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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5992/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. PORRECA GIANFRANCO
-parte attrice- contro
Controparte_1
Avv. FERRARI RICCARDO Avv. SAPORITO STEFANO
-parte convenuta- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in atto di citazione e in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c (“voglia il Tribunale intestato accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così statuire: a) accertare e dichiarare, per le causali esposte e per ogni altra evincibile dal concerto dei fatti narrati, il carattere indebito delle voci oggetto di contestazione delle fatture emesse nel corso del rapporto di somministrazione da nonché Controparte_1 dell'addebito in rivalsa dell'Iva in base all'aliquota ordi quella spettante del 10%; b) in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede incombenti ad nell'esecuzione del rapporto di _1 somministrazione e, per l'effetto, accogliere l di inadempimento spiegata dalla convenuta ovvero, alternativamente, condannare essa convenuta a risarcire integralmente la concludente in relazione ai maggiori oneri [coincidenti con gli importi contestati delle fatture emesse] di cui si è trovata gravata per effetto della contestata violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della convenuta;
c) in ogni caso, dichiarare che, per tutto quanto innanzi, non ha diritto di _1 interrompere la somministrazione ex art. 1460 c.c.;
1 d) per l'ulteriore effetto, condannare la convenuta in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., ad emettere le debite note di varia ntestate in sede stragiudiziale e col presente atto di citazione;
e) condannare, ex art. 614 bis c.p.c., la convenuta in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., al pagamento in favore della concl di danaro che il Tribunale riterrà di determinare in concreto in sua equità, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda statuizione di condanna all'emissione delle note di variazione di cui al punto che precede;
f) favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”, puntualizzando in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 che “non ha interesse a coltivare la domanda per ciò che riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%, trattandosi di una partita di giro sostanzialmente irrilevante per l'attrice in quanto soggetto passivo Iva, sicché la relativa questione deve ritenersi espunta dal petitum, con consequenziale adeguamento delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio”, previa ammissione dell'istanza ex art. 213 c.p.c. dedotta e non ammessa di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
-Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito:
✓ per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibili (carenza di legittimazione e di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) e/o, comunque, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate e non provate;
in via riconvenzionale,
✓ per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare
[...] al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
9 oltre interessi moratori ex a In via riconvenzionale subordinata
✓ nella denegata ipotesi di accoglimento (ancorchè parziale) della domanda avversaria (nei limiti in cui si riterrà raggiunta la prova), compensare i reciproci debiti senza tenere conto, ai fini della quantificazione del credito attoreo, dei corrispettivi (=dei danni)
▪ della cui applicazione (e insorgenza) è responsabile l'attrice;
▪ di cui controparte avrebbe potuto evitare l'applicazione (o l'insorgenza) con l' l'uso dell'ordinaria diligenza condannando, per l'effetto, l pagamento, in Parte_1 favore di a (oltre interessi Controparte_1 moratori In tutti i casi, con vittoria delle spese di lite”).
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che (in seguito, anche Parte_1 Parte_1
citava in gi (in seguito, anche Parte_1 Controparte_1
) assumendo: _1
di essere titolare per giusti titoli di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in esercizio alla Loc. Cresciuto di Bisaccia (Av);
- che, affinchè gli impianti eolici possano funzionare, è necessario che alcuni loro componenti e sistemi [i cd. servizi ausiliari di generazione] siano alimentati da energia elettrica esterna;
- che l'acquisto di tale energia elettrica è soggetta al regime delineato dall'art.
4.5 TUP [Testo unico per la produzione elettrica del 4.8.2017] secondo cui “Nei casi in cui l'energia elettrica prelevata attraverso un punto di connessione è destinata esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e dei sistemi di accumulo (ivi inclusi i pompaggi), non si applicano le tariffe di trasmissione, di distribuzione, gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) né i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva”. Le dette somministrazioni, inoltre, sono soggette ad aliquota Iva agevolata al 10%.
- che tale regime è stato sempre applicato dai vari fornitori di energia elettrice, così come da la quale somministrava CP_2 fino al 31.3.2020 energia elettri ione di servizi ausiliari, senza l'applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, degli oneri generali di sistema (componenti A e UC), dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, secondo quanto disposto all'art.
4.5. ed usufruiva dell'Iva agevolata del 10%;
– che, a seguito della sottoscrizione del contratto in data 30.12.2019, , diventata a partire da 01.04.2020 la nuova fornitrice _1 di energia, eva al corrispettivo dall'opponente tutti i costi sopra menzionati, non applicati da e non dovuti, oltre Controparte_3
l'aliquota ordinaria Iva, nonost avesse presentato ad tutta la documentazione necessaria ai fini dell'esenzione dai costi _1 ma, come già avvenuto con il precedente fornitore;
– che, per quanto riguarda gli oneri di gestione, essendo il contatore di proprietà dell'attrice, i costi addebitati dalla convenuta non erano giustificati, stante la custodia e la taratura periodica del contatore a carico dell'attrice;
– che, pur avendo adempiuto alle proprie obbligazioni con la corresponsione della quota di consumi e di IVA, comunicava con _1 raccomandata del 12.10.2021 il preavviso di sospensione della fornitura
3 per morosità, nonché la costituzione in mora dell'opponente per il mancato saldo delle fatture per l'importo di € 30.213,48;
– che, con raccomandata del 28.10.2021, per tramite del proprio legale, diffidava “a comunicare, senza ulteriore, ritardo, ad _1 [...]
l in cui avete ricevuto dalla mia Assistita la Rela Controparte_4
i, in modo che possa provvedere Controparte_4 all'applicazione dell'esenzione a partire quindi, allo sgravio degli oneri di Trasporto e di Sistema indebitamente addebitati nelle fatture emesse;
ad astenerVi dal dare seguito alla minacciata sospensione della somministrazione in favore della mia Cliente, difettando qualsivoglia morosità a quest'ultima addebitabile”; la missiva rimaneva priva di riscontro, fino ad una successiva pretesa di versamento della somma di € 97.412,19 seguita da un ulteriore preavviso di sospensione della somministrazione;
– di aver tentato una conciliazione presso l'Autorità garante, il cui esito era risultato negativo a causa del mancato possesso del requisito della qualità di prosumer, necessaria per avviare tale forma di procedura;
– che, a partire dalla bolletta del 10.1.2022, interrompeva _1
l'addebito dei soli oneri di sistema, ma non dei i trasporto e gestione;
- che, per i motivi suesposti, eccepiva le indebite eccedenze legate all'applicazione di costi per oneri di sistema, di trasporti e di gestione del contatore, nonché quelle relative alle fatture emesse a partire dal 10.01.2022 nell'ambito delle quali non figuravano più gli oneri di sistema, ma permanevano gli oneri di trasporto e di gestione dei contatori e l'applicazione dell'aliquota ordinaria Iva sugli importi imponibili;
eccepiva che il preavviso di sospensione non integrava i requisiti di cui all'art. 1460 c.c.; eccepiva il grave inadempimento di controparte per non aver adottato la diligenza, la correttezza e la buona fede richieste per l'adempimento dei propri obblighi;
2. – rilevato che si costituiva in giudizio eccependo e _1 deducendo, che:
– controparte aveva violato le disposizioni di cui gli artt. 163 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., stante la mancata allegazione all'atto di citazione della produzione dei documenti fondanti le ragioni della stessa;
– all'attrice non era riconosciuto il diritto di godere delle agevolazioni Iva del 10% in ossequio a quanto previsto dal Dpr 633/1972 Allegato A parte III. Affermava, inoltre, che l'attrice aveva proceduto con la detrazione dell'Iva pagata;
– per quanto riguarda gli oneri di sistema e di trasporto, l'esenzione è disciplinata dall'art. 16 del Testo Integrato Trasporto
4 deliberato dall' (e non dal TUP, che è un testo meramente CP_5 ricognitivo, no nte fonte normativa), in base al quale spetta al cliente finale chiedere, al IS Locale, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 16TIT, mediante la consegna dei documenti per godere dell'agevolazione Iva e secondo cui l'esenzione di cui all'art. 16TIT, in ogni caso, si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla produzione della “certificazione asseverata da perizia indipendente”;
- essa era carente sul piano della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva in riferimento a qualunque domanda inerente all'esenzione, la quale non operava retroattivamente ex art. 16 TIT, dovendosi attenere alle misurazioni di E-Distribuzione, il quale _1 applicava l' ne solo dal mese di Novembre 2021;
- l'attrice risultava, per le stesse ragioni, debitrice delle fatture n. 202111608701 del 23.07.2021, n. 2021117222275 del 23.08.2021, n. 202111856136 del 23/09/2021, n. 2021111992680 del 25/10/2021, 202112167538 del 29/11/2021, per una somma complessiva pari a € 97.412,19, alla quale si dovevano aggiungere gli interessi moratori ex art. 7 delle condizioni generali del contratto. Al pagamento di tale somma andava condannata parte attrice in via riconvenzionale;
– la società fornitrice non aveva mai interrotto la fornitura di energia elettrica nonostante la morosità della controparte, la quale peraltro non aveva specificato le obbligazioni in riferimento alle quali la convenuta non avrebbe adempiuto;
- non era mai venuta meno ai suoi obblighi di buona fede e _1 corrette 3. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n. 1 c.p.c., sosteneva di non aver provocato alcuna lesione al Parte_1 diritto di controparte, stante la possibilità di depositare i documenti con le deduzioni istruttorie, puntualizzando, inoltre, la fondatezza delle proprie ragioni sulla base di una produzione documentale già posta a conoscenza dell'opposta, anche in virtù della procedura di conciliazione nanzi ad instaurata ante causam;
CP_5 insisteva sul diritto all'esenzione dagli ntestati, che sarebbero dovuti essere applicati alle stesse condizioni del precedente fornitore;
rinunciava alla domanda sull'applicazione dell'agevolazione Iva del 10%;
non depositava la prima memoria;
_1
. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n. 2, depositava gli allegati a fondamento delle proprie difese. Parte_1
5 nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, contestava: la _1 ta produzione degli allegati nella memoria istruttoria n. 1, non consentendo alla controparte di individuare l'oggetto della domanda di accertamento negativo dell'opponente; che la perizia era stata redatta soltanto in data 01.04.2021, ma che essa non era stata comunicata né risultava sul portale dedicato ai venditori (ED); rilevava la mancata contestazione da parte dell'attrice del contenuto della domanda riconvenzionale;
si richiamava alle già esposte difese e ed eccezioni;
5. – rilevato che con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3, insisteva sulle difese svolte;
instava affinché la presente Parte_1 cedesse ex art. 213 c.p.c. per ordinare a E-Distribuzione di chiarire, in merito alla fornitura assicurata da su CP_2 iniziativa di chi e sulla base di quale documentazi ata l'esenzione degli oneri oggetto di causa;
nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3, visti i documenti da _1 controparte prodotti con la seconda memoria istruttoria, contestava l'argomentazione dell'attore in base alla quale avrebbe dovuto _1 esentare dagli oneri contestati, come ato nei confronti Parte_1 di altra ante la diversità delle utenze e delle forniture;
contestava i docc. 3 e 6 di controparte perché mai ricevuti;
evidenziava la diversa natura della relazione redatta da controparte di cui al doc. 6 rispetto alla perizia indipendente richiesta dalla normativa in questione;
asseriva che dalle bollette emesse da terzi fornitori non emergevano indicazioni in merito all'applicazione dell'esenzione, bensì rimarcava come i corrispettivi per il dispacciamento erano in realtà ben superiori rispetto a quelli dovuti per la solo componente di misura;
contestava le bollette di cui ai docc. 7 perché prodotte in maniera parziale;
6. – rilevato che all'udienza del 14/12/2023, ritenuta l'inammissibilità e irrilevanza dell'istanza ex art. 213 c.p.c., la presente Giudice fissava l'udienza del 04/12/2024 ore 09.20 per la precisazione delle conclusioni;
7. – rilevato che a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione;
***** 8. – ritenuto, in diritto, secondo la disciplina regolamentare e negoziale invocabile nella fattispecie, che:
– le Condizioni Generali del contratto di somministrazione tra le parti in causa stipulato in data 30.12.2019 (doc. 5 seconda memoria
6 istruttoria attrice) stabiliscono che “il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione di: “il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione di: (i) contratto di vettoriamento con il IS, contratto di accesso al servizio di trasporto con il trasportatore nazionale;
(ii) contratto di trasporto con il IS e contratto di dispacciamento con Terna;
Il Cliente conferisce a titolo gratuito altresì al Fornitore mandato procura la gestione del contratto di connessione dei POD e dei PDR e di ogni atto necessario per l'esecuzione della fornitura” (art. 4.1.), che “La fattura del Fornitore conterrà l'indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura;
b) dei termini di scadenza del pagamento;
c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi;
d) della data di lettura effettuata o dell'autolettura; e) degli addebiti per Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario;
f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al IS, come previsto dal TIV e dal TIVG, i costi delle prestazioni richieste al IS (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all'art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al IS e senza alcuna maggiorazione” (art. 6.1.), che “La fatturazione avverrà prioritariamente sulla base dei dati di misura comunicati dal IS” (art. 6.2.).” Si riscontra quindi un rapporto trilatere in cui è una società che _1 svolge attività di somministrazione di ener trica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ) ed il _1 destinatario della fornitura attraverso un particolare sch goziale. Come emerge dal contratto di vendita di cui si sono ora riportate le clausole ivi rilevanti, il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il IS e del contratto di dispacciamento con Terna. Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di _1 trasporto stipulato dal venditore su mandat r conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia _1 elettrica, dietro pagamento, da l cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione.
7 Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti ad dal cliente, il quale _1 non è legittimato a contestare le misurazioni, licazione dei criteri di conguaglio che E-Distribuzioni, in caso di errore o malfunzionamento, applica.
- questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso ) il Controparte_4 soggetto responsabile delle misurazioni con i di prelievo dei clienti finali;
- in questo sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni, dovendo egli chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia E- Distribuzione SpA, usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato;
- in tale azione rientrano anche le contestazioni oggetto della presente causa. Si richiamano sul punto le condizioni tecnico economiche del contratto (doc. 12 ), le quali contengono la _1 pattuizione secondo la quale e l'art. 16 Allegato TIT, il quale prevede che “16.1 Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.2. 16.2 Le condizioni di cui al precedente comma 16.1 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla RTN, il gestore del sistema di trasmissione trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate”. Tale indirizzo –ossia l'impossibilità di sollevare contestazioni alla società di vendita relative alla interpretazione della delibera ARERA e dell'art. 16
8 dell'Allegato TIT- è stato recepito anche da questa Sezione del Tribunale (Tribunale di Genova, sent. 1024/2021 dott.ssa Russo); 9. – ritenuto, nella fattispecie, che:
- in data 30.12.2019 veniva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica tra ed con il quale si Parte_1 _1 _1 impegnava, a far da 4.20 alimentare l'i di produzione di energia elettrica da fonte eolica di proprietà di
Parte_1
n la relazione indipendente del 01.04.2021, redatta dall'ing.
, il perito accertava la sussistenza delle condizioni per Persona_1 si impegnava a comunicare al IS tale accertamento (doc. 23 seconda memoria istruttoria convenuta). Si legge nel documento che il perito
– il IS ha riconosciuto le esenzioni, come acclarate in tale perizia, a partire dal mese di Novembre 2021. Ciò emerge dalle fatture di trasporto (docc. 10-11 comparsa, ove fanno riferimento alla sussistenza o meno della perizia) e dal portale dedicato ai venditori (doc. 24 ); _1 decorrere dalla medesima data, non ha più applicato gli _1 oneri di trasporto e dispacciamento (tal tanza è pacifica e risulta dai docc. 14 e 15);
- in tutte le fatture di (cfr. bollette già citate e quelle di cui _1 ai docc. 16-20 comparsa, n e altre di cui ai docc. 26-30 seconda memoria istruttoria ), vi è corrispondenza tra i consumi e i costi _1 dalla stessa fatturati a e quelli rilevati dal IS (cfr. Parte_1
9 fatture di trasporto già citate e docc. 25 e 31 seconda memoria istruttoria convenuta), sia per il periodo fino al 01.11.2021 (periodo privo di esenzione) che per quello successivo a tale data (ove è applicata l'esenzione). Infatti, controparte non ha contestato, a fronte delle fatture di trasporto prodotte da parte della convenuta, la mancanza di corrispondenza tra i dati contenuti nelle fatture passive per il venditore – ovvero quelle emesse dal distributore a carico del venditore – e quelle attive per il venditore, ovvero quelle emesse dal venditore nei confronti del cliente finale;
– poiché era vincolata alle misurazioni effettuate e agli oneri _1 addebitati dal tore sulla base di quanto disposto all'art. 6 CGC e alla clausola sugli oneri delle Condizioni tecnico economiche del contratto, è fondata la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonchè la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di € 97.412,19 oltre interessi moratori ex art. 7 CGC;
- peraltro, ha comunicato all'utente, in data 19.10.20, che _1
“Gentile Cliente, L iamo che per quanto riguarda le accise la richiesta risulta evasa , mentre per quanto riguarda gli oneri di sistema, trasporto e gestione del contatore, a seguito di verifiche con la distribuzione risulta che non gli è pervenuta alcuna Perizia asseverata in merito al prelievo per servizi ausiliari sul POD. pertanto dovrà inviare la documentazione per procedere all'accettazione ed il successivo ricalcolo. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento” (doc. 21), il che dimostra anche un atteggiamento di improntato alla buona fede;
_1
- l'attrice non ha agi o il IS al fine di contestare le rilevazioni effettuate, sicché le sue pretese non possono ivi essere vagliate;
10. – ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase istruttoria, consistita nel solo deposito di memorie;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) rigetta le domande di Parte_1
b) in accoglimento del
[...]
, dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna _1 [...]
[...]
[...] al pagamento, in favore di , della Parte_3 Controparte_1
,19 oltre interessi moratori c) Condanna al pagamento, in Parte_1 favore di , delle spese di lite, che liquida in € 759,00 Controparte_1 per esbo r compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 07.04.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
11
Parte_1
Avv. PORRECA GIANFRANCO
-parte attrice- contro
Controparte_1
Avv. FERRARI RICCARDO Avv. SAPORITO STEFANO
-parte convenuta- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in atto di citazione e in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c (“voglia il Tribunale intestato accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così statuire: a) accertare e dichiarare, per le causali esposte e per ogni altra evincibile dal concerto dei fatti narrati, il carattere indebito delle voci oggetto di contestazione delle fatture emesse nel corso del rapporto di somministrazione da nonché Controparte_1 dell'addebito in rivalsa dell'Iva in base all'aliquota ordi quella spettante del 10%; b) in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede incombenti ad nell'esecuzione del rapporto di _1 somministrazione e, per l'effetto, accogliere l di inadempimento spiegata dalla convenuta ovvero, alternativamente, condannare essa convenuta a risarcire integralmente la concludente in relazione ai maggiori oneri [coincidenti con gli importi contestati delle fatture emesse] di cui si è trovata gravata per effetto della contestata violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della convenuta;
c) in ogni caso, dichiarare che, per tutto quanto innanzi, non ha diritto di _1 interrompere la somministrazione ex art. 1460 c.c.;
1 d) per l'ulteriore effetto, condannare la convenuta in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., ad emettere le debite note di varia ntestate in sede stragiudiziale e col presente atto di citazione;
e) condannare, ex art. 614 bis c.p.c., la convenuta in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., al pagamento in favore della concl di danaro che il Tribunale riterrà di determinare in concreto in sua equità, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda statuizione di condanna all'emissione delle note di variazione di cui al punto che precede;
f) favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”, puntualizzando in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 che “non ha interesse a coltivare la domanda per ciò che riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%, trattandosi di una partita di giro sostanzialmente irrilevante per l'attrice in quanto soggetto passivo Iva, sicché la relativa questione deve ritenersi espunta dal petitum, con consequenziale adeguamento delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio”, previa ammissione dell'istanza ex art. 213 c.p.c. dedotta e non ammessa di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
-Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito:
✓ per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibili (carenza di legittimazione e di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) e/o, comunque, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate e non provate;
in via riconvenzionale,
✓ per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare
[...] al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
9 oltre interessi moratori ex a In via riconvenzionale subordinata
✓ nella denegata ipotesi di accoglimento (ancorchè parziale) della domanda avversaria (nei limiti in cui si riterrà raggiunta la prova), compensare i reciproci debiti senza tenere conto, ai fini della quantificazione del credito attoreo, dei corrispettivi (=dei danni)
▪ della cui applicazione (e insorgenza) è responsabile l'attrice;
▪ di cui controparte avrebbe potuto evitare l'applicazione (o l'insorgenza) con l' l'uso dell'ordinaria diligenza condannando, per l'effetto, l pagamento, in Parte_1 favore di a (oltre interessi Controparte_1 moratori In tutti i casi, con vittoria delle spese di lite”).
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che (in seguito, anche Parte_1 Parte_1
citava in gi (in seguito, anche Parte_1 Controparte_1
) assumendo: _1
di essere titolare per giusti titoli di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in esercizio alla Loc. Cresciuto di Bisaccia (Av);
- che, affinchè gli impianti eolici possano funzionare, è necessario che alcuni loro componenti e sistemi [i cd. servizi ausiliari di generazione] siano alimentati da energia elettrica esterna;
- che l'acquisto di tale energia elettrica è soggetta al regime delineato dall'art.
4.5 TUP [Testo unico per la produzione elettrica del 4.8.2017] secondo cui “Nei casi in cui l'energia elettrica prelevata attraverso un punto di connessione è destinata esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e dei sistemi di accumulo (ivi inclusi i pompaggi), non si applicano le tariffe di trasmissione, di distribuzione, gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) né i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva”. Le dette somministrazioni, inoltre, sono soggette ad aliquota Iva agevolata al 10%.
- che tale regime è stato sempre applicato dai vari fornitori di energia elettrice, così come da la quale somministrava CP_2 fino al 31.3.2020 energia elettri ione di servizi ausiliari, senza l'applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, degli oneri generali di sistema (componenti A e UC), dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, secondo quanto disposto all'art.
