Articolo 144 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 143Articolo 145
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31 dicembre 2019
Art. 144. Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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