonderà la quota parte dovuta sulla base dell'esibizione della documentazione fiscale (fatta eccezione per lespese del doposcuola, in quanto note anche nel quantum, che seguiranno il regime della mera richiesta).
Per le spese di importo superiore ad € 100 ciascun genitore provvederà direttamente alla corresponsione della propria quota parte in via preventiva (es. pagamento delle tasse universitarie e dell'iscrizione, canone locatizio dell'immobile condotto in locazione presso la sede universitaria, etc).
12. I Sigg.ri CP_1 e Pt_1 riconoscono e dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed in ogni caso di disporre di mezzi propri adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale, rinunciando reciprocamente a qualunque richiesta di assegno di mantenimento. 13. Le parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra e viceversa alla presenza delle medesime.
Si impegnano, altresì, ad inserire nel rapporto con le figlie eventuali nuovi compagni solo nel caso di rapporti sentimentali connotati da stabilità e serietà di intenti e, comunque, con gradualità e rispetto della sensibilità delle ragazze.
14. Le parti prestano, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minore.
15. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono, concordemente, immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte.
17. Le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte con le proprie difese in giudizio in contrasto con i presenti accordi e dichiarano di accettare le rispettive rinunce. Con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano, altresì, reciprocamente, ad ogni eventuale domanda risarcitoria, anche per ciò che riguarda eventuali danni morali, dipendenti dai fatti e dalle cause connesse alla fine del loro matrimonio.
18. Le spese e competenze di causa sono interamente compensate tra le parti.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 5.1.2006 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 parte II Serie A anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 23.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Carrozzini, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Marzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 8.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
contraevano matrimonio in data 5.1.2006, regolarmente iscritto pressoIl Pt_1 e la CP_1
l'Ufficio di Stato civile di Lecce
-atto n. 5 parte II Serie A Anno 2006 e generavano due figlie, nate, rispettivamente, in data 24.4.2006 e in data 2.1.2012.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 8.7.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno tra loro separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno e con l'impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a civile comportamento.
2. La figlia minore _1 (nata a [...] il [...]) è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà a convivere. Le decisioni di maggiore interesse, riguardo la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, etc. saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente.
3. I tempi di permanenza di _1 presso il padre sono così stabiliti:
- weekend alternati dall'uscita da scuola di sabato sino all'ingresso a scuola di lunedì mattina, ad eccezione del primo weekend del mese che decorrerà dal venerdi uscita da scuola sino al lunedì ingresso a scuola;
- due giorni infrasettimanali, individuati nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 16,30 e sino all'ingresso a scuola il giorno successivo;
i succitati giorni potranno essere variati, previo accordo tra i genitori, per cause di forza maggiore e/o inerenti gli impegni lavorativi degli stessi;
- ferma l'operatività della ripartizione di cui innanzi:
- durante il periodo estivo la figlia _1 trascorrerà 2 settimane continuative di vacanza con la madre e 2 settimane continuative di vacanza con il padre, secondo una ripartizione, anche frazionata (per settimana), da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno (ad eccezione dell'anno in corso - 2025 - per il quale le parti convengono di ripartirle nel seguente modo: dal 26 luglio al 2 agosto 2025 e dal 8 agosto al 16 agosto 2025 con il padre e dal 18 agosto al 31 agosto 2025 con la madre). In difetto di accordo tra le parti, negli anni a venire, Per_1 trascorrerà con il padre l'ultima settimana di luglio e la settimana di agosto dal 10 al 16 e con la madre dal 17 al 31 agosto).
