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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3004/2024, promossa con ricorso depositato in data 04/10/2024 da
[...]
, con avv. MARIKA ZANETTE, e , con avv. GIANCARLO Parte_1 Parte_2
LONGO;
- i quali contraevano matrimonio in VE GR (Serbia) in data 13.1.2005, trascritto nel registro dei matrimoni dello stesso comune al n. 3 dell'anno 2005 (doc. 2);
- dal matrimonio nascevano i figli , il 29.1.2005, oggi maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, e , il 4.4.2012; Persona_2
- nel giugno 2020 la famiglia trasferiva la propria residenza in Italia.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione dei coniugi sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
2. autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. nulla in punto di assegno di mantenimento in favore dei coniugi, in quanto entrambi sono economicamente autonomi;
4. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza e Persona_2 collocamento prevalente della stessa presso il padre in Trieste- Italia;
5. nulla disporre in punto affido del figlio oramai maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente;
pagina 1 di 3
6. disciplinare il diritto di visita madre – figlia, in ragione della distanza del paese ove vive la madre, con le seguenti modalità: quando la madre si troverà in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi Per_ di , ella potrà vedere liberamente la figlia e con la stessa pernottare così come potrà liberamente vedere la figlia quando questa si recherà in Serbia durante le vacanze scolastiche invernali e/o estive. Il padre si impegna ad agevolare ed a garantire il rapporto madre – figlia favorendo tra le stesse gli incontri online sul web via
skype e/o via telefono;
• porre a carico della madre sig.ra la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun Parte_2 Per_ figlio) rivalutabili ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli e a Persona_1 decorrere dal mese di ottobre 2024;
• dare atto che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito per intero dal padre sig.
[...]
e che la madre sig.ra si impegna a sottoscrivere/ Parte_1 Parte_3 predisporre ogni documento necessario a tal fine, compresi quelli per eventuali richieste di arretrati e che i coniugi hanno tenuto conto nel raggiungimento del presente accordo in punto contributo al mantenimento dei figli della percezione da parte del padre dell'intero ammontare dell'Assegno Unico;
• disporre che le spese straordinarie, siano regolamentate come da Protocollo vigente nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
• dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore . Persona_2
Riservata ogni ulteriore facoltà di legge.
Decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi
e domiciliati ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Trieste affinché, previa rimessione della causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in luogo alla comparizione personale delle parti a cui con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano, preso atto della volontà dei ricorrenti a non volersi riconciliare (doc. 8), pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto in VE
GR (Serbia) in data 13.1.2005 trascritto nel registro dei matrimoni dello stesso comune con n. 3 dell'anno
2005 alle seguenti
CONDIZIONI
1. nulla in punto di assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
2. disporre che la sig.ra a seguito di divorzio, non possa più utilizzare il cognome del Parte_2 marito, bensì utilizzi quello da nubile ovvero;
Parte_3
3. confermare le condizioni in punto affido/ collocamento e contributo al mantenimento dei figli concordate in sede di separazione dei coniugi”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
pagina 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,
primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale, passata in giudicato. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 23/09/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 18/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3004/2024, promossa con ricorso depositato in data 04/10/2024 da
[...]
, con avv. MARIKA ZANETTE, e , con avv. GIANCARLO Parte_1 Parte_2
LONGO;
- i quali contraevano matrimonio in VE GR (Serbia) in data 13.1.2005, trascritto nel registro dei matrimoni dello stesso comune al n. 3 dell'anno 2005 (doc. 2);
- dal matrimonio nascevano i figli , il 29.1.2005, oggi maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, e , il 4.4.2012; Persona_2
- nel giugno 2020 la famiglia trasferiva la propria residenza in Italia.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione dei coniugi sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
2. autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. nulla in punto di assegno di mantenimento in favore dei coniugi, in quanto entrambi sono economicamente autonomi;
4. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza e Persona_2 collocamento prevalente della stessa presso il padre in Trieste- Italia;
5. nulla disporre in punto affido del figlio oramai maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente;
pagina 1 di 3
6. disciplinare il diritto di visita madre – figlia, in ragione della distanza del paese ove vive la madre, con le seguenti modalità: quando la madre si troverà in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi Per_ di , ella potrà vedere liberamente la figlia e con la stessa pernottare così come potrà liberamente vedere la figlia quando questa si recherà in Serbia durante le vacanze scolastiche invernali e/o estive. Il padre si impegna ad agevolare ed a garantire il rapporto madre – figlia favorendo tra le stesse gli incontri online sul web via
skype e/o via telefono;
• porre a carico della madre sig.ra la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun Parte_2 Per_ figlio) rivalutabili ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli e a Persona_1 decorrere dal mese di ottobre 2024;
• dare atto che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito per intero dal padre sig.
[...]
e che la madre sig.ra si impegna a sottoscrivere/ Parte_1 Parte_3 predisporre ogni documento necessario a tal fine, compresi quelli per eventuali richieste di arretrati e che i coniugi hanno tenuto conto nel raggiungimento del presente accordo in punto contributo al mantenimento dei figli della percezione da parte del padre dell'intero ammontare dell'Assegno Unico;
• disporre che le spese straordinarie, siano regolamentate come da Protocollo vigente nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
• dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore . Persona_2
Riservata ogni ulteriore facoltà di legge.
Decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi
e domiciliati ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Trieste affinché, previa rimessione della causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in luogo alla comparizione personale delle parti a cui con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano, preso atto della volontà dei ricorrenti a non volersi riconciliare (doc. 8), pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto in VE
GR (Serbia) in data 13.1.2005 trascritto nel registro dei matrimoni dello stesso comune con n. 3 dell'anno
2005 alle seguenti
CONDIZIONI
1. nulla in punto di assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
2. disporre che la sig.ra a seguito di divorzio, non possa più utilizzare il cognome del Parte_2 marito, bensì utilizzi quello da nubile ovvero;
Parte_3
3. confermare le condizioni in punto affido/ collocamento e contributo al mantenimento dei figli concordate in sede di separazione dei coniugi”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
pagina 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,
primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale, passata in giudicato. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 23/09/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 18/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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