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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1163/2021 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1163/2021 promossa da:
[...]
, con l'avv. BOSCO GUGLIELMO (C.F. Parte_1 C.F._1
), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
), con l'avv. GUERRA GIACINTA (C.F. CP_1 C.F._3
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
e
(C.F.: , n. a Controparte_2 C.F._5
Teggiano (SA) il 24.09.1965 ed ivi res.te alla via Provinciale del Corticato,
pagina 1 di 5 87, con l'avv. Felicia Russo (C.F. ), giusta procura in C.F._6 atti;
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. Nelle more del giudizio le parti, come evidenziato con le note di pagina 2 di 5 trattazione scritta depositate in data 04.05.2025, addivenivano alla definizione transattiva della vertenza, dichiarando di rinunciare espressamente agli atti del presente giudizio e, contestualmente , con la sottoscrizione dell'atto transattivo, hanno espressamente dichiarato di accettare le reciproche rinunce. Con espressa previsione di compensazione delle spese.
4. In particolare interveniva transazione l'8/3/2025 la quale all'art. 7) espressamente prevedeva che: “Per effetto di quanto innanzi, le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti, con la firma della presente rinunciano espressamente agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro iscritto al n.1163/21 R.G. e, contestualmente, con la sottoscrizione della presente, dichiarano di accettare, come in effetti accettano, le reciproche rinunce agli atti del giudizio. Spese compensate”.
5. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
6. Come chiarito recentemente dalla S.C. (Cass., Sez. U., 27 gennaio
2016, n. 1518) “È tralatizio, nel processo civile ordinario, il principio di diritto secondo cui la cessazione della materia del contendere, anche per intervenuta transazione, non costituisce oggetto di eccezione «in senso proprio o in senso stretto» ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. n.
pagina 3 di 5 4883 del 2006). Essa introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono
(Cass. n. 18195 del 2012)”.
7. Con sentenza n. 3165 del 10/05/2013, il Tribunale di Torino, si è pronunziato in merito alla cessazione della materia del contendere in un giudizio di appello avverso la decisione del giudice di pace ove era stato depositato un atto transattivo ove le parti avevano dichiarato di non definito la controversia anche in ordine alle spese del giudizio.
8. Il Tribunale ha ben precisato che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
9. Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, cpc.
10. La detta decisione è conforme a numerose sentenza della Suprema
Corte (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III,
18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155;
Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650) espresse in materia cessazione del contendere anche relazione alla compensazione delle spese processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n.
4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass.
2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ.
Mass. 1998, 789).
11. A seguito dell'avvenuta conciliazione tra le parti è venuta meno ogni pagina 4 di 5 ragione di contrasto sull'esito della causa e quindi nessuna delle parti in causa ha interesse a giungere ad una pronuncia di merito. Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere fra le parti;
in considerazione dell'accordo espresso delle parti sul punto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1163/2021 promossa da:
[...]
, con l'avv. BOSCO GUGLIELMO (C.F. Parte_1 C.F._1
), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
), con l'avv. GUERRA GIACINTA (C.F. CP_1 C.F._3
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
e
(C.F.: , n. a Controparte_2 C.F._5
Teggiano (SA) il 24.09.1965 ed ivi res.te alla via Provinciale del Corticato,
pagina 1 di 5 87, con l'avv. Felicia Russo (C.F. ), giusta procura in C.F._6 atti;
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. Nelle more del giudizio le parti, come evidenziato con le note di pagina 2 di 5 trattazione scritta depositate in data 04.05.2025, addivenivano alla definizione transattiva della vertenza, dichiarando di rinunciare espressamente agli atti del presente giudizio e, contestualmente , con la sottoscrizione dell'atto transattivo, hanno espressamente dichiarato di accettare le reciproche rinunce. Con espressa previsione di compensazione delle spese.
4. In particolare interveniva transazione l'8/3/2025 la quale all'art. 7) espressamente prevedeva che: “Per effetto di quanto innanzi, le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti, con la firma della presente rinunciano espressamente agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro iscritto al n.1163/21 R.G. e, contestualmente, con la sottoscrizione della presente, dichiarano di accettare, come in effetti accettano, le reciproche rinunce agli atti del giudizio. Spese compensate”.
5. La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
6. Come chiarito recentemente dalla S.C. (Cass., Sez. U., 27 gennaio
2016, n. 1518) “È tralatizio, nel processo civile ordinario, il principio di diritto secondo cui la cessazione della materia del contendere, anche per intervenuta transazione, non costituisce oggetto di eccezione «in senso proprio o in senso stretto» ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. n.
pagina 3 di 5 4883 del 2006). Essa introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono
(Cass. n. 18195 del 2012)”.
7. Con sentenza n. 3165 del 10/05/2013, il Tribunale di Torino, si è pronunziato in merito alla cessazione della materia del contendere in un giudizio di appello avverso la decisione del giudice di pace ove era stato depositato un atto transattivo ove le parti avevano dichiarato di non definito la controversia anche in ordine alle spese del giudizio.
8. Il Tribunale ha ben precisato che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
9. Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, cpc.
10. La detta decisione è conforme a numerose sentenza della Suprema
Corte (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III,
18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155;
Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650) espresse in materia cessazione del contendere anche relazione alla compensazione delle spese processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n.
4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass.
2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ.
Mass. 1998, 789).
11. A seguito dell'avvenuta conciliazione tra le parti è venuta meno ogni pagina 4 di 5 ragione di contrasto sull'esito della causa e quindi nessuna delle parti in causa ha interesse a giungere ad una pronuncia di merito. Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere fra le parti;
in considerazione dell'accordo espresso delle parti sul punto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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