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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Matteo SARTORI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro URCIUOLI elettivamente domiciliata in Trento, Via Serafini 9 presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. Sara DE LUCA elettivamente domiciliati in Trento, Via Oss Mazzurana n 72 presso il difensore
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giorgia CP_4 C.F._4
MARTINELLI e dell'avv. Ettore BERTO' elettivamente domiciliato in Trento Via S. Francesco
D'Assisi n 8 presso i difensori
CONVENUTI
OGGETO: CONTRATTO DI APPALTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attrice
Nel merito:
- per le ragioni esposte in narrativa, e con riguardo alle opere eseguite presso il fondo p.f. 780/1
C.C. Ronchi, condannare i convenuti, nella loro qualità di eredi del signor al Persona_1 pagamento dell'importo di €. 81.112,00, oltre iva, o dell'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia e da maggiorare degli interessi compensativi, in favore della società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante in carica;
- con vittoria di spese di causa;
Insiste nelle richieste istruttorie come in memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2
Conclusioni per i convenuti , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO
- condannare l'attrice alla integrale rifusione delle spese di procedura e compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014 e ss.mm., al 4% CNPA e all'IVA come per legge,
IN VIA ISTRUTTORIA
- richiamati i contenuti tutti della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di data 22.7.2024 e della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di data 31.7.2024, nella denegata, e non creduta, ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria a mezzo dei testi indicati
Conclusioni per il convenuto CP_4 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 2 di 9 IN OGNI CASO
- condannare parte attrice alla integrale rifusione delle spese di procedura e compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014 e ss.mm., al 4% CNPA e all'IVA come per legge, precisando che rispetto ai parametri di cui al citato DM 55/2014 ss.mm. dovrà essere applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, DM 55/2014 e ss.mm.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si richiamano tutti i documenti prodotti;
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. di data 22.7.2024 e nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. di data 31.7.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e in qualità di eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_4 Persona_1
per sentirli condannare al pagamento della somma di €. 81.112,00, oltre iva, o dell'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di corrispettivo per lavori di bonifica nonché ripristino di un fondo danneggiato della p.f. 780/1 C.C. Ronchi di proprietà del de cuius.
Deduceva in particolare l'attrice che , nell'anno 2015, l'aveva contattata per Persona_1
eseguire un intervento di sistemazione del terreno, con profilatura dei livelli e movimenti di terra, del proprio fondo boschivo che intendeva destinare a vigneto, situato a 800 metri di altitudine, contraddistinto nella p.f. 780/11 C.C. Ronchi;
a tale fine, aveva trasmesso alla Società un computo metrico estimativo redatto dall'ing. in base alla concessione edilizia Persona_2
n. 32/2010 dd.
4.10.2010 rilasciata dal Comune di Ala, su progetto del p.ind. Persona_3
aveva quindi predisposto il “proprio preventivo che riportava un costo complessivo delle opere pari a €. 165.696,05, oltre iva, determinato in particolare dall'entità dello scavo di sbancamento
(prezzo unitario di €. 9,00 per mc x 7.555 mc) e delle opere di sistemazione del rilevato (prezzo unitario di €. 3,15 per mc. 7.555)”; detto computo veniva sottoposto all'Ufficio agricolo della
P.A.T. che ammetteva l'opera a contributo parziale per €. 111.458,00 (doc. 2); tra le parti erano intervenuti ulteriori contatti che avevano portato alla stipula, in data 17.3.2015, del contratto di appalto privato per opere di bonifica, con prezzo di appalto pattuito in €. 160.000,00, oltre IVA
(doc. 3); in seguito, il committente aveva apportato una modifica al progetto originario, conseguendo una variante, come da elaborati progettuali a firma dell'ing. tale titolo Per_2
aveva previsto l'esecuzione dei lavori su un'area più ampia di quella inizialmente indicata e pari a circa mq. 15.700, dei quali circa 12.000 mq. da rendere coltivabili e circa 3.700 mq. da destinare a superfici “accessorie” (strade interpoderali, terrapieni e rampe di sostegno); a causa pagina 3 di 9 dello stato dei luoghi si era reso necessario particolare impegno, maggiore rispetto a quello preventivato sicchè le lavorazioni venivano concluse in data 12 ottobre 2015; erano quindi emesse le fatture (docc. 3, 4 e 5) secondo le indicazioni che venivano date dallo stesso signor e dal suo tecnico per la presentazione della relativa domanda di contributo e, tra aprile CP_3
2015 e settembre 2015, il signor aveva versato €. 88.000,00 oltre iva, per un ammontare CP_3 complessivo di € 107.360,00; nell'ultima delle fatture era stata erroneamente indicata la causale
“saldo fine lavori” malgrado “l'importo dovuto fosse ad evidenza notevolmente maggiore e i lavori non fossero, tra l'altro, neppure terminati”; nell'anno 2016, inoltre, il de cuius aveva chiesto un intervento per ripristinare il fondo danneggiato da uno smottamento nella porzione a valle per un fronte di circa 40 metri ed una lunghezza di circa 30 metri, dovuto a precipitazioni di eccezionale intensità su un terreno non ancora del tutto inerbito;
infine, nel 2017, il CP_3
aveva corrisposto l'ulteriore importo di €. 8.000,00 oltre iva, e quindi complessivamente €
9.760,00, per la realizzazione della recinzione della particella precedentemente bonificata, non compresa nel contratto di appalto (doc. 7); inutili erano state le richieste volte ad ottenere il saldo dei lavori finchè, in data 18 marzo 2021, era sopravvenuto il decesso del committente;
anche gli eredi, tuttavia, avevano disatteso le richieste di pagamento.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse ma analoghe argomentazioni , Controparte_5
da un lato, e e , dall'altro, contestando in CP_1 Controparte_3 Controparte_2
fatto e in diritto le deduzioni della controparte e chiedendone il rigetto.
I convenuti hanno osservato, in particolare, che la società attrice non ha fornito prova di ulteriori lavori svolti rispetto a quanto pattuito e che le parti avevano raggiunto un accordo sulla somma dovuta anche in considerazione del contributo erogato.
A sostegno dei propri assunti, hanno richiamato la terza fattura con la dicitura “saldo fine lavori”, il computo metrico e la dichiarazione conclusiva sottoscritta dall'ing. Per_2
Dal punto di vista fattuale, hanno evidenziato il tempo trascorso dall'ultimazione dei lavori senza documentate richieste di saldo nonché il contegno della stessa attrice che, asseritamente creditrice di una ingente somma, nel 2017 aveva eseguito senza riserve una recinzione, emettendo la relativa fattura, che era stata regolarmente pagata da . Persona_1
In sostanza non si comprenderebbe, da un lato, la disponibilità di ad effettuare nuove Pt_1
opere per un committente moroso e, dall'altro, il tempestivo pagamento di circa 10.000,00 per i lavori più recenti in presenza di morosità per interventi di due anni prima.
pagina 4 di 9 La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione versata in atti avendo il giudice ritenuto l'inammissibilità delle richieste istruttorie in quanto documentali ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Quanto alla richiesta di CTU sulla congruità dei costi formulata dalla parte attrice va precisato che una consulenza sul punto sarebbe inconferente, posto che decisiva è la relazione sul conto e certificato finale di regolare esecuzione delle opere di cui si tratta, di data 30.9.2015, a firma dell'ing. con l'allegata la documentazione. Persona_2
Non è contestato che avesse affidato alla i lavori per la bonifica della Persona_1 Parte_1
propria particella fondiaria che intendeva destinare a vigneto.
I lavori sono descritti nel dettaglio nel computo metrico del 31.12.2010 presentato al Parte_2
ai fini del contributo pubblico, che indicava costi preventivati per € 165.696,05.
[...]
Nel predetto computo sono visibili gli importi depennati dal funzionario incaricato, con a fianco i valori decurtati;
la spesa ammissibile era stata quindi ridotta a € 97.642,47 per lavori, oltre €
2.929,29 per imprevisti, € 6.891,44 per spese tecniche, € 1.952,85 per piano sicurezza, e €
1.952,85 per perizie geologiche, geotecniche e forestali;
la spesa complessiva approvata dalla ammontava a € 111.458,00 (cfr. doc. 2 di parte attrice). Parte_3
Secondo quanto emerge dalla relazione finale dell'ing. in data 28.11.2011, con Per_2
determina del Dirigente del Servizio Aziende Agricole e territorio Rurale n. 1039 di data
28.11.2011 era stato concesso il contributo pari al 40% della spesa ammessa e dunque €
44.583,20 (cfr. pag. 2 del doc. 3 di parte convenuta ). CP_4
Dalla predetta relazione e dalla documentazione allegata si evince altresì che la dichiarazione di inizio lavori indicava la data del 01.10.2011 e che gli interventi si erano conclusi il 30.9.2015; come sostenuto dall'attrice, nel frattempo, erano effettivamente intervenute della varianti.
