Decreto cautelare 3 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/04/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03123/2025REG.PROV.COLL.
N. 06904/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6904 del 2024, proposto dall’Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
AN LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Porfidia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 214/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Sergio Zeuli
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata aveva chiesto l’annullamento degli atti coi quali l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara non aveva avviato le procedure per le immatricolazioni ad anno successivo al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
A supporto del gravame, la parte appellante espone le seguenti circostanze:
con istanza inviata il 5 dicembre del 2023 a mezzo PEC la parte appellata aveva chiesto il riconoscimento della propria carriera, al fine di ottenere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di laurea di Medicina e Chirurgia;
con nota del 21 dicembre del 2023, la Responsabile della Segreteria rappresentava che con D.R. n.1467/23 del 28 settembre del 2023 era stata decretata l’impossibilità di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione di domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento, in assenza di posti definitivamente disponibili, dichiarando pertanto l’inammissibilità della domanda;
la parte appellata, notificando il ricorso alla sola Avvocatura distrettuale, impugnava la detta nota dinanzi al Tar Abruzzo sede di Pescara;
La sentenza gravata ha accolto il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1. VIolazione e/o falsa applicazione degli artt.3 c.p.a., 111 cost., 13 c.p.a., 34 c.p.a. e 112 c.p.c. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 c.pa. difetto di contraddittorio con un controinteressato;
3. Errore in iudicando. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D.M. 583/2022
4. Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 994/2023. divieto di iscrizione in soprannumero.
2. Si è costituito in giudizio il ricorrente in primo grado, sig. AN LI, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.
DIRITTO
3. La fondatezza dei motivi di appello formulati, nel merito, avverso la sentenza impugnata, consente di ritenere assorbite le eccezioni preliminari di rito riproposte dalla parte appellante avverso il ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. La sentenza gravata ha ritenuto applicabili anche ai trasferimenti presso l’Ateneo per gli anni successivi al primo anno di corso, gli articoli 8-12 dell’allegato 2 del D.M. 583 del 2022.
Così opinando ha statuito che, qualora all’esito del primo anno si manifestino carenze di posti, rispetto alla programmazione iniziale, tale evenienza darebbe un immediato diritto all’aspirante di ottenere il trasferimento, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale.
Conseguentemente, dopo aver verificato che, per il primo anno, detta vacanza si era registrata nell’Ateneo appellato, la sentenza ha affermato l’obbligo di questo di pubblicare un avviso pubblico avente ad oggetto i ridetti trasferimenti.
5. La parte appellante contesta questi approdi così come l’ iter motivazionale che li ha preceduti, sostenendo l’erroneità dell’equiparazione fra le due fattispecie di ammissione al primo anno ed a quelli successivi, ed evidenziando, quanto alla seconda - ossia quella che ci occupa – che quest’ultima trova la sua disciplina esclusiva e, per così dire, “riservata” nel solo articolo 13 dell’Allegato 2 al D.M. n.583 del 2022 che, non a caso, diversamente dal precedente articolo 12, non si rivolge agli studenti che (già) hanno partecipato alla selezione nazionale. Come dimostra il fatto che esso non richiede – quale presupposto- l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”.
5.1. Il motivo è fondato innanzitutto perché la doglianza in esame si ispira ad un unanime orientamento della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, espresso, tra gli altri nelle seguenti sentenze ed ordinanze: Consiglio di Stato VII sentenze nn. 1538 e 1544 del 3 marzo 2022, n. 3358 del 27 aprile 2022, n. 3406 del 29 aprile 2022 n. 2869/2022, n. 3037/2022. N.4380/2024, ordinanza VII n. 3689/2022.
5.2. L’osservazione che le due procedure siano diverse nei presupposti e nelle modalità di svolgimento trova del resto una testuale conferma nell’ incipit dell’articolo 13 dell’allegato n.2 al D.M. 583/2022 costituito dal sintagma “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12” che significa appunto che esso vuole introdurre una nuova e diversa disciplina per regolare il trasferimento dello studente agli anni successivi al primo.
5.3. E poiché l’articolo 13 espressamente subordina la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo all’esistenza di posti disponibili, è evidente che questa ultima nozione di disponibilità non coincide con quella che, ex art.12 precedente, consente lo scorrimento degli aspiranti sulla graduatoria unica nazionale.
Infatti, nel caso che ci occupa, la graduatoria unica nazionale non viene in evidenza, perché detti trasferimenti non presuppongono, diversamente da quelli disciplinati dall’articolo 12, il “superamento di una prova di ammissione”.
5.4. Anche l’analisi della procedura da seguire in questo caso, come detto esclusivamente disciplinato dall’art.13, dimostra la fallacia della decisione gravata.
Infatti, al secondo capoverso dell’art.13 citato si prevede che: “le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca”.
Il terzo capoverso dell’art.13, dal canto suo evidenziando ancora una volta la differenza con la diversa procedura dell’articolo precedente, esclude la necessità di un’apposita programmazione, richiesta invece per il primo anno, ed infatti prevede che “In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett. a) e lett .b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità”.
Infine, ribadendo la necessità di un’apposita valutazione discrezionale che l’Ateneo deve esperire, l’ultimo capoverso dell’articolo prevede che “In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici”.
La quale ultima disposizione evidenzia, da un lato, la necessità di un’apposita valutazione discrezionale spettante all’Ateneo e, dall’altro, la non surrogabilità delle relative prerogative dell’Università, che, prima di emettere il relativo avviso, deve previamente accertare la ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma.
In questo senso, pertanto, la decisione impugnata – nella parte in cui statuisce l’obbligo dell’Università appellata di emettere il predetto avviso - si pone anche in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art.34 c.p.a. che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi “non ancora esercitati”.
5.5. Ancor più, peraltro, si rivela l’erroneità in parte qua della sentenza impugnata, considerato che il detto avviso pubblico – che prelude, ripetesi, ad una procedura competitiva autonoma e diversa da quella di cui all’art.12 dello stesso D.M. 583/22 - è essenziale per procedere ad una valutazione comparativa delle istanze di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea ambìto, e serve a strutturare una (nuova) procedura selettiva aperta ai candidati interessati, ispirata ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Procedura che conformemente ai principi generali del diritto amministrativo, consente la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e alla stregua di criteri predeterminati.
5.6. Tanto premesso, alla luce della lineare e dettagliata disciplina dettata dal decreto 583/22, è evidente come non vi sia alcun automatismo tra la disponibilità di posti vacanti sul primo anno, in base alla programmazione originaria, e quella degli anni successivi.
Come visto, infatti, l’accesso ad anni successivi al primo non è soggetto alla regola della programmazione dei fabbisogni a livello nazionale e dell’offerta formativa, ma alla disponibilità – che è nuova ed autonoma – di posti successivamente venutisi a determinare.
Ciò determina, innanzitutto, che giammai si può procedere al trasferimento ad anni successivi al primo, in assenza dell’Avviso Pubblico emesso all’esito della riscontrata disponibilità di posti, che rappresenta peraltro una decisione discrezionale che spetta esclusivamente all’Ateneo di elezione dell’aspirante.
In secondo luogo, e conseguentemente, questo significa che, come fondatamente osservato dalla parte appellante, non è configurabile alcun obbligo di provvedere a carico dell’Università, se non nei limiti di quanto previsto dal decreto ministeriale, e previo accertamento della ricorrenza dei relativi presupposti.
6. Conclusivamente questi motivi inducono all’accoglimento del gravame e, per l’effetto, al rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le ragioni della controversia e le originarie oscillazioni giurisprudenziali in merito giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO