Sentenza 8 aprile 2020
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Commentario • 1
- 1. Azione diretta del terzo trasportato verso l’assicurazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2020, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2020 |
Testo completo
£7757755720 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento danni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22094/2018 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. ADELAIDE AMENDOLA Ud. 10/01/2020 - Rel. Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI PU - Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Dott. PAOLO PORRECA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22094-2018 proposto da: SRL in persona del legale A.C. SOLUZIONI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente 2020 contro 22 VERTI ASSICURAZIONI SPA, MANESCU ION;
intimati la sentenza n. 12/2018 del TRIBUNALE di avversO 1 TIVOLI, depositata il 04/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo assorbiti gli altri;
udito l'Avvocato MAURO BOTTONI;
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FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 4/1/2018, il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ri- gettato la domanda proposta dalla A.C. Soluzioni s.r.l. per la condan- na della Direct Line Insurance s.p.a. (oggi Verti Assicurazioni s.p.a.) al pagamento della somma di euro 931,70 quale quota parte, ceduta in proprio favore da Ion Manescu, del maggior credito da quest'ultimo vantato nei confronti della Direct Line Insurance s.p.a. a titolo di ri- sarcimento dei danni da sinistro stradale.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la A.C. Soluzioni s.r.l. non avesse fornito alcuna prova del credito risarcitorio oggetto d'esame, non essendo stata for- nita la prova dei danni dedotti in giudizio, con la conseguenza che la mancata dimostrazione di detti danni, e la conseguente assenza di al- cuna liquidazione del corrispondente credito risarcitorio del Manescu, erano valsi a escludere la sussistenza dei presupposti per il ricono- scimento del diritto in questa sede vantato dalla A.C. Soluzioni s.r.l.. 3. Avverso la sentenza d'appello, la A.C. Soluzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.
4. Nessun intimato ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente deciso su un oggetto diverso da quello originariamente dedotto in giudizio, essen- dosi la stessa corte limitata ad accertare l'insussistenza di alcun dan- no a titolo di fermo tecnico in capo al Manescu, là dove la domanda proposta dalla A.C. Soluzioni s.r.l. aveva ad oggetto il pagamento, in proprio favore, di una quota parte dell'intero credito extracontrattuale 3 Udienza del 10 gennaio 2020 - R.G. n. 22094/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri già maturato in capo al Manescu e già riconosciuto dalla compagnia assicuratrice avversaria mediante l'avvenuto versamento, in favore del cedente Manescu, del maggior importo di euro 2.800,00 in epoca successiva alla cessione del credito e, dunque, in modo inopponibile alla società cessionaria.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 1260 il 1264 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato i principi in materia di cessione del credito, avendo trascurato di rile- vare l'inopponibilità, alla società cessionaria del credito, del pagamen- to, da parte della compagnia assicuratrice avversaria, del credito ce- duto, avvenuto, nelle mani del cedente, in epoca successiva alla ces- sione.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugna- ta per violazione degli artt. 145 e 149 del Codice delle assicurazioni private, nonché degli artt. 102 e 354 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la mancata integrità del contraddittorio instaurato tra le parti, attesa la celebrazione dell'intero giudizio senza il coinvolgimento del soggetto responsabile del danno dedotto, da ritenersi parte necessaria nel giu- dizio promosso mediante l'esercizio di azione diretta nei confronti dell'assicuratore. 1 4. Il terzo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure.
5. Osserva il Collegio come, al caso di specie (relativo a una con- troversia avente comunque a oggetto l'esercizio dell'azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni: cfr. pag. 3 del ricorso), trovi applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsa- bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella pro- 4 Udienza del 10 gennaio 2020 - R.G. n. 22094/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri cedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicurato- re, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante respon- sabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 01), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, co. 3, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 18724 del 09/12/2003, Rv. 568725 – 01).- 6. Nel caso di specie, essendosi celebrato l'intero giudizio in as- senza del proprietario del veicolo danneggiante, dev'essere pronun- ciata la nullità della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, co 3, c.p.c., cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Tivoli, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione del- le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 10 gennaio 2020. Il Consigliere est. Marco Dell'Utri fi n Il Presidente Adelaide Amendola Briario Mila K Il Funzi Francesco CATANIA DEPOSITATO ERIA 5 18 APR. 2020 . oggi. Udienza del 10 gennaio 2020 - RG . 22094/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri