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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4785/23 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
Daniela di Nuzzo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico CP_1
D'Angelo;
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Maria Lasco;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare la sua condizione di invalido in misura pari o superiore al 46% a far data dalla proposizione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dei convenuti ad iscriverla negli elenchi dei disabili ex lege 68/'99. A sostegno del proprio ricorso deduceva di esser affetta da: “blocco branca dx completo, rinite allergica, asma, insufficienza venosa cronica arti inferiori, esiti di frattura femore dx trattato con chiodo gamma, artrosi generalizzata, sindrome ansiosa”; di aver inoltrato domanda amministrativa alla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in data 13.10.2021, ma che, a seguito di visita medica, veniva accertata una invalidità pari al 35%. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio entrambi gli Enti convenuti chiedendo il rigetto del ricorso;
la tardivamente costituitasi, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA Va, preliminarmente, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
Invero, la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, è stata di recente esaminata dalla Corte di Cassazione n. 26317/22 a mente della quale “L'oggetto del procedimento, invero, NON è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio, o alla specifica prestazione, ma è solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato... In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l CP_1 anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).” MERITO Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad illustrare. Il Tribunale, invero, ritiene di dover aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU nominato, Dott. in quanto logiche e corrette, motivate in maniera corretta e coerenti Persona_1 con la documentazione medica in atti. Sulla scorta di quanto rilevato in sede di esame peritale e di esame della documentazione medica, il CTU nominato ha concluso che il ricorrente è affetta da: “Incipiente artrosi polidistrettuale in esiti di frattura del femore destro - Broncopneumopatia cronica - Cardiopatia ipertensiva borderline in esiti di safenectomia sinistra. Posta tale diagnosi, appare evidente che ci troviamo in presenza di infermità plurime, quindi dovremo dapprima calcolare le percentuali relative alle singole infermità e di seguito procedere ad una valutazione complessiva che, considerata la coesistenza delle singole patologie, avverrà eseguendo un calcolo riduzionistico a scalare, mediante una specifica formula così come dettato dal D.M. n°43 del 05/02/92. Per quanto riguarda l'incipiente artrosi polidistrettuale in esiti di frattura del femore destro, considerata l'incidenza funzionale, considerato il deficit funzionale post-traumatico al femore destro, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 20%. Per quanto riguarda la broncopneumopatia cronica, considerato l'esame clinico, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 20%. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva borderline in esiti di safenectomia sinistra, considerato l'esame clinico, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 25%. Abbiamo quindi le tre percentuali relative alle tre patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 52%, invalidità che riconosce al richiedente lo status di invalido e dà luogo al diritto alla iscrizione nelle liste di collocamento raggiungendo, come previsto dalla Legge 509/88, la percentuale invalidante del 46%, con decorrenza da almeno sei mesi dalla visita peritale e cioè dal mese di Febbraio 2024.” La valutazione operata dall'ausiliario nominato dal Tribunale è corretta, coerente con la documentazione in atti, fedele ai codici tabellari e alle relative percentuali. Essa, peraltro, tiene conto dell'aggravamento della situazione clinica registratosi in corso di causa, sicchè è ragionevole lo scostamento dalla valutazione medica effettuata dalla Commissione medica all'atto della domanda amministrativa. Il ricorso, pertanto, va accolto con accertamento dell'invalidità di pari al Parte_1
52% con decorrenza dal febbraio 2024. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in causa, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva della e della decorrenza dell'accertamento per Controparte_2 epoca successiva al deposito del ricorso. Spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che Parte_1
è invalido in misura del 52%, con decorrenza dal febbraio 2024, ai fini
[...] dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
Daniela di Nuzzo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico CP_1
D'Angelo;
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Maria Lasco;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare la sua condizione di invalido in misura pari o superiore al 46% a far data dalla proposizione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dei convenuti ad iscriverla negli elenchi dei disabili ex lege 68/'99. A sostegno del proprio ricorso deduceva di esser affetta da: “blocco branca dx completo, rinite allergica, asma, insufficienza venosa cronica arti inferiori, esiti di frattura femore dx trattato con chiodo gamma, artrosi generalizzata, sindrome ansiosa”; di aver inoltrato domanda amministrativa alla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in data 13.10.2021, ma che, a seguito di visita medica, veniva accertata una invalidità pari al 35%. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio entrambi gli Enti convenuti chiedendo il rigetto del ricorso;
la tardivamente costituitasi, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA Va, preliminarmente, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
Invero, la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, è stata di recente esaminata dalla Corte di Cassazione n. 26317/22 a mente della quale “L'oggetto del procedimento, invero, NON è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio, o alla specifica prestazione, ma è solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato... In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l CP_1 anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).” MERITO Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad illustrare. Il Tribunale, invero, ritiene di dover aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU nominato, Dott. in quanto logiche e corrette, motivate in maniera corretta e coerenti Persona_1 con la documentazione medica in atti. Sulla scorta di quanto rilevato in sede di esame peritale e di esame della documentazione medica, il CTU nominato ha concluso che il ricorrente è affetta da: “Incipiente artrosi polidistrettuale in esiti di frattura del femore destro - Broncopneumopatia cronica - Cardiopatia ipertensiva borderline in esiti di safenectomia sinistra. Posta tale diagnosi, appare evidente che ci troviamo in presenza di infermità plurime, quindi dovremo dapprima calcolare le percentuali relative alle singole infermità e di seguito procedere ad una valutazione complessiva che, considerata la coesistenza delle singole patologie, avverrà eseguendo un calcolo riduzionistico a scalare, mediante una specifica formula così come dettato dal D.M. n°43 del 05/02/92. Per quanto riguarda l'incipiente artrosi polidistrettuale in esiti di frattura del femore destro, considerata l'incidenza funzionale, considerato il deficit funzionale post-traumatico al femore destro, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 20%. Per quanto riguarda la broncopneumopatia cronica, considerato l'esame clinico, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 20%. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva borderline in esiti di safenectomia sinistra, considerato l'esame clinico, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 25%. Abbiamo quindi le tre percentuali relative alle tre patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 52%, invalidità che riconosce al richiedente lo status di invalido e dà luogo al diritto alla iscrizione nelle liste di collocamento raggiungendo, come previsto dalla Legge 509/88, la percentuale invalidante del 46%, con decorrenza da almeno sei mesi dalla visita peritale e cioè dal mese di Febbraio 2024.” La valutazione operata dall'ausiliario nominato dal Tribunale è corretta, coerente con la documentazione in atti, fedele ai codici tabellari e alle relative percentuali. Essa, peraltro, tiene conto dell'aggravamento della situazione clinica registratosi in corso di causa, sicchè è ragionevole lo scostamento dalla valutazione medica effettuata dalla Commissione medica all'atto della domanda amministrativa. Il ricorso, pertanto, va accolto con accertamento dell'invalidità di pari al Parte_1
52% con decorrenza dal febbraio 2024. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in causa, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva della e della decorrenza dell'accertamento per Controparte_2 epoca successiva al deposito del ricorso. Spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che Parte_1
è invalido in misura del 52%, con decorrenza dal febbraio 2024, ai fini
[...] dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli