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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 23529/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23529 / 2021 promossa da:
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui C.F._2
minori (c.f. ), (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
) (c.f. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti AMBROSIO RENATO
[...] C.F._6
e ANGELA PRINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Torino, Via Bertola n. 2
ATTORI contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MORTAROTTI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino, Via
Montecuccoli n. 9
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Contrariis reiectis;
pagina 1 di 36 Piaccia all'Ill.mo Giudice adito;
in via preliminare: dichiarare infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare l'eccezione
a. avente oggetto la carenza di legittimazione attiva della IGa in proprio e Parte_2
unitamente al IG , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_1
, , , e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in relazione all'azione risarcitoria instaurata nei confronti dell'odierna convenuta, nella
[...]
sua qualità di Impresa designata dal FGVS, ex art. 283, I comma, Lett. B.
b. avente oggetto la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, nella sua qualità di
Impresa designata dal FGVS, ex art. 283, I comma, Lett. B.
In via istruttoria:
- Disporre, se ritenuto opportuno, la rimessione della causa in istruttoria al fine di ammettere ogni incombente probatorio richiesto e non ammesso;
- Qualora ritenuta non sufficiente la prova offerta circa il rapporto di genitorialità tra il GN
[...]
ed i minori aventi diritto, disporre il test del DNA, ponendo a carico della parte che ha Parte_6 sollevato l'eccezione, le relative spese.
Nel merito:
1. Dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto mentre il IG si trovava Parte_1
trasportato sul veicolo FIAT Bravo, targato DK056NL, condotto dal GN , di Parte_7
proprietà della GNa , privo di copertura assicurativa;
Controparte_2
2. Condannare di conseguenza ai sensi dell'art. 283, I comma Lett. B, Cod. Ass., la
[...]
, quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, per la Controparte_3
Regione Piemonte, al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali tutti subiti dagli attori, nella misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché del danno patrimoniale, concernente le spese di cura e di consulenza medico legale ante causam, extragiudiziali e di tutti gli altri danni patrimoniali subiti, come descritti in atti, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi, ex art. 1284, I comma cc, dal fatto alla proposizione della domanda, e dalla medesima al soddisfo, ex art. 1284, IV comma cc.
3. Condannare inoltre la convenuta alla rifusione di tutte le spese, (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Con espressa riserva di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta e diritto.
pagina 2 di 36 Per parte convenuta : Controparte_4
Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Contrariis rejectis,
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IGa in Parte_2
proprio, nonché, unitamente al IG in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e;
Persona_1 Parte_4 Parte_5
Nel merito:
-A) In via principale:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
e, per l'effetto, respingere le domande attoree, con vittoria delle spese del giudizio;
[...]
- B) In via subordinata e salvo gravame:
- b.1) Dichiarare, in ogni caso, inammissibili le domande azionate nei confronti della
[...]
dalla IGa in proprio e, unitamente al IG Controparte_4 Parte_2 [...]
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 Persona_1
e , con vittoria delle spese del giudizio;
Parte_3 Parte_4 Parte_5
- b.2) Accertato il concorso colposo del IG ex art. 1227, co. 1 c.c., nella Parte_1
produzione delle conseguenze dannose derivategli dal sinistro de quo, contenere proporzionalmente la condanna della società conchiudente in favore dello stesso, avuto riguardo ai danni accertati e provati in corso di causa;
con spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
, , e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio la in
[...] Controparte_1
qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e la IGa
[...]
, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Bravo, tg. DK056NL, per chiedere il CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Rivalta (TO) in data
05.06.2019.
In sintesi, gli attori deducevano i seguenti fatti.
pagina 3 di 36 • In data 05.06.2019, alle ore 21.30 circa, si trovava nel comune di Rivalta, Parte_6
presso la A55, tangenziale sud, carreggiata Nord, ed era trasportato sul sedile anteriore del veicolo Fiat Bravo, condotto da e di proprietà di privo di Parte_8 Controparte_2
copertura assicurativa.
• In tali circostanze di tempo e luogo, il veicolo Fiat Bravo, giunto all'altezza del km n. 21+600 della A55, tamponava violentemente la vettura Fiat Panda, tg. FR478FX; a seguito della collisione, la Fiat Bravo effettuava alcune rotazioni ed evoluzioni arrestandosi, infine, in prima corsia nel senso contrario a quello di marcia, all'altezza del km 21+700.
• In conseguenza dell'urto, veniva proiettato fuori dall'abitacolo. Parte_1
• Sul luogo del sinistro, intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Torino che redigevano verbale d'incidente, e gli operatori del 118 i quali, constatata la gravità delle ferite riportate da lo trasportavano d'urgenza presso l'ospedale CTO di Torino. Parte_1
• era ricoverato dal 05.06.2019 al 13.08.2019, con diagnosi di “Frattura III Parte_1
medio radio dx, frattura- lussazione carpo-metacarpica di III-IV-V metacarpo mano dx, politrauma con frattura scomposta pluriframmentaria diafisi femore dx e sguantamento coscia
e completa sezione vasi femorali”; durante il ricovero, l'attore era sottoposto ai seguenti trattamenti ed interventi: amputazione al di sopra del ginocchio destro, intervento di disarticolazione dell'arto inferiore destro, intervento di riduzione e sintesi di frattura al III medio del radio, con placca e sintesi LCP, sintesi del III metacarpo con placca, artrodesi carpo- metacarpica del IV-V metacarpo, osteotomia ulnare e sintesi con placca, e intervento di innesto cutaneo ed avanzamento di lembo peduncolato. Nel periodo di degenza, si verificava altresì un episodio di arresto cardiaco rianimato, con successive mini-toracotomie bilaterali e posizionamento di drenaggio toracico in aspirazione bilaterale, effettuazione di tracheostomia dal 22 giugno al 23 luglio 2019, vacuum terapia defibrillazione, nonché un versamento pleurico, con broncoaspirato positivo per pseudomonas aeruginosa.
• Gli accertamenti strumentali evidenziavano numerose lesioni in conseguenza delle quali,
l'attore era trasferito in terapia intensiva con ventilazione invasiva fino al 12 luglio 2019, catetere venoso centrale fino al 27 giugno 2019, catetere arterioso, emofiltrazione fino al 27 giugno 2019, nutrizione parentale fino al 24 giugno 2019, drenaggio toracico fino al 17 giugno
2019 e catetere vescicale a permanenza. Erano altresì posizionati i fissatori esterni di bacino, rimossi il 18.07.2019; dal 01.07.2019 iniziavano i cicli di respiro spontaneo, fino al recupero di una autonomia respiratoria completa e il 23.07.2019 era rimossa la cannula tracheostomica.
pagina 4 di 36 • Dopo la dimissione dall'ospedale, era sottoposto ad ulteriori controlli, visite Parte_1
mediche specialistiche e medicazioni, oltre che ad un successivo ricovero presso il CTO per l'esecuzione di un intervento chirurgico di rimozione della placca ulnare, cruentazione di focolai di pseudoartrosi e nuova sintesi in accorciamento dell'ulna, con innesto osseo dalla cresta iliaca e con indicazione di mantenimento della doccia omero-metacarpale per ulteriori 3 settimane, da sostituire poi con presidio accorciato.
Con l'atto di citazione, gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei seguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
✓ In favore di : Parte_9
- danno biologico permanente nella misura del 65% (poi ridotto in comparsa conclusionale al
62-63%) e danno morale, oltre personalizzazione nella misura del 25%; oltre danno biologico temporaneo per la durata complessiva di 370 giorni, di cui 70 giorni al 100% e
300 giorni al 75%;
- pagamento di € 9.041,86 per la fornitura di protesi per disarticolato d'anca su misura;
ed €
160.000,00 (poi ridotti in comparsa conclusionale in € 150.000,00), a titolo di contributo spese per la revisione e la manutenzione della protesi;
- danno patrimoniale futuro da limitazione della capacità lavorativa specifica, quantificato in
€ 468.167,72 (rideterminato in comparsa conclusionale in € 664.885,37, cfr. pag. 23 e seguenti.
✓ In favore di e dei minori Parte_2 Persona_1 Parte_3
e : Parte_4 Parte_5
- danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dai congiunti, considerato che le gravi menomazioni riportate da erano tali da alterare gli equilibri e le Parte_1
abitudini familiari, proponendo una quantificazione del danno, per ciascun congiunto, nella misura di € 164.043,75 (ricalcolato nella comparsa conclusionale in € 241.993,12 per Parte_2
, € 251.770 per e € 270.659,37 per ciascuno degli altri tre figli cfr.
[...] Persona_1
pag. 21 e seguenti), o altra somma da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.
✓ Spese legali stragiudiziali quantificate in € 4.050,00 come da tariffario, oltre al fondo spese già versato, pari ad € 1.600,00, come da fattura prodotta sub doc. 15 (allegata alla seconda memoria).
✓ Il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 5 di 36 Si costituiva la in qualità di impresa Controparte_1
designata dal F.G.V.S. per la Regione Piemonte, che svolgeva le seguenti difese.
• In via preliminare, formulava le seguenti eccezioni:
a) carenza di legittimazione attiva di in proprio, nonché, unitamente al Parte_2
IG in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
e , poiché non vi sarebbe prova né Persona_1 Parte_4 Parte_5
del rapporto di convivenza more uxorio tra e né che Parte_2 Parte_1 quest'ultimo sia il padre dei minori e Persona_1 Parte_4 Parte_5
;
[...]
b) carenza di legittimazione passiva, poiché presupposto necessario per esperire l'azione ex art. 141 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), è che il veicolo su cui il terzo è trasportato, sia assicurato;
c) Inammissibilità delle domande azionate da in proprio e, unitamente al Parte_2
IG in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
e , poiché Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
non legittimati ad esercitare, in relazione a danni subiti iure proprio, l'azione diretta di cui all'art. 141 D. Lgs. 209/2005, riservata al terzo trasportato.
• Nel merito, evidenziava la sussistenza di un concorso colposo ex art. 1227 c.c. di CP_1
poiché, al momento dell'evento, l'attore non indossava la cintura di sicurezza Parte_1
ed in quanto egli era consapevole dello stato di ebbrezza alcolica in cui versava il conducente e quindi della situazione di pericolo cui si stava esponendo salendo in auto.
• In ordine al risarcimento dei danni domandati da contestava: - l'entità del Parte_1
danno biologico;
- la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione e di un danno da incapacità lavorativa specifica per mancanza di prova dell'occupazione svolta dall'attore prima del sinistro e dell'impedimento, a causa dei postumi, di trovarne una;
- la richiesta di risarcimento dei costi per la protesi, essendo tali esborsi coperti dal SSN.
• contestava inoltre la richiesta di risarcimento del danno avanzata dai congiunti CP_1
poiché non vi sarebbe prova dei legami familiari, né della convivenza;
ed infine, contestava anche la domanda di pagamento delle spese legali stragiudiziali, non essendo stata l'attività svolta concretamente utile per una più pronta definizione della lite o per evitare il giudizio.
Concludeva, quindi, come in epigrafe.
La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti del procedimento R.G.N.R. mod. 44 n.
29248/2019, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio. pagina 6 di 36 A seguito di precisazione delle conclusioni, con ordinanza in data 8.2.2025 venivano assegnati termini ridotti (venti più venti) per conclusionali e repliche, depositate da entrambe le parti;
con ordinanza in data 3.4.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo affinché venisse integrata la documentazione relativa alla notificazione a , proprietaria del veicolo Fiat Controparte_2
Bravo, tg. DK056NL, in quanto litisconsorte necessaria;
con ordinanza 22.4.2025, rilevata la ritualità della notifica alla predetta parte, ne veniva dichiarata la contumacia e, avendo le parti rinunciato ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
1. Inquadramento e qualificazione dell'azione esperita con l'atto di citazione.
Occorre innanzitutto premettere, sulla base di quanto emerge dall'atto introduttivo del giudizio, che e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui Parte_1 Parte_2
minori e , hanno Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio, avvalendosi dell'azione diretta di cui all'art. 141 cod.ass., la
[...]
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., e la IGa Controparte_1 Controparte_2
(proprietaria del veicolo e, pertanto, litisconsorte necessaria in tale giudizio cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
27078 del 14/09/2022), chiedendo la condanna soltanto della prima.
Si perviene a tale qualificazione dell'azione esperita sulla base del dato letterale offerto dall'atto di citazione ove tale intenzione è in tal senso manifestata.
In particolare, a pag. 7 si legge quanto segue. “Il caso di specie rientra perfettamente nei dettami dell'art. 141 D.L. 07.09.2005 n. 209 secondo cui la compagnia assicuratrice del vettore, in questo caso la quale impresa designata ai sensi dell'art. 283 Lett. B, è sempre tenuta a risarcire CP_1 il terzo trasportato danneggiato, fatta salva l'ipotesi del caso fortuito.
Il comma 1 dell'art. 141 infatti sancisce dal, il trasportato “è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo al momento del sinistro”, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” e “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”….omissis…
Chiaro come, nel caso di specie, non sussista una ipotesi di caso fortuito, dal momento che la responsabilità del defunto sig. , conducente del mezzo su cui era trasportato l'attore, Parte_7
nella determinazione del sinistro de quo è incontestabile in quanto…omissis..
Soffermarci sulla dinamica del sinistro appare comunque superfluo in quanto, nel caso che ci impegna, la convenuta assicurazione è chiamata a risarcire i danni subiti dall'odierno attore a prescindere dalla
pagina 7 di 36 responsabilità, essendo sufficiente provare che il medesimo si trovasse in qualità di trasportato sulla vettura coinvolta nel sinistro…omissis….
Anche le conclusioni sono coerenti posto che si chiede dichiararsi che “il sinistro per cui è causa è avvenuto mentre il IG si trovava trasportato sul veicolo FIAT Bravo, targato Parte_1
DK056NL, condotto dal GN , di proprietà della GNa , Parte_7 Controparte_2 privo di copertura assicurativa;
e condannarsi di conseguenza, ai sensi dell'art. 283, I comma Lett. B,
Cod. Ass., la , quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada, per la Regione Piemonte, al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali tutti subiti dagli attori, nella misura accertanda e determinanda,..omissis”.
Nel prosieguo del giudizio (note scritte di prima udienza c.d. “figurata” e memoria n. 1 ex art. 183 VI co. c.p.c. previg.) la parte attrice, a fronte delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva proposte dalla convenuta con riferimento all'azione ex art. 141 cpa, le contesta precisando che la pretesa attorea, sia della vittima primaria che delle vittime secondarie, non è stata, formalmente, ancorata ad alcuna specifica disposizione legislativa o codicistica, ma si ricollega sostanzialmente al complessivo sistema giuridico composto dagli artt. 2054 e 2043 cc, nonché 144, 122, 141 e 283 cap.
Per la valutazione della questione controversa, rilevante ai fini che si esporranno nel prosieguo ai paragrafi 7) e 8), è necessario considerare i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, di seguito riportati testualmente (cfr. Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 35318 del
30/11/2022).
“L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta: - o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare
l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
12.1. Va comunque ricordato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
pagina 8 di 36 Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.”.
Nel caso di specie, affermare che “Soffermarci sulla dinamica del sinistro appare comunque superfluo” e che “la convenuta assicurazione è chiamata a risarcire i danni subiti dall'odierno attore
a prescindere dalla responsabilità”(pur prescindendosi dalle argomentazioni e richieste di cui alle note scritte e alla memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.)non costituisce un espresso rifiuto ad avvalersi di altri strumenti posto che, affinché ricorra tale ipotesi, sarebbe necessario un quid pluris e cioè una manifestazione di volontà specificamente diretta ad escludere tale evenienza.
Inoltre, la domanda presenta comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054
c.c. o 144 cod. ass,. come si esporrà nel prosieguo della motivazione al paragrafo 8).
2.Sull'eccezione di parte convenuta in qualità di impresa Controparte_4
designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Piemonte, di carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande promosse ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 in quanto inapplicabile qualora il veicolo sul quale viaggia il trasportato sia privo di copertura assicurativa.
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, non sorgono dubbi in ordine all'esperibilità di tale azione da parte del trasportato su veicolo non assicurato, posto che l'unico limite Parte_1 ravvisabile attiene invece alla “presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore)” (cfr Cass. S.U. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
Ciò che dunque rileva è la necessaria sussistenza di una duplicità di enti assicurativi.
pagina 9 di 36 Si pone in tal senso anche la pronuncia della Suprema Corte n. 16477 del 2017 secondo cui: “sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata”.
Infatti, nell'ottica ricostruttiva offerta dalla giurisprudenza di legittimità “il riferimento, contenuto nell'art. 141 (…), a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa” (cfr. Cass. 16477/2017).
Tale interpretazione “volta a privilegiare una più ampia applicazione dell'art. 141 e la sua utilizzabilità a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento che ha la possibilità di essere più veloce e di coprire una più vasta serie di casi, appare preferibile, sia perché il dato testuale nella specie non è né univoco né affidabile, sia perché più coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l'unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma” (cfr. Cass. cit.).
Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della domanda ex art. 141 cpa azionata da nei Parte_1 confronti di in qualità di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S, essendo certo e non contestato il coinvolgimento di due veicoli, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia del vettore nei suoi confronti.
3.Nel merito della domanda proposta dal sig. ex art. 141 cap Parte_1
Quanto alla domanda ex art. 141 cap, l'onere della prova gravante sul trasportato comprende, oltre a tale condizione, il verificarsi del sinistro e il danno riportato in nesso causale con esso (cfr. fra le molte altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021 secondo cui, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione).
pagina 10 di 36 Tale onere risulta assolto. Il fatto storico allegato, oltre a non essere controverso, risulta dimostrato, tra l'altro, dalla valutazione congiunta delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio n. 17106/2020 da e (cfr. doc. 6 verbale di udienza 28.2.2022 prodotto dalla CP_5 CP_6 CP_1
e da quanto risulta, in coerenza con le predette, dal verbale di incidente redatto dagli Agenti della
Polizia Stradale e dai verbali di sommarie informazioni di e (cfr. doc. Parte_10 Controparte_7
1 conv.), risultanze istruttorie dalle quali risulta altresì che era trasportato sul veicolo Parte_1
Bravo tg DK056NL.
Dalla documentazione medica prodotta e dalla valutazione della stessa effettuata dal consulente tecnico d'ufficio risulta altresì che “dal sinistro stradale del 05.06.2019 è derivato al ND un grave
politrauma con: 1) ematoma sub galeale occipito parietale destro;
2) frattura a carico del III medio di
radio destro trattata con intervento di riduzione e sintesi;
3) fratture di III IV e V metacarpo della
mano destra trattate con intervento di riduzione e sintesi;
4) frattura scomposta pluriframmentaria
della diafisi del femore destro associata a sguantamento della coscia e sezione completa dei vasi femorali trattata sottoposta a plurimi trattamenti chirurgici esitati poi nella disarticolazione dell'anca
destra; 5) plurime fratture composte di bacino trattate con applicazione di fissatore esterno 6) plurime lesioni escoriative polidistrettuali e 7) contusione renale bilaterale”, sussistendo, pertanto, prova del danno riportato da in nesso causale con l'incidente Parte_1
4.Sulle eccezioni di parte convenuta relative al concorso di colpa. Controparte_4
Le eccezioni relative al concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c. non appaiono fondate né sotto il profilo della mancanza delle cinture di sicurezza né in relazione all'asserito stato di ebbrezza del conducente.
Sotto il primo profilo, non è emerso quale possa essere stata concretamente l'incidenza riconducibile al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sulle conseguenze dannose riportate dal danneggiato. A tal proposito il CTU ha infatti affermato “ ritengo che nel caso in esame non ci si possa esprimere con una
sufficiente probabilità di giudizio su quali lesioni il ND avrebbe riportato in caso di corretto
utilizzo delle cinture di sicurezza in quanto se da un lato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ha determinato la lesione a carico dell'arto inferiore destro conseguentemente alla proiezione al di
pagina 11 di 36 fuori dell'abitacolo del veicolo, dall'altro lato non è possibile escludere che, qualora il ND avesse correttamente utilizzato le cinture di sicurezza rimanendo “ritenuto” all'interno del veicolo, avrebbe potuto anche riportare lesioni di gravità significativamente maggiore fino all'exitus”.
Da tali valutazioni tecniche risulta, quindi, che, nel caso di specie, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe potuto persino cagionare conseguenze dannose più gravi di quelle già riscontrate sicché non può ritenersi che l'assenza delle medesime abbia concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art 1227 c.c.
Non vi è poi prova alcuna in atti del presunto stato di ebbrezza del conducente e/o comunque della consapevolezza in capo al trasportato di tale stato.
La convenuta ha sostenuto che, in base alle informazioni rese ex art. 351 c.p.p. da e Parte_10
(cfr. docc. 2 e 3 conv.), prima dell'incidente, gli occupanti della Fiat Bravo si erano Controparte_7
fermati in un bar e avevano consumato birra.
Tale deduzione è già di per sé generica ed insufficiente per effettuare qualsivoglia valutazione in ordine sia all'asserito stato di ebbrezza alcolica in cui versava il conducente del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato sia alla consapevolezza del danneggiato in merito a tale stato.
Peraltro, innanzitutto, non vi è prova sufficiente di cosa e quanto avesse bevuto il conducente del veicolo. Infatti, , in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., ha dichiarato Parte_10
soltanto “ci siamo trovati in un bar …. dove abbiamo consumato una birra” e poi, più precisamente,
sentito nella causa n. 17106/2020, ha riferito “ci eravamo fermati in un bar e avevamo bevuto ognuno qualcosa, chi una birra, chi un succo di frutta, chi un caffè; non ricordo più esattamente”, mentre
, nulla hanno riferito sulle consumazioni. Controparte_7 CP_5 CP_6
Inoltre, e soprattutto, non vi è prova della presenza di elementi visibili tali da dimostrare la consapevolezza di riguardo all'effettiva quantità di alcol ingerita dal conducente Parte_1
o comunque di condizioni psicofisiche del medesimo inidonee alla guida. Parte_7
L'eccezione va, pertanto, respinta.
pagina 12 di 36
5.Il danno non patrimoniale risarcibile a favore di in proprio. Parte_1
La consulenza tecnica espletata ha consentito di ritenere accertato che, in conseguenza dell'evento traumatico del 05.06.2019, ha riportato “un grave politrauma con: 1) ematoma sub- Parte_1
galeale occipito-parietale destro;
2) frattura a carico del III medio di radio destro trattata con
intervento di riduzione e sintesi;
3) fratture diIII-IVe V metacarpo della mano destra trattate con
intervento di riduzione e sintesi;
4) frattura scomposta pluriframmentaria della diafisi del femore
destro associata a sguantamento della coscia e sezione completa dei vasi femoralisottoposta aplurimi trattamenti chirurgici esitati poi nella disarticolazione dell'anca destra;
5) plurime fratture composte
di bacino trattate con applicazione di fissatore esterno;
6) plurime lesioni escoriative polidistrettuali e
7) contusione renale bilaterale” (cfr. pag. 14 relazione peritale).
Le lesioni riscontrate hanno comportato: “1) disarticolazione dell'anca destra con necessità di
indossare una protesi di arto inferiore destro e compromissione della capacità deambulatoria;
2)
limitazione funzionale a carico di polso e mano di destra in soggetto destrimane;
3) quadro morfo-
disfunzionale a carico di bacino e 4) plurimi reliquati cicatriziali polidistrettuali (capo, torace, arti superiori e arto inferiore sinistro)” (cfr. pag. 14 relazione peritale).
Il consulente ha altresì constatato e valutato, al fine di determinare l'inabilità temporanea, i vari interventi e trattamenti di cui si è già esposto dettagliatamente in premessa che l'attore ha subito (cfr.
pagg. da 6 a 9 della relazione peritale).
Conseguentemente, in base alla valutazione del consulente d'ufficio, l'attore ha subito un danno biologico temporaneo (D.B.T.) della durata complessiva di giorni 370 (trecentosettanta) di cui giorni 70
(settanta) in regime di ricovero ospedaliero e giorni 300 (trecento) a parziale al 75% e, con riferimento ai valori tabellari previsti dai barèmes medico-legali di corrente uso, un danno biologico permanente
(D.B.P.) quantificabile complessivamente in misura pari al 62-63% (cfr. pag. 15 relazione peritale).
La consulenza ha altresì accertato la sussistenza di postumi non suscettibili di miglioramento essendo il
ND già portatore di protesi di arto inferiore destro fornito dal S.S.N (cfr. pag. 16).
pagina 13 di 36 Al contempo il CTU ha escluso la sussistenza di spese mediche sostenute dal ND, “tenuto conto che l'unica spesa sanitaria in atti risulterebbe sostenuta per la fornitura della protesi di arto inferiore destro pari a euro 9.041,86 ed è intestata alla S.C. Contabile dell'ASLTO5”; neppure ha ritenuto
“prevedibili e necessarie spese future per prestazioni mediche” (cfr. pag. 17).
Il consulente ha infine ritenuto, con riferimento al seguente quesito “fornisca, con riferimento alla natura, all'afflittività e alla durata della malattia e all'entità dei postumi permanenti, elementi idonei a valutarne l'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi,
deambulare, provvedere a se stesso, espletare attività di svago, coltivare interessi ecc.) e i presumibili riflessi d'ordine soggettivo, rilevanti per l'eventuale liquidazione del danno non patrimoniale;
precisi se sia già tenuto conto di tale incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali nella quantificazione dei postumi”, quanto di seguito riportato:
- “con riferimento alla natura, all'afflittività e alla durata della malattia traumatica….che vi sia stata
un'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (tenuto in particolare
conto delle lesioni riportate a carico di arto superiore destro in soggetto destrimane e di arto inferiore
omolaterale, del lungo periodo di ricovero ospedaliero, dei plurimi interventi chirurgici e non, della
necessità di protesizzazione dell'arto inferiore e della graduale ripresa dell'autonomia) per circa 370
giorni con presumibili riflessi d'ordine soggettivo rilevanti per l'eventuale liquidazione del danno non
patrimoniale”; - “con riferimento all'entità dei postumi permanenti che vi sia un'incidenza sia sullo
svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita che sullo svolgimento e sulla qualità delle
attività ludico-sportivo-ricreative e accuditive che non possano essere svolte anche in posizione seduta
e che prevedano una valida stazione eretta, variazioni di postura e l'uso valido di entrambi gli arti
superiori: di tale incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali non si è tenuto conto nella
quantificazione dei postumi”.
Da tali conclusioni logicamente e congruamente motivate, si ritiene di non discostarsi rilevando che sulle specifiche conclusioni sopra esposte non vi sono state osservazioni contrastanti dei consulenti di pagina 14 di 36 parte e richiamando, quindi, i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
"per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione ( cfr. anche recentemente Cass. n. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Per la quantificazione, risulta congruo fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Come affermato anche recentemente dalla Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018), nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva la precedente,
"danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto
(cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della pagina 15 di 36 disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte
Cost cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso -
quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sè").
Ancora più recentemente, con sentenza Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024, la Suprema
Corte ha affermato che “È principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di
danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non
costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia
provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed
eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo…In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la
situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in
peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi
quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del
danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione
di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in
concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente
risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass.,
901/2018)”.
pagina 16 di 36 Ebbene, nel caso di specie, è evidente che è provata per presunzioni la sofferenza soggettiva che si è
concretata nel periodo di invalidità temporanea in ragione del lungo periodo di ricovero, dei plurimi interventi chirurgici a cui il danneggiato ha dovuto sottoporsi, del complesso iter riabilitativo (cfr. pag.
17 CTU), a maggior ragione se si considera la giovane età del danneggiato
Altresì, quanto alla invalidità permanente, va considerato il dolore e la disistima di sé che può
comportare, anche con il trascorrere del tempo, una menomazione così rilevante già in giovane età.
Nel caso in esame, dunque, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato al momento dell'evento (31 anni), deve essere liquidato, tenendo conto di ambedue le componenti del danno non patrimoniale, in € 683.255,00 (di cui € 455.503,50 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed € 227.751,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, operando una media tra i parametri di cui al 62% e 63%), importo al quale va aggiunto l'importo di € 33.925,00 per il periodo di invalidità temporanea (€ 115,00 x 70 gg = € 8050 e
€ 86,25 x i restanti 300 gg= € 25875).
Parte attrice chiede altresì un aumento a titolo di personalizzazione “in ragione dei riflessi di ordine biologico-psichico, della giovane età dell'attore (31 anni), della paternità di quattro figli in tenera età, dell'incidenza delle lesioni sul rapporto di coppia, sulla sfera sessuale e sull'impotenza generandi, della necessità di essere costantemente assistito dai propri familiari, della impossibilità totale di praticare qualsiasi tipo di attività ludico-sportiva, e del danno estetico residuato”.
Premesso che non si rinviene nella consulenza medica d'ufficio alcun cenno all'impotenza generandi,
per il resto non si ritiene di dovere riconoscere alcun aumento a titolo di personalizzazione in quanto le ripercussioni negative sulla vita familiare, quotidiana e lavorativa del danneggiato non sono tali da soddisfare quei requisiti di peculiarità che consentono di dare ingresso al riconoscimento di maggiori somme in ordine alla liquidazione del danno di natura permanente e che sono volte appunto a ristorare danni che non siano già stati considerati dagli indicati parametri.
Come stato più volte chiarito dalla S.C. "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella
compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna
pagina 17 di 36 esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un
danno "dinamico-relazionale", giacché, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. Ne deriva, pertanto, che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, restando, però,
inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le conseguenze dannose più diverse,
ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale;
tuttavia,
la liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. In
questo quadro, pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà sufficiente pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione" (cfr. Cass. sez. 3 sentenza n. 14364 del 7.11.2019; sez. 3, ordinanza n. 7513
del 27/03/2018).
In sintesi, dunque, il riconoscimento di ulteriori voci di danno attraverso l'aumento dell'importo liquidato in base alle tabelle milanesi, presuppone che siano state specificamente allegate e provate peculiari circostanze del caso concreto che abbiano determinato conseguenze dannose diverse e ulteriori rispetto a quelle indefettibilmente e ordinariamente connesse al tipo di invalidità riportata, già
previste e compensate dalla liquidazione unitaria tabellare.
pagina 18 di 36 La personalizzazione del danno può, dunque, trovare ingresso solo laddove le conseguenze dannose allegate siano diverse e ulteriori rispetto a quelle che, secondo l'id quod plerumque accidit, subirebbe una qualsiasi altra persona con la medesima invalidità.
Si è, quindi, affermato che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali",
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sez.
3, sentenza n. 23778 del 07/11/2014; sez. 3, sentenza n. 24471 del 18/11/2014; sez. 3 , ordinanza n.
7513 del 27/03/2018).
Nella fattispecie in esame, la situazione descritta dal testimone - il quale ha Testimone_1
confermato che il fratello “dal lunedì al venerdì si occupava di accompagnare a scuola tutti e quattro i
suoi figli, al parco giochi e durante il sabato e la domenica li portava al centro commerciale per fare un giro (…)”, che, successivamente al verificarsi del sinistro, si è invece trovato nella situazione di fare
“fatica anche a prendere in braccio un figlio”, di “non poter più giocare a pallone”, di rinunciare a portare i propri bambini al parco e che, a seguito dell'occorso, ha rifiutato di partecipare con la propria famiglia alle festività organizzate, rimanendo di fatto confinato tra le mura domestiche tanto che spesso i familiari hanno rinunciato ai festeggiamenti (cfr. verbale udienza 27.09.2023) - non rientra tra le circostanze “ specifiche ed eccezionali “ , al di fuori dell'id quod plerumque accidit che giustifichino l'aumento per la personalizzazione.
Trattasi, invero, di conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, nell'ambito della propria famiglia.
Ne consegue che il danno deve essere così complessivamente liquidato € 717.180; la somma complessiva è già rivalutata all'attualità.
Quanto agli interessi c.d. compensativi, la questione viene trattata per tutte le voci di danno al punto 11.
6. Sul danno patrimoniale di Parte_1
pagina 19 di 36 Quanto alla richiesta di riconoscimento del danno di natura patrimoniale anche futuro derivante dalla perdita della capacità lavorativa, occorre muovere dalle seguenti premesse di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “gli effetti pregiudizievoli della lesione della
salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito” (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493;
Cass. 12/06/2015, n. 12211).
Inoltre, è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui un danno
patrimoniale da incapacità permanente può essere sofferto anche dal disoccupato, quando i postumi
delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che,
continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine ottenuto secondo le proprie capacità
(Cass. 30/11/2005, n. 26081; 18/05/1999, n. 4801; 15/04/1996, n. 3539 e, recentemente, Cass. sez.3,
Ordinanza n.24481 del 04/11/2020), precisandosi altresì che “il fatto dunque che, nella specie, il
danneggiato fosse disoccupato ovvero che ne fosse dimostrata l'attitudine ad impieghi lavorativi
saltuari e di imprecisata potenzialità reddituale non può ritenersi di per sé ostativo al riconoscimento
di un danno patrimoniale, ove le menomazioni patite possano ritenersi tali da incidere significativamente su tali attitudini e potenzialità reddituali” (Cass. n.24481 del 2020 citata).
Anche recentemente (cfr. Cass. n. Sez. 3, Sentenza n. 32649 del 10/3/2021) si è ribadito che , “un
danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che,
subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza
reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il
danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad
incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere
un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave
menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della
vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081;
Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo, Cass., 4/11/2020, n. 24481). Tale danno spetta a soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato … ovvero versi in concreto in una
pagina 20 di 36 condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, n. 10905),…”
Nel caso di specie, il teste (cfr. verbale udienza 27.09.2023) ha dichiarato che Testimone_1
l'attore al momento del sinistro era alla ricerca di un'occupazione, che manteneva la famiglia svolgendo lavori saltuari come ambulante o raccoglitore di metalli ferrosi.
Ciò posto, il CTU ha accertato che: “(…) i postumi conseguenti alle lesioni patite: A) precludono lo
svolgimento per il futuro di attività lavorative che comportino la stazione eretta, passaggi posturali e il
sollevamento/movimentazione di carichi;
B) consentono di svolgere esclusivamente attività lavorative
leggere da eseguirsi in posizione seduta, in ambienti privi di barriere architettoniche, con eventuale adeguamento della postazione di lavoro” (cfr. pag. 16 della consulenza).
Sulla base delle riportate risultanze e considerato il criterio equitativo che deve guidare il giudice ove si verta nelle sopra indicate condizioni, sulla scorta delle conclusioni emerse all'esito della CTU, in relazione all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa e sulle future possibilità lavorative del periziato, tenuto altresì conto dell'assenza di competenze specifiche e del fatto che i lavori svolti prima del sinistro erano lavori di tipo manuale comportanti la stazione eretta, passaggi posturali e il sollevamento/movimentazione di carichi, il danno patrimoniale da perdita della capacità di produrre reddito va riconosciuto limitatamente a quanto di seguito specificato.
Non essendovi elementi o dati oggettivi (quali il reddito da lavoro percepito dall'attore negli anni antecedenti all'evento dannoso) da utilizzare come base di calcolo per la liquidazione, il criterio indicato dall'attore, e già seguito per casi analoghi a quello oggetto di causa, è quello del triplo della pensione sociale (cfr. Cass. n. 16896/2010; n. 7531/2012; n. 24331/2008), conformemente alle indicazioni della S.C. secondo cui “in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non
ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale” (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod.
ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608).
pagina 21 di 36 Peraltro, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro può essere liquidato “attraverso il metodo della capitalizzazione, e, cioè,
moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione” (cfr. Cass. n. 9048/2018).
Quanto al metodo di capitalizzazione, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di applicare i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, pena una liquidazione parziale del danno,
affermando, per contro, la facoltà del giudice di merito di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, “purché aggiornati e scientificamente corretti”, come quelli in vigore per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano, “come quelli diffusi dal Consiglio
Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (cfr. Cass. 20615/2015; n. 9048/2018; n.
14891/2019).
La Cassazione in talune recenti pronunce (Cass. 21.3.2022 n. 9002; Cass. 15.11.2019 n. 29718 ha ritenuto che l'utilizzo delle tabelle del 1922 fosse ancora consentito, purché venisse introdotto un qualche correttivo, “non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa” (innalzando così i valori liquidatori).
Alla luce di tali premesse, ritiene questo giudicante che la tabella elaborata dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Tabelle milanesi 2024) - realizzata sulla base di elementi scientifici e fondata su una nota formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici ( rapportato ai diversi archi temporali, tassi EIOPA) e con l'inflazione attesa - sia il più adeguato e attuale strumento per l'operazione di capitalizzazione.
Pertanto, il danno patrimoniale va quantificato come segue.
pagina 22 di 36 L'assegno sociale che ha sostituito (ratione temporis) la pensione sociale nell'anno 2019 era pari a €
CP_ 5.953,87 annui (cfr. circolare 122/2018) e il suo triplo è pari a € 17861,61 annui.
Quanto alla capitalizzazione: trattasi di maschio di 31 (per tenere conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione, la tabella distingue anche in base al sesso, basandosi sulla tabella di mortalità 2022 fornita dall'Istat), l'arco di tempo da considerare, in relazione alla vita lavorativa, è di 36 anni (67-31); conseguentemente in base alla tabella di attualizzazione (c.d. capitalizzazione), il c.d. coefficiente moltiplicativo è pari a 30,61 per cui, moltiplicandolo per €
17861,61 si ottiene l'importo di € 546.743,88.
Sempre con riferimento al danno patrimoniale, sono da escludersi spese future per l'eventuale sostituzione di protesi posto che trattasi di spesa a carico del servizio sanitario nazionale.
7.Sul danno da lesione parentale in relazione alla domanda ex art. 141 cpa.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte convenuta Controparte_4 in merito all'estensibilità ai congiunti dell'azione ex art. 141 cod. ass. è fondata poiché,
[...] anche al di là dell'interpretazione letterale della disposizione (che fa esclusivo riferimento al “terzo trasportato” e, quindi, esclude la risarcibilità del danno attraverso l'azione di cui all'art. 141 cod. ass, a soggetti diversi rispetto al terzo trasportato), a tale conclusione si perviene se si considera la natura eccezionale dell'azione diretta, ex art.141 cod. ass, in combinazione con l'art.14 delle preleggi al
Codice civile, il quale vieta espressamente il ricorso all'analogia di quelle leggi “che facciano eccezione a regole generali”.
Invero, la disposizione in commento garantisce (nell'ottica di una speciale tutela per il soggetto considerato debole, il quale abbia allegato di aver patito un danno in conseguenza di sinistro stradale) un pronto ristoro al terzo trasportato, così sgravandolo di oneri probatori che investano i profili di responsabilità dei conducenti;
esso rappresenta uno strumento eccezionale, di stretta applicazione soggettiva, non suscettibile di estensione analogica.
Tale indirizzo interpretativo trova pacifico avallo nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 preleggi, in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica” (Cass.civ., 08/02/2019, n.3729). pagina 23 di 36 Tale principio è stato definitivamente consolidato nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 35318 del 30.11.2022 secondo cui: “In tema di azione diretta del terzo trasportato,
l'art. 141 c. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dai congiunti del danneggiato in via di Parte_1
azione diretta ex art.141 cod. ass, nei confronti della convenuta è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
In applicazione dei principi di cui al paragrafo 1, dovrà, pertanto, procedersi a valutare la fondatezza della domanda ex art. 144 cap c.c.
8.Sul danno da lesione del rapporto parentale a seguito di verifica dei presupposti della domanda
ex art. 144 cpa.
Come premesso, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 141 codice delle assicurazioni private di in proprio nonché della medesima e di Parte_2 [...]
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, la pretesa attorea Parte_1
deve essere valutata come domanda ex art. 144 codice assicurazione privata, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Invero, essendo state dedotte le circostanze di tempo e luogo dell'incidente tra due autovetture, tra cui la Fiat Bravo targata DK056NL sulla quale viaggiava il sig. le modalità Parte_1
dell'incidente nonché le relative conseguenze ed essendo stata citata la proprietaria del veicolo Fiat
Bravo, litisconsorte necessaria (cfr. art. 144, comma 3, cap e, più in generale, in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d. lgs. n. 209 del 2005, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020), si osserva che
è certa, in base agli atti e documenti di causa, la sussistenza della responsabilità nella verificazione del sinistro del conducente ( del veicolo Fiat Bravo targato DK056NL, di proprietà della Parte_7
IGa posto che esso tamponava la vettura Fiat Panda targata FR478FX (cfr. Controparte_2
testimonianze concordi e accertamenti della Polizia Stradale intervenuta).
pagina 24 di 36 Com'è noto, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ( cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017; nello stesso senso, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Tale prova liberatoria non è stata neppure dedotta.
D'altra parte e per mera completezza, va osservato che, anche se sussistesse la responsabilità altrui,
l'art. 2055 c.c. prevede che in materia di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica, il terzo danneggiato in un incidente determinato dalla collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed altro veicolo può scegliere di agire, per ottenere il risarcimento dell'intero danno subito, nei confronti di uno solo dei soggetti responsabili a norma dell'art. 2054, secondo comma, cod.civ.; in questo caso, il giudice potrà emettere pronuncia di condanna limitatamente alla quota di responsabilità del conducente convenuto in giudizio soltanto ove il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del conducente del veicolo sul quale era trasportato, ovvero se ha rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti dell'altro conducente;
tale rinuncia non sussiste nel caso di specie.
Anche recentemente la Cassazione (sez. 3 - , Ordinanza n. 29336 del 13/11/2024) ha affermato che il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali. Né, in caso di scontro tra veicoli, il trasportato danneggiato è tenuto ad evocare in giudizio i proprietari e i conducenti di entrambi i veicoli convolti, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario.
pagina 25 di 36 Egli può quindi agire nei confronti di uno solo dei veicoli coinvolti nello scontro chiedendo il risarcimento dell'intero pregiudizio patito, fondandosi sul vincolo di solidarietà passiva che lega nei suoi confronti i soggetti responsabili. Lo farà spendendo il ruolo che ha avuto nell'incidente, quello di trasportato, che dovrà essere esplicitato, perché concorre a definire il thema decidendum, ovvero il contesto di fatti da sottoporre all'accertamento del giudice ed i ruoli dei soggetti coinvolti, e a consentire al convenuto o ai convenuti di elaborare la propria linea difensiva – che a seconda delle scelte difensive potrà comprendere l'evocazione in giudizio della propria compagnia assicuratrice per la r.c.a., o anche del proprietario e conducente dell'altro veicolo coinvolto nello scontro.
Tanto premesso, si osserva che parte convenuta ha contestato la sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra e nonché la relazione affettiva Parte_2 Parte_1
consolidata tra gli stessi osservando che il sig. non era incluso nella dichiarazione sostitutiva Pt_1
unica presentata dalla IGa ai fini ISEE. Pt_2
Altresì è contestato che siano figli del sig. i minori e Pt_1 Persona_1 Parte_4 [...]
( quindi, nessuna contestazione risulta avanzata per il cui Parte_5 Parte_3
certificato di nascita riporta i nomi di entrambi i genitori); la prima, in quanto nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita risulta soltanto la maternità ( mentre, con riferimento alla Parte_2
paternità, viene indicato soltanto il nome;
gli altri due in quanto dall'estratto per riassunto Pt_1
dell'atto di nascita risulta solamente che sono figli di . Parte_2
La dichiarazione a fini ISEE non pare determinante posto che è stata redatta in un periodo (5.7.2019) in cui il sig. si trovava ancora in ospedale e, quindi, non era di fatto presente nel nucleo familiare, Pt_1
per cui ciò può avere influito sull'indicazione resa dalla IGa provocandone l'errore. Parte_4
Premesso che comunque, ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, non è
necessario il vincolo di sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei, dalle prove testimoniali, di seguito riportate, risulta raggiunta la prova della stabilità della relazione affettiva tra e e di Pt_2 Pt_1
quest'ultimo, oltre che con , riconosciuto come proprio figlio, anche con i minori Parte_3 Per_1
pagina 26 di 36 , tutti considerati nello stesso modo nell'ambito di un rapporto avente tutte le Pt_4 Parte_5
caratteristiche del legame familiare.
In particolare, la testimone , Presidente dell'associazione nazionale AIZO “Associazione Tes_2
Italiana Zingari Oggi” sin dal momento della sua fondazione, sul capo 19 (“ Vero che il IG
è sposato con rito rom con la IGa , con la quale convive Parte_1 Parte_2
insieme ai figli minori , , e , doc. 7, 8”) ha affermato “Confermo Per_1 Parte_3 Pt_4 Parte_5
quanto capitolato e preciso che quando gli zingari o i rom vengono all'associazione, nel nostro ufficio,
mi portano i documenti, se li hanno, in quanto molti di loro ne sono sprovvisti e nel caso di specie i
figli e sono stati riconosciuti dal convivente , mentre e Per_1 Parte_3 Per_2 Pt_4 Parte_5
solo da . Entrambi sono venuti il 2.5.2023 agli uffici dell'associazione per chiedere Parte_2
una dichiarazione per i loro figli affinché io dichiarassi che sono figli loro. È una prassi che si segue
per tutti i rom quando sono privi di documenti. Noi rilasciamo un documento che si chiama Pass
Romanò che serve per potere ottenere l'iscrizione a scuola dei bambini, ritirare soldi in banca o alla
posta e simili e noi rilasciamo questo documento quando ci viene fornito un certificato di nascita dei
bambini e anche degli adulti per verificare come è composta la famiglia. Se i bambini sono minorenni, di solito mettiamo il cognome sia del padre che della madre”.
Fatte tali premesse esplicative dell'attività svolta, la testimone ha aggiunto “Già prima del 2.5.2023
sapevo che e erano conviventi in quanto li conoscevo già da Parte_1 Parte_2
prima, da circa 15 anni, e li ho sempre visti insieme. Riconosco dalla foto prodotta sub doc n. 8) la
famiglia e posso confermare che quanto dichiarato nel doc. n. 7) corrisponde al vero. ADR Confermo
che la dichiarazione che mi viene da mostrata sub doc. n. 7 è stata rilasciata allorché non Parte_5
era ancora nato… e che, quando vengono consegnati i documenti, noi chiediamo sempre il cognome
dei minori in quanto può essere che, quando nascono i figli, un genitore sia all'estero o recluso e che quindi in dette condizioni non potrebbe riconoscerlo”
Il sig. ha dichiarato di confermare il capo 19 ( sopra riportato) e cioè che il fratello Testimone_1
era sposato con rito rom con la IGa con la quale conviveva insieme ai figli Parte_2
minori , e , specificando “ Loro convivono insieme in Corso Per_1 Parte_3 Pt_4 Parte_5
pagina 27 di 36 156/int 11, non ricordo con precisione l'interno, ma è un interno diverso dal mio, è Testimone_3
vicino quattro passi dal mio , vivono lì dal 2019, poi per un certo periodo avevano cambiato casa e poi sono di nuovo ritornati lì”; ha riferito che dal lunedì al venerdì si occupava di accompagnare a Pt_1
scuola tutti e quattro i suoi figli, al parco giochi e durante il sabato e la domenica li portava al centro commerciale per fare un giro, giocare sulle giostre e al parco giochi;
che, di solito, sia che Pt_1
stavano entrambi con i figli e che quando lei doveva lavorare ci pensava lui;
ha altresì Pt_2
confermato che, prima dei fatti di causa, l'attore organizzava partite di calcetto cui partecipavano e insieme ai figli di amici e parenti e che il fratello insieme a tutta la famiglia Parte_3 Pt_4
organizzava feste e manifestazioni del clan come riunioni familiari, grigliate;
che il rapporto di Pt_1
con durava “da tantissimi anni, quasi vent'anni credo” ed era un rapporto di amore Parte_2
e di reciproca assistenza.
È evidente come entrambe le testimonianze risultano concordanti sulla composizione della famiglia di fatto, sul rapporto pluriennale di convivenza more uxorio di e e Parte_1 Parte_2
sul legame affettivo fra i componenti del nucleo familiare.
Ciò posto, in relazione al danno non patrimoniale richiesto dai in proprio e, insieme Parte_2
all'attore, in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori, va considerato, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale, che, nel caso di specie, oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni - in questo caso molto gravi - subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidendo sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
È affermazione consolidata nella giurisprudenza della Cassazione che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso pagina 28 di 36 non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del
2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020).
Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto,
può essere esclusa dalla prova contraria (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso di specie, sussistono gli elementi (già esposti) relativi al rapporto familiare di fatto per ritenere indubbia la sussistenza di una sofferenza in capo ai componenti della famiglia del danneggiato per la condizione dello stesso che si ripercuote anche sulla loro vita quotidiana e sul loro benessere, rendendo impossibili alcune attività (quelle ludico – ricreative – sportive) o non fattibili altre (quelle accuditive)
con le stesse modalità; anche considerando il possibile miglioramento nel tempo della socialità del sig.
, la limitazione fisica non può non essere perdurante fonte di sofferenza per i familiari. Pt_1
In base al più recente orientamento della Cassazione, per rideterminare secondo i principi indicati, la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno,
pagina 29 di 36 come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023, conforme sez. 3 - , Ordinanza n. 36560 del
30/12/2023).
Sulla base delle tabelle romane, occorre considerare che il punto pari a € 6948 comprende le due diverse componenti del danno morale, cioè l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico relazionale coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto;
va altresì rilevato che non essendovi, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici, il valore intero del punto dovrà quantificarsi in € 6948 (di cui €
3474 per danno morale).
Il diritto alla seconda componente del punto vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza può essere riconosciuto solo al soggetto titolare dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato;
in presenza di coniuge (o convivente more uxorio) l'assistenza deve essere garantita dallo stesso (cfr. punti 73 e 74 delle tabelle di Roma edizione
2023).
Pertanto, soltanto per la IGa , dovrà considerarsi il valore del punto base di € Parte_2
6948 mentre per i figli dovrà considerarsi soltanto il minor valore di € 3474.
Tanto premesso, i parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono quelli da a) a c) previsti dalle tabelle di Roma, che tengono conto della relazione parentale, dell'età del danneggiato e di quella del parente al momento del sinistro.
Gli importi risultanti dalle predette operazioni (sotto dettagliate) vanno rivalutati dal 1.1.2024 alla data odierna (trattandosi di tabella del 2023) e sono i seguenti.
(anni 30), punti 20 (per la relazione di convivente more uxorio) + 7 (età del Parte_2
danneggiato) + 6 (età parente) moltiplicato per 1 (soggetto tenuto all'assistenza) per un totale di 33 x
6948 (valore del punto base) x 62,5 % = € 143.302, 50 importo rivalutato all'attualità in € 145.738,64
pagina 30 di 36 (anni 13), punti 15 (figlia) + 7 (età danneggiato)+ 7 (età parente) totale 29 x Persona_1
3474 x 62,5 % = € 62.966,25 importo rivalutato all'attualità in € 64.036,68.
(anni 9), punti 15 (figlio) + 7 (età danneggiato)+ 7 (età parente) totale 29 x Parte_3
3474 x 62,5 % = € 62.966,25, importo rivalutato all'attualità in €64.036,68.
, (anni 7), punti 15 (figlio) + 7 (età danneggiato)+ 7 (età parente) totale 29 x Parte_4
3474 x 62,5 % = € 62.966,25, importo rivalutato all'attualità in € 64.036,68 .
(nato il [...]), punti 15 (figlio) + 7(età danneggiato)+ 7 (età parente) Parte_5
totale 29 x 3474= €62.966,25, importo rivalutato all'attualità in € 64.036,68.
9.Sulle spese stragiudiziali
Le spese stragiudiziali hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (cfr. Cass. 15265/23). Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732). La corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. recentemente Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del
26/05/2021 e già Cass. n. 997 del 21/01/2010) ha però escluso che possa assumere rilievo ai fini della giustificatezza ed utilità delle spese sostenute il loro effetto sull'atteggiamento della società assicuratrice perché ciò si porrebbe «in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenza stragiudiziale non sia
pagina 31 di 36 stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio».
Alla luce di tali premesse, si ritiene non superflua la spesa (in ragione delle attività da svolgere e svolte per verificare la situazione del veicolo sul quale era trasportato l'attore, docc.
2-3 att. e, quindi, per inviare la diffida alla società convenuta, previa acquisizione e verifica/studio della consulenza medico legale) e congruo l'importo richiesto, € 5650 (in misura inferiore al parametro medio di cui al punto 25 delle tabelle per il valore indeterminabile alto) di cui € 1600 già versate e fatturate (fattura doc. 15).
Poiché l'acconto di € 1600 è stato corrisposto al 24.12.2021, soltanto questo va rivalutato dal 1.1.2022 alla data odierna, ottenendosi € 1801,60 sicché l'importo complessivo è pari a € 5851,60.
10.Sulla spesa per consulenza tecnica di parte
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
La consulenza di parte, nel caso di specie, tenuto conto degli articolati quesiti proposti e della gravità delle lesioni, non risulta spesa superflua né eccessiva, trattandosi di compenso congruo per l'attività svolta prima e durante il giudizio (€ 3050, Iva compresa, cfr. doc. 17 proposta di parcella del 6.2.2025 all. alla comparsa conclusionale).
11.Sugli interessi c.d. compensativi.
Sul punto, tenuto conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Cassazione, si ritiene di adeguare il proprio convincimento aderendo ai principi di recente più compiutamente esposti e chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza,
se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
pagina 32 di 36 Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità
liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
12. Sulla domanda di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale.
Ritiene questo giudicante di aderire all'orientamento per cui l'art. 1284, IV co. c.c. trova applicazione in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. le decisioni Cass. 28409/2018; n.
8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023, gli argomenti delle quali si richiamano per relationem) tenuto conto, in sintesi:-del dato testuale “se le parti non ne hanno determinato la misura…”, in quanto ciò presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuali;
- che, diversamente opinando, la norma sarebbe un'inutile duplicazione dell'art. 1224 II co.
pagina 33 di 36 c.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti;
- della funzione deflattiva e sanzionatoria che appare compatibile con le sole obbligazioni contrattuali, in quanto diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto.
13. Conclusioni.
La va condannata al pagamento dei seguenti importi attuali: Parte_11
a favore di in proprio: € 717.180 per danno non patrimoniale;
€ 546.743,88 per Parte_1
danno patrimoniale;
a favore di in proprio: € 145.738,64 Parte_2
a favore di e di in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Parte_1 Parte_2
minori Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
€64036,68 per ciascuno dei minori a favore di e di in proprio e in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sui minori Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
: € 5851,60 per spese stragiudiziali e € 3050 per consulenza tecnica di parte.
[...]
Non vanno aggiunti i c.d. interessi compensativi per quanto esposto al punto 11 né gli interessi ex art. 1284 IV co. c.c. per quanto esposto al punto 12.
A tutti tali importi vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente decisione al saldo.
14. Sulle spese di lite
L'inammissibilità della domanda, limitatamente all'azione ex art. 141 codice delle assicurazioni private, proposta da in proprio nonchè da e di Parte_2 Controparte_9 Parte_2
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori, stante l'accoglimento dell'azione ex
[...]
art. 144 cpa in applicazione dei principi giurisprudenziali menzionati al punto 1, ha avuto una minima incidenza processuale ed alcuna incidenza sostanziale, così da non richiedere l'applicazione dell'art. 92
II co.c.p.c.
pagina 34 di 36 Pertanto, le spese processuali vanno poste integralmente a carico della Controparte_3
[...]
La liquidazione viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio, che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022
(23.10.2022), con la precisazione che il valore della causa (tenuto conto della somma attribuita, art. 5 I co. , II periodo d.m. 55/2014) è compreso nella fascia da €1.000.000,01 a €2.000.000.
Pertanto, i compensi sono così liquidati: fase studio € 5989, fase introduttiva € 3951, fase istruttoria €
17594, fase decisionale 10.417, totale € 37951, oltre € 1737,66 per esposti (di cui 1686 di c.u. e 27 di marca).
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della parte convenuta che nulla ha corrisposto, neppure in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
dichiarata inammissibile la domanda proposta da in proprio nonchè dalla medesima Parte_2
e da in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori Parte_1 [...]
e , limitatamente all'azione ex art. 141 Persona_3 Parte_4 Parte_5
d.lgs. 209/2005, così provvede: in accoglimento, per in proprio, della domanda ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 e, per Parte_1
in proprio, nonché per entrambi, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2
dei minori e , della Persona_3 Parte_4 Parte_5
domanda ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005,
CONDANNA la società quale Impresa designata per il Fondo Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, per la Regione Piemonte, al pagamento dei seguenti importi:
-a favore di in proprio: € 717.180 per danno non patrimoniale;
€ 546.743,88 per Parte_1
danno patrimoniale;
-a favore di in proprio: € 145.738,64 Parte_2
-a favore di e di in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Parte_1 Parte_2 minori € Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
64036,68 per ciascuno dei minori
-a favore di e di in proprio e in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sui minori: € 5851,60 per spese stragiudiziali;
pagina 35 di 36 in ogni caso, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
CONDANNA la società quale Impresa designata per il Fondo Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, per la Regione Piemonte al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di complessivi € 37951 per compensi ed € 1737,66 per esposti, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte che si liquidano in € 3050;
PONE in via definitiva le spese di consulenza d'ufficio, liquidate come da provvedimento depositato il
30.1.2025, a carico della società , quale Impresa designata per il Fondo Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, per la Regione Piemonte, comprensive dell'acconto già anticipato dalla parte attrice.
Torino 22.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23529 / 2021 promossa da:
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui C.F._2
minori (c.f. ), (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
) (c.f. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti AMBROSIO RENATO
[...] C.F._6
e ANGELA PRINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Torino, Via Bertola n. 2
ATTORI contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MORTAROTTI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino, Via
Montecuccoli n. 9
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Contrariis reiectis;
pagina 1 di 36 Piaccia all'Ill.mo Giudice adito;
in via preliminare: dichiarare infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare l'eccezione
a. avente oggetto la carenza di legittimazione attiva della IGa in proprio e Parte_2
unitamente al IG , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_1
, , , e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in relazione all'azione risarcitoria instaurata nei confronti dell'odierna convenuta, nella
[...]
sua qualità di Impresa designata dal FGVS, ex art. 283, I comma, Lett. B.
b. avente oggetto la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, nella sua qualità di
Impresa designata dal FGVS, ex art. 283, I comma, Lett. B.
In via istruttoria:
- Disporre, se ritenuto opportuno, la rimessione della causa in istruttoria al fine di ammettere ogni incombente probatorio richiesto e non ammesso;
- Qualora ritenuta non sufficiente la prova offerta circa il rapporto di genitorialità tra il GN
[...]
ed i minori aventi diritto, disporre il test del DNA, ponendo a carico della parte che ha Parte_6 sollevato l'eccezione, le relative spese.
Nel merito:
1. Dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto mentre il IG si trovava Parte_1
trasportato sul veicolo FIAT Bravo, targato DK056NL, condotto dal GN , di Parte_7
proprietà della GNa , privo di copertura assicurativa;
Controparte_2
2. Condannare di conseguenza ai sensi dell'art. 283, I comma Lett. B, Cod. Ass., la
[...]
, quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, per la Controparte_3
Regione Piemonte, al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali tutti subiti dagli attori, nella misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché del danno patrimoniale, concernente le spese di cura e di consulenza medico legale ante causam, extragiudiziali e di tutti gli altri danni patrimoniali subiti, come descritti in atti, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi, ex art. 1284, I comma cc, dal fatto alla proposizione della domanda, e dalla medesima al soddisfo, ex art. 1284, IV comma cc.
3. Condannare inoltre la convenuta alla rifusione di tutte le spese, (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Con espressa riserva di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta e diritto.
pagina 2 di 36 Per parte convenuta : Controparte_4
Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Contrariis rejectis,
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IGa in Parte_2
proprio, nonché, unitamente al IG in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e;
Persona_1 Parte_4 Parte_5
Nel merito:
-A) In via principale:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
e, per l'effetto, respingere le domande attoree, con vittoria delle spese del giudizio;
[...]
- B) In via subordinata e salvo gravame:
- b.1) Dichiarare, in ogni caso, inammissibili le domande azionate nei confronti della
[...]
dalla IGa in proprio e, unitamente al IG Controparte_4 Parte_2 [...]
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 Persona_1
e , con vittoria delle spese del giudizio;
Parte_3 Parte_4 Parte_5
- b.2) Accertato il concorso colposo del IG ex art. 1227, co. 1 c.c., nella Parte_1
produzione delle conseguenze dannose derivategli dal sinistro de quo, contenere proporzionalmente la condanna della società conchiudente in favore dello stesso, avuto riguardo ai danni accertati e provati in corso di causa;
con spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
, , e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio la in
[...] Controparte_1
qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e la IGa
[...]
, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Bravo, tg. DK056NL, per chiedere il CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Rivalta (TO) in data
05.06.2019.
In sintesi, gli attori deducevano i seguenti fatti.
pagina 3 di 36 • In data 05.06.2019, alle ore 21.30 circa, si trovava nel comune di Rivalta, Parte_6
presso la A55, tangenziale sud, carreggiata Nord, ed era trasportato sul sedile anteriore del veicolo Fiat Bravo, condotto da e di proprietà di privo di Parte_8 Controparte_2
copertura assicurativa.
• In tali circostanze di tempo e luogo, il veicolo Fiat Bravo, giunto all'altezza del km n. 21+600 della A55, tamponava violentemente la vettura Fiat Panda, tg. FR478FX; a seguito della collisione, la Fiat Bravo effettuava alcune rotazioni ed evoluzioni arrestandosi, infine, in prima corsia nel senso contrario a quello di marcia, all'altezza del km 21+700.
• In conseguenza dell'urto, veniva proiettato fuori dall'abitacolo. Parte_1
• Sul luogo del sinistro, intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Torino che redigevano verbale d'incidente, e gli operatori del 118 i quali, constatata la gravità delle ferite riportate da lo trasportavano d'urgenza presso l'ospedale CTO di Torino. Parte_1
• era ricoverato dal 05.06.2019 al 13.08.2019, con diagnosi di “Frattura III Parte_1
medio radio dx, frattura- lussazione carpo-metacarpica di III-IV-V metacarpo mano dx, politrauma con frattura scomposta pluriframmentaria diafisi femore dx e sguantamento coscia
e completa sezione vasi femorali”; durante il ricovero, l'attore era sottoposto ai seguenti trattamenti ed interventi: amputazione al di sopra del ginocchio destro, intervento di disarticolazione dell'arto inferiore destro, intervento di riduzione e sintesi di frattura al III medio del radio, con placca e sintesi LCP, sintesi del III metacarpo con placca, artrodesi carpo- metacarpica del IV-V metacarpo, osteotomia ulnare e sintesi con placca, e intervento di innesto cutaneo ed avanzamento di lembo peduncolato. Nel periodo di degenza, si verificava altresì un episodio di arresto cardiaco rianimato, con successive mini-toracotomie bilaterali e posizionamento di drenaggio toracico in aspirazione bilaterale, effettuazione di tracheostomia dal 22 giugno al 23 luglio 2019, vacuum terapia defibrillazione, nonché un versamento pleurico, con broncoaspirato positivo per pseudomonas aeruginosa.
• Gli accertamenti strumentali evidenziavano numerose lesioni in conseguenza delle quali,
l'attore era trasferito in terapia intensiva con ventilazione invasiva fino al 12 luglio 2019, catetere venoso centrale fino al 27 giugno 2019, catetere arterioso, emofiltrazione fino al 27 giugno 2019, nutrizione parentale fino al 24 giugno 2019, drenaggio toracico fino al 17 giugno
2019 e catetere vescicale a permanenza. Erano altresì posizionati i fissatori esterni di bacino, rimossi il 18.07.2019; dal 01.07.2019 iniziavano i cicli di respiro spontaneo, fino al recupero di una autonomia respiratoria completa e il 23.07.2019 era rimossa la cannula tracheostomica.
pagina 4 di 36 • Dopo la dimissione dall'ospedale, era sottoposto ad ulteriori controlli, visite Parte_1
mediche specialistiche e medicazioni, oltre che ad un successivo ricovero presso il CTO per l'esecuzione di un intervento chirurgico di rimozione della placca ulnare, cruentazione di focolai di pseudoartrosi e nuova sintesi in accorciamento dell'ulna, con innesto osseo dalla cresta iliaca e con indicazione di mantenimento della doccia omero-metacarpale per ulteriori 3 settimane, da sostituire poi con presidio accorciato.
Con l'atto di citazione, gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei seguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
✓ In favore di : Parte_9
- danno biologico permanente nella misura del 65% (poi ridotto in comparsa conclusionale al
62-63%) e danno morale, oltre personalizzazione nella misura del 25%; oltre danno biologico temporaneo per la durata complessiva di 370 giorni, di cui 70 giorni al 100% e
300 giorni al 75%;
- pagamento di € 9.041,86 per la fornitura di protesi per disarticolato d'anca su misura;
ed €
160.000,00 (poi ridotti in comparsa conclusionale in € 150.000,00), a titolo di contributo spese per la revisione e la manutenzione della protesi;
- danno patrimoniale futuro da limitazione della capacità lavorativa specifica, quantificato in
€ 468.167,72 (rideterminato in comparsa conclusionale in € 664.885,37, cfr. pag. 23 e seguenti.
✓ In favore di e dei minori Parte_2 Persona_1 Parte_3
e : Parte_4 Parte_5
- danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dai congiunti, considerato che le gravi menomazioni riportate da erano tali da alterare gli equilibri e le Parte_1
abitudini familiari, proponendo una quantificazione del danno, per ciascun congiunto, nella misura di € 164.043,75 (ricalcolato nella comparsa conclusionale in € 241.993,12 per Parte_2
, € 251.770 per e € 270.659,37 per ciascuno degli altri tre figli cfr.
[...] Persona_1
pag. 21 e seguenti), o altra somma da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.
✓ Spese legali stragiudiziali quantificate in € 4.050,00 come da tariffario, oltre al fondo spese già versato, pari ad € 1.600,00, come da fattura prodotta sub doc. 15 (allegata alla seconda memoria).
✓ Il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 5 di 36 Si costituiva la in qualità di impresa Controparte_1
designata dal F.G.V.S. per la Regione Piemonte, che svolgeva le seguenti difese.
• In via preliminare, formulava le seguenti eccezioni:
a) carenza di legittimazione attiva di in proprio, nonché, unitamente al Parte_2
IG in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
e , poiché non vi sarebbe prova né Persona_1 Parte_4 Parte_5
del rapporto di convivenza more uxorio tra e né che Parte_2 Parte_1 quest'ultimo sia il padre dei minori e Persona_1 Parte_4 Parte_5
;
[...]
b) carenza di legittimazione passiva, poiché presupposto necessario per esperire l'azione ex art. 141 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), è che il veicolo su cui il terzo è trasportato, sia assicurato;
c) Inammissibilità delle domande azionate da in proprio e, unitamente al Parte_2
IG in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
e , poiché Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
non legittimati ad esercitare, in relazione a danni subiti iure proprio, l'azione diretta di cui all'art. 141 D. Lgs. 209/2005, riservata al terzo trasportato.
• Nel merito, evidenziava la sussistenza di un concorso colposo ex art. 1227 c.c. di CP_1
poiché, al momento dell'evento, l'attore non indossava la cintura di sicurezza Parte_1
ed in quanto egli era consapevole dello stato di ebbrezza alcolica in cui versava il conducente e quindi della situazione di pericolo cui si stava esponendo salendo in auto.
• In ordine al risarcimento dei danni domandati da contestava: - l'entità del Parte_1
danno biologico;
- la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione e di un danno da incapacità lavorativa specifica per mancanza di prova dell'occupazione svolta dall'attore prima del sinistro e dell'impedimento, a causa dei postumi, di trovarne una;
- la richiesta di risarcimento dei costi per la protesi, essendo tali esborsi coperti dal SSN.
• contestava inoltre la richiesta di risarcimento del danno avanzata dai congiunti CP_1
poiché non vi sarebbe prova dei legami familiari, né della convivenza;
ed infine, contestava anche la domanda di pagamento delle spese legali stragiudiziali, non essendo stata l'attività svolta concretamente utile per una più pronta definizione della lite o per evitare il giudizio.
Concludeva, quindi, come in epigrafe.
La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti del procedimento R.G.N.R. mod. 44 n.
29248/2019, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio. pagina 6 di 36 A seguito di precisazione delle conclusioni, con ordinanza in data 8.2.2025 venivano assegnati termini ridotti (venti più venti) per conclusionali e repliche, depositate da entrambe le parti;
con ordinanza in data 3.4.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo affinché venisse integrata la documentazione relativa alla notificazione a , proprietaria del veicolo Fiat Controparte_2
Bravo, tg. DK056NL, in quanto litisconsorte necessaria;
con ordinanza 22.4.2025, rilevata la ritualità della notifica alla predetta parte, ne veniva dichiarata la contumacia e, avendo le parti rinunciato ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
1. Inquadramento e qualificazione dell'azione esperita con l'atto di citazione.
Occorre innanzitutto premettere, sulla base di quanto emerge dall'atto introduttivo del giudizio, che e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui Parte_1 Parte_2
minori e , hanno Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio, avvalendosi dell'azione diretta di cui all'art. 141 cod.ass., la
[...]
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., e la IGa Controparte_1 Controparte_2
(proprietaria del veicolo e, pertanto, litisconsorte necessaria in tale giudizio cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
27078 del 14/09/2022), chiedendo la condanna soltanto della prima.
Si perviene a tale qualificazione dell'azione esperita sulla base del dato letterale offerto dall'atto di citazione ove tale intenzione è in tal senso manifestata.
In particolare, a pag. 7 si legge quanto segue. “Il caso di specie rientra perfettamente nei dettami dell'art. 141 D.L. 07.09.2005 n. 209 secondo cui la compagnia assicuratrice del vettore, in questo caso la quale impresa designata ai sensi dell'art. 283 Lett. B, è sempre tenuta a risarcire CP_1 il terzo trasportato danneggiato, fatta salva l'ipotesi del caso fortuito.
Il comma 1 dell'art. 141 infatti sancisce dal, il trasportato “è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo al momento del sinistro”, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” e “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”….omissis…
Chiaro come, nel caso di specie, non sussista una ipotesi di caso fortuito, dal momento che la responsabilità del defunto sig. , conducente del mezzo su cui era trasportato l'attore, Parte_7
nella determinazione del sinistro de quo è incontestabile in quanto…omissis..
Soffermarci sulla dinamica del sinistro appare comunque superfluo in quanto, nel caso che ci impegna, la convenuta assicurazione è chiamata a risarcire i danni subiti dall'odierno attore a prescindere dalla
pagina 7 di 36 responsabilità, essendo sufficiente provare che il medesimo si trovasse in qualità di trasportato sulla vettura coinvolta nel sinistro…omissis….
Anche le conclusioni sono coerenti posto che si chiede dichiararsi che “il sinistro per cui è causa è avvenuto mentre il IG si trovava trasportato sul veicolo FIAT Bravo, targato Parte_1
DK056NL, condotto dal GN , di proprietà della GNa , Parte_7 Controparte_2 privo di copertura assicurativa;
e condannarsi di conseguenza, ai sensi dell'art. 283, I comma Lett. B,
Cod. Ass., la , quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada, per la Regione Piemonte, al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali tutti subiti dagli attori, nella misura accertanda e determinanda,..omissis”.
Nel prosieguo del giudizio (note scritte di prima udienza c.d. “figurata” e memoria n. 1 ex art. 183 VI co. c.p.c. previg.) la parte attrice, a fronte delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva proposte dalla convenuta con riferimento all'azione ex art. 141 cpa, le contesta precisando che la pretesa attorea, sia della vittima primaria che delle vittime secondarie, non è stata, formalmente, ancorata ad alcuna specifica disposizione legislativa o codicistica, ma si ricollega sostanzialmente al complessivo sistema giuridico composto dagli artt. 2054 e 2043 cc, nonché 144, 122, 141 e 283 cap.
Per la valutazione della questione controversa, rilevante ai fini che si esporranno nel prosieguo ai paragrafi 7) e 8), è necessario considerare i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, di seguito riportati testualmente (cfr. Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 35318 del
30/11/2022).
“L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta: - o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare
l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
12.1. Va comunque ricordato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
pagina 8 di 36 Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.”.
Nel caso di specie, affermare che “Soffermarci sulla dinamica del sinistro appare comunque superfluo” e che “la convenuta assicurazione è chiamata a risarcire i danni subiti dall'odierno attore
a prescindere dalla responsabilità”(pur prescindendosi dalle argomentazioni e richieste di cui alle note scritte e alla memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.)non costituisce un espresso rifiuto ad avvalersi di altri strumenti posto che, affinché ricorra tale ipotesi, sarebbe necessario un quid pluris e cioè una manifestazione di volontà specificamente diretta ad escludere tale evenienza.
Inoltre, la domanda presenta comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054
c.c. o 144 cod. ass,. come si esporrà nel prosieguo della motivazione al paragrafo 8).
2.Sull'eccezione di parte convenuta in qualità di impresa Controparte_4
designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Piemonte, di carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande promosse ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 in quanto inapplicabile qualora il veicolo sul quale viaggia il trasportato sia privo di copertura assicurativa.
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, non sorgono dubbi in ordine all'esperibilità di tale azione da parte del trasportato su veicolo non assicurato, posto che l'unico limite Parte_1 ravvisabile attiene invece alla “presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore)” (cfr Cass. S.U. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
Ciò che dunque rileva è la necessaria sussistenza di una duplicità di enti assicurativi.
pagina 9 di 36 Si pone in tal senso anche la pronuncia della Suprema Corte n. 16477 del 2017 secondo cui: “sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata”.
Infatti, nell'ottica ricostruttiva offerta dalla giurisprudenza di legittimità “il riferimento, contenuto nell'art. 141 (…), a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa” (cfr. Cass. 16477/2017).
Tale interpretazione “volta a privilegiare una più ampia applicazione dell'art. 141 e la sua utilizzabilità a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento che ha la possibilità di essere più veloce e di coprire una più vasta serie di casi, appare preferibile, sia perché il dato testuale nella specie non è né univoco né affidabile, sia perché più coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l'unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma” (cfr. Cass. cit.).
Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della domanda ex art. 141 cpa azionata da nei Parte_1 confronti di in qualità di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S, essendo certo e non contestato il coinvolgimento di due veicoli, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia del vettore nei suoi confronti.
3.Nel merito della domanda proposta dal sig. ex art. 141 cap Parte_1
Quanto alla domanda ex art. 141 cap, l'onere della prova gravante sul trasportato comprende, oltre a tale condizione, il verificarsi del sinistro e il danno riportato in nesso causale con esso (cfr. fra le molte altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021 secondo cui, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione).
pagina 10 di 36 Tale onere risulta assolto. Il fatto storico allegato, oltre a non essere controverso, risulta dimostrato, tra l'altro, dalla valutazione congiunta delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio n. 17106/2020 da e (cfr. doc. 6 verbale di udienza 28.2.2022 prodotto dalla CP_5 CP_6 CP_1
e da quanto risulta, in coerenza con le predette, dal verbale di incidente redatto dagli Agenti della
Polizia Stradale e dai verbali di sommarie informazioni di e (cfr. doc. Parte_10 Controparte_7
1 conv.), risultanze istruttorie dalle quali risulta altresì che era trasportato sul veicolo Parte_1
Bravo tg DK056NL.
Dalla documentazione medica prodotta e dalla valutazione della stessa effettuata dal consulente tecnico d'ufficio risulta altresì che “dal sinistro stradale del 05.06.2019 è derivato al ND un grave
politrauma con: 1) ematoma sub galeale occipito parietale destro;
2) frattura a carico del III medio di
radio destro trattata con intervento di riduzione e sintesi;
3) fratture di III IV e V metacarpo della
mano destra trattate con intervento di riduzione e sintesi;
4) frattura scomposta pluriframmentaria
della diafisi del femore destro associata a sguantamento della coscia e sezione completa dei vasi femorali trattata sottoposta a plurimi trattamenti chirurgici esitati poi nella disarticolazione dell'anca
destra; 5) plurime fratture composte di bacino trattate con applicazione di fissatore esterno 6) plurime lesioni escoriative polidistrettuali e 7) contusione renale bilaterale”, sussistendo, pertanto, prova del danno riportato da in nesso causale con l'incidente Parte_1
4.Sulle eccezioni di parte convenuta relative al concorso di colpa. Controparte_4
Le eccezioni relative al concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c. non appaiono fondate né sotto il profilo della mancanza delle cinture di sicurezza né in relazione all'asserito stato di ebbrezza del conducente.
Sotto il primo profilo, non è emerso quale possa essere stata concretamente l'incidenza riconducibile al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sulle conseguenze dannose riportate dal danneggiato. A tal proposito il CTU ha infatti affermato “ ritengo che nel caso in esame non ci si possa esprimere con una
sufficiente probabilità di giudizio su quali lesioni il ND avrebbe riportato in caso di corretto
utilizzo delle cinture di sicurezza in quanto se da un lato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ha determinato la lesione a carico dell'arto inferiore destro conseguentemente alla proiezione al di
pagina 11 di 36 fuori dell'abitacolo del veicolo, dall'altro lato non è possibile escludere che, qualora il ND avesse correttamente utilizzato le cinture di sicurezza rimanendo “ritenuto” all'interno del veicolo, avrebbe potuto anche riportare lesioni di gravità significativamente maggiore fino all'exitus”.
Da tali valutazioni tecniche risulta, quindi, che, nel caso di specie, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe potuto persino cagionare conseguenze dannose più gravi di quelle già riscontrate sicché non può ritenersi che l'assenza delle medesime abbia concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art 1227 c.c.
Non vi è poi prova alcuna in atti del presunto stato di ebbrezza del conducente e/o comunque della consapevolezza in capo al trasportato di tale stato.
La convenuta ha sostenuto che, in base alle informazioni rese ex art. 351 c.p.p. da e Parte_10
(cfr. docc. 2 e 3 conv.), prima dell'incidente, gli occupanti della Fiat Bravo si erano Controparte_7
fermati in un bar e avevano consumato birra.
Tale deduzione è già di per sé generica ed insufficiente per effettuare qualsivoglia valutazione in ordine sia all'asserito stato di ebbrezza alcolica in cui versava il conducente del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato sia alla consapevolezza del danneggiato in merito a tale stato.
Peraltro, innanzitutto, non vi è prova sufficiente di cosa e quanto avesse bevuto il conducente del veicolo. Infatti, , in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., ha dichiarato Parte_10
soltanto “ci siamo trovati in un bar …. dove abbiamo consumato una birra” e poi, più precisamente,
sentito nella causa n. 17106/2020, ha riferito “ci eravamo fermati in un bar e avevamo bevuto ognuno qualcosa, chi una birra, chi un succo di frutta, chi un caffè; non ricordo più esattamente”, mentre
, nulla hanno riferito sulle consumazioni. Controparte_7 CP_5 CP_6
Inoltre, e soprattutto, non vi è prova della presenza di elementi visibili tali da dimostrare la consapevolezza di riguardo all'effettiva quantità di alcol ingerita dal conducente Parte_1
o comunque di condizioni psicofisiche del medesimo inidonee alla guida. Parte_7
L'eccezione va, pertanto, respinta.
pagina 12 di 36
5.Il danno non patrimoniale risarcibile a favore di in proprio. Parte_1
La consulenza tecnica espletata ha consentito di ritenere accertato che, in conseguenza dell'evento traumatico del 05.06.2019, ha riportato “un grave politrauma con: 1) ematoma sub- Parte_1
galeale occipito-parietale destro;
2) frattura a carico del III medio di radio destro trattata con
intervento di riduzione e sintesi;
3) fratture diIII-IVe V metacarpo della mano destra trattate con
intervento di riduzione e sintesi;
4) frattura scomposta pluriframmentaria della diafisi del femore
destro associata a sguantamento della coscia e sezione completa dei vasi femoralisottoposta aplurimi trattamenti chirurgici esitati poi nella disarticolazione dell'anca destra;
5) plurime fratture composte
di bacino trattate con applicazione di fissatore esterno;
6) plurime lesioni escoriative polidistrettuali e
7) contusione renale bilaterale” (cfr. pag. 14 relazione peritale).
Le lesioni riscontrate hanno comportato: “1) disarticolazione dell'anca destra con necessità di
indossare una protesi di arto inferiore destro e compromissione della capacità deambulatoria;
2)
limitazione funzionale a carico di polso e mano di destra in soggetto destrimane;
3) quadro morfo-
disfunzionale a carico di bacino e 4) plurimi reliquati cicatriziali polidistrettuali (capo, torace, arti superiori e arto inferiore sinistro)” (cfr. pag. 14 relazione peritale).
Il consulente ha altresì constatato e valutato, al fine di determinare l'inabilità temporanea, i vari interventi e trattamenti di cui si è già esposto dettagliatamente in premessa che l'attore ha subito (cfr.
pagg. da 6 a 9 della relazione peritale).
Conseguentemente, in base alla valutazione del consulente d'ufficio, l'attore ha subito un danno biologico temporaneo (D.B.T.) della durata complessiva di giorni 370 (trecentosettanta) di cui giorni 70
(settanta) in regime di ricovero ospedaliero e giorni 300 (trecento) a parziale al 75% e, con riferimento ai valori tabellari previsti dai barèmes medico-legali di corrente uso, un danno biologico permanente
(D.B.P.) quantificabile complessivamente in misura pari al 62-63% (cfr. pag. 15 relazione peritale).
La consulenza ha altresì accertato la sussistenza di postumi non suscettibili di miglioramento essendo il
ND già portatore di protesi di arto inferiore destro fornito dal S.S.N (cfr. pag. 16).
pagina 13 di 36 Al contempo il CTU ha escluso la sussistenza di spese mediche sostenute dal ND, “tenuto conto che l'unica spesa sanitaria in atti risulterebbe sostenuta per la fornitura della protesi di arto inferiore destro pari a euro 9.041,86 ed è intestata alla S.C. Contabile dell'ASLTO5”; neppure ha ritenuto
“prevedibili e necessarie spese future per prestazioni mediche” (cfr. pag. 17).
Il consulente ha infine ritenuto, con riferimento al seguente quesito “fornisca, con riferimento alla natura, all'afflittività e alla durata della malattia e all'entità dei postumi permanenti, elementi idonei a valutarne l'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi,
deambulare, provvedere a se stesso, espletare attività di svago, coltivare interessi ecc.) e i presumibili riflessi d'ordine soggettivo, rilevanti per l'eventuale liquidazione del danno non patrimoniale;
precisi se sia già tenuto conto di tale incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali nella quantificazione dei postumi”, quanto di seguito riportato:
- “con riferimento alla natura, all'afflittività e alla durata della malattia traumatica….che vi sia stata
un'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (tenuto in particolare
conto delle lesioni riportate a carico di arto superiore destro in soggetto destrimane e di arto inferiore
omolaterale, del lungo periodo di ricovero ospedaliero, dei plurimi interventi chirurgici e non, della
necessità di protesizzazione dell'arto inferiore e della graduale ripresa dell'autonomia) per circa 370
giorni con presumibili riflessi d'ordine soggettivo rilevanti per l'eventuale liquidazione del danno non
patrimoniale”; - “con riferimento all'entità dei postumi permanenti che vi sia un'incidenza sia sullo
svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita che sullo svolgimento e sulla qualità delle
attività ludico-sportivo-ricreative e accuditive che non possano essere svolte anche in posizione seduta
e che prevedano una valida stazione eretta, variazioni di postura e l'uso valido di entrambi gli arti
superiori: di tale incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali non si è tenuto conto nella
quantificazione dei postumi”.
Da tali conclusioni logicamente e congruamente motivate, si ritiene di non discostarsi rilevando che sulle specifiche conclusioni sopra esposte non vi sono state osservazioni contrastanti dei consulenti di pagina 14 di 36 parte e richiamando, quindi, i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
"per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione ( cfr. anche recentemente Cass. n. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Per la quantificazione, risulta congruo fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Come affermato anche recentemente dalla Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018), nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva la precedente,
"danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto
(cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della pagina 15 di 36 disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte
Cost cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso -
quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sè").
Ancora più recentemente, con sentenza Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024, la Suprema
Corte ha affermato che “È principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di
danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non
costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia
provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed
eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo…In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la
situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in
peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi
quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del
danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione
di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in
concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente
risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass.,
901/2018)”.
pagina 16 di 36 Ebbene, nel caso di specie, è evidente che è provata per presunzioni la sofferenza soggettiva che si è
concretata nel periodo di invalidità temporanea in ragione del lungo periodo di ricovero, dei plurimi interventi chirurgici a cui il danneggiato ha dovuto sottoporsi, del complesso iter riabilitativo (cfr. pag.
17 CTU), a maggior ragione se si considera la giovane età del danneggiato
Altresì, quanto alla invalidità permanente, va considerato il dolore e la disistima di sé che può
comportare, anche con il trascorrere del tempo, una menomazione così rilevante già in giovane età.
Nel caso in esame, dunque, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato al momento dell'evento (31 anni), deve essere liquidato, tenendo conto di ambedue le componenti del danno non patrimoniale, in € 683.255,00 (di cui € 455.503,50 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed € 227.751,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, operando una media tra i parametri di cui al 62% e 63%), importo al quale va aggiunto l'importo di € 33.925,00 per il periodo di invalidità temporanea (€ 115,00 x 70 gg = € 8050 e
€ 86,25 x i restanti 300 gg= € 25875).
Parte attrice chiede altresì un aumento a titolo di personalizzazione “in ragione dei riflessi di ordine biologico-psichico, della giovane età dell'attore (31 anni), della paternità di quattro figli in tenera età, dell'incidenza delle lesioni sul rapporto di coppia, sulla sfera sessuale e sull'impotenza generandi, della necessità di essere costantemente assistito dai propri familiari, della impossibilità totale di praticare qualsiasi tipo di attività ludico-sportiva, e del danno estetico residuato”.
