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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2705/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2705/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERRARI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. DI GANGI SERGIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 4/7/2024:
“Voglia il Tribunale adito Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in via principale e nel merito, pronunciare i seguenti provvedimenti previo rigetto:
- della domanda di addebito della separazione alla moglie, in quanto del tutto infondata;
- della domanda avente ad oggetto il divieto di pubblicazione delle immagini della minore in quanto inammissibile e infondata;
- della domanda relativa alla dismissione dei mobili suppellettili della casa coniugale in quanto inammissibile e infondata;
- della domanda di mediazione familiare perché, oltre che infondata, anche inammissibile ed improcedibile;
1 1) confermare la sentenza di separazione personale dei coniugi, già disposta con sentenza parziale
n. 2626/2020, depositata il 18.12.2020; 2) disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
3) disporre che il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, con le modalità concordate in sede di separazione: - fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle 21,30; - durante la settimana: un giorno dalle ore 19,30 circa fino alle 21,30; il giorno sarà concordato di volta in volta previa comunicazione alla madre entro le 12,00 dello stesso giorno compatibilmente con le eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia. Durante il periodo di permanenza della figlia presso il padre disporsi che ella possa essere contattata dalla madre in più fasce orarie;
4) assegnare la casa coniugale sita in Orzinuovi (BS), Via A. Griani, 60, di proprietà della IG.ra
, alla medesima unitamente a tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti;
Pt_1
5) dato atto delle condizioni economiche e patrimoniali del marito, imporre al SI il CP_1 versamento dell'importo di €. 400,00=, oltre aggiornamento ISTAT a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, a decorrere dalla domanda e sino alla sua indipendenza economica, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT 47 B 08393 54100
000000005805;
6) disporre che il padre si faccia altresì carico al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, così come previsto dal protocollo di intesa del 14.7.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia , come meglio di seguito dettagliate: Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
V) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
7) stabilire che i coniugi si diano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
8) disporre che la IG. fruisca degli assegni familiari nella misura del 100%; Parte_1
9) dichiarare che la detrazione fiscale per i carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 sia assunta per intero dalla IG. ”. Parte_1
2 Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8/7/2024:
“Già pronunciata la separazione personale dei coniugi, integrarla con le seguenti condizioni:
Disposizioni riguardanti le relazioni personali fra i coniugi.
1. Addebito della separazione a;
Parte_1
2. Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
Disposizioni riguardanti la prole ed il suo mantenimento.
3. La prole minorenne sia affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, con Persona_2 residenza ed abitazione prevalente presso la madre.
4. Il padre abbia facoltà di visitare la prole presso il domicilio materno due volte la settimana, con preavviso anche telefonico alla madre, e possa trattenerla con sé un week-end ogni due settimane
(dalle ore 10.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica). Le festività natalizie saranno suddivise in due semiperiodi: dal primo giorno di chiusura delle scuole al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre pomeriggio alla riapertura delle scuole;
i due periodi saranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore alternativamente. Il periodo AL (considerato indivisibile) sarà trascorso ad anni alterni dalla minore con uno dei genitori. Il padre possa tenere seco la prole per la durata di 15 giorni in corso di ciascun anno solare in periodo da definire concordemente fra i genitori entro il mese di giugno di ciascun anno. Resta inteso che i genitori concorderanno le visite infrasettimanali,
i turni anche di festività nonché il periodo di vacanza annuale spettante al padre avuto riguardo al preminente interesse della prole ed alle sue eIGenze scolastiche e di socializzazione, oltre che alla necessità di favorire le relazioni genitoriali.
5. contribuisca al mantenimento ordinario della prole versando, entro e non oltre il 15 CP_1 di ogni mese solare ed a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, alla madre un contributo nella misura che sarà determinata dall'On.le Tribunale Ordinario adito al termine dell'esperienda istruttoria e che parte ricorrente stima debba essere pari ad € 300,00 (trecento/00 euro) mensili. Tale importo sarà indicizzato annualmente ex indice I.S.T.A.T. a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento. Detta somma sarà erogata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, essendone questa la destinataria finale.
6. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso da: Documentare;
Suddividere fra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche,
e dunque nella misura che sarà determinata dall'On.le Tribunale Ordinario adito al termine dell'esperienda istruttoria e che parte ricorrente stima debba essere pari alla metà per ciascun genitore;
Corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata
a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban sarà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente (parte ricorrente stima, perciò, essere superiore ad € 350,00) potrà chiedere all'altro genitore il versamento, in via anticipata, della quota a carico del richiesto con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuta spesa. Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e/o oggetto di sperimentazione scientifica;
d) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
3 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione: c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, purché in mancanza di parenti disponibili alla custodia o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo;
c) gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. Indipendentemente dalla classificazione sopra riportata l'erogazione in questa sede prevista avvenga sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, essendone questa la destinataria finale.
Disposizioni riguardanti la casa familiare.
7. L'abitazione familiare, con ogni suppellettile che vi si trova, sia assegnata al genitore presso il quale la prole avrà la prevalente collocazione anche avuto riguardo all'eIGenza di tutelare il più possibile la serenità di quest'ultima.
8. I mobili e gli arredi di proprietà esclusiva di , vincolati all'uso della prole, siano CP_1 dismessi solo dopo espresso consenso del proprietario , con facoltà di di CP_1 CP_1 accertarne lo stato accedendo ai locali in cui sono o saranno collocati.
Altre disposizioni.
9. Disporsi il divieto di pubblicazione, con qualunque mezzo, delle immagini della minore
[...]
”. Per_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/2/2019 parte ricorrente, IG.ra , ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente, IG. , in Orzinuovi (BS) in data CP_1
5/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una figlia (n. 7/8/2011). Per_1
La ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere: la pronuncia della separazione;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentazione degli incontri padre – figlia;
l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà da abitare unitamente alla figlia;
contributo per il mantenimento indiretto di a carico del resistente di € 550,00/mese Per_1
(importo successivamente rideterminato in € 400,00/mese) oltre il 50% delle spese straordinarie;
reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia;
fruizione degli assegni familiari al 100%; detrazione per i carichi di famiglia assunta per intero dalla ricorrente.
Con comparsa del 9/10/2019 si è costituito il resistente il quale ha aderito alla richiesta relativa alla pronuncia della separazione personale, opponendosi nel resto. In particolare ha richiesto: la pronuncia della separazione con addebito a carico della ricorrente per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio;
affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentazione degli incontri padre - figlia (con prospettazione differente rispetto a quella della controparte); contributo a suo carico per il mantenimento della minore di € 250,00/mese (importo in
4 seguito rideterminato in € 300,00/mese), oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo;
divieto di pubblicazione con qualsiasi mezzo delle immagini della figlia minore assegnazione Per_1 della casa coniugale al genitore presso cui la figlia è prevalentemente collocata;
stabilire che i mobili e suppellettili di proprietà esclusiva del resistente, vincolati all'uso della prole, siano dismessi solo dopo espresso consenso del proprietario con facoltà di accertarne lo stato accedendo ai locali in cui verranno collocati. Ha chiesto inoltre disporsi l'attivazione della mediazione familiare e di un percorso genitoriale con la partecipazione della minore.
All'udienza presidenziale del 16/10/2019 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio in punto di affido, collocamento della figlia minore e diritto di visita paterno, rimanendo controverso il punto relativo al quantum del mantenimento. La ricorrente ha dichiarato di accettare in via transattiva l'importo di € 400,00/mese; il resistente si è opposto dichiarando di essere disponibile a versare una somma non eccedente € 250,00 - € 300,00/mese.
All'esito dell'udienza sono stati quindi adottati i seguenti provvedimenti interinali: “- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- in via provvisoria ed urgente, recepisce l'accordo provvisorio dei coniugi in punto di affido, collocazione della figlia minore e diritto di visita paterno;
- alla luce della situazione reddituale dei genitori, tenuto conto delle eIGenze della minore connesse all'età e dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al suo mantenimento versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale”.
Alla prima udienza davanti al Giudice istruttore del 30/10/2020 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 2626/2020 pubblicata in data 18/12/2020
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande.
All'udienza del 4/2/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 15/10/2021 sono state ammesse le prove orali.
La causa è stata ampiamente istruita attraverso l'escussione dei testi di entrambe le parti nel corso delle udienze dell'8/11/2021, 14/1/2022, 10/6/2022, 26/10/2022 e 16/12/2022.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza in data 21/12/2024 il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 2626/2020 pubblicata in data
18/12/2020: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sulla richiesta di addebito
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione a carico della moglie fondando tale richiesta sulla violazione, da parte di quest'ultima, dei doveri derivanti dal matrimonio ex art. 143 c.c. con particolare riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, coabitazione e reciproco rispetto.
A sostegno della domanda è stata prodotta una relazione investigativa (doc. 3 comparsa), la quale costituisce prova atipica liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, n. 15196/2023 e le altre in essa richiamate).
5 Parte ricorrente si è opposta all'accoglimento della domanda allegando che la crisi coniugale era pregressa e imputabile all'atteggiamento trascurante del marito e negando di essere venuta meno ai doveri nascenti dal matrimonio (in particolare obbligo di fedeltà e coabitazione).
Ebbene, giova premettere che la giurisprudenza è chiara nello stabilire che le violazioni dei doveri di coabitazione e di fedeltà coniugale costituiscono comportamenti “idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale; [in particolare] quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi” (cfr. Cass. Civ. n. 35296/2023).
Nel caso di specie, la relazione investigativa, relativa al periodo 8-15/1/2019 e corredata da materiale fotografico (confermata dal teste escusso all'udienza dell'8/11/2021), attesta una Testimone_1 assidua frequentazione tra la ricorrente e il IG. che la IG.ra qualifica Controparte_2 Pt_1 come semplice “un amico di famiglia”.
Tale allegazione è stata tuttavia smentita da entrambi i figli del IG. escussi in sede istruttoria. CP_2
In particolare, , sentita all'udienza del 16/6/2022, ha dichiarato in risposta al Testimone_2 capitolo di prova n. 53 di parte convenuta: “non erano nostri amici;
non erano amici di famiglia”
(cfr. verbale di udienza del 16/6/2022). Allo stesso modo, , escusso Testimone_3 all'udienza del 26/10/2022, sulla medesima circostanza ha dichiarato: “Non lo so;
penso di no;
[...]
è mio padre;
non avendo mai sentito parlare della famiglia penso che mio CP_2 Pt_1 padre e la famiglia non si conoscessero” (cfr. verbale di udienza del 26/10/2022). Pt_1
Risulta quindi provato che, quantomeno dal gennaio 2019, la ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale con il IG. Ciononostante, la IG.ra ha dedotto l'anteriorità della crisi del CP_2 Pt_1 matrimonio che non sarebbe stata innescata dal tradimento, ma piuttosto dalla condotta trascurante del marito attuata a partire dal 2012 ossia in concomitanza con la nascita di Per_1
Come detto, la giurisprudenza a fronte della violazione del dovere di fedeltà coniugale grava la parte alla quale siano imputabili tali comportamenti di fornire una rigorosa prova della preesistenza della crisi dovendosi in difetto presumere che essa sia stata causata dal tradimento.
Ciò posto, quanto alle condotte abbandoniche del resistente, le stesse, oltre ad essere state contestate dal IG. il quale ha ricondotto le proprie assenze alle eIGenze connesse alla riqualificazione CP_1 in ambito lavorativo, sono comunque risalenti quantomeno al 2012 e, ciononostante, la convivenza è proseguita fino alla fine del 2018 (cfr. deposizione teste – ud. 8/11/2021), sicché è Testimone_4 evidente che la causa di tale definitiva rottura va ricercata altrove rispetto agli agiti trascuranti del resistente che erano già in essere da diversi anni.
Anche la circostanza che la coppia facesse ampio affidamento sulle rispettive famiglie d'origine, in particolare consumando “tutte le sere la cena presso i genitori della ricorrente” e recandosi il CP_1
a pranzo dalla madre ogni domenica, come dichiarato dai testi e Testimone_5 Testimone_6
(cfr. verbale udienza 8/11/2021), non è necessariamente indice di una crisi coniugale in essere, quanto piuttosto di una modalità organizzativa della famiglia che, come peraltro è ulteriormente emerso dalle medesime dichiarazioni, faceva rientro presso la propria abitazione dopo avere consumato i pasti.
Rimane quindi da indagare se la relazione extra-coniugale (provata a decorrere dal gennaio 2019) sia stata essa stessa a provocare la crisi matrimoniale o semplicemente una conseguenza di un rapporto ormai deteriorato come sostiene la ricorrente.
6 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “ai fini del riconoscimento dell'addebito della separazione a carico di un coniuge è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti ascritti al coniuge e il definitivo e irreversibile determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza che deve esserne diretta conseguenza” (cfr. Cass. Civ. n. 40795/2021; n. 12190/2023; n. 13121/2023).
Al riguardo merita osservare che l'istruttoria svolta ha consentito di appurare che l'irreversibilità della crisi è emersa a dicembre 2018 (cfr. deposizione teste – ud. 8/11/2021: “Ricordo Testimone_4 che mio figlio mi ha riferito che la moglie gli aveva detto che voleva lasciarlo la vigilia di Natale”)
e che il rapporto investigativo si riferisce al periodo 8-15/1/2019 (doc. 3 e verbale ud. 8/11/2021), sicché si registra una contestualità tra la fine del matrimonio e l'avvio della relazione extraconiugale tale da far ragionevolmente presumere che tale relazione fosse pregressa e sia stata la causa scatenante della crisi di coppia, né d'altra parte la ricorrente ha fornito la prova del contrario.
Ciò consente di ritenere fondata la domanda di addebito a prescindere da ogni valutazione in ordine al controverso abbandono della casa coniugale da parte della IG.ra da dicembre 2018 fino a Pt_1 giugno 2019 e alle condotte irriguardose che quest'ultima avrebbe posto in essere nei confronti del marito successivamente alla scoperta della relazione clandestina le quali, oltre ad essere irrilevanti in quanto successive al deposito del ricorso, risultano anche indimostrate risultando tardiva la relativa allegazione (cfr. istanza 6/7/2021).
In definitiva si reputa meritevole di accoglimento la richiesta di addebito della separazione a carico della IG.ra . Pt_1
3. Sull'affidamento della figlia Per_1
In relazione alla scelta del modulo di affido, nell'interesse superiore del minore deve essere assicurato per quanto possibile il rispetto del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza, nella vita dei figli, di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali sono chiamati a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Nel caso di specie, ambedue le parti sono concordi nel richiedere l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre in conformità alle richieste delle parti.
4. Sul regime di visita padre – figlia
Con riguardo alle frequentazioni della figlia con il genitore non collocatario, si osserva quanto segue.
Anzitutto (n. 7/8/2011) è ormai tredicenne, sicché il calendario delle visite deve tenere Per_1 conto del fatto che quest'ultima è portatrice di necessità, interessi ed eIGenze che impongono una certa flessibilità in fase di attuazione.
Ciò posto, ancorché sia discusso il fatto che la minore pernotti presso il padre e abbia a disposizione spazio adeguati per poterlo fare, entrambe le parti hanno concluso per una frequentazione a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 21:30 della domenica (da estendere alle 22:00 durante il periodo estivo). Deve quindi disporsi in conformità a tale indicazione, invitando le parti a rispettare la volontà di quanto all'effettuazione dei pernotti presso il padre e ad eventuali frequentazioni nei Per_1 giorni infrasettimanali che potranno essere concordati direttamente tra il resistente e la figlia.
Per quanto riguarda i periodi non scolastici, durante le vacanze estive la minore potrà permanere con il padre per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con
7 stessa e tra le parti entro il 31/5 di ciascun anno (è ultroneo rilevare che anche per dare Per_1 continuità alle vacanze trascorse con il padre sarebbe auspicabile introdurre gradualmente il pernotto di . Per_1
Durante le vacanze natalizie sette giorni con ciascun genitore (alternando annualmente il Santo Natale
e Capodanno) e tre giorni durante quelle pasquali (alternando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
Si dispone, inoltre, che il genitore che non ha con sé possa contattarla telefonicamente, Per_1 fatte salve situazioni d'urgenza, con cadenza quotidiana nella fascia oraria tra le ore 19:00 e le 19:30, impregiudicata ogni diversa indicazione sul punto da parte della minore.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
Tenuto conto del collocamento prevalente della minore presso la madre e delle concordi conclusioni formulate dalle parti sul punto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , Pt_1 da abitare unitamente alla minore.
Tale soluzione è, peraltro, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che si è espressa nel senso che: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez 1 n. 27907/2021; conf. Cass. Civ. sez. 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. sez 1 n. 18863/2011).
6. Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda il mantenimento di giova premettere che, in tema di separazione dei Per_1 coniugi, l'affido condiviso della prole, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di quest'ultima, non elide l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle eIGenze di vita della figlia mediante la corresponsione del contributo al mantenimento. Tale obbligo sorge infatti per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare i seguenti fattori: i) sin Per_1 dall'epoca dell'ordinanza presidenziale, risalente al 16/10/2019, è collocata presso la madre che fa fronte in via principale ai suoi bisogni morali e materiali;
ii) sussiste una disomogeneità di redditi tra le parti in quanto la ricorrente gode di un reddito medio mensile netto di € 2.209,46 calcolato sulla base delle dichiarazioni prodotte in atti (doc. 3-9-25). È proprietaria esclusiva della casa coniugale a lei assegnata e non risulta gravata né da oneri alloggiativi, né da altre spese particolari in quanto la restituzione del prestito infruttifero nei confronti padre non è stata sufficientemente documentata (il doc. 11 si riferisce, infatti, ad alcuni versamenti con cadenza annuale) e il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto è ormai esaurito (doc. 12). Di contro, il resistente percepisce un reddito medio mensile netto, calcolato sulle dichiarazioni versate in atti (doc. 6-28-29), di € 1.372,70. È proprietario per ½ di un immobile sito in Brescia (doc. 4) e non è sottoposto ad oneri alloggiativi in quanto vive
8 presso i genitori;
iii) da ultimo si rileva che il presente giudizio è iniziato nel 2019, sicché le eIGenze della minore si sono accresciute con il progredire dell'età (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Alla luce di tali considerazioni si reputa opportuno confermare il contributo stabilito con ordinanza presidenziale del 16/10/2019 e disporre che il resistente versi a favore della ricorrente, entro il giorno
15 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per_1
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante alla figlia ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere al 50% tra le parti;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'assegno unico universale per la figlia a carico spettando esso ex lege nei casi di affidamento condiviso ad entrambi i genitori al 50% (cfr. art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
7. Sulle ulteriori domande svolte dalla parte resistente
Parte resistente ai §§ 8-9 delle proprie conclusioni ha formulato ulteriori domande che non possono essere esaminate in questa sede in quanto inammissibili.
Quanto, infatti, alla domanda relativa agli arredi di proprietà del IG. , premesso che per CP_1 costante giurisprudenza “L'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi” (cfr. Cass. Civ. n. 16691/2024 - § 8.2), va rilevato che la domanda è formulata in termini generici e, in ogni caso, presuppone una condanna pro futuro come tale estranea ai principi che informano l'ordinamento.
Quanto, invece, al divieto di pubblicazione delle immagini ritraenti sui social network e/o Per_1 equipollenti si richiamano le considerazioni espresse sul tema dal Garante per la Protezione dei dati personali con provvedimento del 13/11/2024 sollecitando le parti ad adeguarsi a tali linee guida ferma l'applicabilità, in caso di perdurante inosservanza, dei rimedi di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c..
