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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 107. Contenuto del diritto del costitutore 1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata;
b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta' iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da una varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale.
5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata;
b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta' iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da una varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale.
5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.
Commentari • 2
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Giurisprudenza • 48
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