Art. 139. Nominativo 1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.
(( 2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. )) (( 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25. ))
(( 2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. )) (( 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25. ))