8. Sulle spese di lite
In considerazione dell'andamento complessivo del giudizio, le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei vigenti parametri per una causa di valore indeterminabile-basso, sono compensate per
¼ ponendo la residua quota di ¾ a carico della ricorrente stante la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2705/2019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, richiamata la sentenza non definitiva n. 2626/2020 pubblicata in data 18/12/2020, così provvede:
9
1. pronuncia l'addebito della separazione a carico della parte ricorrente;
2. dispone l'affido condiviso di (n. 7/8/2011) ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
3. assegna la casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, affinché vi abiti con la figlia;
4. disciplina gli incontri padre – figlia come meglio specificato in parte motiva;
5. con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del resistente, IG. , CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente IG.ra , entro il giorno Parte_1
quindici (15) di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1 la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
6. dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte resistente;
7. compensa per ¼ le spese di lite, ponendo a carico della ricorrente la residua quota di ¾ che si liquida in € 6.839,25 (di cui € 1.275,75 per la fase di studio;
€ 903,00 per la fase introduttiva;
€ 2.031,75 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.178,75 per la fase decisionale), oltre al 15%
a titolo di spese generali, IVA e c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di ConIGlio del 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2705/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FERRARI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. DI GANGI SERGIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 4/7/2024:
“Voglia il Tribunale adito Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in via principale e nel merito, pronunciare i seguenti provvedimenti previo rigetto:
- della domanda di addebito della separazione alla moglie, in quanto del tutto infondata;
- della domanda avente ad oggetto il divieto di pubblicazione delle immagini della minore in quanto inammissibile e infondata;
- della domanda relativa alla dismissione dei mobili suppellettili della casa coniugale in quanto inammissibile e infondata;
- della domanda di mediazione familiare perché, oltre che infondata, anche inammissibile ed improcedibile;
1 1) confermare la sentenza di separazione personale dei coniugi, già disposta con sentenza parziale
n. 2626/2020, depositata il 18.12.2020; 2) disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
3) disporre che il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, con le modalità concordate in sede di separazione: - fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle 21,30; - durante la settimana: un giorno dalle ore 19,30 circa fino alle 21,30; il giorno sarà concordato di volta in volta previa comunicazione alla madre entro le 12,00 dello stesso giorno compatibilmente con le eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia. Durante il periodo di permanenza della figlia presso il padre disporsi che ella possa essere contattata dalla madre in più fasce orarie;
4) assegnare la casa coniugale sita in Orzinuovi (BS), Via A. Griani, 60, di proprietà della IG.ra
, alla medesima unitamente a tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti;
Pt_1
5) dato atto delle condizioni economiche e patrimoniali del marito, imporre al SI il CP_1 versamento dell'importo di €. 400,00=, oltre aggiornamento ISTAT a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, a decorrere dalla domanda e sino alla sua indipendenza economica, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT 47 B 08393 54100
000000005805;
6) disporre che il padre si faccia altresì carico al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, così come previsto dal protocollo di intesa del 14.7.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia , come meglio di seguito dettagliate: Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
V) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
7) stabilire che i coniugi si diano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
8) disporre che la IG. fruisca degli assegni familiari nella misura del 100%; Parte_1
9) dichiarare che la detrazione fiscale per i carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 sia assunta per intero dalla IG. ”. Parte_1
2 Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8/7/2024:
“Già pronunciata la separazione personale dei coniugi, integrarla con le seguenti condizioni:
Disposizioni riguardanti le relazioni personali fra i coniugi.
1. Addebito della separazione a;
Parte_1
2. Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
Disposizioni riguardanti la prole ed il suo mantenimento.
3. La prole minorenne sia affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, con Persona_2 residenza ed abitazione prevalente presso la madre.
4. Il padre abbia facoltà di visitare la prole presso il domicilio materno due volte la settimana, con preavviso anche telefonico alla madre, e possa trattenerla con sé un week-end ogni due settimane
(dalle ore 10.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica). Le festività natalizie saranno suddivise in due semiperiodi: dal primo giorno di chiusura delle scuole al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre pomeriggio alla riapertura delle scuole;
i due periodi saranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore alternativamente. Il periodo AL (considerato indivisibile) sarà trascorso ad anni alterni dalla minore con uno dei genitori. Il padre possa tenere seco la prole per la durata di 15 giorni in corso di ciascun anno solare in periodo da definire concordemente fra i genitori entro il mese di giugno di ciascun anno. Resta inteso che i genitori concorderanno le visite infrasettimanali,
i turni anche di festività nonché il periodo di vacanza annuale spettante al padre avuto riguardo al preminente interesse della prole ed alle sue eIGenze scolastiche e di socializzazione, oltre che alla necessità di favorire le relazioni genitoriali.
5. contribuisca al mantenimento ordinario della prole versando, entro e non oltre il 15 CP_1 di ogni mese solare ed a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, alla madre un contributo nella misura che sarà determinata dall'On.le Tribunale Ordinario adito al termine dell'esperienda istruttoria e che parte ricorrente stima debba essere pari ad € 300,00 (trecento/00 euro) mensili. Tale importo sarà indicizzato annualmente ex indice I.S.T.A.T. a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento. Detta somma sarà erogata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, essendone questa la destinataria finale.
6. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso da: Documentare;
Suddividere fra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche,
e dunque nella misura che sarà determinata dall'On.le Tribunale Ordinario adito al termine dell'esperienda istruttoria e che parte ricorrente stima debba essere pari alla metà per ciascun genitore;
Corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata
a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban sarà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente (parte ricorrente stima, perciò, essere superiore ad € 350,00) potrà chiedere all'altro genitore il versamento, in via anticipata, della quota a carico del richiesto con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuta spesa. Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e/o oggetto di sperimentazione scientifica;
d) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
3 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione: c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, purché in mancanza di parenti disponibili alla custodia o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo;
c) gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. Indipendentemente dalla classificazione sopra riportata l'erogazione in questa sede prevista avvenga sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, essendone questa la destinataria finale.
Disposizioni riguardanti la casa familiare.
7. L'abitazione familiare, con ogni suppellettile che vi si trova, sia assegnata al genitore presso il quale la prole avrà la prevalente collocazione anche avuto riguardo all'eIGenza di tutelare il più possibile la serenità di quest'ultima.
8. I mobili e gli arredi di proprietà esclusiva di , vincolati all'uso della prole, siano CP_1 dismessi solo dopo espresso consenso del proprietario , con facoltà di di CP_1 CP_1 accertarne lo stato accedendo ai locali in cui sono o saranno collocati.
