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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1730/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in GALLERIA C.F._1
EUROPA n. 14, TOLENTINO (MC), presso lo Studio Legale Associato
Guerra, rappresentato e difeso per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti MAURIZIO MARIA GUERRA (c.f.
), e PAOLO GUERRA (c.f. C.F._2
C.F._3 ricorrente
contro
Controparte_1
, c.f. , in persona del Ministro pro
[...] P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA n. 149,
CATANIA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, che lo rappr. e dif. ex lege
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, AP I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo ha rivendicato il diritto ai Parte_1 benefici riservati alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati avendo riportato invalidità permanenti a seguito di una feroce aggressione subita da un detenuto psicopatico in data 23.7.2001, presso la Casa di
Reclusione di Augusta.
ha esposto: Parte_1
• che in data 11.09.1989 è entrato a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria, venendo destinato agli uffici amministrativi della Casa di Reclusione di Augusta;
• che il 23.7.2001, per esigenze organizzative e carenza di personale, è stato comandato a prestare servizio presso la 5^ sezione del carcere, per scortare i reclusi in cortile, dove avrebbero potuto usufruire dell'ora d'aria;
• che proprio in tale circostanza, per lui del tutto nuova rispetto all'ordinario servizio svolto presso gli uffici amministrativi, restava vittima di un'aggressione di inaudita violenza da parte di un detenuto, tale con conseguenti infermità Per_1 psicofisiche talmente gravi da cambiargli per sempre la vita, privata e professionale;
• che il risultava in cura dallo psichiatra interno ed era Per_1 classificato come “psicopatico, con rapporto interpersonale difficile, incline ad episodi di aggressività anche immotivati sia verso terzi che verso se stesso”, ma che non poteva Pt_1 conoscerne la pericolosità poiché, come del resto riferito dall'AS AP , “… il non Testimone_1 Pt_1 era un addetto alle sezioni, ma impiegato negli uffici amministrativi: era stato comandato di servizio nella sezione
2 solo in quella occasione, per cui il non poteva Per_1 conoscerlo…”;
• che, quindi, il ricorrente comandato Parte_1 eccezionalmente presso la sezione detentiva, in mancanza di qualsivoglia informazione della pericolosità di quel detenuto psicopatico, che, invece, avrebbe dovuto essere sottoposto a particolare sorveglianza per motivi sanitari, veniva esposto a rischi nettamente superiori rispetto a quelli connessi al comando ricevuto, che era appunto quello di accompagnare nel cortile esterno i reclusi che ne facevano richiesta, e vigilarli nel momento di socialità;
• che è stato giudicato permanentemente inidoneo al Pt_1 servizio per le infermità di cui si discute, cessando prematuramente dall'attività lavorativa di poliziotto penitenziario;
• che la Commissione Medica Ospedaliera di Augusta con verbale del 20.11.2013 ha quantificato per le medesime infermità l'invalidità complessiva al 36%.
ha così concluso: Parte_1
<< - accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività rientrante in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle “particolari condizioni ambientali od operative” del servizio comandato, rientrante nel concetto generale di
“missione di qualunque natura”;
- di conseguenza, riconoscere il ricorrente vittima del dovere e/o equiparato a vittima del dovere, con ogni consequenziale obbligo del intimato di inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui CP_1 all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- tenuto conto della cessazione dal servizio per inidoneità e del 36% di invalidità complessiva accertata dalla CMO di Augusta con verbale modello BL/G n. 6324 del 20.11.2013, dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici economici e assistenziali previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466; 20 ottobre 1990, n. 302; 23 novembre 1998, n. 407; 3 agosto 2004, n.
3 206; 10 ottobre 2005, n. 207, e loro successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 562 a 565, L 266/2005, e, in particolare, obbligare il intimato: CP_1
- a liquidare al ricorrente la speciale elargizione nella misura massima di € 200.000,00 o in via subordinata, ma salvo gravame, in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 36%, in ogni caso maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003;
- a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2006, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma
105, L. 244/2007 e s.m.i. di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo;
- condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese CP_1 competenze ed onorari di giudizio >>.
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando le CP_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito:
• che la posizione del non risulta riconducibile Pt_1 nell'alveo delle fattispecie di cui all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 ovvero “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” e “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari” di cui alle lett b) e c), né in quelle del successivo comma 564 in quanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, sono assenti “specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella prevista attività del reparto di appartenenza…”, né si è in presenza di particolari condizioni ambientali e operative richieste dalla norma;
• che del resto le infermità contratte sono state valutate in separata sede e sono risultate foriere di appositi benefici posti a tutela degli appartenenti delle forze dell'ordine, come la causa di servizio e l'equo indennizzo ma, certamente, esse non possono tout court comportare, quale diretta conseguenza, il riconoscimento dei benefici quale vittima del dovere, stante la
“specificità” della medesima.
4 Preliminarmente, si rileva che, in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 563 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266, previsti in favore delle vittime del dovere, la legge configura un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendone i requisiti, i soggetti ivi previsti hanno nei confronti della p.a. una posizione giuridica soggettiva priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze che alla misura di esse;
tale diritto, poi, non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è, pertanto, del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. civ, sez. lav., 8 marzo 2021 n. 6312; Cass. civ., SS.UU. 11 aprile 2018, n. 8982; id. SS.UU. 13 gennaio 2017, n.
759; id. SS.UU. 16 novembre 2016, n. 23300; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I,
04/10/2021, n.10122).
Si osserva che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma
563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; al successivo comma 564 dell'articolo 1, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n.
243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini
5 della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302,
L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando del comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura;
è stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;
qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione (Corte appello Palermo sez. lav., 18/02/2022, n.144).
E', dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto
6 aggiuntivo e specifico;
la nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto"; con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Procedendo all'esame del caso di specie, deve, intanto, escludersi che l'attività del possa essere ricondotta alle attività di vigilanza delle Pt_1 infrastrutture civili e militari ex art. 1, comma 563, lett. c), l. n. 266 del
2005 (cfr. Cass. , sez. lav., 14/06/2024, n. 16610, che ha chiarito che la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture); non può, peraltro, neanche, a tutta evidenza, ritenersi riconducibile alle altre ipotesi di cui al predetto comma 563, ovvero: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Né l'evento può essere ricondotto alle ipotesi residuali. Cass., sez. lav., 04/01/2024, n. 287, precisa che << Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito >>.
Nella specie, le lesioni riportate dal pur riconducibili ad un Pt_1 evento lesivo, occorso nell'ambito lavorativo, e che aveva dato luogo al riconoscimento della causa di servizio, tuttavia, non si erano prodotte in circostanze straordinarie, ma in condizioni ordinarie nel contesto di
7 svolgimento dei compiti del ricorrente, in via del tutto accidentale, senza alcun intervento di fattori esterni e/o responsabilità di terzi, così da non poter riconoscere al ricorrente né la qualifica di "vittima del dovere" né quella di equiparato a "vittima del dovere" (infatti, la lettera f) del comma
563 dell'art. 1 della legge 266/05, si riferisce ad azioni arrecate da terzi alla vittima del dovere).
Del resto, la giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, sez. lav., 09/02/2023,
n. 1389, in Redazione Giuffrè 2023, 155), precisa che per ottenere i benefici come equiparato a vittima del dovere, è necessario provare che le particolari condizioni ambientali affrontate durante lo svolgimento della mansione assegnata siano risultate tali da innalzare i rischi di invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti d'istituto.
Nel caso in esame non può concludersi per la dipendenza dell'evento patologico da un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea genericamente connaturata agli ordinari compiti di istituto (si rientrava, invero, in attività di sorveglianza dei detenuti, che è ordinariamente svolta da parte della Polizia penitenziaria).
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
La particolarità della vicenda, da cui è effettivamente generata una grave invalidità in capo al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1730/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Siracusa, 5/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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