CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 244/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Andrea De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di precetto notificato in data 24/12/21; appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Falace, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione al precetto;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 95 emessa il 18/1/24 dal Tribunale di Treviso
(Giudice: dott. Lucio Munaro).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Nel merito: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e riformare la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 18.01.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 29/2022, con riguardo ai capi in cui il Tribunale di Treviso:
- ha dichiarato che il signor non ha diritto di agire esecutivamente sulla base della Parte_1 sentenza n. 127/2015 della Corte d'Appello di L'AQ, e, per l'effetto, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa le conclusioni avanzate in prime cure dal signor
[...]
che qui si riportano: “nel merito: rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta, in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità dell'atto di precetto notificato il 24 dicembre 2021 nei confronti di Controparte_1 condannare l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, disponendo ex art. 93 comma primo c.p.c. la distrazione delle spese e dei compensi liquidati in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”, rigettando le domande tutte proposte in primo grado dalla compagnia di assicurazione perché infondate in fatto e in diritto;
- ha condannato il signor al rimborso delle spese di lite e, per l'effetto, disporsi la Parte_1 rifusione delle spese in favore dell'appellante.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Magistratura adita, contrariis reiectis:
1)In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'infondatezza, l'inammissibilità,
l'improcedibilità dell'appello ex adverso proposto per impossibilità di porre a riesame quanto già deciso ed assistito da giudicato vincolante per tutti i soggetti di cui all'art. 2909 cod.civ., nel caso di specie lo stesso appellante e lo stesso appellato, effetti del giudicato che si riferiscono al petitum mediato ed immediato ed impediscono di rimettere in discussione la cosa giudicata e, pertanto, condannare l'antagonista alla refusione, in favore della convenuta appellata, delle spese, diritti ed onorario di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., temerarietà provata dal doppio giudicato prima evidenziato e che rimette per l'entità al giudizio secondo equità dell'on. Le Magistrato;
2)rigettare per assoluta infondatezza in fatto e in diritto, per quanto esposto nella narrativa dell'atto di costituzione in giudizio, ivi integralmente richiamato, l'appello ex adeverso proposto peer la provata congruità dell'erogato dalla compagnia ad escutere il dovuto per la sentenza 127/15 Reg. Sent. della Corte di Appello de L'AQ , titolo del precetto opposto, con ogni consequenziale effetto di legge e condannare l'appellante alla refusione, in favore della convenuta appellata, delle spese diritti ed onorario di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., temerarietà provata dal doppiò giudicato prima evidenziato e che rimette per l'entità al giudizio secondo equità dell'On. Le Magistrato;
3)in via istruttoria:
3.1) oppone le richieste probatorie antagoniste, caducate, inammissibili per omessa reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni, oltre che per manifesta inammissibilità per palese contrasto con fatti provati documentalmente, sentenze assistite da giudicato;
3.2) provano le difese e le richieste spiegate dalla convenuta – appellata le documentazioni offerte all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di prima istanza, contraddistinte nel fascicolo di parte dai numeri da “ 1) sentenza 127/15 della Corte di Appello de L'AQ e pedissequa intimazione di pagamento notificati;
2) computo della somma dovuta in favore dell'opposto per la citata sentenza;
3) copia tre richieste a banca emissione assegni a saldo del dovuto € 26.774,28; 4) copia sentenza n.24176/2017 del Tribunale di Roma , munita di formula esecutiva il 10 Novembre 2020; 6) atto di precetto opposto;
7) e-mail avv. Maria
Cristina Tomassini, precedente difensore del che notizia dell'impossibilità Parte_1 economica del suo assistito di far fronte alle spese di lite dovute alla Compagnia “
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 3/1/22, conveniva in giudizio, avanti Controparte_1
il Tribunale di Treviso, proponendo opposizione al precetto da Parte_1 quest'ultimo notificatole in data 24/12/21, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 92.091,10 quale differenza dovuta in forza della sentenza della Corte d'Appello di l'AQ, già oggetto di un precedente atto di precetto, concluso con sentenza ormai passata in giudicato. A fondamento dell'opposizione, sosteneva che il calcolo del Parte_1
era errato e che la Compagnia di Assicurazione aveva già pagato quanto dovuto.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo per il Parte_1
calcolo degli interessi e della rivalutazione come dal medesimo effettuati.
Con sentenza n. 95 del 18/1/24, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite e Parte_1
Cont rigettando la domanda ex art. 96 cpc formulata da
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 [...]
, regolarmente costituita, resisteva al gravame. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25/2/25, sostituita dallo scambio di note scritte, a seguito della precisazione delle conclusioni ed alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
***
La vicenda ha radice nel fatto che, con sentenza n. 127/2015, la Corte d'Appello di L'AQ ha riconosciuto il diritto del per un sinistro stradale dal medesimo subito il giorno Parte_1
1° maggio 1999, al risarcimento del danno, quantificato in € 211.077,47, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata e anno per anno rivalutata.
