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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9942/2024 R.G. avente ad oggetto: appello promossa da
(C.F. ), con sede in Piazza del Parte_1 P.IVA_1
Viminale, 1 - Roma 00184, in persona del Ministro pro tempore, e
[...]
, con sede Piazza Parte_2
della Libertà, 17 – 15121, AL, (c.f. ), in persona del Prefetto p.t., entrambi P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliati in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149, giusta procura in atti;
- Appellanti -
contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Patrizia Pirrone ed C.F._1
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania Via Alberto Mario, n. 32,
giusta procura in atti;
-Appellato-
e nei confronti
(di seguito con sede in Controparte_2 CP_3
Roma, Via G. Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elett. dom. in San Gregorio di Catania, via XX settembre
83A presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata-
(C.F ), in persona del Sindaco pro-tempore; Parte_3 P.IVA_4
(C.F. ) - Polizia Urbana Parte_4 P.IVA_5
Piazza Mons. N. De Martino, 10, 26866 - Sant' Angelo Lodigiano (LO), in persona del sindaco pro tempore
- Appellati contumaci -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025;
-- -- --
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. del 28.12.2023 innanzi al Giudice di Pace di
Catania, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n.29320229015479738000 del 04.12.23 e sottostanti cartelle di pagamento nn.
pagina 2 di 8 29320110008730066000, 29320110074437402000, avente ad oggetto 7.788,98
comprensivo di sanzioni, interessi ed accessori di legge, per presunte sanzioni amministrative per violazioni al CDS (codice della strada), anno 2006, 2007, 2008, 2009
relative al veicolo targato n. AH791GP.
In particolare, l'opponente precisava che nell'annualità in cui sarebbero state commesse le infrazioni stradali addebitate non sarebbe più stato proprietario dell'autovettura targata AH791GP, in quanto in data 25.02.2002 la stessa era stata venduta a mezzo di scrittura privata a nato a [...] il [...], il quale non Persona_1
provvedeva alla regolare trascrizione dell'acquisto presso il PRA: eccepiva pertanto il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto di richiedere il pagamento,
nonché difetto di notifica dell'atto prodromico.
Si costituivano in giudizio l'Agente per la Riscossione, il e la Parte_3
, i quali eccepivano in via preliminare la carenza di Parte_2
legittimazione passiva e nel merito, domandavano il rigetto il ricorso.
Il , sebbene ritualmente citato, restava contumace. Controparte_4
Il Giudice di Pace di Catania, in data 30.08.24, emanava l'impugnata sentenza n.1811/24, depositata in data 02.09.24, con la quale accoglieva il proposto gravame e per l'effetto annullava l'intimazione di pagamento n.29320229015479738000 del 04.12.23
e le cartelle sottostanti.
Con atto di appello regolarmente notificato, il e la Parte_1 [...]
impugnavano la predetta sentenza, Parte_2
pagina 3 di 8 chiedendo in via preliminare di dichiararla nulla per violazione degli artt. 102 e 354
c.p.c., con rimessione della causa al Giudice di Pace di Catania e in via subordinata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di primo grado annullato la cartella n.
29320110008730066000 integralmente anche con riguardo alle somme iscritte a ruolo per violazione delle norme in materia di emissione di assegni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si costituiva, altresì la quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado CP_3
per violazione dell'art.112 c.p.c., con la condanna di alle spese ed Controparte_1
onorari del giudizio.
Il e il , regolarmente vocati in ius, Parte_3 Parte_4
restavano contumaci.
In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
, non essendo parte processuale in primo grado. E' infatti evidente l'errore Parte_1
materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure con la dichiarazione di contumacia del nella sentenza n. 1811/24, atteso che tale Ente non è stato citato Parte_1
autonomamente in primo grado, ma solo indicato quale organo centrale di riferimento della Prefettura di che ha emesso l'atto impugnato. Parte_2
Va altresì dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in CP_3
quanto tardivo ex art.347 c.p.c, essendosi la stessa costituita il 23.13.24 e non entro i 20
giorni dalla data di comparizione del 09.01.25 indicata nell'atto di appello.
pagina 4 di 8 Nel merito l'appello proposto dalla appare fondato, per le Parte_2
ragioni che seguono.
Con il secondo e assorbente motivo di appello, la Parte_2
correttamente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.,
atteso che la sentenza impugnata presenta un vizio di ultrapetizione.
In punto di diritto si osserva che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è
ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell'atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (cfr. tra le tante:Cass.30467/2022; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30
marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile
2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022,n.15992).
Ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione emetta un provvedimento diverso da quello richiesto,
oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso così
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori
(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n.
pagina 5 di 8 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984).
