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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Pietro CHIANESE e Giovanni CHIANESE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Bologna, via dell'Indipendenza, n. 30, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Terrasini il 9 settembre 2022. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
18 luglio 1981 e , nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Terrasini (PA) il 9 settembre 2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2022 Parte 2, Serie A, N. 47; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che ciascuno vivrà nelle proprie abitazioni, individuate rispettivamente per il signor ell'appartamento sito in Pt_1
pagina 2 di 3 Molinella (BO), via Guido Reni n. 32 e per la signora nell'immobile Parte_2 sito in Terrasini (PA), via Papa Giovanni XXIII n. 13; 3) prende atto che le parti hanno dichiarato che di essere economicamente autosufficienti, di aver regolamentato ogni situazione patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Pietro CHIANESE e Giovanni CHIANESE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Bologna, via dell'Indipendenza, n. 30, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Terrasini il 9 settembre 2022. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
18 luglio 1981 e , nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Terrasini (PA) il 9 settembre 2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2022 Parte 2, Serie A, N. 47; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che ciascuno vivrà nelle proprie abitazioni, individuate rispettivamente per il signor ell'appartamento sito in Pt_1
pagina 2 di 3 Molinella (BO), via Guido Reni n. 32 e per la signora nell'immobile Parte_2 sito in Terrasini (PA), via Papa Giovanni XXIII n. 13; 3) prende atto che le parti hanno dichiarato che di essere economicamente autosufficienti, di aver regolamentato ogni situazione patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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