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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2022 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentate e dall'Avv. Francesco D. Pugliese presso il quale hanno CodiceFiscale_2
eletto domicilio
PARTE ATTRICE contro e per essa la mandataria società di diritto italiano, iscrizione Controparte_1 CP_2
al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , rappresentate e dall'Avv. Michele P.IVA_1
Ferrari presso il quale hanno eletto domicilio
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, affinché, contrariis rejectiis,
- nel merito, in via pregiudiziale dichiarare la non legittimata ad agire nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_2
comma 1 c.p.c.;
-nel merito, in via principale pagina 1 di 5 dichiarare ed accertare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata nei confronti di Parte_1
e da per i motivi esposti nell'atto di citazione in
[...] Parte_2 Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 16 settembre 2022 dichiarando che la non ha Controparte_1
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti delle Sigg.re e Parte_1 Parte_1 Parte_2
in ogni caso - condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] Controparte_1
pagamento del compenso professionale, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge. Con distrazione di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario» parte convenuta ha così concluso: “richiamando quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 1-2.03.2023 e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le attrici indicate in epigrafe hanno proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 20 settembre 2022, con il quale la società tramite la mandataria Controparte_3 CP_2
aveva loro intimato di corrispondere l'importo di € 2.320.176,64 dovuto sulla base del decreto
[...]
ingiuntivo n. 8005/2019 del Tribunale di Roma, e notificato il 17 maggio 2019, nei confronti della
TÀ , fusa per incorporazione alla in data 17 ottobre Controparte_4 Controparte_5
2019 .
Ha fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva della la quale ha azionato una pretesa creditoria Controparte_1
assumendosi cessionaria del credito di cui al rapporto dedotto in causa senza tuttavia specificare alcunché in ordine alla titolarità del preteso credito;
- la mancata estinzione della società restando in vita le posizioni rivestite dalla Controparte_4
società incorporata in capo all'incorporante;
- l'assenza di un fenomeno successorio in capo ai soci di una società estinta per non aver queste percepito, come da espressa previsione dell'art. 2495 c.c., somme all'esito della liquidazione.
Ha quindi concluso rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita la convenuta-opposta contestando la fondatezza della domanda;
in particolare, ha dedotto di aver acquistato il credito in forza di una operazione di cessione in blocco, come da avviso di cessione pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 138
pagina 2 di 5 del 24 novembre 2020, ove era dato conto anche della specifica inclusione del credito precettato nell'ambito della suddetta cessione. Quanto, all'ulteriore motivo di opposizione, ha dedotto che i soci sono comunque destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della cancellazione, verificandosi per effetto della cancellazione una vicenda successoria a titolo universale con subingresso dei soci nelle obbligazioni e nella titolarità di diritti e beni facenti capo alla società cancellata.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Pertanto, autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., in merito alle questioni controverse – che investono questioni definibili sulla base della documentazione depositata dalle parti - deve rilevarsi quanto segue.
Anche a ritenere che il motivo di opposizione relativo al lamentato difetto di legittimazione attiva della precettante non sia fondato, essendo sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria “in blocco” ( o, meglio, dell'inclusione del credito precettato nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione) dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in quanto la mandante, anche in nome e per conto della banca cedente aveva reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti indicati nella Controparte_6
cessione con riferimento a caratteristiche, nelle quali è suscettibile di rientrare anche il credito precettato, è fondato l'ulteriore motivo di opposizione (con conseguente assorbimento, pertanto, di ogni ulteriore questione).
La banca che ha precettato il credito già facente capo alla società incorporata per fusione nei confronti delle socie sul presupposto che queste siano subentrate nella “sopravvivenza” passiva consolidata nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società, non considera tuttavia che la previsione normativa che comporta l'estinzione della società (art. 2495 cod. civ.) con subentro dei soci a mo' di successori universali per le eventuali sopravvenienze o sopravvivenze non contemplate nel bilancio di liquidazione riguarda lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese.
La fusione è operazione differente dallo scioglimento;
essa realizza la prosecuzione da parte dei soci dell'attività d'impresa mediante una diversa struttura organizzativa (una volta che fosse venuto meno l'interesse, l'utilità o la possibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata ed incorporata).