Sulla base di tale sentenza, il con un primo atto di precetto notificato in data Parte_1
14/3/2016, ha intimato ad il pagamento della somma dovutagli. Sulla Controparte_1
proposta opposizione, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24176/2017, ha accertato che – in base a quel primo atto di precetto e tenuto conto degli acconti corrisposti da CP_2
– il avesse già percepito l'intero credito vantato, sentenza confermata dalla
[...] Parte_1
Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 161/2020.
Il ha, dunque, notificato in data 24/12/22, un secondo atto di precetto in cui, sul Parte_1
presupposto che non erano stati correttamente calcolati gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del sinistro, aveva rifatto il conteggio e, scomputando i parziali adempimenti eseguiti fino a quel momento dalla compagnia di assicurazione, aveva intimato il pagamento dell'importo di € 92.091,10. Cont Proposta opposizione dalla con la sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso ha dichiarato che non avesse diritto di procedere esecutivamente nei Parte_1 confronti di per essere stato già accertato, con sentenza ormai passata Controparte_1
in giudicato che copriva il dedotto ed il deducibile, che il aveva già percepito Parte_1
Cont quanto dovutogli da ha condannato il alla rifusione delle spese secondo la Parte_1
regola della soccombenza e ha rigettato la domanda ex art. 96, primo comma, cpc, trattandosi semplicemente di un'erronea conoscenza del principio processuale relativo al giudicato.
Il ha proposto appello avverso la sentenza, affermandone l'erroneità per i motivi Parte_1
così sintetizzati:
- Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2909 cc;
- Violazione degli artt. 91 e 92 cpc circa la regolamentazione delle spese;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 1 cpc.
***
Con il primo motivo, il sostiene che il primo giudice gli ha erroneamente negato Parte_1
il diritto di notificare un secondo atto di precetto a completamento di un precedente atto di precetto parziale ed incompleto, sulla base di un titolo, rappresentato dalla sentenza della
Corte d'Appello di L'AQ, che gli riconosceva il diritto di ottenere il pieno risarcimento per il danno patito a seguito del sinistro occorso in data 1/5/1999, quantificato in €
211.077,47, importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico e morale patito, da devalutare alla data del sinistro (01.05.1999), per poi procedere alla rivalutazione anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, applicando gli interessi legali decorrenti dalla data del sinistro sino al pagamento, previa detrazione dell'acconto da devalutare all'1/05/1999.
Il motivo non può essere accolto.
Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, per cui l'oggetto dell'opposizione, finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato, è destinato all'accertamento di detto credito nel suo complesso. E, una volta accertato detto credito, non può essere riproposta la stessa domanda.
Né può dirsi che la sentenza impugnata sia contravvenuta al principio secondo cui non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito fino alla totale estinzione dello stesso;
infatti, ciò è possibile laddove non siano richiesti, col precetto successivo, importi, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori
(Cass.12195/23) o venga reiterata una domanda già oggetto di precedente decisione, coperta da giudicato, come nella specie.
E che il precetto notificato il 15/3/2016 abbia calcolato le stesse voci, poi reiterate nel precetto notificato in data 24/12/21 è desumibile dal tenore della motivazione contenuta nella
Cont sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'opposizione proposta da al primo precetto, sulla base del titolo esecutivo (sentenza n. 127/15 Corte Appello l'AQ), aveva escluso la debenza di ulteriori somme per interessi e rivalutazione, calcolati anno per anno fino alla data della pubblicazione della sentenza del 29/1/2015 (v. pag. 3 sentenza Trib.
Roma n. 24176/17); tale sentenza è stata confermata in appello con la pronuncia della Corte territoriale di Roma n. 161/20 in relazione alla doglianza mossa dal circa la Parte_1
modalità di calcolo di interessi e rivalutazione (v. pag. 4 sentenza Corte Appello Roma).
Ne consegue che il secondo precetto, notificato il 24/12/21, sia pure effettuato su un diverso
(ed errato) calcolo di detti accessori fino all'individuazione di una somma dovuta ancora più elevata di quella richiesta con il primo precetto, deve ritenersi illegittimo per le voci già comprese nella precedente intimazione ed accertate come non dovute con sentenza passata in giudicato sulla base di un calcolo che, quand'anche non corretto, ormai fa stato tra le parti ex art. 2909 cc.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata non può che essere confermata.
I restanti motivi di appello, riguardanti la regolamentazione delle spese di lite e la resistenza Cont temeraria da parte di restano assorbiti.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi ex DM
55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del valore effettivo della causa.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 95 emessa il 18/1/24 dal Tribunale di Treviso;
2. condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 26/2/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli