CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
Massime • 1
Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 15265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15265 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 Data pubblicazione 30/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: LU AL NO Presidente RESPONSABILITA' ENRICO SCODITTI Consigliere CIRCOLAZIONE EMILIO IANNELLO Consigliere STRADALE ANNA MOSCARINI Consigliere Ud.06/12/2022 CA RL LL Consigliere-Rel. PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21620/2021 R.G. proposto da: MELONI AUTOCARROZZERIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LU SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell'avvocato MORCAVALLO CO ([...]), che la rappresenta e difende – Ricorrente –
Contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato BALDI CO ([...]), che la rappresenta e difende – Controricorrente – nonché
contro
TI CO – Intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 9141/2021 depositata il 24/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere CA RL LL. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 1. Nel maggio 2019 la LO Autocarrozzeria s.r.l., quale cessionaria Data pubblicazione 30/05/2023 del credito vantato dalla signora LB Di Pierantonio, convenne in giudizio la compagnia PO Assicurazioni s.p.a e la Sig.ra RA OT chiedendone la condanna al pagamento, in solido, di somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta la Di ET, verificatosi a Roma il 21/2/2019, asseritamente da ascriversi alla responsabilità della conducente del veicolo di proprietà della OT. Costituitasi in giudizio, PO eccepì che era stato raggiunto un accordo tra le parti prima dell'iscrizione a ruolo della causa. 2. In ragione di quanto ricevuto a seguito di accordo stragiudiziale stipulato con la PO, la LO Autocarrozzeria s.r.l. rinunciò alla domanda relativa al risarcimento dei danni materiali, insistendo invece per la condanna al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale e di quelle di giudizio, da distrarsi in favore del suo difensore. 3. Il Giudice di pace rigettò la domanda attorea, ritenendo inefficace la cessione del credito risarcitorio a favore della suindicata LO Autocarrozzeria s.r.l., conseguentemente carente di legitimatio ad causam. 4. Con sentenza n. 9141/2021, depositata in data 24/5/2021, il Tribunale di Roma confermò, integrandone la motivazione, la pronuncia del Giudice di pace, condannando la LO al pagamento delle spese del grado, nonché al pagamento dell'importo di euro 3.500,00 in favore di PO ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ. Il giudice dell'appello, oltre a condividere le statuizioni del Giudice di pace in riferimento alla carenza di prova dell'avvenuto esborso delle spese stragiudiziali oggetto di giudizio, rilevò inoltre la carenza di legitimatio ad causam dell'appellante, già soddisfatta del proprio credito, vertendo il giudizio esclusivamente sugli onorari del legale antistatario. 2 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 5. Avverso tale sentenza la LO Autocarrozzeria s.r.l. propone ricorso Data pubblicazione 30/05/2023 affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui la PO resiste con controricorso e memoria. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 7. Con conclusioni scritte del 7/11/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2056, primo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1223 cod. civ. e all'art. 93 cod. proc. civ. Si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che “il credito per le spese stragiudiziali sussistesse in capo al difensore nei confronti della compagnia assicuratrice debitrice, anziché qualificarlo quale voce del danno emergente, il cui risarcimento era dovuto all'attrice”, e che “pure in distonia con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità”, abbia “ritenuto il difensore, richiedente la distrazione, legittimato alla instaurazione e prosecuzione del giudizio anche per le spese di lite, anziché considerare che pure il credito per tali spese sussiste in capo al creditore attore, mentre l'unico ambito di legittimazione autonoma del difensore riguarda l'eventuale impugnazione della pronuncia sulla distrazione”. Lamenta che l'importo delle spese di assistenza stragiudiziale integra invero il contenuto del credito risarcitorio, costituendo una voce di danno emergente, legittimata all'esercizio del diritto di credito essendo pertanto la parte sostanziale del rapporto obbligatorio, e non il difensore. 2.1 Il motivo è fondato. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha 3 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per Numero di raccolta generale 15265/2023 l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di Data pubblicazione 30/05/2023 tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732). 2.2 Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali 4 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad Data pubblicazione 30/05/2023 attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez. III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990). 2.3 Orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che: “la richiesta di pagamento degli onorari stragiudiziali dell'avvocato RC HE, dichiaratosi antistatario, nel corso del giudizio di primo grado, veniva fondata su un mero prospetto di parcella depositato all'udienza del 9/9/2019 dinanzi al Giudice di pace Dott.ssa Palladino” (p. 4, 1° §, della sentenza, ove vengono riportate le eccezioni formulate in grado d'appello dall'odierna resistente). 2.4 La circostanza che sia stato depositato un progetto di parcella rientra nella normale prassi, in quanto la parcella definitiva, datata e numerata, viene emessa dall'avvocato al proprio cliente soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei compensi, ad evitare di dover anticipare gli oneri accessori (IVA e C.N.P.A.) nella prospettiva eventuale che la parcella non venga poi di fatto saldata. In realtà, l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve unire fascicolo di parte la nota spese, che non è una parcella. 2.5 Alla fondatezza del ricorso nei suindicati termini limiti, assorbiti ogni altra questione diverso profilo, consegue l'accoglimento per queste ragioni del ricorso, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in Data pubblicazione 30/05/2023 relazione all'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022. Il Consigliere estensore CA RL LL ………………………………………………… Il Presidente LU AL NO 6 di 6
Contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato BALDI CO ([...]), che la rappresenta e difende – Controricorrente – nonché
contro
TI CO – Intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 9141/2021 depositata il 24/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere CA RL LL. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 1. Nel maggio 2019 la LO Autocarrozzeria s.r.l., quale cessionaria Data pubblicazione 30/05/2023 del credito vantato dalla signora LB Di Pierantonio, convenne in giudizio la compagnia PO Assicurazioni s.p.a e la Sig.ra RA OT chiedendone la condanna al pagamento, in solido, di somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta la Di ET, verificatosi a Roma il 21/2/2019, asseritamente da ascriversi alla responsabilità della conducente del veicolo di proprietà della OT. Costituitasi in giudizio, PO eccepì che era stato raggiunto un accordo tra le parti prima dell'iscrizione a ruolo della causa. 2. In ragione di quanto ricevuto a seguito di accordo stragiudiziale stipulato con la PO, la LO Autocarrozzeria s.r.l. rinunciò alla domanda relativa al risarcimento dei danni materiali, insistendo invece per la condanna al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale e di quelle di giudizio, da distrarsi in favore del suo difensore. 3. Il Giudice di pace rigettò la domanda attorea, ritenendo inefficace la cessione del credito risarcitorio a favore della suindicata LO Autocarrozzeria s.r.l., conseguentemente carente di legitimatio ad causam. 4. Con sentenza n. 9141/2021, depositata in data 24/5/2021, il Tribunale di Roma confermò, integrandone la motivazione, la pronuncia del Giudice di pace, condannando la LO al pagamento delle spese del grado, nonché al pagamento dell'importo di euro 3.500,00 in favore di PO ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ. Il giudice dell'appello, oltre a condividere le statuizioni del Giudice di pace in riferimento alla carenza di prova dell'avvenuto esborso delle spese stragiudiziali oggetto di giudizio, rilevò inoltre la carenza di legitimatio ad causam dell'appellante, già soddisfatta del proprio credito, vertendo il giudizio esclusivamente sugli onorari del legale antistatario. 2 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 5. Avverso tale sentenza la LO Autocarrozzeria s.r.l. propone ricorso Data pubblicazione 30/05/2023 affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui la PO resiste con controricorso e memoria. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 7. Con conclusioni scritte del 7/11/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2056, primo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1223 cod. civ. e all'art. 93 cod. proc. civ. Si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che “il credito per le spese stragiudiziali sussistesse in capo al difensore nei confronti della compagnia assicuratrice debitrice, anziché qualificarlo quale voce del danno emergente, il cui risarcimento era dovuto all'attrice”, e che “pure in distonia con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità”, abbia “ritenuto il difensore, richiedente la distrazione, legittimato alla instaurazione e prosecuzione del giudizio anche per le spese di lite, anziché considerare che pure il credito per tali spese sussiste in capo al creditore attore, mentre l'unico ambito di legittimazione autonoma del difensore riguarda l'eventuale impugnazione della pronuncia sulla distrazione”. Lamenta che l'importo delle spese di assistenza stragiudiziale integra invero il contenuto del credito risarcitorio, costituendo una voce di danno emergente, legittimata all'esercizio del diritto di credito essendo pertanto la parte sostanziale del rapporto obbligatorio, e non il difensore. 2.1 Il motivo è fondato. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha 3 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per Numero di raccolta generale 15265/2023 l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di Data pubblicazione 30/05/2023 tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732). 2.2 Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali 4 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad Data pubblicazione 30/05/2023 attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez. III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990). 2.3 Orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che: “la richiesta di pagamento degli onorari stragiudiziali dell'avvocato RC HE, dichiaratosi antistatario, nel corso del giudizio di primo grado, veniva fondata su un mero prospetto di parcella depositato all'udienza del 9/9/2019 dinanzi al Giudice di pace Dott.ssa Palladino” (p. 4, 1° §, della sentenza, ove vengono riportate le eccezioni formulate in grado d'appello dall'odierna resistente). 2.4 La circostanza che sia stato depositato un progetto di parcella rientra nella normale prassi, in quanto la parcella definitiva, datata e numerata, viene emessa dall'avvocato al proprio cliente soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei compensi, ad evitare di dover anticipare gli oneri accessori (IVA e C.N.P.A.) nella prospettiva eventuale che la parcella non venga poi di fatto saldata. In realtà, l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve unire fascicolo di parte la nota spese, che non è una parcella. 2.5 Alla fondatezza del ricorso nei suindicati termini limiti, assorbiti ogni altra questione diverso profilo, consegue l'accoglimento per queste ragioni del ricorso, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 di 6 Numero registro generale 21620/2021 Numero sezionale 2155/2022 Numero di raccolta generale 15265/2023 La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in Data pubblicazione 30/05/2023 relazione all'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022. Il Consigliere estensore CA RL LL ………………………………………………… Il Presidente LU AL NO 6 di 6