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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1555 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe D'angelo e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Olla e Furcas.
OGGETTO: Accertamento negativo di indebito definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere titolare di pensione di invalidità e che, con PEC pervenuta il 7.5.2024, l' ha comunicato quanto segue: “per il periodo dal CP_1
01/01/2019 al 30/09/2021, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 10.025,92 per i seguenti motivi: - rid. Importo”, con invito a restituire il detto indebito. Dolendosi della genericità della pretesa restitutoria, e invocando la tutela del proprio affidamento, ha chiesto la “sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato”, nonché di “annullare l'indebito asseritamente dovuto dal ricorrente ivi contenuto”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va chiarito che l'oggetto del contendere concerne la sussistenza di un indebito oggettivo, non la validità degli atti dell resistente. In altre parole, le domande, CP_1 così come articolate in ricorso, non sono ammissibili, non avendo il giudice il potere di sospendere la comunicazione dell (contenuta nella PEC dsel 7.5.2024), né di CP_1
“annullare l'indebito” in questione. Incomprensibile è poi il riferimento contenuto nelle conclusioni del ricorso alla “disapplicazione” del provvedimento dell CP_1
1 (posto che la disapplicazione è un mero strumento -peraltro alternativo rispetto all'annullamento- per l'attribuzione di altro bene della vita). Piuttosto, considerato che ogni domanda con la quale di chieda al giudice di adottare una pronuncia costitutiva racchiude implicitamente anche una richiesta di accertamento dei presupposti della stessa (come spiegato da autorevole dottrina), si può ritenere che il ricorrente abbia inteso chiedere anche l'accertamento negativo dell'indebito oggettivo menzionato dall nella detta PEC, secondo la logica per CP_1 cui “il più deve includere il meno”. Solo entro tale limite, la domanda è ammissibile.
Ciò detto giova ricordare che, nel caso in cui l'indebito abbia a oggetto una prestazione di natura assistenziale, va esclusa l'applicabilità dell'art. 52 L. 88/89, così come interpretato e integrato dall'art. 13 della L. 412/91. La giurisprudenza stratificata concorda pure sul fatto che non possa trovare la disciplina codicistica (artt. 2033 e ss. cc.), è ha proceduto a delineare nel tempo le regole proprie di un sottosistema normativo “che esclude … la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” (Corte cost. sent. 431/93; in senso analogo, pure Cass. 12406/03, Cass. 1446/08 e varie altre conformi). Per la precisione: la disciplina codicistica dell'art. 2033 (ossia, la piena ripetibilità di quanto erogato dall può essere applicata nei casi, del tutto eccezionali, in cui la CP_1 prestazione sia stata erogata a un soggetto che non sia parte di un rapporto assistenziale e non ne abbia fatto richiesta (Cass. 12406/03). Al di fuori di queste ipotesi, invece, la giurisprudenza ha scandito le seguenti ipotesi, individuando per ciascuna di esse il confine tra l'esigenza di tutela dell'affidamento e l'esigenza di recupero delle somme indebitamente pagate da parte dell'Ente: 1) Nel caso in cui vengano meno i requisiti reddituali (ossia, viene meno il titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire): potranno essere ripetute “le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione tale da escludere l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 13915/21, come pure Cass. 26036/19 e Cass. 18771/18). La giurisprudenza (ad es. Cass. 31372/19) ritiene che la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di per sé, non sia indice di dolo, trattandosi di una situazione potenzialmente “compatibile con una mera dimenticanza”; quindi, tale omissione non è da sola sufficiente a escludere la presenza di un meritevole affidamento e, quindi, a giustificare la ripetizione dell'indebito per i periodi anteriori all'accertamento del superamento. Di certo, poi, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia ritualmente effettuato la dichiarazione dei redditi, che erano quindi conoscibili da parte dell' ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 e CP_1
2 dell'art.15 D.L.n. 78/2009, conv. mod. dalla L. n. 102/09, n. 102 (sul punto, fra le altre, Cass. 13233/20). A maggior ragione, “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi - natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce” (cfr. la già citata CP_1 CP_1
Cass. 13233/20). 2) Nel caso in cui vengano meno i requisiti sanitari: potranno essere ripetute le prestazioni erogate successivamente alla verifica medica (art. 37 co. 8 L. 448/98),
“senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati
[90 gg.]; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. sent. n. 2056/2004; Cass. sent. n. 6610/2005). 3) Mancanza di altri requisiti socio-economici (ad es. dello stato di incollocazione/disoccupazione) o di altri presupposti (ad es. della situazione di non ricovero gratuito, laddove sia stata chiesta l'indennità di accompagnamento): possono essere ripetuti soli i ratei di prestazione erogati “a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipens” (Cass. 31372/19).
Sulla scorta dei principi appena sintetizzati, può essere esaminato il caso di specie. Il ricorrente è titolare di pensione di invalidità dal 30.03.2009. A seguito di accertamento, condotto in data 27/08/2021, sui maggiori redditi percepiti dallo stesso nell'anno 2018 (giusta proventi da attività di lavoro autonomo), l ha ricalcolato l'importo del trattamento pensionistico erogato a CP_1 decorrere dal 2019 al 2021, appurando un indebito di circa 10.000 euro e dando contestuale avviso all'odierno ricorrente (all. 3 fasc. res.).
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, va detto che l non poteva ripetere le CP_1 somme pagate prima dell'agosto 2021, stante l'affidamento riposto dall'odierno ricorrente sull'importo della prestazione assistenziale. Neppure, per addivenire all'opposta conclusione, può essere valorizzata la circostanza che la dichiarazione dei redditi sia stata presentata tardivamente, sia perché (come detto) la giurisprudenza non reputa sufficiente a escludere l'affidamento la mera omissione nella presentazione di tale dichiarazione, sia perché, in ogni caso, la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2018 è stata presentata il 10.7.2020, quindi, più di un anno prima della riliquidazione operata dall'Istituto ad agosto 2021. Del pari, non rileva neppure il fatto (valorizzato in memoria) che l'odierno ricorrente non avesse tempestivamente comunicato all'Istituto il maggior reddito conseguito nel 2018, posto che (come evidenziato dalla giurisprudenza di Cassazione sopra
3 citata), stanti l'art. 42 del D.L. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003) e l'art.15 D.L.n. 78/2009 (conv. mod. dalla L. n. 102/09, n. 102), l'Istituto aveva accesso alle banche dati delle Amministrazioni tributarie, quindi, poteva conoscere, sin dal luglio 2020, la dichiarazione dei redditi presentata dal . Pt_1
In conclusione, il ricorso va accolto e va accertata l'insussistenza dell'indebito menzionato dall' CP_1
Le spese di lite vanno compensate, avendo parte ricorrente confezionato un petitum in buona misura inammissibile, come detto all'inizio della parte motiva.
PQM
- Accerta l'irripetibilità dell'indebito menzionato dall' nella PEC del CP_1
7.5.2024;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda articolata in ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe D'angelo e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Olla e Furcas.
OGGETTO: Accertamento negativo di indebito definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere titolare di pensione di invalidità e che, con PEC pervenuta il 7.5.2024, l' ha comunicato quanto segue: “per il periodo dal CP_1
01/01/2019 al 30/09/2021, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 10.025,92 per i seguenti motivi: - rid. Importo”, con invito a restituire il detto indebito. Dolendosi della genericità della pretesa restitutoria, e invocando la tutela del proprio affidamento, ha chiesto la “sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato”, nonché di “annullare l'indebito asseritamente dovuto dal ricorrente ivi contenuto”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va chiarito che l'oggetto del contendere concerne la sussistenza di un indebito oggettivo, non la validità degli atti dell resistente. In altre parole, le domande, CP_1 così come articolate in ricorso, non sono ammissibili, non avendo il giudice il potere di sospendere la comunicazione dell (contenuta nella PEC dsel 7.5.2024), né di CP_1
“annullare l'indebito” in questione. Incomprensibile è poi il riferimento contenuto nelle conclusioni del ricorso alla “disapplicazione” del provvedimento dell CP_1
1 (posto che la disapplicazione è un mero strumento -peraltro alternativo rispetto all'annullamento- per l'attribuzione di altro bene della vita). Piuttosto, considerato che ogni domanda con la quale di chieda al giudice di adottare una pronuncia costitutiva racchiude implicitamente anche una richiesta di accertamento dei presupposti della stessa (come spiegato da autorevole dottrina), si può ritenere che il ricorrente abbia inteso chiedere anche l'accertamento negativo dell'indebito oggettivo menzionato dall nella detta PEC, secondo la logica per CP_1 cui “il più deve includere il meno”. Solo entro tale limite, la domanda è ammissibile.
