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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.3.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Parte_1
Sciannamblo
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_2
Resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VR n. 30034663, liquidata a decorrere dall'1.2.2021, sia con i contributi da CD sia con quelli accreditati presso il - Pt_2 esponeva che non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 7 comma 12 l. 638/33, CP_2
avendo omesso di rivalutare i periodi contributivi anteriori al 1984.
Rilevava inoltre che la retribuzione pensionabile, relativa ai periodi di contribuzione agricola versata nel FPDL, doveva essere calcolata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 co. 3 l. 153/69.
Chiedeva pertanto accertarsi il diritto alla riliquidazione della pensione, con condanna dell'Istituto al pagamento del dovuto. CP_ L' costituendosi in giudizio, contestava l'avversa pretesa insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. La domanda attorea ha ad oggetto il ricalcolo della pensione di cui il ricorrente è titolare da febbraio 2021, in forza della corretta applicazione dell'art. 7 comma 12 l. 638/83 e dell'art. 15 comma 3 l. 153/69.
Quanto alla prima questione, il comma 12 dell'art. 7 del d.l. 463/1983 conv. in legge
638/1983 stabilisce che “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”.
La causa petendi di tale domanda è da individuare nella circostanza che il ricorrente abbia svolto attività bracciantile in un periodo anteriore al 1984, come risulta dall'estratto conto previdenziale in atti.
Non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della maggiorazione contributiva richiesta dal ricorrente il fatto che la pensione sia stata liquidata secondo il sistema di previdenza previsto per i lavoratori autonomi, piuttosto che con il sistema dell'AGO.
Ed invero, la disciplina generale contenuta nella legge 223/1990, ove all'art. 16 prevede che per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
La norma detta evidentemente una disciplina di favore per il lavoratore che potrebbe non raggiungere i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione a causa di periodi assicurativi riconducibili a diverse gestioni.
La necessità di tutelare, quindi, la legittima aspettativa del lavoratore a conseguire il numero di contributi necessari per ottenere il trattamento pensionistico passa attraverso la possibilità di cumulare i distinti periodi assicurativi.
La liquidazione della pensione, per ciò che attiene al quantum della stessa, ha luogo - secondo quanto stabilisce il citato articolo 16- mediante la sommatoria delle quota di pensione determinata in base ai criteri tipici della rispettiva gestione (giusta il rinvio agli artt. 5 e 8, riguardanti rispettivamente gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, da un lato ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dall'altro) nonché della quota di pensione “calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria”, fermo restando che i costi relativi a tale operazione sono a carico delle rispettive gestioni (art. 16 co. 2).
L' art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce dunque il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse funzionalmente collegate sebbene calcolata in virtù dei criteri tipici di ogni gestione (cfr. Cass. 27677/2011, pronuncia richiamata dalla Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 925/2016).
Nell'ambito di tali coordinate normative, si innesta la previsione contenuta nell'art. 7 co.
12 della legge 638/1983, ovvero la maggiorazione contributiva per il lavoro dipendente prestato nel periodo anteriore al 1.1.1984 che opera anche qualora la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti (cfr. Cass. 1336/2007).
Tale conclusione trova avallo, in primo luogo, in un'interpretazione sistematica di tale disposizione con quella contenuta nel citato art. 16 l. 223/1990, poiché diversamente opinando non si comprenderebbe per quale ragione il legislatore abbia dapprima precluso la maggiorazione dei contributi da lavoro dipendente per il solo fatto che la pensione sia stata poi liquidata nella gestione degli autonomi ed abbia, poi irragionevolmente, consentito il cumulo dei periodi assicurativi riconducili a diverse gestioni dettando anche le modalità di calcolo della pensione (sommatoria delle quote imputabili alle distinte gestioni secondo i criteri di ognuna).
In secondo luogo, è dirimente il dato testuale laddove il riferimento è fatto al “lavoro agricolo” con la conseguenza che tale formula, volutamente generica, deve essere intesa come comprensiva tanto del lavoro agricolo autonomo (riconducibile alla gestione autonoma coltivatori diretti) quanto al lavoro agricolo dipendente.