Anche tale operazione per incorporazione realizza – come afferma l'orientamento che si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità - una vicenda estintivo-successoria ma, a differenza dello scioglimento, essa riguarda le società coinvolte: alla fusione segue pertanto la cancellazione della società incorporata, in quanto estinta, dal registro delle imprese ma, secondo la previsione del primo pagina 3 di 5 comma dell'art. 2504 bis cod. civ., l'assunzione dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla fusione in capo all'incorporante, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Rispetto ad una vicenda di fusione, quindi, non è prospettabile una successione a titolo universale dei soci della società incorporata;
piuttosto, all'estinzione della società incorporata segue la sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati: la stessa motivazione di Cass. SSUU 21970/2021 riconosce come “Diversa certamente la situazione si presenta, dunque, in paragone a quella del mero scioglimento della società: dove l'entità economica viene liquidata e cessa di operare sul mercato, senza nessun subentro di un altro soggetto o la continuazione dell'impresa”.
Del resto, la stessa banca precettante è intervenuta in forza del medesimo titolo formato nei confronti dell'incorporata in procedura esecutiva procedura esecutiva immobiliare RGE 77/2022 promossa da nei confronti di Parte_3 CP_5
ossia l'incorporante.
[...]
Ne segue che l'opposizione deve essere accolta non sussistendo il diritto della parte opposta di porre in esecuzione il titolo formato nei confronti della società estinta per fusione nei confronti dei soci della società incorporata.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, conteggiandole non sulla base del valore della domanda, ma tenendo conto del criterio di cui al coma 5 dell'art. 5 d.m. 55/2014 al fine del necessario adeguamento rispetto all'entità delle questioni affrontate (e quindi secondo lo scaglione di valore delle cause di valore indeterminale complessità media, parametri prossimi ai medi).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., le spese devono essere distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario (vds. foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15.1.2024 per l'udienza del
9.2.2024, successivamente differita a seguito di riassegnazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione al precetto notificato alle attrici da parte di tramite Controparte_3
la mandataria dichiarando che la non ha diritto a procedere ad CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 5 esecuzione nei confronti delle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
- condanna parte convenuta alle rifusione dele spese di lite, che si liquidano in € 1713.00 per spese ed in € 8.500,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed iva, se dovuta e non detraibile, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Perugia, 4 aprile 2025
Giudice
(dott.ssa Stefania Monaldi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2022 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentate e dall'Avv. Francesco D. Pugliese presso il quale hanno CodiceFiscale_2
eletto domicilio
PARTE ATTRICE contro e per essa la mandataria società di diritto italiano, iscrizione Controparte_1 CP_2
al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , rappresentate e dall'Avv. Michele P.IVA_1
Ferrari presso il quale hanno eletto domicilio
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, affinché, contrariis rejectiis,
- nel merito, in via pregiudiziale dichiarare la non legittimata ad agire nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_2
comma 1 c.p.c.;
-nel merito, in via principale pagina 1 di 5 dichiarare ed accertare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata nei confronti di Parte_1
e da per i motivi esposti nell'atto di citazione in
[...] Parte_2 Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 16 settembre 2022 dichiarando che la non ha Controparte_1
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti delle Sigg.re e Parte_1 Parte_1 Parte_2
in ogni caso - condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] Controparte_1
pagamento del compenso professionale, oltre al rimborso forfettario e oneri di legge. Con distrazione di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario» parte convenuta ha così concluso: “richiamando quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 1-2.03.2023 e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le attrici indicate in epigrafe hanno proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 20 settembre 2022, con il quale la società tramite la mandataria Controparte_3 CP_2
aveva loro intimato di corrispondere l'importo di € 2.320.176,64 dovuto sulla base del decreto
[...]
ingiuntivo n. 8005/2019 del Tribunale di Roma, e notificato il 17 maggio 2019, nei confronti della
TÀ , fusa per incorporazione alla in data 17 ottobre Controparte_4 Controparte_5
2019 .
Ha fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva della la quale ha azionato una pretesa creditoria Controparte_1
assumendosi cessionaria del credito di cui al rapporto dedotto in causa senza tuttavia specificare alcunché in ordine alla titolarità del preteso credito;
- la mancata estinzione della società restando in vita le posizioni rivestite dalla Controparte_4
società incorporata in capo all'incorporante;
- l'assenza di un fenomeno successorio in capo ai soci di una società estinta per non aver queste percepito, come da espressa previsione dell'art. 2495 c.c., somme all'esito della liquidazione.
Ha quindi concluso rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita la convenuta-opposta contestando la fondatezza della domanda;
in particolare, ha dedotto di aver acquistato il credito in forza di una operazione di cessione in blocco, come da avviso di cessione pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 138
pagina 2 di 5 del 24 novembre 2020, ove era dato conto anche della specifica inclusione del credito precettato nell'ambito della suddetta cessione. Quanto, all'ulteriore motivo di opposizione, ha dedotto che i soci sono comunque destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della cancellazione, verificandosi per effetto della cancellazione una vicenda successoria a titolo universale con subingresso dei soci nelle obbligazioni e nella titolarità di diritti e beni facenti capo alla società cancellata.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Pertanto, autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., in merito alle questioni controverse – che investono questioni definibili sulla base della documentazione depositata dalle parti - deve rilevarsi quanto segue.
Anche a ritenere che il motivo di opposizione relativo al lamentato difetto di legittimazione attiva della precettante non sia fondato, essendo sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria “in blocco” ( o, meglio, dell'inclusione del credito precettato nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione) dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in quanto la mandante, anche in nome e per conto della banca cedente aveva reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti indicati nella Controparte_6
cessione con riferimento a caratteristiche, nelle quali è suscettibile di rientrare anche il credito precettato, è fondato l'ulteriore motivo di opposizione (con conseguente assorbimento, pertanto, di ogni ulteriore questione).
La banca che ha precettato il credito già facente capo alla società incorporata per fusione nei confronti delle socie sul presupposto che queste siano subentrate nella “sopravvivenza” passiva consolidata nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società, non considera tuttavia che la previsione normativa che comporta l'estinzione della società (art. 2495 cod. civ.) con subentro dei soci a mo' di successori universali per le eventuali sopravvenienze o sopravvivenze non contemplate nel bilancio di liquidazione riguarda lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese.
La fusione è operazione differente dallo scioglimento;
essa realizza la prosecuzione da parte dei soci dell'attività d'impresa mediante una diversa struttura organizzativa (una volta che fosse venuto meno l'interesse, l'utilità o la possibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata ed incorporata).
Anche tale operazione per incorporazione realizza – come afferma l'orientamento che si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità - una vicenda estintivo-successoria ma, a differenza dello scioglimento, essa riguarda le società coinvolte: alla fusione segue pertanto la cancellazione della società incorporata, in quanto estinta, dal registro delle imprese ma, secondo la previsione del primo pagina 3 di 5 comma dell'art. 2504 bis cod. civ., l'assunzione dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla fusione in capo all'incorporante, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Rispetto ad una vicenda di fusione, quindi, non è prospettabile una successione a titolo universale dei soci della società incorporata;
piuttosto, all'estinzione della società incorporata segue la sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati: la stessa motivazione di Cass. SSUU 21970/2021 riconosce come “Diversa certamente la situazione si presenta, dunque, in paragone a quella del mero scioglimento della società: dove l'entità economica viene liquidata e cessa di operare sul mercato, senza nessun subentro di un altro soggetto o la continuazione dell'impresa”.
Del resto, la stessa banca precettante è intervenuta in forza del medesimo titolo formato nei confronti dell'incorporata in procedura esecutiva procedura esecutiva immobiliare RGE 77/2022 promossa da nei confronti di Parte_3 CP_5
ossia l'incorporante.
[...]
Ne segue che l'opposizione deve essere accolta non sussistendo il diritto della parte opposta di porre in esecuzione il titolo formato nei confronti della società estinta per fusione nei confronti dei soci della società incorporata.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, conteggiandole non sulla base del valore della domanda, ma tenendo conto del criterio di cui al coma 5 dell'art. 5 d.m. 55/2014 al fine del necessario adeguamento rispetto all'entità delle questioni affrontate (e quindi secondo lo scaglione di valore delle cause di valore indeterminale complessità media, parametri prossimi ai medi).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., le spese devono essere distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario (vds. foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15.1.2024 per l'udienza del
9.2.2024, successivamente differita a seguito di riassegnazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione al precetto notificato alle attrici da parte di tramite Controparte_3
la mandataria dichiarando che la non ha diritto a procedere ad CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 5 esecuzione nei confronti delle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
- condanna parte convenuta alle rifusione dele spese di lite, che si liquidano in € 1713.00 per spese ed in € 8.500,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed iva, se dovuta e non detraibile, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Perugia, 4 aprile 2025
Giudice
(dott.ssa Stefania Monaldi)
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