Cass. civ., sez. II, sentenza 07/11/2018, n. 28409
CASS
Sentenza 7 novembre 2018

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Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/11/2018, n. 28409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28409
Data del deposito : 7 novembre 2018

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