Sentenza 31 agosto 2005
Massime • 1
Nel caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato, la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento, l'oggetto del giudizio esula da quello proprio del procedimento disciplinato dagli artt. 29 e seguente legge n. 794 del 1992, che è limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al professionista, con l'effetto che la relativa decisione ha natura sostanziale di sentenza di primo grado e può essere impugnata soltanto con l'appello, e non con il ricorso in cassazione, che è conseguentemente inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2005, n. 17565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17565 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AN difeso de se medesimo ex art 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 24, presso lo studio dell'avvocato SCARNATI Raffaele che pure lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 850/02 del Tribunale di TREVISO, depositata il 03/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/06/05 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato SCARNATI Raffaele difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. AN Bellot chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Treviso nei confronti di IN TO decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 11.671.410 a titolo di compenso per l'attività professionale da lui svolta quale difensore del IN nel giudizio di divisione dei beni appartenenti in comunione al predetto IN e alla moglie IT Cal.
L'ingiunto propose opposizione deducendo l'erronea applicazione della tariffa in base al valore della causa divisionale (che era di 100 e non di 200 milioni di lire) ed eccependo la mancata detrazione della somma di lire 5.500.000, già da lui corrisposta al professionista. Quest'ultimo replicò che il valore doveva individuarsi in base al valore dell'intera massa da dividere e che le eventuali somme già corrisposte dal IN si riferivano a prestazioni professionali da lui rese nella (diversa) causa di separazione tra i coniugi. Con sentenza n. 850/02 il Tribunale di Treviso, ritenuto che con l'opposizione da parte del cliente era stato contestato il diritto del patrono al compenso e che l'opposto, su cui incombeva l'onere probatorio, non aveva fornito alcuna prova della propria pretesa mancando il fascicolo e gli atti della causa, revocò il decreto ingiuntivo condannando l'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Contro questa sentenza l'avv. Bellot ha proposto ricorso per Cassazione ex art 111 Cost. formulando tre motivi di censura. L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella premessa del ricorso, la sentenza impugnata non può essere ritenuta ordinanza ai sensi degli artt. 29 e segg. della legge 794/42 perché, in relazione alle ragioni dedotte dal cliente a sostegno dell'opposizione, il tema di indagine andava oltre la misura del compenso dovuto al professionista estendendosi alla sussistenza dello stesso diritto di credito fatto valere dall'avv. Bellot contro il IN. L'opponente, infatti, aveva dedotto non solo l'erronea applicazione della tariffa in relazione al valore della causa a cui si riferiva il richiesto compenso, ma anche l'estinzione del debito per avvenuto pagamento. Di conseguenza, la causa si era estesa alla possibile estinzione del diritto al compenso a causa dell'avvenuto pagamento, ancorché, nel merito, ritenuto dal giudicante non provato. Pertanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento, indipendentemente dalla sua denominazione di sentenza, era impugnabile con il mezzo ordinario dell'appello (ex plurimis: Cass. 12294/02; 11882/02; 12409/01). Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non si fa luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2005