4.5. ed usufruiva dell'Iva agevolata del 10%;
– che, a seguito della sottoscrizione del contratto in data 30.12.2019, , diventata a partire da 01.04.2020 la nuova fornitrice _1 di energia, eva al corrispettivo dall'opponente tutti i costi sopra menzionati, non applicati da e non dovuti, oltre Controparte_3
l'aliquota ordinaria Iva, nonost avesse presentato ad tutta la documentazione necessaria ai fini dell'esenzione dai costi _1 ma, come già avvenuto con il precedente fornitore;
– che, per quanto riguarda gli oneri di gestione, essendo il contatore di proprietà dell'attrice, i costi addebitati dalla convenuta non erano giustificati, stante la custodia e la taratura periodica del contatore a carico dell'attrice;
– che, pur avendo adempiuto alle proprie obbligazioni con la corresponsione della quota di consumi e di IVA, comunicava con _1 raccomandata del 12.10.2021 il preavviso di sospensione della fornitura
3 per morosità, nonché la costituzione in mora dell'opponente per il mancato saldo delle fatture per l'importo di € 30.213,48;
– che, con raccomandata del 28.10.2021, per tramite del proprio legale, diffidava “a comunicare, senza ulteriore, ritardo, ad _1 [...]
l in cui avete ricevuto dalla mia Assistita la Rela Controparte_4
i, in modo che possa provvedere Controparte_4 all'applicazione dell'esenzione a partire quindi, allo sgravio degli oneri di Trasporto e di Sistema indebitamente addebitati nelle fatture emesse;
ad astenerVi dal dare seguito alla minacciata sospensione della somministrazione in favore della mia Cliente, difettando qualsivoglia morosità a quest'ultima addebitabile”; la missiva rimaneva priva di riscontro, fino ad una successiva pretesa di versamento della somma di € 97.412,19 seguita da un ulteriore preavviso di sospensione della somministrazione;
– di aver tentato una conciliazione presso l'Autorità garante, il cui esito era risultato negativo a causa del mancato possesso del requisito della qualità di prosumer, necessaria per avviare tale forma di procedura;
– che, a partire dalla bolletta del 10.1.2022, interrompeva _1
l'addebito dei soli oneri di sistema, ma non dei i trasporto e gestione;
- che, per i motivi suesposti, eccepiva le indebite eccedenze legate all'applicazione di costi per oneri di sistema, di trasporti e di gestione del contatore, nonché quelle relative alle fatture emesse a partire dal 10.01.2022 nell'ambito delle quali non figuravano più gli oneri di sistema, ma permanevano gli oneri di trasporto e di gestione dei contatori e l'applicazione dell'aliquota ordinaria Iva sugli importi imponibili;
eccepiva che il preavviso di sospensione non integrava i requisiti di cui all'art. 1460 c.c.; eccepiva il grave inadempimento di controparte per non aver adottato la diligenza, la correttezza e la buona fede richieste per l'adempimento dei propri obblighi;
2. – rilevato che si costituiva in giudizio eccependo e _1 deducendo, che:
– controparte aveva violato le disposizioni di cui gli artt. 163 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., stante la mancata allegazione all'atto di citazione della produzione dei documenti fondanti le ragioni della stessa;
– all'attrice non era riconosciuto il diritto di godere delle agevolazioni Iva del 10% in ossequio a quanto previsto dal Dpr 633/1972 Allegato A parte III. Affermava, inoltre, che l'attrice aveva proceduto con la detrazione dell'Iva pagata;
– per quanto riguarda gli oneri di sistema e di trasporto, l'esenzione è disciplinata dall'art. 16 del Testo Integrato Trasporto
4 deliberato dall' (e non dal TUP, che è un testo meramente CP_5 ricognitivo, no nte fonte normativa), in base al quale spetta al cliente finale chiedere, al IS Locale, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 16TIT, mediante la consegna dei documenti per godere dell'agevolazione Iva e secondo cui l'esenzione di cui all'art. 16TIT, in ogni caso, si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla produzione della “certificazione asseverata da perizia indipendente”;
- essa era carente sul piano della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva in riferimento a qualunque domanda inerente all'esenzione, la quale non operava retroattivamente ex art. 16 TIT, dovendosi attenere alle misurazioni di E-Distribuzione, il quale _1 applicava l' ne solo dal mese di Novembre 2021;
- l'attrice risultava, per le stesse ragioni, debitrice delle fatture n. 202111608701 del 23.07.2021, n. 2021117222275 del 23.08.2021, n. 202111856136 del 23/09/2021, n. 2021111992680 del 25/10/2021, 202112167538 del 29/11/2021, per una somma complessiva pari a € 97.412,19, alla quale si dovevano aggiungere gli interessi moratori ex art. 7 delle condizioni generali del contratto. Al pagamento di tale somma andava condannata parte attrice in via riconvenzionale;
– la società fornitrice non aveva mai interrotto la fornitura di energia elettrica nonostante la morosità della controparte, la quale peraltro non aveva specificato le obbligazioni in riferimento alle quali la convenuta non avrebbe adempiuto;
- non era mai venuta meno ai suoi obblighi di buona fede e _1 corrette 3. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n. 1 c.p.c., sosteneva di non aver provocato alcuna lesione al Parte_1 diritto di controparte, stante la possibilità di depositare i documenti con le deduzioni istruttorie, puntualizzando, inoltre, la fondatezza delle proprie ragioni sulla base di una produzione documentale già posta a conoscenza dell'opposta, anche in virtù della procedura di conciliazione nanzi ad instaurata ante causam;
CP_5 insisteva sul diritto all'esenzione dagli ntestati, che sarebbero dovuti essere applicati alle stesse condizioni del precedente fornitore;
rinunciava alla domanda sull'applicazione dell'agevolazione Iva del 10%;
non depositava la prima memoria;
_1
. – rilevato che con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n. 2, depositava gli allegati a fondamento delle proprie difese. Parte_1
5 nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, contestava: la _1 ta produzione degli allegati nella memoria istruttoria n. 1, non consentendo alla controparte di individuare l'oggetto della domanda di accertamento negativo dell'opponente; che la perizia era stata redatta soltanto in data 01.04.2021, ma che essa non era stata comunicata né risultava sul portale dedicato ai venditori (ED); rilevava la mancata contestazione da parte dell'attrice del contenuto della domanda riconvenzionale;
si richiamava alle già esposte difese e ed eccezioni;
5. – rilevato che con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3, insisteva sulle difese svolte;
instava affinché la presente Parte_1 cedesse ex art. 213 c.p.c. per ordinare a E-Distribuzione di chiarire, in merito alla fornitura assicurata da su CP_2 iniziativa di chi e sulla base di quale documentazi ata l'esenzione degli oneri oggetto di causa;
nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3, visti i documenti da _1 controparte prodotti con la seconda memoria istruttoria, contestava l'argomentazione dell'attore in base alla quale avrebbe dovuto _1 esentare dagli oneri contestati, come ato nei confronti Parte_1 di altra ante la diversità delle utenze e delle forniture;
contestava i docc. 3 e 6 di controparte perché mai ricevuti;
evidenziava la diversa natura della relazione redatta da controparte di cui al doc. 6 rispetto alla perizia indipendente richiesta dalla normativa in questione;
asseriva che dalle bollette emesse da terzi fornitori non emergevano indicazioni in merito all'applicazione dell'esenzione, bensì rimarcava come i corrispettivi per il dispacciamento erano in realtà ben superiori rispetto a quelli dovuti per la solo componente di misura;
contestava le bollette di cui ai docc. 7 perché prodotte in maniera parziale;
6. – rilevato che all'udienza del 14/12/2023, ritenuta l'inammissibilità e irrilevanza dell'istanza ex art. 213 c.p.c., la presente Giudice fissava l'udienza del 04/12/2024 ore 09.20 per la precisazione delle conclusioni;
7. – rilevato che a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione;
***** 8. – ritenuto, in diritto, secondo la disciplina regolamentare e negoziale invocabile nella fattispecie, che:
– le Condizioni Generali del contratto di somministrazione tra le parti in causa stipulato in data 30.12.2019 (doc. 5 seconda memoria
6 istruttoria attrice) stabiliscono che “il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione di: “il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione di: (i) contratto di vettoriamento con il IS, contratto di accesso al servizio di trasporto con il trasportatore nazionale;
(ii) contratto di trasporto con il IS e contratto di dispacciamento con Terna;
Il Cliente conferisce a titolo gratuito altresì al Fornitore mandato procura la gestione del contratto di connessione dei POD e dei PDR e di ogni atto necessario per l'esecuzione della fornitura” (art. 4.1.), che “La fattura del Fornitore conterrà l'indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura;
b) dei termini di scadenza del pagamento;
c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi;
d) della data di lettura effettuata o dell'autolettura; e) degli addebiti per Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario;
f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al IS, come previsto dal TIV e dal TIVG, i costi delle prestazioni richieste al IS (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all'art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al IS e senza alcuna maggiorazione” (art. 6.1.), che “La fatturazione avverrà prioritariamente sulla base dei dati di misura comunicati dal IS” (art. 6.2.).” Si riscontra quindi un rapporto trilatere in cui è una società che _1 svolge attività di somministrazione di ener trica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ) ed il _1 destinatario della fornitura attraverso un particolare sch goziale. Come emerge dal contratto di vendita di cui si sono ora riportate le clausole ivi rilevanti, il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il IS e del contratto di dispacciamento con Terna. Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di _1 trasporto stipulato dal venditore su mandat r conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia _1 elettrica, dietro pagamento, da l cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione.
