Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2005, n. 17565
CASS
Sentenza 31 agosto 2005

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Nel caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato, la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento, l'oggetto del giudizio esula da quello proprio del procedimento disciplinato dagli artt. 29 e seguente legge n. 794 del 1992, che è limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al professionista, con l'effetto che la relativa decisione ha natura sostanziale di sentenza di primo grado e può essere impugnata soltanto con l'appello, e non con il ricorso in cassazione, che è conseguentemente inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2005, n. 17565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17565
    Data del deposito : 31 agosto 2005

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