Resta inteso che durante tali periodi sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
- le vacanze natalizie saranno ripartite tra i genitori in parti uguali (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), avendo cura di trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno con la figlia (per l'anno 2025 la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre e quello di Capodanno con il padre, proseguendo per gli anni seguenti con l'alternanza postulata);
- le vacanze pasquali saranno ripartite tra i genitori dalle ore 18:00 del venerdì Santo alla sera della domenica di Pasqua o dal mattino del lunedi dell'Angelo al rientro scolastico il mercoledì successivo avendo cura di trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di PA con la figlia (per l'anno 2026 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di PA con la madre, proseguendo per gli anni seguenti con l'alternanza postulata);
- fuori dal periodo scolastico, la minore verrà prelevata dal domicilio materno alle ore 10 e riportata presso lo stesso alle ore 10, se non diversamente stabilito (così sostituendo le locuzioni
"uscita da scuola" e "ingresso a scuola");
- indipendentemente dal calendario delle visite, rimarrà con il papà il giorno 19 marzo e con la Sig.ra CP_1 nella domenica di maggio dedicata alla festa della Mamma;
- tutte le altre festività infraannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre etc.) seguiranno il regime dell'alternanza fra i due genitori;
- eventuali ulteriori periodi di vacanza della figlia con ciascun genitore dovranno essere previamente concordati, non meno di 20 giorni prima;
- i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui ciascuno trascorrerà con la figlia i periodi di ferie e di quelli in cui avessero a recarsi in occasione del weekend, qualora con pernottamento. Ciascuno avrà diritto di avere notizie della figlia e di conferire liberamente con la stessa telefonicamente.
- Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad accompagnare la figlia presso dopo-scuola, corsi, centri ricreativi e/o sportivi e qualsivoglia ulteriore impegno di studio e/o di relazione/ricreativo/sportivo, qualora sussistente, durante la permanenza della stessa presso ciascuno.
- Il compleanno di _1 sarà trascorso ad anni alterni con la madre o con il padre, qualora i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo congiuntamente. In difetto di accordo, pertanto, il compleanno del 2026 sarà trascorso con la madre e quello successivo insieme al padre, ferma restando la possibilità per la minore di organizzare la propria festa insieme ai pari come di consueto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il calendario sopra stabilito è stato concordato al fine di soddisfare al meglio le esigenze della minore _1 tuttavia, nel caso in cui la stessa dovesse manifestare esigenze particolari, di qualsivoglia natura, che richiedano la modifica del calendario fin qui concordato, quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrare prima dalla madre o permanere più tempo presso il padre, i genitori si impegnano a rispettare i desiderata della figlia e comunque a collaborare in ogni decisione nel suo migliore interesse.
5. La figlia ER (nata a [...] il [...]), attesa la maggiore età, sarà libera di concordare direttamente con il Sig. Pt_1 i periodi di permanenza presso lo stesso;
6. La casa familiare, sita in Lecce, alla Via Lequile, n. 6, resterà assegnata alla Sig.ra CP_1 che ne è proprietaria in via esclusiva, la quale continuerà ad abitarla insieme alle figlie ER
[...] e _1 che ivi manterranno la residenza anagrafica ed il domicilio.
7. Il Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra CP_1 con disposizione di bonifico bancario mensile (presso le coordinate Iban [...]) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_1 e Per_2 (maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente ed in procinto di intraprendere gli studi universitari), ovvero € 350 mensili per ciascuna figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime. La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici (pari al 100%) ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza il medesimo mese dell'anno successivo alla data del provvedimento definitorio del procedimento separatizio. Le parti convengono che, durante la permanenza della figlia Per_2 in Roma
(per gli studi universitari), il contributo al mantenimento paterno (per € 350 mensili) verrà versato direttamente sul conto della figlia;
viceversa durante i periodi di permanenza presso il domicilio materno (anche per brevi periodi, quali per festività natalizie, vacanze estive ed altri periodi di permanenza in Lecce), il padre eseguirà il bonifico in favore della madre come sopra indicato. n
8. Le parti convengono che le detrazioni e deduzioni per i figli a carico, laddove e sussistano i presupposti, saranno godute in ragione del 50% da ciascun genitore, per cui la documentazione giustificativa, delle suddette spese, dovrà essere sempre intestata alle figlie (ad ognuna per quanto di pertinenza) onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi pattuiscono che l'importo dell'assegno unico universale (allo stato attestato in € 85) verrà percepito, sine die, dalla Sig.ra CP_1 in via esclusiva ed integrale, con espressa rinuncia, da parte del Sig. Pt_1 alla propria quota, per effetto della mera sottoscrizione del presente accordo.
10. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alle figlie per le quali essi concordano di attenersi, quanto all'individuazione e alle modalità di gestione, al Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Lecce il 21.5.2018. Per l'effetto le parti riconoscono e dichiarano che, allo stato, le spese straordinarie frutto di scelte già condivise e che, unitamente a quelle ulteriori previste dal succitato Protocollo, non richiederanno il preventivo accordo, sono così individuabili:
- quanto a Per_1 doposcuola per una spesa su base giornaliera, allo stato, di € 25 per quattro giorni alla settimana dalle 15,30 alle 18,30 (o quella diversa che risultasse dovuta), scuola di danza per una spesa mensile di € 70 (oltre iscrizione annuale per € 30, ed oltre € 390- circa- per il saggio di fine anno ed € 200-circa- per costumi di scena), cure ortodontiche presso lo studio del Dott. Persona_3 per un costo complessivo di € 2.800, già quasi interamente adempiute;
spese estetista per una spesa mensile di circa € 30. I genitori riconoscono concordemente di considerare frutto di scelte già condivise da ripartire in ragione del 50% ciascuno: le "paghette" per le uscite settimanali con gli amici della comune figlia che saranno elargite separatamente da ciascun genitore direttamente nella mani della stessa, le somme per partecipare a feste, feste di compleanno, acquisto o partecipazione a liste per regali e/o similari, nonché l'organizzazione, in ogni suo aspetto, delle feste di compleanno della figlia Per_4 i cui dettagli saranno concordati tra i genitori. quanto a ER : sedute psicoterapia per € 70 a seduta (o quella diversa che risulterà dovuta al professionista); estetista circa € 50 su base mensile. ER che ha appena conseguito la maturità, è in procinto di iscriversi presso la Facoltà di Psicologia all'Università degli studi La Sapienza in Roma, dopo aver superato i test di ammissione. Per l'effetto i genitori concordano di ripartire in ragione del 50% le spese per la formazione universitaria, fuori sede, della figlia: iscrizione, tasse universitarie, acquisto libri di testo, spese per il trasporto pubblico (abbonamento metro, bus, etc), alloggio, differenziale che risultasse dovuto per il sostentamento della figlia (detratti i rispettivi contributi al mantenimento ordinario, qualora insufficienti). L'eventuale partecipazione di ER a corsi supplementari, progetti universitari e/o parauniversitari, anche all'estero, dovranno essere espressione di accordo tra le parti ed in nessun caso imposte da un genitore all'altro. I genitori, inoltre, riconoscono concordemente di considerare frutto di scelte già condivise, da ripartire in ragione del 50% ciascuno: le somme per partecipare a feste, feste di compleanno, acquisto o partecipazione a liste per regali e/o similari, nonché l'organizzazione, in ogni suo aspetto, delle feste di compleanno della figlia Per_2 i cui dettagli saranno concordati tra i genitori.
11. Le parti si impegnano a definire i rapporti di dare e avere, inerenti le spese straordinarie, su base mensile (entro la fine di ciascun mese), provvedendo, per quanto di competenza, ai relativi rimborsi. Qualora anticipate interamente da un genitore, l'altro ne rifonderà la quota parte dovuta sulla base dell'esibizione della documentazione fiscale (fatta eccezione per lespese del doposcuola, in quanto note anche nel quantum, che seguiranno il regime della mera richiesta).
Per le spese di importo superiore ad € 100 ciascun genitore provvederà direttamente alla corresponsione della propria quota parte in via preventiva (es. pagamento delle tasse universitarie e dell'iscrizione, canone locatizio dell'immobile condotto in locazione presso la sede universitaria, etc).
12. I Sigg.ri CP_1 e Pt_1 riconoscono e dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed in ogni caso di disporre di mezzi propri adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale, rinunciando reciprocamente a qualunque richiesta di assegno di mantenimento. 13. Le parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra e viceversa alla presenza delle medesime.
Si impegnano, altresì, ad inserire nel rapporto con le figlie eventuali nuovi compagni solo nel caso di rapporti sentimentali connotati da stabilità e serietà di intenti e, comunque, con gradualità e rispetto della sensibilità delle ragazze.
14. Le parti prestano, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minore.
15. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono, concordemente, immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte.
17. Le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte con le proprie difese in giudizio in contrasto con i presenti accordi e dichiarano di accettare le rispettive rinunce. Con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano, altresì, reciprocamente, ad ogni eventuale domanda risarcitoria, anche per ciò che riguarda eventuali danni morali, dipendenti dai fatti e dalle cause connesse alla fine del loro matrimonio.
18. Le spese e competenze di causa sono interamente compensate tra le parti.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 5.1.2006 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 parte II Serie A anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 23.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)