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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5114/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. TARDIVO LISA SABRINA ELENA Parte_1
ricorrente contro
, non costituito CP_1
resistente e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Padova
oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente:
“NEL MERITO
Sussistendone i presupposti di legge, dichiararsi e pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
civile celebrato in data 29 maggio 1993 tra i signori in Parte_2 CP_2
Conegliano (TV) trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune all'Atto n. 41 Parte pagina 1 di 5 II S.A.Reg. dell'anno 1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conegliano
(TV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Il bene immobile sito in Cittadella (PD) via F. Stefani n. 24 essendo di proprietà esclusiva della
signora rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima. Pt_1
- nulla potrà essere riconosciuto al signor a titolo di mantenimento non CP_2
sussistendone i presupposti di legge.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di deduzioni istruttorie e di indicazione dei nominativi dei testimoni
nei prefiggendi termini di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2024 parte ricorrente, premettendo che:
- le parti contraevano matrimonio in data 29 maggio 1993 in Conegliano (TV);
- dalla loro unione nascevano le figlie , il 02.11.1993, e Persona_1 Persona_2
, il 02.02.1995 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
- nel procedimento di separazione il sig. restava contumace;
CP_2
- la separazione tra le parti veniva pronunciata con Sentenza n. 514/2023, datata
07.03.2023 e pubblicata in data 17.03.2023;
- la ricorrente non ha più contatti con il signor il quale, dalle CP_2
informazioni ricevute per il tramite delle figlie, pare vivere a Treviso presso i titolari del Ristorante denominato Nobi Fusion Restaurant Viale della Repubblica 156/b, ove egli presta la propria attività lavorativa;
- la residenza anagrafica del resistente è rimasta presso l'abitazione della moglie, non avendo il signor ancora provveduto a chiederne lo spostamento;
CP_2
- le condizioni economiche e abitative della ricorrente non sono mutate rispetto a quanto indicato nel ricorso per separazione;
pagina 2 di 5 - la stessa è proprietaria dell'immobile sito in Cittadella (PD), via F. Stefani n. 24
destinato ad abitazione familiare, acquistato nel 2010 e gravato da mutuo ipotecario dell'importo di € 90.712,00 da estinguersi in 240 mesi e pertanto sino al 2030;
- la ricorrente si occupa a tempo pieno della madre malata ed invalida, non svolge alcuna attività lavorativa, anche se negli ultimi anni ha reperito qualche lavoro saltuario;
- la famiglia di origine della signora , madre e fratelli, l'hanno sempre sostenuta Pt_1
economicamente, l'anziana madre ha sempre contribuito al menage familiare con i propri risparmi e con la propria pensione;
- le figlie della coppia, dopo aver completato gli studi, si sono trasferite all'estero per lavoro;
- le figlie, riconoscenti verso la madre e consapevoli della situazione in cui la stessa versa, contribuiscono economicamente al suo sostentamento versandole un contributo mensile;
pertanto, chiedeva pronuncia definitiva sullo status.
All'udienza del 26.01.2025, alla quale partecipava la sola ricorrente, il Giudice,
provvedendo in via provvisoria, confermava le condizioni di separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, il Collegio dichiara la contumacia del resistente, sig. . CP_2
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo il Regolamento (UE)
n. 1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32
pagina 3 di 5 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame,
la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg.
n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Nulla si dispone sull'assegnazione della casa familiare, in assenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente convivente.
***
Il Collegio accoglie la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29 maggio 1993 tra e in Conegliano Parte_1 CP_2
(TV) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune all'Atto n. 41, Parte II,
Serie A, dell'anno 1993, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale il 13.07.2022. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura della causa e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
pagina 4 di 5 1) dichiara la contumacia del sig. ; CP_2
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Conegliano (TV) il 29.05.1993 e trascritto nei registri dello stato CP_2
civile del predetto comune all'Atto n. 41, Parte II, Serie A, dell'anno 1993;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4) nulla sulle spese.
Padova, 18.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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