Ciò detto giova ricordare che, nel caso in cui l'indebito abbia a oggetto una prestazione di natura assistenziale, va esclusa l'applicabilità dell'art. 52 L. 88/89, così come interpretato e integrato dall'art. 13 della L. 412/91. La giurisprudenza stratificata concorda pure sul fatto che non possa trovare la disciplina codicistica (artt. 2033 e ss. cc.), è ha proceduto a delineare nel tempo le regole proprie di un sottosistema normativo “che esclude … la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” (Corte cost. sent. 431/93; in senso analogo, pure Cass. 12406/03, Cass. 1446/08 e varie altre conformi). Per la precisione: la disciplina codicistica dell'art. 2033 (ossia, la piena ripetibilità di quanto erogato dall può essere applicata nei casi, del tutto eccezionali, in cui la CP_1 prestazione sia stata erogata a un soggetto che non sia parte di un rapporto assistenziale e non ne abbia fatto richiesta (Cass. 12406/03). Al di fuori di queste ipotesi, invece, la giurisprudenza ha scandito le seguenti ipotesi, individuando per ciascuna di esse il confine tra l'esigenza di tutela dell'affidamento e l'esigenza di recupero delle somme indebitamente pagate da parte dell'Ente: 1) Nel caso in cui vengano meno i requisiti reddituali (ossia, viene meno il titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire): potranno essere ripetute “le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione tale da escludere l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 13915/21, come pure Cass. 26036/19 e Cass. 18771/18). La giurisprudenza (ad es. Cass. 31372/19) ritiene che la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di per sé, non sia indice di dolo, trattandosi di una situazione potenzialmente “compatibile con una mera dimenticanza”; quindi, tale omissione non è da sola sufficiente a escludere la presenza di un meritevole affidamento e, quindi, a giustificare la ripetizione dell'indebito per i periodi anteriori all'accertamento del superamento. Di certo, poi, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia ritualmente effettuato la dichiarazione dei redditi, che erano quindi conoscibili da parte dell' ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 e CP_1
2 dell'art.15 D.L.n. 78/2009, conv. mod. dalla L. n. 102/09, n. 102 (sul punto, fra le altre, Cass. 13233/20). A maggior ragione, “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi - natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce” (cfr. la già citata CP_1 CP_1
Cass. 13233/20). 2) Nel caso in cui vengano meno i requisiti sanitari: potranno essere ripetute le prestazioni erogate successivamente alla verifica medica (art. 37 co. 8 L. 448/98),
“senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati
[90 gg.]; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. sent. n. 2056/2004; Cass. sent. n. 6610/2005). 3) Mancanza di altri requisiti socio-economici (ad es. dello stato di incollocazione/disoccupazione) o di altri presupposti (ad es. della situazione di non ricovero gratuito, laddove sia stata chiesta l'indennità di accompagnamento): possono essere ripetuti soli i ratei di prestazione erogati “a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipens” (Cass. 31372/19).
Sulla scorta dei principi appena sintetizzati, può essere esaminato il caso di specie. Il ricorrente è titolare di pensione di invalidità dal 30.03.2009. A seguito di accertamento, condotto in data 27/08/2021, sui maggiori redditi percepiti dallo stesso nell'anno 2018 (giusta proventi da attività di lavoro autonomo), l ha ricalcolato l'importo del trattamento pensionistico erogato a CP_1 decorrere dal 2019 al 2021, appurando un indebito di circa 10.000 euro e dando contestuale avviso all'odierno ricorrente (all. 3 fasc. res.).
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, va detto che l non poteva ripetere le CP_1 somme pagate prima dell'agosto 2021, stante l'affidamento riposto dall'odierno ricorrente sull'importo della prestazione assistenziale. Neppure, per addivenire all'opposta conclusione, può essere valorizzata la circostanza che la dichiarazione dei redditi sia stata presentata tardivamente, sia perché (come detto) la giurisprudenza non reputa sufficiente a escludere l'affidamento la mera omissione nella presentazione di tale dichiarazione, sia perché, in ogni caso, la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2018 è stata presentata il 10.7.2020, quindi, più di un anno prima della riliquidazione operata dall'Istituto ad agosto 2021. Del pari, non rileva neppure il fatto (valorizzato in memoria) che l'odierno ricorrente non avesse tempestivamente comunicato all'Istituto il maggior reddito conseguito nel 2018, posto che (come evidenziato dalla giurisprudenza di Cassazione sopra
3 citata), stanti l'art. 42 del D.L. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003) e l'art.15 D.L.n. 78/2009 (conv. mod. dalla L. n. 102/09, n. 102), l'Istituto aveva accesso alle banche dati delle Amministrazioni tributarie, quindi, poteva conoscere, sin dal luglio 2020, la dichiarazione dei redditi presentata dal . Pt_1
In conclusione, il ricorso va accolto e va accertata l'insussistenza dell'indebito menzionato dall' CP_1
Le spese di lite vanno compensate, avendo parte ricorrente confezionato un petitum in buona misura inammissibile, come detto all'inizio della parte motiva.
PQM
- Accerta l'irripetibilità dell'indebito menzionato dall' nella PEC del CP_1
7.5.2024;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda articolata in ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11.4.2025 Il giudice
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