Né a differenti conclusioni induce la previsione di cui comma 9 della normativa in esame,
a tenore del quale “ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre
1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in:
5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria;
4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione”.
Da tale disposizione non può trarsi la conseguenza che la rivalutazione contributiva di cui al comma 12° dell'art. 7 andrebbe operata solo con riferimento alle pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori dipendenti.
Tale conclusione, oltre a non trovare alcun riscontro nel dato testuale atteso che, viceversa, il richiamo contenuto al lavoro agricolo consente di sussumere in tale ambito ogni lavoratore, dipendente o autonomo che sia, sarebbe in contrasto con la ratio sottesa alla riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (legge 233/1990) e con la disciplina ivi contenuta, determinando peraltro una palese difformità di trattamento a fronte di situazioni del tutto identiche (versamento di contributi da lavoro agricolo dipendente ante 1984) non sorretta – tenuto conto della cumulabilità dei contributi versati nelle diverse gestioni - da alcun criterio ragionevole.
Sulla scorta di tali argomentazioni, deve dunque concludersi per l'accoglimento della domanda in esame, avendo parte ricorrente fornito prova del versamento di contributi nella gestione dei lavoratori agricoli per periodi precedenti il 1984.
Con riferimento poi all'operatività dell'art. 15 comma 3 l. 153/69, si osserva che – a norma di tale disposizione - “Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione.... deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente ad un contributo settimanale...”.
Dunque, come osservato dalla S.C. (sentenza n. 12218/2004), “qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, e cioè non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. Si tratta di una norma, che introducendo una sorta di contribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica”.
Con circolare n. 203/1984- come rilevato nella sentenza resa nel giudizio n. 2115/2021
(allegata alle note difensive)- l' ha chiarito che “la norma di cui al piu' volte citato CP_3
articolo 15, 3 comma, della legge n. 153/1969 non e' stata abrogata ne' espressamente ne' tacitamente, non risultando incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed ha quindi stabilito che essa debba continuare ad applicarsi, pur con i necessari adattamenti alla nuova normativa, nel senso che l'anno di contribuzione deve essere individuato non piu' con riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 9, sub. 2, della legge n. 218/1952 in relazione al sesso e alla categoria del lavoratore, bensi' con riferimento al nuovo requisito di contribuzione annua (270 giornate) stabilito per tutti indistintamente gli operari agricoli”, sicchè “la norma di cui all'art. 15, 3 comma, della legge 153/1969 deve essere applicata nel senso che, qualora
i contributi giornalieri obbligatori e figurativi per disoccupazione agricola accreditati in uno degli anni da prendere in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile risultino inferiori a 270, deve essere computato per ciascuna settimana, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile stessa, un numero di contributi giornalieri pari a 5,19 (270:52 = 5,19)”.
Posto che, nel caso di specie, l' nulla ha specificamente dedotto con riferimento a CP_3
tale capo di domanda, atteso che le modalità di calcolo della retribuzione media settimanale sono state esplicate nella suddetta circolare, deve ritenersi che anche tale domanda sia fondata limitatamente a quegli anni- indicati in ricorso (dal 1976 al 1983) in cui risultano accreditate, sì come previsto nella citata circolare, un numero inferiore di
270 giornate (tra contribuzione obbligatoria ed effettiva).
Il ricorso va pertanto accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – tenuto conto del valore dichiarato della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione previa rivalutazione dei contributi agricoli presenti nell'estratti contributivo ex art. 7, comma 12, legge n, 638/83
e con applicazione, per il medesimo periodo, dell'art. 15 comma 3 l. 153/69;
CP_ per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, con decorrenza febbraio 2021, oltre interessi o rivalutazione monetaria, se maggiore, dal dovuto sino al soddisfo.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito. Brindisi, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere