TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2161/2014 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via A. Manzoni, 24 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persone del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via P.E. Murnura con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento indennità di disoccupazione ASpI.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22.12.24, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto a Controparte_2 tempo indeterminato e parziale (per 20 ore settimanali), quale addetto ai servizi di pulizia, dal 3 novembre 2008 al 24 giugno 2013.
Il ricorrente documentava di aver avanzato, il 25.06.2013, istanza per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione ASpI, e lamentava che l'Ente previdenziale avesse rigettato, asserendo che “nel biennio antecedente la data di cessazione del lavoro [il ricorrente] può far valere n. 0029 contributi settimanali anziché i 52 richiesti”.
1 Parte ricorrente sosteneva la sussistenza del requisito utile a ottenere l'indennità richiesta, in ragione del principio dell'automaticità delle prestazioni contributive, disposto dall'art. 2116 c.c. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: «Accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti contributivi richiesti per ottenere l'Assicurazione sociale per
l'Impiego – AspI, già indennità di disoccupazione in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24 giugno 2013; per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'Assicurazione Sociale per già Indennità di disoccupazione in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24 Controparte_3 giugno 2013 nella misura e per il periodo previsto dalla legge;
di conseguenza, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, dell' già Controparte_4 [...]
in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24 giugno 2013 nella misura e per il Controparte_5 periodo previsto dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare infine l' resistente al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente CP_1 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la domanda CP_1 di parte ricorrente, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 2116 c.c., prevede il principio di automaticità delle prestazioni nel lavoro subordinato, principio generale applicabile a tutte le forme di previdenza obbligatorie per i lavoratori subordinati e diretto a garantire la tutela del lavoratore assicurato, mediante la corresponsione delle prestazioni spettanti, anche nei casi in cui il datore di lavoro abbia omesso di versare regolarmente i contributi dovuti.
2.1. L'art. 2116 c.c. recita che: «Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro».
3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 374 del 1997, ha ritenuto che « il principio generale – espresso dall'art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n.
485 – é quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma – come si esprime l'art.
2116 cod. civ. – "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.
Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai
2 sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro").
4. Secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, fra lo stesso e la società
è intercorso un rapporto di lavoro – sin dal 03.11.2008– conclusosi il 24.06.2013. CP_2
5. L'eccezione sollevata dall'Ente previdenziale tesa a escludere l'indennità richiesta dal ricorrente, in ragione del mancato possesso del requisito contributivo, derivante, a sua volta, dalla mancata ricezione della retribuzione per omesso svolgimento dell'attività lavorativa, non può trovare accoglimento.
6. Anche se dai modelli Emens, trasmessi dalla società e allegati al processo dall' , si CP_2 CP_1 evince, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del ricorrente, per gli anni in contestazione, tuttavia, dal certificato storico
(prodotto dal ricorrente), emesso dal Centro per l'impiego di competenza, si rileva la sussistenza e la permanenza del rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente ed , fino al 24 giugno 2013. CP_2
7. La semplice denuncia del datore di lavoro relativa all'assenza di prestazione lavorativa, in assenza di ulteriori provvedimenti datoriali, non è sufficiente a provare la risoluzione del rapporto di lavoro.
7.1. A ciò si aggiunga che neppure un accordo di sospensione potrebbe ritenersi efficace a escludere l'esistenza di un rapporto subordinato fra il ricorrente e la società datrice di lavoro.
8. Pertanto, non è ravvisabile alcuna causa legittimante il datore di lavoro a interrompere l'obbligo di versamento dei contributi nei confronti del lavoratore ricorrente.
9. Nella presente circostanza, quindi, in costanza di rapporto di lavoro, il mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro si configura come un ingiustificato inadempimento del datore di lavoro stesso. Ne consegue l'applicabilità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 2116 c.c. sopra richiamato. Sulla base del principio di automaticità della prestazione contributiva deve ritenersi, nel caso di specie, sussistere per il ricorrente il diritto al versamento dei contributi per il periodo contestato.
9.1. L'effettiva riscossione di questi contributi dovrà avvenire chiaramente a cura dell' CP_1 resistente, ma sulla base dell'art. 2116 c.c. anche in caso di omesso versamento, al fine di tutelare il lavoratore, i contributi devono ritenersi ugualmente versati.
10. Dovendo qui considerare regolarmente versati i contributi fino al 24 giugno 2013, ne consegue il raggiungimento del requisito di 52 settimane di contributi nel biennio precedente alla data di cessazione del rapporto, con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'ASpI, come dallo stesso richiesta con domanda del 25.06.2013.
11. Di conseguenza, il ricorso va accolto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso di e, per l'effetto, accerta e dichiara il suo diritto a ottenere Parte_1
l'indennità AsPI, in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24.06.2013;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a CP_1 Pt_1
l'indennità AspI, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
[...]
3 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CP_1 lite di , liquidate in complessivi € 1.000,00, da distrarre in favore del suo procuratore Parte_1
Avv. Francesco Mobilio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via A. Manzoni, 24 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persone del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via P.E. Murnura con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento indennità di disoccupazione ASpI.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22.12.24, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto a Controparte_2 tempo indeterminato e parziale (per 20 ore settimanali), quale addetto ai servizi di pulizia, dal 3 novembre 2008 al 24 giugno 2013.
Il ricorrente documentava di aver avanzato, il 25.06.2013, istanza per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione ASpI, e lamentava che l'Ente previdenziale avesse rigettato, asserendo che “nel biennio antecedente la data di cessazione del lavoro [il ricorrente] può far valere n. 0029 contributi settimanali anziché i 52 richiesti”.
1 Parte ricorrente sosteneva la sussistenza del requisito utile a ottenere l'indennità richiesta, in ragione del principio dell'automaticità delle prestazioni contributive, disposto dall'art. 2116 c.c. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: «Accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti contributivi richiesti per ottenere l'Assicurazione sociale per
l'Impiego – AspI, già indennità di disoccupazione in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24 giugno 2013; per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'Assicurazione Sociale per già Indennità di disoccupazione in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24 Controparte_3 giugno 2013 nella misura e per il periodo previsto dalla legge;
di conseguenza, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, dell' già Controparte_4 [...]
in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24 giugno 2013 nella misura e per il Controparte_5 periodo previsto dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare infine l' resistente al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente CP_1 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la domanda CP_1 di parte ricorrente, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 2116 c.c., prevede il principio di automaticità delle prestazioni nel lavoro subordinato, principio generale applicabile a tutte le forme di previdenza obbligatorie per i lavoratori subordinati e diretto a garantire la tutela del lavoratore assicurato, mediante la corresponsione delle prestazioni spettanti, anche nei casi in cui il datore di lavoro abbia omesso di versare regolarmente i contributi dovuti.
2.1. L'art. 2116 c.c. recita che: «Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro».
3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 374 del 1997, ha ritenuto che « il principio generale – espresso dall'art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n.
485 – é quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma – come si esprime l'art.
2116 cod. civ. – "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.
Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai
2 sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro").
4. Secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, fra lo stesso e la società
è intercorso un rapporto di lavoro – sin dal 03.11.2008– conclusosi il 24.06.2013. CP_2
5. L'eccezione sollevata dall'Ente previdenziale tesa a escludere l'indennità richiesta dal ricorrente, in ragione del mancato possesso del requisito contributivo, derivante, a sua volta, dalla mancata ricezione della retribuzione per omesso svolgimento dell'attività lavorativa, non può trovare accoglimento.
6. Anche se dai modelli Emens, trasmessi dalla società e allegati al processo dall' , si CP_2 CP_1 evince, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del ricorrente, per gli anni in contestazione, tuttavia, dal certificato storico
(prodotto dal ricorrente), emesso dal Centro per l'impiego di competenza, si rileva la sussistenza e la permanenza del rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente ed , fino al 24 giugno 2013. CP_2
7. La semplice denuncia del datore di lavoro relativa all'assenza di prestazione lavorativa, in assenza di ulteriori provvedimenti datoriali, non è sufficiente a provare la risoluzione del rapporto di lavoro.
7.1. A ciò si aggiunga che neppure un accordo di sospensione potrebbe ritenersi efficace a escludere l'esistenza di un rapporto subordinato fra il ricorrente e la società datrice di lavoro.
8. Pertanto, non è ravvisabile alcuna causa legittimante il datore di lavoro a interrompere l'obbligo di versamento dei contributi nei confronti del lavoratore ricorrente.
9. Nella presente circostanza, quindi, in costanza di rapporto di lavoro, il mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro si configura come un ingiustificato inadempimento del datore di lavoro stesso. Ne consegue l'applicabilità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 2116 c.c. sopra richiamato. Sulla base del principio di automaticità della prestazione contributiva deve ritenersi, nel caso di specie, sussistere per il ricorrente il diritto al versamento dei contributi per il periodo contestato.
9.1. L'effettiva riscossione di questi contributi dovrà avvenire chiaramente a cura dell' CP_1 resistente, ma sulla base dell'art. 2116 c.c. anche in caso di omesso versamento, al fine di tutelare il lavoratore, i contributi devono ritenersi ugualmente versati.
10. Dovendo qui considerare regolarmente versati i contributi fino al 24 giugno 2013, ne consegue il raggiungimento del requisito di 52 settimane di contributi nel biennio precedente alla data di cessazione del rapporto, con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'ASpI, come dallo stesso richiesta con domanda del 25.06.2013.
11. Di conseguenza, il ricorso va accolto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso di e, per l'effetto, accerta e dichiara il suo diritto a ottenere Parte_1
l'indennità AsPI, in relazione al rapporto di lavoro cessato il 24.06.2013;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a CP_1 Pt_1
l'indennità AspI, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
[...]
3 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CP_1 lite di , liquidate in complessivi € 1.000,00, da distrarre in favore del suo procuratore Parte_1
Avv. Francesco Mobilio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4