Altre disposizioni.
9. Disporsi il divieto di pubblicazione, con qualunque mezzo, delle immagini della minore
[...]
”. Per_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/2/2019 parte ricorrente, IG.ra , ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente, IG. , in Orzinuovi (BS) in data CP_1
5/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una figlia (n. 7/8/2011). Per_1
La ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere: la pronuncia della separazione;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentazione degli incontri padre – figlia;
l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà da abitare unitamente alla figlia;
contributo per il mantenimento indiretto di a carico del resistente di € 550,00/mese Per_1
(importo successivamente rideterminato in € 400,00/mese) oltre il 50% delle spese straordinarie;
reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia;
fruizione degli assegni familiari al 100%; detrazione per i carichi di famiglia assunta per intero dalla ricorrente.
Con comparsa del 9/10/2019 si è costituito il resistente il quale ha aderito alla richiesta relativa alla pronuncia della separazione personale, opponendosi nel resto. In particolare ha richiesto: la pronuncia della separazione con addebito a carico della ricorrente per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio;
affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentazione degli incontri padre - figlia (con prospettazione differente rispetto a quella della controparte); contributo a suo carico per il mantenimento della minore di € 250,00/mese (importo in
4 seguito rideterminato in € 300,00/mese), oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo;
divieto di pubblicazione con qualsiasi mezzo delle immagini della figlia minore assegnazione Per_1 della casa coniugale al genitore presso cui la figlia è prevalentemente collocata;
stabilire che i mobili e suppellettili di proprietà esclusiva del resistente, vincolati all'uso della prole, siano dismessi solo dopo espresso consenso del proprietario con facoltà di accertarne lo stato accedendo ai locali in cui verranno collocati. Ha chiesto inoltre disporsi l'attivazione della mediazione familiare e di un percorso genitoriale con la partecipazione della minore.
All'udienza presidenziale del 16/10/2019 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio in punto di affido, collocamento della figlia minore e diritto di visita paterno, rimanendo controverso il punto relativo al quantum del mantenimento. La ricorrente ha dichiarato di accettare in via transattiva l'importo di € 400,00/mese; il resistente si è opposto dichiarando di essere disponibile a versare una somma non eccedente € 250,00 - € 300,00/mese.
All'esito dell'udienza sono stati quindi adottati i seguenti provvedimenti interinali: “- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- in via provvisoria ed urgente, recepisce l'accordo provvisorio dei coniugi in punto di affido, collocazione della figlia minore e diritto di visita paterno;
- alla luce della situazione reddituale dei genitori, tenuto conto delle eIGenze della minore connesse all'età e dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al suo mantenimento versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale”.
Alla prima udienza davanti al Giudice istruttore del 30/10/2020 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 2626/2020 pubblicata in data 18/12/2020
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande.
All'udienza del 4/2/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 15/10/2021 sono state ammesse le prove orali.
La causa è stata ampiamente istruita attraverso l'escussione dei testi di entrambe le parti nel corso delle udienze dell'8/11/2021, 14/1/2022, 10/6/2022, 26/10/2022 e 16/12/2022.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza in data 21/12/2024 il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 2626/2020 pubblicata in data
18/12/2020: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sulla richiesta di addebito
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione a carico della moglie fondando tale richiesta sulla violazione, da parte di quest'ultima, dei doveri derivanti dal matrimonio ex art. 143 c.c. con particolare riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, coabitazione e reciproco rispetto.
A sostegno della domanda è stata prodotta una relazione investigativa (doc. 3 comparsa), la quale costituisce prova atipica liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, n. 15196/2023 e le altre in essa richiamate).
5 Parte ricorrente si è opposta all'accoglimento della domanda allegando che la crisi coniugale era pregressa e imputabile all'atteggiamento trascurante del marito e negando di essere venuta meno ai doveri nascenti dal matrimonio (in particolare obbligo di fedeltà e coabitazione).
Ebbene, giova premettere che la giurisprudenza è chiara nello stabilire che le violazioni dei doveri di coabitazione e di fedeltà coniugale costituiscono comportamenti “idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale; [in particolare] quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi” (cfr. Cass. Civ. n. 35296/2023).
Nel caso di specie, la relazione investigativa, relativa al periodo 8-15/1/2019 e corredata da materiale fotografico (confermata dal teste escusso all'udienza dell'8/11/2021), attesta una Testimone_1 assidua frequentazione tra la ricorrente e il IG. che la IG.ra qualifica Controparte_2 Pt_1 come semplice “un amico di famiglia”.
Tale allegazione è stata tuttavia smentita da entrambi i figli del IG. escussi in sede istruttoria. CP_2
In particolare, , sentita all'udienza del 16/6/2022, ha dichiarato in risposta al Testimone_2 capitolo di prova n. 53 di parte convenuta: “non erano nostri amici;
non erano amici di famiglia”
(cfr. verbale di udienza del 16/6/2022). Allo stesso modo, , escusso Testimone_3 all'udienza del 26/10/2022, sulla medesima circostanza ha dichiarato: “Non lo so;
penso di no;
[...]
è mio padre;
non avendo mai sentito parlare della famiglia penso che mio CP_2 Pt_1 padre e la famiglia non si conoscessero” (cfr. verbale di udienza del 26/10/2022). Pt_1
Risulta quindi provato che, quantomeno dal gennaio 2019, la ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale con il IG. Ciononostante, la IG.ra ha dedotto l'anteriorità della crisi del CP_2 Pt_1 matrimonio che non sarebbe stata innescata dal tradimento, ma piuttosto dalla condotta trascurante del marito attuata a partire dal 2012 ossia in concomitanza con la nascita di Per_1
Come detto, la giurisprudenza a fronte della violazione del dovere di fedeltà coniugale grava la parte alla quale siano imputabili tali comportamenti di fornire una rigorosa prova della preesistenza della crisi dovendosi in difetto presumere che essa sia stata causata dal tradimento.
Ciò posto, quanto alle condotte abbandoniche del resistente, le stesse, oltre ad essere state contestate dal IG. il quale ha ricondotto le proprie assenze alle eIGenze connesse alla riqualificazione CP_1 in ambito lavorativo, sono comunque risalenti quantomeno al 2012 e, ciononostante, la convivenza è proseguita fino alla fine del 2018 (cfr. deposizione teste – ud. 8/11/2021), sicché è Testimone_4 evidente che la causa di tale definitiva rottura va ricercata altrove rispetto agli agiti trascuranti del resistente che erano già in essere da diversi anni.
Anche la circostanza che la coppia facesse ampio affidamento sulle rispettive famiglie d'origine, in particolare consumando “tutte le sere la cena presso i genitori della ricorrente” e recandosi il CP_1
a pranzo dalla madre ogni domenica, come dichiarato dai testi e Testimone_5 Testimone_6
(cfr. verbale udienza 8/11/2021), non è necessariamente indice di una crisi coniugale in essere, quanto piuttosto di una modalità organizzativa della famiglia che, come peraltro è ulteriormente emerso dalle medesime dichiarazioni, faceva rientro presso la propria abitazione dopo avere consumato i pasti.
Rimane quindi da indagare se la relazione extra-coniugale (provata a decorrere dal gennaio 2019) sia stata essa stessa a provocare la crisi matrimoniale o semplicemente una conseguenza di un rapporto ormai deteriorato come sostiene la ricorrente.
6 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “ai fini del riconoscimento dell'addebito della separazione a carico di un coniuge è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti ascritti al coniuge e il definitivo e irreversibile determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza che deve esserne diretta conseguenza” (cfr. Cass. Civ. n. 40795/2021; n. 12190/2023; n. 13121/2023).
Al riguardo merita osservare che l'istruttoria svolta ha consentito di appurare che l'irreversibilità della crisi è emersa a dicembre 2018 (cfr. deposizione teste – ud. 8/11/2021: “Ricordo Testimone_4 che mio figlio mi ha riferito che la moglie gli aveva detto che voleva lasciarlo la vigilia di Natale”)
e che il rapporto investigativo si riferisce al periodo 8-15/1/2019 (doc. 3 e verbale ud. 8/11/2021), sicché si registra una contestualità tra la fine del matrimonio e l'avvio della relazione extraconiugale tale da far ragionevolmente presumere che tale relazione fosse pregressa e sia stata la causa scatenante della crisi di coppia, né d'altra parte la ricorrente ha fornito la prova del contrario.
Ciò consente di ritenere fondata la domanda di addebito a prescindere da ogni valutazione in ordine al controverso abbandono della casa coniugale da parte della IG.ra da dicembre 2018 fino a Pt_1 giugno 2019 e alle condotte irriguardose che quest'ultima avrebbe posto in essere nei confronti del marito successivamente alla scoperta della relazione clandestina le quali, oltre ad essere irrilevanti in quanto successive al deposito del ricorso, risultano anche indimostrate risultando tardiva la relativa allegazione (cfr. istanza 6/7/2021).
In definitiva si reputa meritevole di accoglimento la richiesta di addebito della separazione a carico della IG.ra . Pt_1
3. Sull'affidamento della figlia Per_1
In relazione alla scelta del modulo di affido, nell'interesse superiore del minore deve essere assicurato per quanto possibile il rispetto del principio della bigenitorialità da intendersi quale presenza, nella vita dei figli, di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali sono chiamati a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Nel caso di specie, ambedue le parti sono concordi nel richiedere l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre in conformità alle richieste delle parti.
4. Sul regime di visita padre – figlia
Con riguardo alle frequentazioni della figlia con il genitore non collocatario, si osserva quanto segue.
Anzitutto (n. 7/8/2011) è ormai tredicenne, sicché il calendario delle visite deve tenere Per_1 conto del fatto che quest'ultima è portatrice di necessità, interessi ed eIGenze che impongono una certa flessibilità in fase di attuazione.
Ciò posto, ancorché sia discusso il fatto che la minore pernotti presso il padre e abbia a disposizione spazio adeguati per poterlo fare, entrambe le parti hanno concluso per una frequentazione a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 21:30 della domenica (da estendere alle 22:00 durante il periodo estivo). Deve quindi disporsi in conformità a tale indicazione, invitando le parti a rispettare la volontà di quanto all'effettuazione dei pernotti presso il padre e ad eventuali frequentazioni nei Per_1 giorni infrasettimanali che potranno essere concordati direttamente tra il resistente e la figlia.