Premesso che non si rinviene nella consulenza medica d'ufficio alcun cenno all'impotenza generandi,
per il resto non si ritiene di dovere riconoscere alcun aumento a titolo di personalizzazione in quanto le ripercussioni negative sulla vita familiare, quotidiana e lavorativa del danneggiato non sono tali da soddisfare quei requisiti di peculiarità che consentono di dare ingresso al riconoscimento di maggiori somme in ordine alla liquidazione del danno di natura permanente e che sono volte appunto a ristorare danni che non siano già stati considerati dagli indicati parametri.
Come stato più volte chiarito dalla S.C. "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella
compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna
pagina 17 di 36 esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un
danno "dinamico-relazionale", giacché, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. Ne deriva, pertanto, che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, restando, però,
inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le conseguenze dannose più diverse,
ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale;
tuttavia,
la liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. In
questo quadro, pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà sufficiente pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione" (cfr. Cass. sez. 3 sentenza n. 14364 del 7.11.2019; sez. 3, ordinanza n. 7513
del 27/03/2018).
In sintesi, dunque, il riconoscimento di ulteriori voci di danno attraverso l'aumento dell'importo liquidato in base alle tabelle milanesi, presuppone che siano state specificamente allegate e provate peculiari circostanze del caso concreto che abbiano determinato conseguenze dannose diverse e ulteriori rispetto a quelle indefettibilmente e ordinariamente connesse al tipo di invalidità riportata, già
previste e compensate dalla liquidazione unitaria tabellare.
pagina 18 di 36 La personalizzazione del danno può, dunque, trovare ingresso solo laddove le conseguenze dannose allegate siano diverse e ulteriori rispetto a quelle che, secondo l'id quod plerumque accidit, subirebbe una qualsiasi altra persona con la medesima invalidità.
Si è, quindi, affermato che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali",
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sez.
3, sentenza n. 23778 del 07/11/2014; sez. 3, sentenza n. 24471 del 18/11/2014; sez. 3 , ordinanza n.
7513 del 27/03/2018).
Nella fattispecie in esame, la situazione descritta dal testimone - il quale ha Testimone_1
confermato che il fratello “dal lunedì al venerdì si occupava di accompagnare a scuola tutti e quattro i
suoi figli, al parco giochi e durante il sabato e la domenica li portava al centro commerciale per fare un giro (…)”, che, successivamente al verificarsi del sinistro, si è invece trovato nella situazione di fare
“fatica anche a prendere in braccio un figlio”, di “non poter più giocare a pallone”, di rinunciare a portare i propri bambini al parco e che, a seguito dell'occorso, ha rifiutato di partecipare con la propria famiglia alle festività organizzate, rimanendo di fatto confinato tra le mura domestiche tanto che spesso i familiari hanno rinunciato ai festeggiamenti (cfr. verbale udienza 27.09.2023) - non rientra tra le circostanze “ specifiche ed eccezionali “ , al di fuori dell'id quod plerumque accidit che giustifichino l'aumento per la personalizzazione.
Trattasi, invero, di conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, nell'ambito della propria famiglia.
Ne consegue che il danno deve essere così complessivamente liquidato € 717.180; la somma complessiva è già rivalutata all'attualità.
Quanto agli interessi c.d. compensativi, la questione viene trattata per tutte le voci di danno al punto 11.
6. Sul danno patrimoniale di Parte_1
pagina 19 di 36 Quanto alla richiesta di riconoscimento del danno di natura patrimoniale anche futuro derivante dalla perdita della capacità lavorativa, occorre muovere dalle seguenti premesse di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “gli effetti pregiudizievoli della lesione della
salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito” (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493;
Cass. 12/06/2015, n. 12211).
Inoltre, è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui un danno
patrimoniale da incapacità permanente può essere sofferto anche dal disoccupato, quando i postumi
delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che,
continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine ottenuto secondo le proprie capacità
(Cass. 30/11/2005, n. 26081; 18/05/1999, n. 4801; 15/04/1996, n. 3539 e, recentemente, Cass. sez.3,
Ordinanza n.24481 del 04/11/2020), precisandosi altresì che “il fatto dunque che, nella specie, il
danneggiato fosse disoccupato ovvero che ne fosse dimostrata l'attitudine ad impieghi lavorativi
saltuari e di imprecisata potenzialità reddituale non può ritenersi di per sé ostativo al riconoscimento
di un danno patrimoniale, ove le menomazioni patite possano ritenersi tali da incidere significativamente su tali attitudini e potenzialità reddituali” (Cass. n.24481 del 2020 citata).
Anche recentemente (cfr. Cass. n. Sez. 3, Sentenza n. 32649 del 10/3/2021) si è ribadito che , “un
danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che,
subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza
reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il
danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad
incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere
un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave
menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della
vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081;
Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo, Cass., 4/11/2020, n. 24481). Tale danno spetta a soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato … ovvero versi in concreto in una
pagina 20 di 36 condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, n. 10905),…”
Nel caso di specie, il teste (cfr. verbale udienza 27.09.2023) ha dichiarato che Testimone_1
l'attore al momento del sinistro era alla ricerca di un'occupazione, che manteneva la famiglia svolgendo lavori saltuari come ambulante o raccoglitore di metalli ferrosi.
Ciò posto, il CTU ha accertato che: “(…) i postumi conseguenti alle lesioni patite: A) precludono lo
svolgimento per il futuro di attività lavorative che comportino la stazione eretta, passaggi posturali e il
sollevamento/movimentazione di carichi;
B) consentono di svolgere esclusivamente attività lavorative
leggere da eseguirsi in posizione seduta, in ambienti privi di barriere architettoniche, con eventuale adeguamento della postazione di lavoro” (cfr. pag. 16 della consulenza).
Sulla base delle riportate risultanze e considerato il criterio equitativo che deve guidare il giudice ove si verta nelle sopra indicate condizioni, sulla scorta delle conclusioni emerse all'esito della CTU, in relazione all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa e sulle future possibilità lavorative del periziato, tenuto altresì conto dell'assenza di competenze specifiche e del fatto che i lavori svolti prima del sinistro erano lavori di tipo manuale comportanti la stazione eretta, passaggi posturali e il sollevamento/movimentazione di carichi, il danno patrimoniale da perdita della capacità di produrre reddito va riconosciuto limitatamente a quanto di seguito specificato.
Non essendovi elementi o dati oggettivi (quali il reddito da lavoro percepito dall'attore negli anni antecedenti all'evento dannoso) da utilizzare come base di calcolo per la liquidazione, il criterio indicato dall'attore, e già seguito per casi analoghi a quello oggetto di causa, è quello del triplo della pensione sociale (cfr. Cass. n. 16896/2010; n. 7531/2012; n. 24331/2008), conformemente alle indicazioni della S.C. secondo cui “in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non
ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale” (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod.
ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608).
pagina 21 di 36 Peraltro, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro può essere liquidato “attraverso il metodo della capitalizzazione, e, cioè,
moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione” (cfr. Cass. n. 9048/2018).
Quanto al metodo di capitalizzazione, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di applicare i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, pena una liquidazione parziale del danno,
affermando, per contro, la facoltà del giudice di merito di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, “purché aggiornati e scientificamente corretti”, come quelli in vigore per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano, “come quelli diffusi dal Consiglio
Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (cfr. Cass. 20615/2015; n. 9048/2018; n.
14891/2019).
La Cassazione in talune recenti pronunce (Cass. 21.3.2022 n. 9002; Cass. 15.11.2019 n. 29718 ha ritenuto che l'utilizzo delle tabelle del 1922 fosse ancora consentito, purché venisse introdotto un qualche correttivo, “non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa” (innalzando così i valori liquidatori).
Alla luce di tali premesse, ritiene questo giudicante che la tabella elaborata dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Tabelle milanesi 2024) - realizzata sulla base di elementi scientifici e fondata su una nota formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici ( rapportato ai diversi archi temporali, tassi EIOPA) e con l'inflazione attesa - sia il più adeguato e attuale strumento per l'operazione di capitalizzazione.
Pertanto, il danno patrimoniale va quantificato come segue.
pagina 22 di 36 L'assegno sociale che ha sostituito (ratione temporis) la pensione sociale nell'anno 2019 era pari a €
CP_ 5.953,87 annui (cfr. circolare 122/2018) e il suo triplo è pari a € 17861,61 annui.
Quanto alla capitalizzazione: trattasi di maschio di 31 (per tenere conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione, la tabella distingue anche in base al sesso, basandosi sulla tabella di mortalità 2022 fornita dall'Istat), l'arco di tempo da considerare, in relazione alla vita lavorativa, è di 36 anni (67-31); conseguentemente in base alla tabella di attualizzazione (c.d. capitalizzazione), il c.d. coefficiente moltiplicativo è pari a 30,61 per cui, moltiplicandolo per €
17861,61 si ottiene l'importo di € 546.743,88.
Sempre con riferimento al danno patrimoniale, sono da escludersi spese future per l'eventuale sostituzione di protesi posto che trattasi di spesa a carico del servizio sanitario nazionale.
7.Sul danno da lesione parentale in relazione alla domanda ex art. 141 cpa.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte convenuta Controparte_4 in merito all'estensibilità ai congiunti dell'azione ex art. 141 cod. ass. è fondata poiché,
[...] anche al di là dell'interpretazione letterale della disposizione (che fa esclusivo riferimento al “terzo trasportato” e, quindi, esclude la risarcibilità del danno attraverso l'azione di cui all'art. 141 cod. ass, a soggetti diversi rispetto al terzo trasportato), a tale conclusione si perviene se si considera la natura eccezionale dell'azione diretta, ex art.141 cod. ass, in combinazione con l'art.14 delle preleggi al
Codice civile, il quale vieta espressamente il ricorso all'analogia di quelle leggi “che facciano eccezione a regole generali”.
Invero, la disposizione in commento garantisce (nell'ottica di una speciale tutela per il soggetto considerato debole, il quale abbia allegato di aver patito un danno in conseguenza di sinistro stradale) un pronto ristoro al terzo trasportato, così sgravandolo di oneri probatori che investano i profili di responsabilità dei conducenti;
esso rappresenta uno strumento eccezionale, di stretta applicazione soggettiva, non suscettibile di estensione analogica.
Tale indirizzo interpretativo trova pacifico avallo nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 preleggi, in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica” (Cass.civ., 08/02/2019, n.3729). pagina 23 di 36 Tale principio è stato definitivamente consolidato nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 35318 del 30.11.2022 secondo cui: “In tema di azione diretta del terzo trasportato,
l'art. 141 c. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dai congiunti del danneggiato in via di Parte_1
azione diretta ex art.141 cod. ass, nei confronti della convenuta è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
In applicazione dei principi di cui al paragrafo 1, dovrà, pertanto, procedersi a valutare la fondatezza della domanda ex art. 144 cap c.c.
8.Sul danno da lesione del rapporto parentale a seguito di verifica dei presupposti della domanda
ex art. 144 cpa.
Come premesso, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 141 codice delle assicurazioni private di in proprio nonché della medesima e di Parte_2 [...]
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, la pretesa attorea Parte_1
deve essere valutata come domanda ex art. 144 codice assicurazione privata, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Invero, essendo state dedotte le circostanze di tempo e luogo dell'incidente tra due autovetture, tra cui la Fiat Bravo targata DK056NL sulla quale viaggiava il sig. le modalità Parte_1
dell'incidente nonché le relative conseguenze ed essendo stata citata la proprietaria del veicolo Fiat
Bravo, litisconsorte necessaria (cfr. art. 144, comma 3, cap e, più in generale, in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d. lgs. n. 209 del 2005, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020), si osserva che
è certa, in base agli atti e documenti di causa, la sussistenza della responsabilità nella verificazione del sinistro del conducente ( del veicolo Fiat Bravo targato DK056NL, di proprietà della Parte_7
IGa posto che esso tamponava la vettura Fiat Panda targata FR478FX (cfr. Controparte_2
testimonianze concordi e accertamenti della Polizia Stradale intervenuta).
pagina 24 di 36 Com'è noto, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ( cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017; nello stesso senso, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Tale prova liberatoria non è stata neppure dedotta.
D'altra parte e per mera completezza, va osservato che, anche se sussistesse la responsabilità altrui,
l'art. 2055 c.c. prevede che in materia di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica, il terzo danneggiato in un incidente determinato dalla collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed altro veicolo può scegliere di agire, per ottenere il risarcimento dell'intero danno subito, nei confronti di uno solo dei soggetti responsabili a norma dell'art. 2054, secondo comma, cod.civ.; in questo caso, il giudice potrà emettere pronuncia di condanna limitatamente alla quota di responsabilità del conducente convenuto in giudizio soltanto ove il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del conducente del veicolo sul quale era trasportato, ovvero se ha rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti dell'altro conducente;
tale rinuncia non sussiste nel caso di specie.
Anche recentemente la Cassazione (sez. 3 - , Ordinanza n. 29336 del 13/11/2024) ha affermato che il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali. Né, in caso di scontro tra veicoli, il trasportato danneggiato è tenuto ad evocare in giudizio i proprietari e i conducenti di entrambi i veicoli convolti, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario.
pagina 25 di 36 Egli può quindi agire nei confronti di uno solo dei veicoli coinvolti nello scontro chiedendo il risarcimento dell'intero pregiudizio patito, fondandosi sul vincolo di solidarietà passiva che lega nei suoi confronti i soggetti responsabili. Lo farà spendendo il ruolo che ha avuto nell'incidente, quello di trasportato, che dovrà essere esplicitato, perché concorre a definire il thema decidendum, ovvero il contesto di fatti da sottoporre all'accertamento del giudice ed i ruoli dei soggetti coinvolti, e a consentire al convenuto o ai convenuti di elaborare la propria linea difensiva – che a seconda delle scelte difensive potrà comprendere l'evocazione in giudizio della propria compagnia assicuratrice per la r.c.a., o anche del proprietario e conducente dell'altro veicolo coinvolto nello scontro.
Tanto premesso, si osserva che parte convenuta ha contestato la sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra e nonché la relazione affettiva Parte_2 Parte_1
consolidata tra gli stessi osservando che il sig. non era incluso nella dichiarazione sostitutiva Pt_1
unica presentata dalla IGa ai fini ISEE. Pt_2
Altresì è contestato che siano figli del sig. i minori e Pt_1 Persona_1 Parte_4 [...]
( quindi, nessuna contestazione risulta avanzata per il cui Parte_5 Parte_3
certificato di nascita riporta i nomi di entrambi i genitori); la prima, in quanto nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita risulta soltanto la maternità ( mentre, con riferimento alla Parte_2
paternità, viene indicato soltanto il nome;
gli altri due in quanto dall'estratto per riassunto Pt_1
dell'atto di nascita risulta solamente che sono figli di . Parte_2
La dichiarazione a fini ISEE non pare determinante posto che è stata redatta in un periodo (5.7.2019) in cui il sig. si trovava ancora in ospedale e, quindi, non era di fatto presente nel nucleo familiare, Pt_1
per cui ciò può avere influito sull'indicazione resa dalla IGa provocandone l'errore. Parte_4
Premesso che comunque, ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, non è
necessario il vincolo di sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei, dalle prove testimoniali, di seguito riportate, risulta raggiunta la prova della stabilità della relazione affettiva tra e e di Pt_2 Pt_1
quest'ultimo, oltre che con , riconosciuto come proprio figlio, anche con i minori Parte_3 Per_1
pagina 26 di 36 , tutti considerati nello stesso modo nell'ambito di un rapporto avente tutte le Pt_4 Parte_5
caratteristiche del legame familiare.
In particolare, la testimone , Presidente dell'associazione nazionale AIZO “Associazione Tes_2
Italiana Zingari Oggi” sin dal momento della sua fondazione, sul capo 19 (“ Vero che il IG
è sposato con rito rom con la IGa , con la quale convive Parte_1 Parte_2
insieme ai figli minori , , e , doc. 7, 8”) ha affermato “Confermo Per_1 Parte_3 Pt_4 Parte_5
quanto capitolato e preciso che quando gli zingari o i rom vengono all'associazione, nel nostro ufficio,
mi portano i documenti, se li hanno, in quanto molti di loro ne sono sprovvisti e nel caso di specie i
figli e sono stati riconosciuti dal convivente , mentre e Per_1 Parte_3 Per_2 Pt_4 Parte_5
solo da . Entrambi sono venuti il 2.5.2023 agli uffici dell'associazione per chiedere Parte_2
una dichiarazione per i loro figli affinché io dichiarassi che sono figli loro. È una prassi che si segue
per tutti i rom quando sono privi di documenti. Noi rilasciamo un documento che si chiama Pass
Romanò che serve per potere ottenere l'iscrizione a scuola dei bambini, ritirare soldi in banca o alla
posta e simili e noi rilasciamo questo documento quando ci viene fornito un certificato di nascita dei
bambini e anche degli adulti per verificare come è composta la famiglia. Se i bambini sono minorenni, di solito mettiamo il cognome sia del padre che della madre”.
Fatte tali premesse esplicative dell'attività svolta, la testimone ha aggiunto “Già prima del 2.5.2023
sapevo che e erano conviventi in quanto li conoscevo già da Parte_1 Parte_2
prima, da circa 15 anni, e li ho sempre visti insieme. Riconosco dalla foto prodotta sub doc n. 8) la
famiglia e posso confermare che quanto dichiarato nel doc. n. 7) corrisponde al vero. ADR Confermo
che la dichiarazione che mi viene da mostrata sub doc. n. 7 è stata rilasciata allorché non Parte_5
era ancora nato… e che, quando vengono consegnati i documenti, noi chiediamo sempre il cognome
dei minori in quanto può essere che, quando nascono i figli, un genitore sia all'estero o recluso e che quindi in dette condizioni non potrebbe riconoscerlo”
Il sig. ha dichiarato di confermare il capo 19 ( sopra riportato) e cioè che il fratello Testimone_1
era sposato con rito rom con la IGa con la quale conviveva insieme ai figli Parte_2
minori , e , specificando “ Loro convivono insieme in Corso Per_1 Parte_3 Pt_4 Parte_5
pagina 27 di 36 156/int 11, non ricordo con precisione l'interno, ma è un interno diverso dal mio, è Testimone_3
vicino quattro passi dal mio , vivono lì dal 2019, poi per un certo periodo avevano cambiato casa e poi sono di nuovo ritornati lì”; ha riferito che dal lunedì al venerdì si occupava di accompagnare a Pt_1
scuola tutti e quattro i suoi figli, al parco giochi e durante il sabato e la domenica li portava al centro commerciale per fare un giro, giocare sulle giostre e al parco giochi;
che, di solito, sia che Pt_1
stavano entrambi con i figli e che quando lei doveva lavorare ci pensava lui;
ha altresì Pt_2
confermato che, prima dei fatti di causa, l'attore organizzava partite di calcetto cui partecipavano e insieme ai figli di amici e parenti e che il fratello insieme a tutta la famiglia Parte_3 Pt_4
organizzava feste e manifestazioni del clan come riunioni familiari, grigliate;
che il rapporto di Pt_1
con durava “da tantissimi anni, quasi vent'anni credo” ed era un rapporto di amore Parte_2
e di reciproca assistenza.
È evidente come entrambe le testimonianze risultano concordanti sulla composizione della famiglia di fatto, sul rapporto pluriennale di convivenza more uxorio di e e Parte_1 Parte_2
sul legame affettivo fra i componenti del nucleo familiare.
Ciò posto, in relazione al danno non patrimoniale richiesto dai in proprio e, insieme Parte_2
all'attore, in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori, va considerato, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale, che, nel caso di specie, oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni - in questo caso molto gravi - subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidendo sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
È affermazione consolidata nella giurisprudenza della Cassazione che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso pagina 28 di 36 non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del
2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020).
Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto,
può essere esclusa dalla prova contraria (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso di specie, sussistono gli elementi (già esposti) relativi al rapporto familiare di fatto per ritenere indubbia la sussistenza di una sofferenza in capo ai componenti della famiglia del danneggiato per la condizione dello stesso che si ripercuote anche sulla loro vita quotidiana e sul loro benessere, rendendo impossibili alcune attività (quelle ludico – ricreative – sportive) o non fattibili altre (quelle accuditive)
con le stesse modalità; anche considerando il possibile miglioramento nel tempo della socialità del sig.
, la limitazione fisica non può non essere perdurante fonte di sofferenza per i familiari. Pt_1
In base al più recente orientamento della Cassazione, per rideterminare secondo i principi indicati, la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno,
pagina 29 di 36 come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023, conforme sez. 3 - , Ordinanza n. 36560 del
30/12/2023).
Sulla base delle tabelle romane, occorre considerare che il punto pari a € 6948 comprende le due diverse componenti del danno morale, cioè l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico relazionale coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto;
va altresì rilevato che non essendovi, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici, il valore intero del punto dovrà quantificarsi in € 6948 (di cui €
3474 per danno morale).
Il diritto alla seconda componente del punto vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza può essere riconosciuto solo al soggetto titolare dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato;
in presenza di coniuge (o convivente more uxorio) l'assistenza deve essere garantita dallo stesso (cfr. punti 73 e 74 delle tabelle di Roma edizione
2023).
Pertanto, soltanto per la IGa , dovrà considerarsi il valore del punto base di € Parte_2
6948 mentre per i figli dovrà considerarsi soltanto il minor valore di € 3474.
Tanto premesso, i parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono quelli da a) a c) previsti dalle tabelle di Roma, che tengono conto della relazione parentale, dell'età del danneggiato e di quella del parente al momento del sinistro.
Gli importi risultanti dalle predette operazioni (sotto dettagliate) vanno rivalutati dal 1.1.2024 alla data odierna (trattandosi di tabella del 2023) e sono i seguenti.
(anni 30), punti 20 (per la relazione di convivente more uxorio) + 7 (età del Parte_2
danneggiato) + 6 (età parente) moltiplicato per 1 (soggetto tenuto all'assistenza) per un totale di 33 x
6948 (valore del punto base) x 62,5 % = € 143.302, 50 importo rivalutato all'attualità in € 145.738,64
pagina 30 di 36 (anni 13), punti 15 (figlia) + 7 (età danneggiato)+ 7 (età parente) totale 29 x Persona_1
3474 x 62,5 % = € 62.966,25 importo rivalutato all'attualità in € 64.036,68.
(anni 9), punti 15 (figlio) + 7 (età danneggiato)+ 7 (età parente) totale 29 x Parte_3
3474 x 62,5 % = € 62.966,25, importo rivalutato all'attualità in €64.036,68.
, (anni 7), punti 15 (figlio) + 7 (età danneggiato)+ 7 (età parente) totale 29 x Parte_4
3474 x 62,5 % = € 62.966,25, importo rivalutato all'attualità in € 64.036,68 .
(nato il [...]), punti 15 (figlio) + 7(età danneggiato)+ 7 (età parente) Parte_5
totale 29 x 3474= €62.966,25, importo rivalutato all'attualità in € 64.036,68.
9.Sulle spese stragiudiziali
Le spese stragiudiziali hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (cfr. Cass. 15265/23). Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732). La corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. recentemente Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del
26/05/2021 e già Cass. n. 997 del 21/01/2010) ha però escluso che possa assumere rilievo ai fini della giustificatezza ed utilità delle spese sostenute il loro effetto sull'atteggiamento della società assicuratrice perché ciò si porrebbe «in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenza stragiudiziale non sia
pagina 31 di 36 stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio».
Alla luce di tali premesse, si ritiene non superflua la spesa (in ragione delle attività da svolgere e svolte per verificare la situazione del veicolo sul quale era trasportato l'attore, docc.
2-3 att. e, quindi, per inviare la diffida alla società convenuta, previa acquisizione e verifica/studio della consulenza medico legale) e congruo l'importo richiesto, € 5650 (in misura inferiore al parametro medio di cui al punto 25 delle tabelle per il valore indeterminabile alto) di cui € 1600 già versate e fatturate (fattura doc. 15).
Poiché l'acconto di € 1600 è stato corrisposto al 24.12.2021, soltanto questo va rivalutato dal 1.1.2022 alla data odierna, ottenendosi € 1801,60 sicché l'importo complessivo è pari a € 5851,60.
10.Sulla spesa per consulenza tecnica di parte
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
La consulenza di parte, nel caso di specie, tenuto conto degli articolati quesiti proposti e della gravità delle lesioni, non risulta spesa superflua né eccessiva, trattandosi di compenso congruo per l'attività svolta prima e durante il giudizio (€ 3050, Iva compresa, cfr. doc. 17 proposta di parcella del 6.2.2025 all. alla comparsa conclusionale).
11.Sugli interessi c.d. compensativi.
Sul punto, tenuto conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Cassazione, si ritiene di adeguare il proprio convincimento aderendo ai principi di recente più compiutamente esposti e chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza,
se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
pagina 32 di 36 Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità
liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
12. Sulla domanda di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale.
Ritiene questo giudicante di aderire all'orientamento per cui l'art. 1284, IV co. c.c. trova applicazione in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. le decisioni Cass. 28409/2018; n.
8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023, gli argomenti delle quali si richiamano per relationem) tenuto conto, in sintesi:-del dato testuale “se le parti non ne hanno determinato la misura…”, in quanto ciò presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuali;
- che, diversamente opinando, la norma sarebbe un'inutile duplicazione dell'art. 1224 II co.
pagina 33 di 36 c.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti;
- della funzione deflattiva e sanzionatoria che appare compatibile con le sole obbligazioni contrattuali, in quanto diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto.
13. Conclusioni.
La va condannata al pagamento dei seguenti importi attuali: Parte_11
a favore di in proprio: € 717.180 per danno non patrimoniale;
€ 546.743,88 per Parte_1
danno patrimoniale;
a favore di in proprio: € 145.738,64 Parte_2
a favore di e di in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Parte_1 Parte_2
minori Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
€64036,68 per ciascuno dei minori a favore di e di in proprio e in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sui minori Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
: € 5851,60 per spese stragiudiziali e € 3050 per consulenza tecnica di parte.
[...]
Non vanno aggiunti i c.d. interessi compensativi per quanto esposto al punto 11 né gli interessi ex art. 1284 IV co. c.c. per quanto esposto al punto 12.
A tutti tali importi vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente decisione al saldo.
14. Sulle spese di lite
L'inammissibilità della domanda, limitatamente all'azione ex art. 141 codice delle assicurazioni private, proposta da in proprio nonchè da e di Parte_2 Controparte_9 Parte_2
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori, stante l'accoglimento dell'azione ex
[...]
art. 144 cpa in applicazione dei principi giurisprudenziali menzionati al punto 1, ha avuto una minima incidenza processuale ed alcuna incidenza sostanziale, così da non richiedere l'applicazione dell'art. 92
II co.c.p.c.
pagina 34 di 36 Pertanto, le spese processuali vanno poste integralmente a carico della Controparte_3
[...]
La liquidazione viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio, che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022
(23.10.2022), con la precisazione che il valore della causa (tenuto conto della somma attribuita, art. 5 I co. , II periodo d.m. 55/2014) è compreso nella fascia da €1.000.000,01 a €2.000.000.
Pertanto, i compensi sono così liquidati: fase studio € 5989, fase introduttiva € 3951, fase istruttoria €
17594, fase decisionale 10.417, totale € 37951, oltre € 1737,66 per esposti (di cui 1686 di c.u. e 27 di marca).
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della parte convenuta che nulla ha corrisposto, neppure in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
dichiarata inammissibile la domanda proposta da in proprio nonchè dalla medesima Parte_2
e da in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori Parte_1 [...]
e , limitatamente all'azione ex art. 141 Persona_3 Parte_4 Parte_5
d.lgs. 209/2005, così provvede: in accoglimento, per in proprio, della domanda ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 e, per Parte_1
in proprio, nonché per entrambi, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2
dei minori e , della Persona_3 Parte_4 Parte_5
domanda ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005,
CONDANNA la società quale Impresa designata per il Fondo Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, per la Regione Piemonte, al pagamento dei seguenti importi:
-a favore di in proprio: € 717.180 per danno non patrimoniale;
€ 546.743,88 per Parte_1
danno patrimoniale;
-a favore di in proprio: € 145.738,64 Parte_2
-a favore di e di in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Parte_1 Parte_2 minori € Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
64036,68 per ciascuno dei minori
-a favore di e di in proprio e in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sui minori: € 5851,60 per spese stragiudiziali;
pagina 35 di 36 in ogni caso, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
CONDANNA la società quale Impresa designata per il Fondo Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, per la Regione Piemonte al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di complessivi € 37951 per compensi ed € 1737,66 per esposti, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte che si liquidano in € 3050;
PONE in via definitiva le spese di consulenza d'ufficio, liquidate come da provvedimento depositato il
30.1.2025, a carico della società , quale Impresa designata per il Fondo Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, per la Regione Piemonte, comprensive dell'acconto già anticipato dalla parte attrice.
Torino 22.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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