Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1202.
(Surrogazione per volonta' del debitore).
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
(Surrogazione per volonta' del debitore).
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Commentari • 65
- 1. La portabilità o surroga del mutuo: come cambiare banca a costo zeroAvv. Valeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 25 febbraio 2017 · 243.47023
[…] Il meccanismo utilizzato a tal fine è quello di cui all'articolo 1202 del codice civile, che disciplina la surrogazione per volontà del debitore e che, fino a quel momento, era rimasto pressoché inutilizzato. Proprio per tale motivo si è soliti parlare spesso in maniera indifferente di portabilità e di surroga. L'articolo 1202 c.c. […]
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Giurisprudenza • 462
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1377Provvedimento: […] Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), in quanto difettava la prova della conclusione di un contratto di mutuo fra Parte_1 e Parte_2 e il debitore Parte_3 […] In tal caso, ai fini della surrogazione per volontà del debitore, manca, tuttavia, la prova del requisito di cui all'art. 1202 comma 2 n. 2 c.c., vale a dire, l'indicazione, nell'atto di mutuo, della specifica destinazione della somma mutuata e, dunque, la finalità impressa al mutuo. […] A ciò occorre aggiungere che difetta, altresì, la prova del concorrente requisito di cui all'art. 1202 comma 2 n. 3 c.c., ossia la quietanza di pagamento, con l'indicazione, da parte del debitore, della provenienza della somma, oggetto del terzo profilo del motivo di gravame.Leggi di più...
- fideiussione·
- riconoscimento di debito·
- contributo unificato·
- surrogazione per volontà del debitore·
- spese di lite·
- interessi di mora·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- quietanza di pagamento·
- art. 1202 c.c.·
- onere della prova