Nella fattispecie in esame, con l'atto originario l'opponente ha lamentato specificatamente l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di legittimazione in capo ad per non essere più proprietario dell'autovettura CP_1
targata già dal 25.02.2002, nonché per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, facendo esclusivamente riferimento alle contravvenzioni per violazione del C.d.s. di cui alla legge n.689/81. Nulla ha invece dedotto nell'atto introduttivo in merito alle sanzioni amministrative per assegni emessi in assenza di autorizzazione di cui al d.lgs n.507/99
ricomprese nel ruolo n.903/2011 (di cui alla cartella n.29320110008730066000) , ben distinto da quello n.1330/2011 avente ad oggetto le violazioni al codice della strada.
E' palese l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado annullando per intero la cartella la cartella n. 29320110008730066000 sulla base dell'unico assunto secondo cui non era più proprietario dell'autovettura nel momento in cui venivano Controparte_1
elevate le contravvenzioni, senza tener conto che le violazioni di cui all'art.1 della
L.386/90, come modificata dall'art.28 D.L.vo 507/99, nulla hanno a che vedere con l'autovettura summenzionata, trattandosi appunto di sanzioni comminate per l'emissione di assegni senza autorizzazione.
Ne consegue che per evitare di pronunciarsi oltre la domanda, il giudice di primo grado avrebbe dovuto annullare solo parzialmente la cartella n. 29320110008730066000
pagina 6 di 8 limitatamente alle sanzioni oggetto di impugnazione contenute nel ruolo n.1330/2011,
aventi ad oggetto le violazioni al c.d.s.
Alla luce delle suindicate ragioni, va accolto l'appello della e Parte_2
riformata la sentenza del Giudice di Pace di Catania n.1811/24 nella parte in cui annulla interamente la cartella n. 29320110008730066000 sottostante l'intimazione di pagamento n. 29320229015479738000, anche con riguardo alla somma di cui si è
preteso il pagamento per la violazione del d.lgs. 507/99 per emissione di assegni senza autorizzazione.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni e dell'esito della controversia,
sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9942/2024, così
statuisce:
1) Dichiara inammissibile l'appello del;
Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello dell' ; Controparte_2
3) Accoglie l'appello della e in riforma parziale della Parte_2
sentenza n.1811/24 emanata dal Giudice di Pace di Catania annulla l'intimazione di pagamento n. 29320229015479738000 e la sottostanti cartelle di pagamento nn.
pagina 7 di 8 violazioni al C.D.S. e non con riferimento alle violazioni del d.lgs. n. 507/99 di cui alla citata cartella di pagamento nn. 29320110008730066000;
4) Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo,
Dott.ssa Monica Neri
Atto depositato telematicamente pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29320110008730066000 e 29320110074437402000 solo con riferimento alle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9942/2024 R.G. avente ad oggetto: appello promossa da
(C.F. ), con sede in Piazza del Parte_1 P.IVA_1
Viminale, 1 - Roma 00184, in persona del Ministro pro tempore, e
[...]
, con sede Piazza Parte_2
della Libertà, 17 – 15121, AL, (c.f. ), in persona del Prefetto p.t., entrambi P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliati in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149, giusta procura in atti;
- Appellanti -
contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Patrizia Pirrone ed C.F._1
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania Via Alberto Mario, n. 32,
giusta procura in atti;
-Appellato-
e nei confronti
(di seguito con sede in Controparte_2 CP_3
Roma, Via G. Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elett. dom. in San Gregorio di Catania, via XX settembre
83A presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata-
(C.F ), in persona del Sindaco pro-tempore; Parte_3 P.IVA_4
(C.F. ) - Polizia Urbana Parte_4 P.IVA_5
Piazza Mons. N. De Martino, 10, 26866 - Sant' Angelo Lodigiano (LO), in persona del sindaco pro tempore
- Appellati contumaci -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025;
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IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. del 28.12.2023 innanzi al Giudice di Pace di
Catania, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n.29320229015479738000 del 04.12.23 e sottostanti cartelle di pagamento nn.
pagina 2 di 8 29320110008730066000, 29320110074437402000, avente ad oggetto 7.788,98
comprensivo di sanzioni, interessi ed accessori di legge, per presunte sanzioni amministrative per violazioni al CDS (codice della strada), anno 2006, 2007, 2008, 2009
relative al veicolo targato n. AH791GP.
In particolare, l'opponente precisava che nell'annualità in cui sarebbero state commesse le infrazioni stradali addebitate non sarebbe più stato proprietario dell'autovettura targata AH791GP, in quanto in data 25.02.2002 la stessa era stata venduta a mezzo di scrittura privata a nato a [...] il [...], il quale non Persona_1
provvedeva alla regolare trascrizione dell'acquisto presso il PRA: eccepiva pertanto il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto di richiedere il pagamento,
nonché difetto di notifica dell'atto prodromico.
Si costituivano in giudizio l'Agente per la Riscossione, il e la Parte_3
, i quali eccepivano in via preliminare la carenza di Parte_2
legittimazione passiva e nel merito, domandavano il rigetto il ricorso.
