Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499
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14 gennaio 2000
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2 maggio 2001
Art. 2. Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonche' i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per l'attuazione dei regola menti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .
2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalita' di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. ((2)) 3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , e quanto a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall' articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 , con le procedure dallo stesso previste.
4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonche' le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato "Documento programmatico agroalimentare", che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresi', la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, puo' essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potra' procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
7. Il Documento programmatico agroalimentare e' costituito:
a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonche' di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali";
b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facolta' universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle universita' degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialita' giovanile;
c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;
d) dalle attivita' realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ;
e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , e dalle misure di razionalizzazione del settore;
f) dai programmi di interventi predisposti dalla societa' Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonche' di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.
9. In mancanza della presentazione di uno o piu' programmi agricoli regionali o di uno o piu' documenti di cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunita' europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istitui sce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 . Analogamente si provvede per la notifica di eventuali modifiche.
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 2001, n. 122 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che lo stanziamento previsto dal comma 2 del presente articolo 2 e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dal comma 7 del presente articolo 2.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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