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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1521/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
INGAGLIO LA VECCHIA FULVIO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAMBRIA ANTONINO;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1
accertato il suo diritto a partecipare alla procedura concorsuale bandita da per CP_1
l'assunzione di 100 operatori di servizio con l'avviso del 3-25 settembre 2020 con condanna della società convenuta ad inserirlo nella graduatoria finale con il punteggio acquisito all'esito delle prove espletate. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, in particolare, ha contestato la legittimità dell'esclusione disposta perché alla data del 19
1 ottobre 2019 non era in possesso del diploma di scuola media superiore, acquisito soltanto successivamente (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 settembre 2023 Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
convenuta in giudizio insieme ad si è costituita CP_2 Controparte_1
esclusivamente per la fase cautelare, chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. formulata con il ricorso ex art. 415 c.p.c. (cfr. memoria).
All'udienza del 7 marzo 2025 ed hanno chiesto Pt_1 Controparte_1 congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta assunzione del ricorrente all'esito della procedura concorsuale;
tuttavia, mentre la procuratrice del ha insistito nella condanna dell'avversario in base alla Pt_1 regola della cd. soccombenza virtuale, la società resistente ne ha chiesto la compensazione
(cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese giudiziali, invece, va considerata la soccombenza delle due convenute nella fase cautelare (cfr. Trib. Palermo, sez. lav., ordinanza collegiale n. 28476/2022 del 25 luglio 2022), nonché la soccombenza virtuale di anche nel merito alla luce delle medesime considerazioni Controparte_1 svolte nel procedimento collegiale depositato il 22 settembre 2022.
La sola convenuta (cui era sostanzialmente imputabile Controparte_1
l'illegittima esclusione del ), dunque, va condannata al pagamento delle spese Pt_1 giudiziali che si liquidano come in dispositivo, con riferimento a tutte le fasi del giudizio
(compresa, dunque, quella cautelare), considerando, però, la sostanziale definizione della lite nei procedimenti d'urgenza. Dette spese vengono liquidate in favore dei procuratori del giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Pt_1
Tra la e le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento in favore degli avv.ti Fulvio Ingaglio Controparte_1
La Vecchia e Provvidenza Tripoli, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di
, delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida complessivamente in € Parte_1
5.259,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra e le altre CP_2
parti in causa.
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1521/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
INGAGLIO LA VECCHIA FULVIO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAMBRIA ANTONINO;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1
accertato il suo diritto a partecipare alla procedura concorsuale bandita da per CP_1
l'assunzione di 100 operatori di servizio con l'avviso del 3-25 settembre 2020 con condanna della società convenuta ad inserirlo nella graduatoria finale con il punteggio acquisito all'esito delle prove espletate. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, in particolare, ha contestato la legittimità dell'esclusione disposta perché alla data del 19
1 ottobre 2019 non era in possesso del diploma di scuola media superiore, acquisito soltanto successivamente (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 settembre 2023 Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
convenuta in giudizio insieme ad si è costituita CP_2 Controparte_1
esclusivamente per la fase cautelare, chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. formulata con il ricorso ex art. 415 c.p.c. (cfr. memoria).
All'udienza del 7 marzo 2025 ed hanno chiesto Pt_1 Controparte_1 congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta assunzione del ricorrente all'esito della procedura concorsuale;
tuttavia, mentre la procuratrice del ha insistito nella condanna dell'avversario in base alla Pt_1 regola della cd. soccombenza virtuale, la società resistente ne ha chiesto la compensazione
(cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese giudiziali, invece, va considerata la soccombenza delle due convenute nella fase cautelare (cfr. Trib. Palermo, sez. lav., ordinanza collegiale n. 28476/2022 del 25 luglio 2022), nonché la soccombenza virtuale di anche nel merito alla luce delle medesime considerazioni Controparte_1 svolte nel procedimento collegiale depositato il 22 settembre 2022.
La sola convenuta (cui era sostanzialmente imputabile Controparte_1
l'illegittima esclusione del ), dunque, va condannata al pagamento delle spese Pt_1 giudiziali che si liquidano come in dispositivo, con riferimento a tutte le fasi del giudizio
(compresa, dunque, quella cautelare), considerando, però, la sostanziale definizione della lite nei procedimenti d'urgenza. Dette spese vengono liquidate in favore dei procuratori del giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Pt_1
Tra la e le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento in favore degli avv.ti Fulvio Ingaglio Controparte_1
La Vecchia e Provvidenza Tripoli, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di
, delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida complessivamente in € Parte_1
5.259,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra e le altre CP_2
parti in causa.
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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