Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3062 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3062 / 2024 promossa da:
, nato in Brasile in data [...], in [...] e in qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Persona_1
in Brasile in data 25.3.2017, , nato in [...] in data [...], in Parte_2
proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato in [...] in data [...], , Persona_2 Parte_3
nato in [...] in data [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Vernizzi e dall'Avv.
Vincenzo Pignatelli
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1
[...]
, , e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, a ogni altra Persona_2 Controparte_1
Autorità amministrativa e comunque a ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
20.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_3
(TO), figlio di e di , come da certificato di nascita (cfr. doc. Persona_4 Persona_5
1).
Il sig. , emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3 Persona_6
il 12.2.1897 (cfr. doc. 2). Successivamente il 20.5.1900 nasceva il loro figlio (cfr. Per_7 doc. 4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille nel quale si legge quanto segue: “il Dipartimento della Migrazione della Segreteria Nazionale della Giustizia CERTIFICA, su richiesta di che NON RISULTA, Parte_1
fino a data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o Persona_3 Per_8
o , figlio di e di ,
[...] Per_8 Persona_5 Persona_4 originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nata in Brasile in [...] Persona_1
25.3.2017 e nato in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che Persona_2
la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
2 Il Giudice, con decreto depositato in data 28.2.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 3.2.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Quincinetto (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_4
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_5
3 norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4 5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo o , cittadino italiano, è nato il [...] a Persona_3 Per_9
Quincinetto (TO) e ha contratto matrimonio in Brasile in data 12.2.1897 con la sig.ra
(cfr. doc. 1 e 2); Persona_6
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano come da Persona_3
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti
(cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra è nato in [...] in Persona_3 Persona_6
data 20.5.1900 il sig. (cfr. doc. 4); Parte_6
- che il sig. in data 30.6.1928 ha contratto matrimonio in Brasile con la Parte_6
sig.ra (cfr. doc. 5) e insieme generavano in Brasile in data Persona_10
20.6.1943 il sig. (cfr. doc. 7); Persona_11
- che il sig. contraeva matrimonio in Brasile in data Persona_11
23.1.1971 con la sig.ra (cfr. doc. 8) e dalla loro unione Parte_7
nascevano in Brasile in data 12.4.1972 il sig. (cfr. doc. 9) e in Parte_1
data 7.7.1976 il sig. (cfr. doc. 10), odierni ricorrenti;
Parte_2
- che il sig. in data 20.11.2009 contraeva matrimonio in Brasile Parte_1
con la sig.ra (cfr. doc. 11) e dalla loro unione nasceva in Brasile in Persona_12
data 25.3.2017 la minore (cfr. doc. 12), odierna ricorrente;
Persona_1
- che dall'unione tra il sig. con la sig.ra Parte_2 Persona_13
nasceva in Brasile in data 24.7.2003 il sig. (cfr.
[...] Parte_3
doc. 13), odierno ricorrente;
- che dall'unione tra il sig. con la sig.ra Parte_2 Parte_8
nasceva in Brasile in data 25.11.2016 il minore (cfr.
[...] Persona_2
doc. 14), odierno ricorrente.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo
5 di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Quindi, nel caso di specie, il sig. ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_3
italiana iure sanguinis al proprio figlio, il sig. nato in Brasile in [...] Parte_6
20.5.1900, il quale ha potuto a sua volta trasmetterla al proprio figlio e così via.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato in Parte_1
Brasile in data 12.4.1972; nata in [...] in data [...]; Persona_1
nato in [...] in data [...]; Parte_2 Persona_2
nato in [...] in data [...]; nato in
[...] Parte_3
Brasile in data 24.7.2003, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
6 - compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 4 febbraio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7