Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2005, n. 13768
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Sentenza 27 giugno 2005

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Il difetto della procura del convenuto, come i vizi della sentenza e in genere quelli degli atti processuali - che ne costituiscono l'antecedente logico e cronologico - possono essere fatti valere solo attraverso le impugnazioni, con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione di nullità della procura utilizzata dal convenuto per costituirsi in primo grado, sollevata in sede di legittimità con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.

Le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - hanno efficacia anche nei successivi processi tra le stesse parti. (Fattispecie relativa a competenza territoriale individuata dalla S.C. con riguardo a rapporto di lavoro, caratterizzato da parasubordinazione, di un dipendente comunale abilitato all'attività di procuratore legale per prestazioni giudiziali rese in favore dell'ente locale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2005, n. 13768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13768
    Data del deposito : 27 giugno 2005

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