Il 17 marzo 2015, ovvero in epoca prossima all'avvio dei lavori, e Persona_1 Pt_1
sottoscrivevano un contratto di appalto che, richiamando genericamente le opere di bonifica, prevedeva un costo a corpo di € 160.000,00, con pagamenti in base allo stato di avanzamento accertato dal Direttore dei lavori, ing. e saldo alla consegna dell'opera conclusa. Per_2
Non è in discussione che la società attrice abbia svolto i lavori, tuttavia, i convenuti sostengono che il contratto di appalto era stato superato, posto che, nell'anno 2015, l'ing. aveva Per_2
depositato una variante progettuale rispetto alla concessione edilizia del 2010 con conseguente rilascio di una nuova concessione che aveva comportato una riduzione dei costi di esecuzione delle opere.
pagina 5 di 9 Per contro, la parte attrice chiede oggi la differenza tra quanto versato e la somma pattuita a corpo nel predetto contratto.
Sotto detto profilo, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024).
Nel caso di specie, viene in rilievo non tanto il corretto adempimento quanto il valore delle opere effettivamente realizzate, posto che erano subentrate delle varianti e l'inziale computo metrico aveva subito delle modificazioni.
L'assunto della parte convenuta secondo cui il contratto di appalto aveva avuto un ridimensionamento risulta confermato documentalmente dalla citata relazione finale e dalla contabilità di cantiere.
Nella relazione conclusiva, il Direttore dei Lavori, che sin dall'inizio aveva seguito e supervisionato il progetto, ha ricostruito tutte le vicende, muovendo dal progetto esecutivo del
2010, riportandone interventi e costi, richiamando la concessione edilizia n. 32/2010 e confermando che in data 28.11.2011 era stato concesso il contributo in misura percentuale rispetto ai costi ammessi, notevolmente ridotti rispetto al computo inziale.
Verosimilmente, l'indicazione della data di inizio lavori del 01.10.2011 si riferisce alla comunicazione funzionale all'erogazione del contributo, ma deduce di essere stata Pt_1
contattata solo nell'anno 2015.
Sorprende quindi che la stessa attrice affermi (e intendesse dimostrare attraverso prova per testi esibendo il documento sub 2, ovvero il computo metrico) che aveva essa stessa formulato il preventivo di spesa riportato nel computo metrico del dicembre 2010 (cfr. capitolo 4 di parte attrice) forse trascurando il fatto che quel computo era stato depositato in epoca di molto precedente rispetto all'instaurazione dei contatti tra le parti e il contributo concesso già nel
2011.
In ogni caso, il contratto di appalto del marzo 2015 era evidentemente basato sul computo di cinque anni prima, funzionale all'erogazione del contributo e, infatti, i lavori risultano descritti solo sommariamente e il corrispettivo, indicato a corpo, determinato in misura corrispondente ai costi riportati nel documento senza le riduzioni calcolate dall'ufficio tecnico.
D'altro canto, non può escludersi che quell'importo fosse stato indicato proprio per dare coerenza rispetto alla domanda di contributo.
pagina 6 di 9 Ma, come precisato dal Direttore dei lavori, nello stesso anno 2015, era stata depositata una variante rispetto al progetto inziale che aveva portato alla concessione di una nuova autorizzazione.
Secondo quanto attestato nella relazione finale e confermato nel documento denominato
“relazione e documentazione fotografica” a firma del Dott. Forestale , la variante Persona_4
interessava la medesima area ma determinava una sistemazione finale a ritocchino sempre funzionale alla realizzazione del vigneto: in particolare “l'area oggetto di intervento si estende ancora per 17.800 mq con l'obiettivo di ottenere una superficie finale destinata a vigneto della tipologia ritocchino (rampe escluse) di 8.600 mq a seguito di un movimento terra maggiore che prevede la compensazione di scavi e riporti”. Dopo il rilevo strumentale finale veniva evidenziato un “volume totale di scavo pari a 14.500 mc e un volume totale di riporto pari a
14.500 mc”.
Fermo il contributo già ottenuto, i lavori effettivamente svolti risultano, infine, riportati nello
“Stato finale computo metrico”, il cui costo totale “come totale fatture lavori” ammontava a €
88.000,00 oltre spese tecniche, per coordinamento sicurezza e per perizia geologica (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
Detto conteggio risulta peraltro coerente con la contabilità di cantiere (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Anche a tacere del fatto che l'attrice, per giustificare la maggiore spesa, fa riferimento a uno
“schizzo” relativo alla nuova conformazione del territorio, che non ha depositato in atti, è anche smentita la circostanza che il non avesse commissionato una perizia geologica e che tale CP_3
mancanza avesse reso necessari interventi maggiormente costosi e impegnativi a causa di rilevanti porzioni rocciose.
Infatti, nella relazione finale, l'ing. indica il costo della predetta perizia mentre nella Per_2
relazione tecnica del Dott. vi è il chiaro riferimento alla “perizia geologica a Persona_5
firma del dott. geol. del maggio 2015”. Per_6
Secondo quanto riportato dal Dott. , peraltro, dagli elementi raccolti, dalle foto del cantiere Per_4
e dal sopralluogo effettuato nell'aprile 2024, si poteva evincere che la parte rocciosa era in misura minimale essendo lo scavo costituito essenzialmente da materiale sciolto composto da sabbie ghiaie (cfr. relazione sub doc 4 convenuto ). CP_4
In sostanza, l'assunto secondo cui l'attrice avrebbe svolto lavori diversi da quelli indicati al momento del “saldo lavori” dell'ultima fattura è rimasto privo di valide argomentazioni ed è smentito documentalmente dalla relazione finale dell'Ing. Per_2
pagina 7 di 9 Nè la parte spiega la ragione per cui, a fronte di una relazione conclusiva che riferisce dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali e della precisa rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e lo stato finale, dovrebbero esservi delle spese ulteriori da saldare.
Sotto detto profilo, fferma che le opere sarebbero state consegnate al committente a metà Pt_1
ottobre anziché a fine settembre ma non supera il dato testuale sopra riportato costituito dalla relazione conclusiva dei lavori.
Peraltro, la stessa contabilità di cantiere depositata dalla parte convenuta è coerente, quanto agli importi indicati (cfr. doc,. 2 convenuto , con le fatture emesse e regolarmente CP_4
pagate dal CP_3
E' poi decisiva la circostanza che sia stata proprio la società attrice a indicare nell'ultima fattura la causale del saldo fine lavori e non vi è alcuna ragione per ritenere detta causale non corrispondesse a verità, oltretutto se si considera che le opere e la contabilità erano monitorate dal direttore dei lavori, anche perché vi era una particolare esigenza di trasparenza in considerazione del contributo percepito.
E' poi evidente che, in ipotesi di errore o difformità, la stessa società avrebbe potuto e dovuto effettuare una rettifica.
D'altro canto, come è noto, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 ord. N.
5945 del 2023)
Quanto poi alla esistenza di ulteriori lavori da saldare eseguiti nell'anno 2016 a seguito di danneggiamenti conseguenti a forti piogge, va dato atto che non ve ne é alcuna evidenza, se non altro perché la stessa attrice non aveva emesso alcuna fattura, mentre i lavori commissionati nel successivo anno 2017 erano stati esposti in un regolare e tempestivo documento contabile, cui è seguito il saldo da parte del CP_3
Sotto detto profilo, si è limitata a depositare delle fotografie senza nulla specificare, Pt_1
affermando genericamente di essere intervenuta nel 2016.
Ma, anche da un punto di vista logico, non è pensabile che la società fosse creditrice di ulteriori somme rispetto a quelle versate e regolarmente fatturate, ma non avesse emesso ulteriori fatture ovvero non avesse rettificato quella con causale “saldo fine lavori”.
pagina 8 di 9 Per contro, l'anno successivo, la società era intervenuta in accordo con il per ulteriori CP_3
interventi non compresi nel contratto, premurandosi di esporre una nuova fattura, immediatamente saldata;
il tutto nei confronti di un committente che, secondo l'attuale assunto attoreo, sarebbe stato moroso di oltre 80.000,00 euro.