7 Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti ad dal cliente, il quale _1 non è legittimato a contestare le misurazioni, licazione dei criteri di conguaglio che E-Distribuzioni, in caso di errore o malfunzionamento, applica.
- questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso ) il Controparte_4 soggetto responsabile delle misurazioni con i di prelievo dei clienti finali;
- in questo sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni, dovendo egli chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia E- Distribuzione SpA, usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato;
- in tale azione rientrano anche le contestazioni oggetto della presente causa. Si richiamano sul punto le condizioni tecnico economiche del contratto (doc. 12 ), le quali contengono la _1 pattuizione secondo la quale e l'art. 16 Allegato TIT, il quale prevede che “16.1 Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.2. 16.2 Le condizioni di cui al precedente comma 16.1 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla RTN, il gestore del sistema di trasmissione trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate”. Tale indirizzo –ossia l'impossibilità di sollevare contestazioni alla società di vendita relative alla interpretazione della delibera ARERA e dell'art. 16
8 dell'Allegato TIT- è stato recepito anche da questa Sezione del Tribunale (Tribunale di Genova, sent. 1024/2021 dott.ssa Russo); 9. – ritenuto, nella fattispecie, che:
- in data 30.12.2019 veniva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica tra ed con il quale si Parte_1 _1 _1 impegnava, a far da 4.20 alimentare l'i di produzione di energia elettrica da fonte eolica di proprietà di
Parte_1
n la relazione indipendente del 01.04.2021, redatta dall'ing.
, il perito accertava la sussistenza delle condizioni per Persona_1 si impegnava a comunicare al IS tale accertamento (doc. 23 seconda memoria istruttoria convenuta). Si legge nel documento che il perito
– il IS ha riconosciuto le esenzioni, come acclarate in tale perizia, a partire dal mese di Novembre 2021. Ciò emerge dalle fatture di trasporto (docc. 10-11 comparsa, ove fanno riferimento alla sussistenza o meno della perizia) e dal portale dedicato ai venditori (doc. 24 ); _1 decorrere dalla medesima data, non ha più applicato gli _1 oneri di trasporto e dispacciamento (tal tanza è pacifica e risulta dai docc. 14 e 15);
- in tutte le fatture di (cfr. bollette già citate e quelle di cui _1 ai docc. 16-20 comparsa, n e altre di cui ai docc. 26-30 seconda memoria istruttoria ), vi è corrispondenza tra i consumi e i costi _1 dalla stessa fatturati a e quelli rilevati dal IS (cfr. Parte_1
9 fatture di trasporto già citate e docc. 25 e 31 seconda memoria istruttoria convenuta), sia per il periodo fino al 01.11.2021 (periodo privo di esenzione) che per quello successivo a tale data (ove è applicata l'esenzione). Infatti, controparte non ha contestato, a fronte delle fatture di trasporto prodotte da parte della convenuta, la mancanza di corrispondenza tra i dati contenuti nelle fatture passive per il venditore – ovvero quelle emesse dal distributore a carico del venditore – e quelle attive per il venditore, ovvero quelle emesse dal venditore nei confronti del cliente finale;
– poiché era vincolata alle misurazioni effettuate e agli oneri _1 addebitati dal tore sulla base di quanto disposto all'art. 6 CGC e alla clausola sugli oneri delle Condizioni tecnico economiche del contratto, è fondata la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonchè la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di € 97.412,19 oltre interessi moratori ex art. 7 CGC;
- peraltro, ha comunicato all'utente, in data 19.10.20, che _1
“Gentile Cliente, L iamo che per quanto riguarda le accise la richiesta risulta evasa , mentre per quanto riguarda gli oneri di sistema, trasporto e gestione del contatore, a seguito di verifiche con la distribuzione risulta che non gli è pervenuta alcuna Perizia asseverata in merito al prelievo per servizi ausiliari sul POD. pertanto dovrà inviare la documentazione per procedere all'accettazione ed il successivo ricalcolo. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento” (doc. 21), il che dimostra anche un atteggiamento di improntato alla buona fede;
_1
- l'attrice non ha agi o il IS al fine di contestare le rilevazioni effettuate, sicché le sue pretese non possono ivi essere vagliate;
10. – ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase istruttoria, consistita nel solo deposito di memorie;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) rigetta le domande di Parte_1
b) in accoglimento del
[...]
, dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna _1 [...]
[...]
[...] al pagamento, in favore di , della Parte_3 Controparte_1
,19 oltre interessi moratori c) Condanna al pagamento, in Parte_1 favore di , delle spese di lite, che liquida in € 759,00 Controparte_1 per esbo r compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 07.04.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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