Il , sebbene ritualmente citato, restava contumace. Controparte_4
Il Giudice di Pace di Catania, in data 30.08.24, emanava l'impugnata sentenza n.1811/24, depositata in data 02.09.24, con la quale accoglieva il proposto gravame e per l'effetto annullava l'intimazione di pagamento n.29320229015479738000 del 04.12.23
e le cartelle sottostanti.
Con atto di appello regolarmente notificato, il e la Parte_1 [...]
impugnavano la predetta sentenza, Parte_2
pagina 3 di 8 chiedendo in via preliminare di dichiararla nulla per violazione degli artt. 102 e 354
c.p.c., con rimessione della causa al Giudice di Pace di Catania e in via subordinata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di primo grado annullato la cartella n.
29320110008730066000 integralmente anche con riguardo alle somme iscritte a ruolo per violazione delle norme in materia di emissione di assegni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si costituiva, altresì la quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado CP_3
per violazione dell'art.112 c.p.c., con la condanna di alle spese ed Controparte_1
onorari del giudizio.
Il e il , regolarmente vocati in ius, Parte_3 Parte_4
restavano contumaci.
In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
, non essendo parte processuale in primo grado. E' infatti evidente l'errore Parte_1
materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure con la dichiarazione di contumacia del nella sentenza n. 1811/24, atteso che tale Ente non è stato citato Parte_1
autonomamente in primo grado, ma solo indicato quale organo centrale di riferimento della Prefettura di che ha emesso l'atto impugnato. Parte_2
Va altresì dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in CP_3
quanto tardivo ex art.347 c.p.c, essendosi la stessa costituita il 23.13.24 e non entro i 20
giorni dalla data di comparizione del 09.01.25 indicata nell'atto di appello.
pagina 4 di 8 Nel merito l'appello proposto dalla appare fondato, per le Parte_2
ragioni che seguono.
Con il secondo e assorbente motivo di appello, la Parte_2
correttamente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.,
atteso che la sentenza impugnata presenta un vizio di ultrapetizione.
In punto di diritto si osserva che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è
ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell'atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (cfr. tra le tante:Cass.30467/2022; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30
marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile
2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022,n.15992).
Ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione emetta un provvedimento diverso da quello richiesto,
oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso così
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori
(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n.
pagina 5 di 8 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984).
Nella fattispecie in esame, con l'atto originario l'opponente ha lamentato specificatamente l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di legittimazione in capo ad per non essere più proprietario dell'autovettura CP_1
targata già dal 25.02.2002, nonché per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, facendo esclusivamente riferimento alle contravvenzioni per violazione del C.d.s. di cui alla legge n.689/81. Nulla ha invece dedotto nell'atto introduttivo in merito alle sanzioni amministrative per assegni emessi in assenza di autorizzazione di cui al d.lgs n.507/99
ricomprese nel ruolo n.903/2011 (di cui alla cartella n.29320110008730066000) , ben distinto da quello n.1330/2011 avente ad oggetto le violazioni al codice della strada.
E' palese l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado annullando per intero la cartella la cartella n. 29320110008730066000 sulla base dell'unico assunto secondo cui non era più proprietario dell'autovettura nel momento in cui venivano Controparte_1
elevate le contravvenzioni, senza tener conto che le violazioni di cui all'art.1 della
L.386/90, come modificata dall'art.28 D.L.vo 507/99, nulla hanno a che vedere con l'autovettura summenzionata, trattandosi appunto di sanzioni comminate per l'emissione di assegni senza autorizzazione.
Ne consegue che per evitare di pronunciarsi oltre la domanda, il giudice di primo grado avrebbe dovuto annullare solo parzialmente la cartella n. 29320110008730066000
pagina 6 di 8 limitatamente alle sanzioni oggetto di impugnazione contenute nel ruolo n.1330/2011,
aventi ad oggetto le violazioni al c.d.s.
Alla luce delle suindicate ragioni, va accolto l'appello della e Parte_2
riformata la sentenza del Giudice di Pace di Catania n.1811/24 nella parte in cui annulla interamente la cartella n. 29320110008730066000 sottostante l'intimazione di pagamento n. 29320229015479738000, anche con riguardo alla somma di cui si è
preteso il pagamento per la violazione del d.lgs. 507/99 per emissione di assegni senza autorizzazione.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni e dell'esito della controversia,
sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9942/2024, così
statuisce:
1) Dichiara inammissibile l'appello del;
Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello dell' ; Controparte_2
3) Accoglie l'appello della e in riforma parziale della Parte_2
sentenza n.1811/24 emanata dal Giudice di Pace di Catania annulla l'intimazione di pagamento n. 29320229015479738000 e la sottostanti cartelle di pagamento nn.
pagina 7 di 8 violazioni al C.D.S. e non con riferimento alle violazioni del d.lgs. n. 507/99 di cui alla citata cartella di pagamento nn. 29320110008730066000;
4) Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo,
Dott.ssa Monica Neri
Atto depositato telematicamente pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29320110008730066000 e 29320110074437402000 solo con riferimento alle