Infine, va ricordato che non è provata alcuna richiesta formale di pagamento fino alla raccomandata del 28.3.2023 del legale della società con cui, ben otto anni dopo la fine lavori e dopo circa due anni dal decesso di , richiedeva il pagamento della differenza agli Persona_1
eredi (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Concludendo, alla luce delle emergenze documentali e delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea, è palesemente infondata e, per l'effetto, va respinta.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura ritenuta congrua in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria ma tenuto conto che la società attrice, attivando un giudizio molti anni dopo la fine dei lavori e successivamente al decesso della controparte contrattuale, ha reso necessaria la costituzione in giudizio di ben quattro eredi.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali relative a , è stato operato CP_4
l'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 mentre rispetto agli altri convenuti appare congruo un incremento forfettario in ragione del numero dei soggetti assistiti con la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge la domanda formulata da con atto di citazione depositato in data 22.02.2024 Parte_1
nei confronti di , e , quali CP_1 CP_4 Controparte_3 Controparte_2
eredi di . Persona_1
Condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano rispettivamente in Parte_1
€ 12.000,00 per compensi a favore di e complessivi € 15.000,00 per compensi a CP_4
favore di e , oltre 15% rimborso spese CP_1 Parte_4 Controparte_2
generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Matteo SARTORI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro URCIUOLI elettivamente domiciliata in Trento, Via Serafini 9 presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. Sara DE LUCA elettivamente domiciliati in Trento, Via Oss Mazzurana n 72 presso il difensore
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giorgia CP_4 C.F._4
MARTINELLI e dell'avv. Ettore BERTO' elettivamente domiciliato in Trento Via S. Francesco
D'Assisi n 8 presso i difensori
CONVENUTI
OGGETO: CONTRATTO DI APPALTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attrice
Nel merito:
- per le ragioni esposte in narrativa, e con riguardo alle opere eseguite presso il fondo p.f. 780/1
C.C. Ronchi, condannare i convenuti, nella loro qualità di eredi del signor al Persona_1 pagamento dell'importo di €. 81.112,00, oltre iva, o dell'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia e da maggiorare degli interessi compensativi, in favore della società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante in carica;
- con vittoria di spese di causa;
Insiste nelle richieste istruttorie come in memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2
Conclusioni per i convenuti , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO
- condannare l'attrice alla integrale rifusione delle spese di procedura e compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014 e ss.mm., al 4% CNPA e all'IVA come per legge,
IN VIA ISTRUTTORIA
- richiamati i contenuti tutti della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di data 22.7.2024 e della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di data 31.7.2024, nella denegata, e non creduta, ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria a mezzo dei testi indicati
Conclusioni per il convenuto CP_4 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 2 di 9 IN OGNI CASO
- condannare parte attrice alla integrale rifusione delle spese di procedura e compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014 e ss.mm., al 4% CNPA e all'IVA come per legge, precisando che rispetto ai parametri di cui al citato DM 55/2014 ss.mm. dovrà essere applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, DM 55/2014 e ss.mm.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si richiamano tutti i documenti prodotti;
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. di data 22.7.2024 e nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. di data 31.7.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e in qualità di eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_4 Persona_1
per sentirli condannare al pagamento della somma di €. 81.112,00, oltre iva, o dell'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di corrispettivo per lavori di bonifica nonché ripristino di un fondo danneggiato della p.f. 780/1 C.C. Ronchi di proprietà del de cuius.
Deduceva in particolare l'attrice che , nell'anno 2015, l'aveva contattata per Persona_1
eseguire un intervento di sistemazione del terreno, con profilatura dei livelli e movimenti di terra, del proprio fondo boschivo che intendeva destinare a vigneto, situato a 800 metri di altitudine, contraddistinto nella p.f. 780/11 C.C. Ronchi;
a tale fine, aveva trasmesso alla Società un computo metrico estimativo redatto dall'ing. in base alla concessione edilizia Persona_2
n. 32/2010 dd.
4.10.2010 rilasciata dal Comune di Ala, su progetto del p.ind. Persona_3
aveva quindi predisposto il “proprio preventivo che riportava un costo complessivo delle opere pari a €. 165.696,05, oltre iva, determinato in particolare dall'entità dello scavo di sbancamento
(prezzo unitario di €. 9,00 per mc x 7.555 mc) e delle opere di sistemazione del rilevato (prezzo unitario di €. 3,15 per mc. 7.555)”; detto computo veniva sottoposto all'Ufficio agricolo della
P.A.T. che ammetteva l'opera a contributo parziale per €. 111.458,00 (doc. 2); tra le parti erano intervenuti ulteriori contatti che avevano portato alla stipula, in data 17.3.2015, del contratto di appalto privato per opere di bonifica, con prezzo di appalto pattuito in €. 160.000,00, oltre IVA
(doc. 3); in seguito, il committente aveva apportato una modifica al progetto originario, conseguendo una variante, come da elaborati progettuali a firma dell'ing. tale titolo Per_2
aveva previsto l'esecuzione dei lavori su un'area più ampia di quella inizialmente indicata e pari a circa mq. 15.700, dei quali circa 12.000 mq. da rendere coltivabili e circa 3.700 mq. da destinare a superfici “accessorie” (strade interpoderali, terrapieni e rampe di sostegno); a causa pagina 3 di 9 dello stato dei luoghi si era reso necessario particolare impegno, maggiore rispetto a quello preventivato sicchè le lavorazioni venivano concluse in data 12 ottobre 2015; erano quindi emesse le fatture (docc. 3, 4 e 5) secondo le indicazioni che venivano date dallo stesso signor e dal suo tecnico per la presentazione della relativa domanda di contributo e, tra aprile CP_3
2015 e settembre 2015, il signor aveva versato €. 88.000,00 oltre iva, per un ammontare CP_3 complessivo di € 107.360,00; nell'ultima delle fatture era stata erroneamente indicata la causale
“saldo fine lavori” malgrado “l'importo dovuto fosse ad evidenza notevolmente maggiore e i lavori non fossero, tra l'altro, neppure terminati”; nell'anno 2016, inoltre, il de cuius aveva chiesto un intervento per ripristinare il fondo danneggiato da uno smottamento nella porzione a valle per un fronte di circa 40 metri ed una lunghezza di circa 30 metri, dovuto a precipitazioni di eccezionale intensità su un terreno non ancora del tutto inerbito;
infine, nel 2017, il CP_3
aveva corrisposto l'ulteriore importo di €. 8.000,00 oltre iva, e quindi complessivamente €
9.760,00, per la realizzazione della recinzione della particella precedentemente bonificata, non compresa nel contratto di appalto (doc. 7); inutili erano state le richieste volte ad ottenere il saldo dei lavori finchè, in data 18 marzo 2021, era sopravvenuto il decesso del committente;
anche gli eredi, tuttavia, avevano disatteso le richieste di pagamento.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse ma analoghe argomentazioni , Controparte_5
da un lato, e e , dall'altro, contestando in CP_1 Controparte_3 Controparte_2
fatto e in diritto le deduzioni della controparte e chiedendone il rigetto.
I convenuti hanno osservato, in particolare, che la società attrice non ha fornito prova di ulteriori lavori svolti rispetto a quanto pattuito e che le parti avevano raggiunto un accordo sulla somma dovuta anche in considerazione del contributo erogato.
A sostegno dei propri assunti, hanno richiamato la terza fattura con la dicitura “saldo fine lavori”, il computo metrico e la dichiarazione conclusiva sottoscritta dall'ing. Per_2
Dal punto di vista fattuale, hanno evidenziato il tempo trascorso dall'ultimazione dei lavori senza documentate richieste di saldo nonché il contegno della stessa attrice che, asseritamente creditrice di una ingente somma, nel 2017 aveva eseguito senza riserve una recinzione, emettendo la relativa fattura, che era stata regolarmente pagata da . Persona_1
In sostanza non si comprenderebbe, da un lato, la disponibilità di ad effettuare nuove Pt_1
opere per un committente moroso e, dall'altro, il tempestivo pagamento di circa 10.000,00 per i lavori più recenti in presenza di morosità per interventi di due anni prima.
pagina 4 di 9 La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione versata in atti avendo il giudice ritenuto l'inammissibilità delle richieste istruttorie in quanto documentali ovvero irrilevanti ai fini della decisione.
Quanto alla richiesta di CTU sulla congruità dei costi formulata dalla parte attrice va precisato che una consulenza sul punto sarebbe inconferente, posto che decisiva è la relazione sul conto e certificato finale di regolare esecuzione delle opere di cui si tratta, di data 30.9.2015, a firma dell'ing. con l'allegata la documentazione. Persona_2
Non è contestato che avesse affidato alla i lavori per la bonifica della Persona_1 Parte_1
propria particella fondiaria che intendeva destinare a vigneto.
I lavori sono descritti nel dettaglio nel computo metrico del 31.12.2010 presentato al Parte_2
ai fini del contributo pubblico, che indicava costi preventivati per € 165.696,05.
[...]
Nel predetto computo sono visibili gli importi depennati dal funzionario incaricato, con a fianco i valori decurtati;
la spesa ammissibile era stata quindi ridotta a € 97.642,47 per lavori, oltre €
2.929,29 per imprevisti, € 6.891,44 per spese tecniche, € 1.952,85 per piano sicurezza, e €
1.952,85 per perizie geologiche, geotecniche e forestali;
la spesa complessiva approvata dalla ammontava a € 111.458,00 (cfr. doc. 2 di parte attrice). Parte_3
Secondo quanto emerge dalla relazione finale dell'ing. in data 28.11.2011, con Per_2
determina del Dirigente del Servizio Aziende Agricole e territorio Rurale n. 1039 di data
28.11.2011 era stato concesso il contributo pari al 40% della spesa ammessa e dunque €
44.583,20 (cfr. pag. 2 del doc. 3 di parte convenuta ). CP_4
Dalla predetta relazione e dalla documentazione allegata si evince altresì che la dichiarazione di inizio lavori indicava la data del 01.10.2011 e che gli interventi si erano conclusi il 30.9.2015; come sostenuto dall'attrice, nel frattempo, erano effettivamente intervenute della varianti.
Il 17 marzo 2015, ovvero in epoca prossima all'avvio dei lavori, e Persona_1 Pt_1
sottoscrivevano un contratto di appalto che, richiamando genericamente le opere di bonifica, prevedeva un costo a corpo di € 160.000,00, con pagamenti in base allo stato di avanzamento accertato dal Direttore dei lavori, ing. e saldo alla consegna dell'opera conclusa. Per_2
Non è in discussione che la società attrice abbia svolto i lavori, tuttavia, i convenuti sostengono che il contratto di appalto era stato superato, posto che, nell'anno 2015, l'ing. aveva Per_2
depositato una variante progettuale rispetto alla concessione edilizia del 2010 con conseguente rilascio di una nuova concessione che aveva comportato una riduzione dei costi di esecuzione delle opere.
pagina 5 di 9 Per contro, la parte attrice chiede oggi la differenza tra quanto versato e la somma pattuita a corpo nel predetto contratto.
Sotto detto profilo, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024).
Nel caso di specie, viene in rilievo non tanto il corretto adempimento quanto il valore delle opere effettivamente realizzate, posto che erano subentrate delle varianti e l'inziale computo metrico aveva subito delle modificazioni.
L'assunto della parte convenuta secondo cui il contratto di appalto aveva avuto un ridimensionamento risulta confermato documentalmente dalla citata relazione finale e dalla contabilità di cantiere.
Nella relazione conclusiva, il Direttore dei Lavori, che sin dall'inizio aveva seguito e supervisionato il progetto, ha ricostruito tutte le vicende, muovendo dal progetto esecutivo del
2010, riportandone interventi e costi, richiamando la concessione edilizia n. 32/2010 e confermando che in data 28.11.2011 era stato concesso il contributo in misura percentuale rispetto ai costi ammessi, notevolmente ridotti rispetto al computo inziale.
Verosimilmente, l'indicazione della data di inizio lavori del 01.10.2011 si riferisce alla comunicazione funzionale all'erogazione del contributo, ma deduce di essere stata Pt_1
contattata solo nell'anno 2015.
Sorprende quindi che la stessa attrice affermi (e intendesse dimostrare attraverso prova per testi esibendo il documento sub 2, ovvero il computo metrico) che aveva essa stessa formulato il preventivo di spesa riportato nel computo metrico del dicembre 2010 (cfr. capitolo 4 di parte attrice) forse trascurando il fatto che quel computo era stato depositato in epoca di molto precedente rispetto all'instaurazione dei contatti tra le parti e il contributo concesso già nel
2011.
In ogni caso, il contratto di appalto del marzo 2015 era evidentemente basato sul computo di cinque anni prima, funzionale all'erogazione del contributo e, infatti, i lavori risultano descritti solo sommariamente e il corrispettivo, indicato a corpo, determinato in misura corrispondente ai costi riportati nel documento senza le riduzioni calcolate dall'ufficio tecnico.
D'altro canto, non può escludersi che quell'importo fosse stato indicato proprio per dare coerenza rispetto alla domanda di contributo.
pagina 6 di 9 Ma, come precisato dal Direttore dei lavori, nello stesso anno 2015, era stata depositata una variante rispetto al progetto inziale che aveva portato alla concessione di una nuova autorizzazione.
Secondo quanto attestato nella relazione finale e confermato nel documento denominato
“relazione e documentazione fotografica” a firma del Dott. Forestale , la variante Persona_4
interessava la medesima area ma determinava una sistemazione finale a ritocchino sempre funzionale alla realizzazione del vigneto: in particolare “l'area oggetto di intervento si estende ancora per 17.800 mq con l'obiettivo di ottenere una superficie finale destinata a vigneto della tipologia ritocchino (rampe escluse) di 8.600 mq a seguito di un movimento terra maggiore che prevede la compensazione di scavi e riporti”. Dopo il rilevo strumentale finale veniva evidenziato un “volume totale di scavo pari a 14.500 mc e un volume totale di riporto pari a
14.500 mc”.
Fermo il contributo già ottenuto, i lavori effettivamente svolti risultano, infine, riportati nello
“Stato finale computo metrico”, il cui costo totale “come totale fatture lavori” ammontava a €
88.000,00 oltre spese tecniche, per coordinamento sicurezza e per perizia geologica (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
Detto conteggio risulta peraltro coerente con la contabilità di cantiere (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Anche a tacere del fatto che l'attrice, per giustificare la maggiore spesa, fa riferimento a uno
“schizzo” relativo alla nuova conformazione del territorio, che non ha depositato in atti, è anche smentita la circostanza che il non avesse commissionato una perizia geologica e che tale CP_3
mancanza avesse reso necessari interventi maggiormente costosi e impegnativi a causa di rilevanti porzioni rocciose.
Infatti, nella relazione finale, l'ing. indica il costo della predetta perizia mentre nella Per_2
relazione tecnica del Dott. vi è il chiaro riferimento alla “perizia geologica a Persona_5
firma del dott. geol. del maggio 2015”. Per_6
Secondo quanto riportato dal Dott. , peraltro, dagli elementi raccolti, dalle foto del cantiere Per_4
e dal sopralluogo effettuato nell'aprile 2024, si poteva evincere che la parte rocciosa era in misura minimale essendo lo scavo costituito essenzialmente da materiale sciolto composto da sabbie ghiaie (cfr. relazione sub doc 4 convenuto ). CP_4
In sostanza, l'assunto secondo cui l'attrice avrebbe svolto lavori diversi da quelli indicati al momento del “saldo lavori” dell'ultima fattura è rimasto privo di valide argomentazioni ed è smentito documentalmente dalla relazione finale dell'Ing. Per_2
pagina 7 di 9 Nè la parte spiega la ragione per cui, a fronte di una relazione conclusiva che riferisce dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali e della precisa rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e lo stato finale, dovrebbero esservi delle spese ulteriori da saldare.
Sotto detto profilo, fferma che le opere sarebbero state consegnate al committente a metà Pt_1
ottobre anziché a fine settembre ma non supera il dato testuale sopra riportato costituito dalla relazione conclusiva dei lavori.
Peraltro, la stessa contabilità di cantiere depositata dalla parte convenuta è coerente, quanto agli importi indicati (cfr. doc,. 2 convenuto , con le fatture emesse e regolarmente CP_4
pagate dal CP_3
E' poi decisiva la circostanza che sia stata proprio la società attrice a indicare nell'ultima fattura la causale del saldo fine lavori e non vi è alcuna ragione per ritenere detta causale non corrispondesse a verità, oltretutto se si considera che le opere e la contabilità erano monitorate dal direttore dei lavori, anche perché vi era una particolare esigenza di trasparenza in considerazione del contributo percepito.
E' poi evidente che, in ipotesi di errore o difformità, la stessa società avrebbe potuto e dovuto effettuare una rettifica.
D'altro canto, come è noto, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 ord. N.
5945 del 2023)
Quanto poi alla esistenza di ulteriori lavori da saldare eseguiti nell'anno 2016 a seguito di danneggiamenti conseguenti a forti piogge, va dato atto che non ve ne é alcuna evidenza, se non altro perché la stessa attrice non aveva emesso alcuna fattura, mentre i lavori commissionati nel successivo anno 2017 erano stati esposti in un regolare e tempestivo documento contabile, cui è seguito il saldo da parte del CP_3
Sotto detto profilo, si è limitata a depositare delle fotografie senza nulla specificare, Pt_1
affermando genericamente di essere intervenuta nel 2016.
Ma, anche da un punto di vista logico, non è pensabile che la società fosse creditrice di ulteriori somme rispetto a quelle versate e regolarmente fatturate, ma non avesse emesso ulteriori fatture ovvero non avesse rettificato quella con causale “saldo fine lavori”.
pagina 8 di 9 Per contro, l'anno successivo, la società era intervenuta in accordo con il per ulteriori CP_3
interventi non compresi nel contratto, premurandosi di esporre una nuova fattura, immediatamente saldata;
il tutto nei confronti di un committente che, secondo l'attuale assunto attoreo, sarebbe stato moroso di oltre 80.000,00 euro.
Infine, va ricordato che non è provata alcuna richiesta formale di pagamento fino alla raccomandata del 28.3.2023 del legale della società con cui, ben otto anni dopo la fine lavori e dopo circa due anni dal decesso di , richiedeva il pagamento della differenza agli Persona_1
eredi (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Concludendo, alla luce delle emergenze documentali e delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea, è palesemente infondata e, per l'effetto, va respinta.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura ritenuta congrua in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria ma tenuto conto che la società attrice, attivando un giudizio molti anni dopo la fine dei lavori e successivamente al decesso della controparte contrattuale, ha reso necessaria la costituzione in giudizio di ben quattro eredi.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali relative a , è stato operato CP_4
l'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 mentre rispetto agli altri convenuti appare congruo un incremento forfettario in ragione del numero dei soggetti assistiti con la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge la domanda formulata da con atto di citazione depositato in data 22.02.2024 Parte_1
nei confronti di , e , quali CP_1 CP_4 Controparte_3 Controparte_2
eredi di . Persona_1
Condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano rispettivamente in Parte_1
€ 12.000,00 per compensi a favore di e complessivi € 15.000,00 per compensi a CP_4
favore di e , oltre 15% rimborso spese CP_1 Parte_4 Controparte_2
generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
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