Articolo 16 della Legge 31 luglio 1954, n. 612
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 agosto 1954
Art. 16.
Ai sensi dell' art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874 , viene stabilito in complessive lire 11.000.000, per l'esercizio finanziario 1954-55, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954