Per quanto riguarda i periodi non scolastici, durante le vacanze estive la minore potrà permanere con il padre per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con
7 stessa e tra le parti entro il 31/5 di ciascun anno (è ultroneo rilevare che anche per dare Per_1 continuità alle vacanze trascorse con il padre sarebbe auspicabile introdurre gradualmente il pernotto di . Per_1
Durante le vacanze natalizie sette giorni con ciascun genitore (alternando annualmente il Santo Natale
e Capodanno) e tre giorni durante quelle pasquali (alternando Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
Si dispone, inoltre, che il genitore che non ha con sé possa contattarla telefonicamente, Per_1 fatte salve situazioni d'urgenza, con cadenza quotidiana nella fascia oraria tra le ore 19:00 e le 19:30, impregiudicata ogni diversa indicazione sul punto da parte della minore.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
Tenuto conto del collocamento prevalente della minore presso la madre e delle concordi conclusioni formulate dalle parti sul punto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , Pt_1 da abitare unitamente alla minore.
Tale soluzione è, peraltro, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che si è espressa nel senso che: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez 1 n. 27907/2021; conf. Cass. Civ. sez. 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. sez 1 n. 18863/2011).
6. Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda il mantenimento di giova premettere che, in tema di separazione dei Per_1 coniugi, l'affido condiviso della prole, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di quest'ultima, non elide l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle eIGenze di vita della figlia mediante la corresponsione del contributo al mantenimento. Tale obbligo sorge infatti per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare i seguenti fattori: i) sin Per_1 dall'epoca dell'ordinanza presidenziale, risalente al 16/10/2019, è collocata presso la madre che fa fronte in via principale ai suoi bisogni morali e materiali;
ii) sussiste una disomogeneità di redditi tra le parti in quanto la ricorrente gode di un reddito medio mensile netto di € 2.209,46 calcolato sulla base delle dichiarazioni prodotte in atti (doc. 3-9-25). È proprietaria esclusiva della casa coniugale a lei assegnata e non risulta gravata né da oneri alloggiativi, né da altre spese particolari in quanto la restituzione del prestito infruttifero nei confronti padre non è stata sufficientemente documentata (il doc. 11 si riferisce, infatti, ad alcuni versamenti con cadenza annuale) e il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto è ormai esaurito (doc. 12). Di contro, il resistente percepisce un reddito medio mensile netto, calcolato sulle dichiarazioni versate in atti (doc. 6-28-29), di € 1.372,70. È proprietario per ½ di un immobile sito in Brescia (doc. 4) e non è sottoposto ad oneri alloggiativi in quanto vive
8 presso i genitori;
iii) da ultimo si rileva che il presente giudizio è iniziato nel 2019, sicché le eIGenze della minore si sono accresciute con il progredire dell'età (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Alla luce di tali considerazioni si reputa opportuno confermare il contributo stabilito con ordinanza presidenziale del 16/10/2019 e disporre che il resistente versi a favore della ricorrente, entro il giorno
15 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per_1
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante alla figlia ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere al 50% tra le parti;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'assegno unico universale per la figlia a carico spettando esso ex lege nei casi di affidamento condiviso ad entrambi i genitori al 50% (cfr. art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
7. Sulle ulteriori domande svolte dalla parte resistente
Parte resistente ai §§ 8-9 delle proprie conclusioni ha formulato ulteriori domande che non possono essere esaminate in questa sede in quanto inammissibili.
Quanto, infatti, alla domanda relativa agli arredi di proprietà del IG. , premesso che per CP_1 costante giurisprudenza “L'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi” (cfr. Cass. Civ. n. 16691/2024 - § 8.2), va rilevato che la domanda è formulata in termini generici e, in ogni caso, presuppone una condanna pro futuro come tale estranea ai principi che informano l'ordinamento.
Quanto, invece, al divieto di pubblicazione delle immagini ritraenti sui social network e/o Per_1 equipollenti si richiamano le considerazioni espresse sul tema dal Garante per la Protezione dei dati personali con provvedimento del 13/11/2024 sollecitando le parti ad adeguarsi a tali linee guida ferma l'applicabilità, in caso di perdurante inosservanza, dei rimedi di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c..
8. Sulle spese di lite
In considerazione dell'andamento complessivo del giudizio, le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei vigenti parametri per una causa di valore indeterminabile-basso, sono compensate per
¼ ponendo la residua quota di ¾ a carico della ricorrente stante la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2705/2019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, richiamata la sentenza non definitiva n. 2626/2020 pubblicata in data 18/12/2020, così provvede:
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1. pronuncia l'addebito della separazione a carico della parte ricorrente;
2. dispone l'affido condiviso di (n. 7/8/2011) ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
3. assegna la casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, affinché vi abiti con la figlia;
4. disciplina gli incontri padre – figlia come meglio specificato in parte motiva;
5. con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del resistente, IG. , CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente IG.ra , entro il giorno Parte_1
quindici (15) di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1 la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
6. dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte resistente;
7. compensa per ¼ le spese di lite, ponendo a carico della ricorrente la residua quota di ¾ che si liquida in € 6.839,25 (di cui € 1.275,75 per la fase di studio;
€ 903,00 per la fase introduttiva;
€ 2.031,75 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.178,75 per la fase decisionale), oltre al 15%
a titolo di spese generali, IVA e c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di ConIGlio del 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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