TRIB
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/03/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa IA Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AGOSTI PAOLA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato PATERNI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA ANNA PAOLA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)pronunciare la separazione tra i coniugi, che vivono separati di fatto già da novembre 2022, i quali si impegnano al reciproco rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento come in seguito meglio specificato;
2)i figli minori sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione di tale decisione;
3)la casa coniugale sita in Cerro Al Lambro, Via Fermi n. 22 di proprietà di entrambi i coniugi pagina 1 di 3 unitamente ai mobili, arredi è assegnata alla signora nella sua qualità di genitore Parte_3 collocatario in via prevalente dei figli minori che continuerà a viverci con i figli ivi stabilmente conviventi sino alla loro indipendenza economica;
Piano genitoriale per i figli minorenni
4)il padre potrà vedere e stare con i figli previ accordi con i medesimi e nel rispetto degli impegni di quest'ultimi e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
-quantomeno un pomeriggio a settimana dalle ore 17,30 sino a dopo cena alle ore 21,00 quando il padre li riaccompagnerà a casa;
-un weekend ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola alle domenica sera quando il padre li riaccompagnerà a casa entro le ore 21,30;
-per quanto riguarda le festività natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro genitore. Quest'anno passeranno la sera della Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale e il 26/12 con la madre;
-per quanto riguarda Capodanno e Pasqua i figli trascorreranno tali giorni ad anni alterni con la madre e con il padre. Analogo criterio di alternanza verrà assunto tra i genitori per i ponti scolastici;
-i figli passeranno 15 giorni, anche con consecutivi, durante il periodo estivo con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5)il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli non economicamente indipendenti,
IA e , un assegno pari, a favore di ciascuno di essi, di € 350,00 per un totale mensile di € Per_1
700,00 entro il 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, così come ha sinora provveduto. A tal riguardo i ricorrenti danno atto che la figlia , di anni 22, lavora ed è Per_2 economicamente indipendente;
Org_ 6)l'intero importo liquidato mensilmente dall' a titolo di assegno unico, oggi pari a circa €
400,00 mensili, verrà interamente percepito dalla sig.ra e sarà direttamente accreditato Parte_2 sul suo conto corrente in quanto impiegato dalla madre per far fronte alle necessità dei figli;
7)le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno secondo le indicazioni e le modalità di cui al Protocollo della Corte di Appello di Milano del novembre 2017 che qui si intende integralmente richiamato:
8le parti reciprocamente autorizzano a richiedere, per sé e per i figli minori, i documenti di espatrio, impegnandosi sin d'ora a collaborare per il rilascio dei detti documenti.
9)i coniugi si impegnano a provvedere, ciascuno per il 50%, al pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato contratto per l'acquisto della casa, ivi comprese le assicurazioni connesse, e ciò sino alla loro estinzione, il cui importo verrà versato sul conto corrente intestato alla Parte sig.ra di cui il Sig. ha già il codice Iban. Le parti stanno provvedendo, infatti, alla Parte_1 chiusura del conto corrente in comune;
10)le parti si impegnano a sostenere pro quota, mediante appositi piani di rientro che verranno concordati con i vari enti/fornitori, spese e tasse arretrate relative alla casa per un importo pari a €
2.916,49 di cui in ogni caso alla documentazione scambiatasi tra legali con mail del 26.09.2023 di cui le parti dichiarano di conoscere:
11)i coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, risultando entrambi indipendenti economicamente e di aver già regolato i reciproci rapporti patrimoniali senza nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro fatto salvo l'esatto adempimento quanto previsto ai precedenti punti
9 e 10 ; pagina 2 di 3 12)le parti si faranno carico delle spese legali relative ai rispettivi difensori con rinuncia da parte di questi ultimi ai benefici di cui all'art. 13. co. 8 Legge professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Cerro al Lambro il 28.08.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al Lambro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 04/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa IA Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AGOSTI PAOLA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato PATERNI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA ANNA PAOLA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)pronunciare la separazione tra i coniugi, che vivono separati di fatto già da novembre 2022, i quali si impegnano al reciproco rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento come in seguito meglio specificato;
2)i figli minori sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione di tale decisione;
3)la casa coniugale sita in Cerro Al Lambro, Via Fermi n. 22 di proprietà di entrambi i coniugi pagina 1 di 3 unitamente ai mobili, arredi è assegnata alla signora nella sua qualità di genitore Parte_3 collocatario in via prevalente dei figli minori che continuerà a viverci con i figli ivi stabilmente conviventi sino alla loro indipendenza economica;
Piano genitoriale per i figli minorenni
4)il padre potrà vedere e stare con i figli previ accordi con i medesimi e nel rispetto degli impegni di quest'ultimi e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
-quantomeno un pomeriggio a settimana dalle ore 17,30 sino a dopo cena alle ore 21,00 quando il padre li riaccompagnerà a casa;
-un weekend ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola alle domenica sera quando il padre li riaccompagnerà a casa entro le ore 21,30;
-per quanto riguarda le festività natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro genitore. Quest'anno passeranno la sera della Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale e il 26/12 con la madre;
-per quanto riguarda Capodanno e Pasqua i figli trascorreranno tali giorni ad anni alterni con la madre e con il padre. Analogo criterio di alternanza verrà assunto tra i genitori per i ponti scolastici;
-i figli passeranno 15 giorni, anche con consecutivi, durante il periodo estivo con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5)il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli non economicamente indipendenti,
IA e , un assegno pari, a favore di ciascuno di essi, di € 350,00 per un totale mensile di € Per_1
700,00 entro il 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, così come ha sinora provveduto. A tal riguardo i ricorrenti danno atto che la figlia , di anni 22, lavora ed è Per_2 economicamente indipendente;
Org_ 6)l'intero importo liquidato mensilmente dall' a titolo di assegno unico, oggi pari a circa €
400,00 mensili, verrà interamente percepito dalla sig.ra e sarà direttamente accreditato Parte_2 sul suo conto corrente in quanto impiegato dalla madre per far fronte alle necessità dei figli;
7)le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno secondo le indicazioni e le modalità di cui al Protocollo della Corte di Appello di Milano del novembre 2017 che qui si intende integralmente richiamato:
8le parti reciprocamente autorizzano a richiedere, per sé e per i figli minori, i documenti di espatrio, impegnandosi sin d'ora a collaborare per il rilascio dei detti documenti.
9)i coniugi si impegnano a provvedere, ciascuno per il 50%, al pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato contratto per l'acquisto della casa, ivi comprese le assicurazioni connesse, e ciò sino alla loro estinzione, il cui importo verrà versato sul conto corrente intestato alla Parte sig.ra di cui il Sig. ha già il codice Iban. Le parti stanno provvedendo, infatti, alla Parte_1 chiusura del conto corrente in comune;
10)le parti si impegnano a sostenere pro quota, mediante appositi piani di rientro che verranno concordati con i vari enti/fornitori, spese e tasse arretrate relative alla casa per un importo pari a €
2.916,49 di cui in ogni caso alla documentazione scambiatasi tra legali con mail del 26.09.2023 di cui le parti dichiarano di conoscere:
11)i coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, risultando entrambi indipendenti economicamente e di aver già regolato i reciproci rapporti patrimoniali senza nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro fatto salvo l'esatto adempimento quanto previsto ai precedenti punti
9 e 10 ; pagina 2 di 3 12)le parti si faranno carico delle spese legali relative ai rispettivi difensori con rinuncia da parte di questi ultimi ai benefici di cui all'art. 13. co. 8 Legge professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Cerro al Lambro il 28.08.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al Lambro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 04/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 3 di 3