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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 857/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 15.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 857/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. DI MICCO Parte_1 P.IVA_1
RENATA ( ) – avv. ZAMPELLA ALESSANDRO C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. PANICO Controparte_1 C.F._3
ANTONIO ( ) – avv. RAMBONE LUCIA C.F._4
( ); C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 19.02.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/25 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore in data 08.01.2025, notificato il 16.01.2025, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 10.303,20, oltre accessori e spese processuali, a titolo di Tfr maturato sino al 31.12.2023. Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso atteso che, in data 10.03.2022, la società era stata sottoposta sequestro penale ex art. 104 bis disp. att. c.p.p. e di conseguenza avrebbe trovato applicazione la speciale procedura di verifica rimessa alla competenza del
Giudice delegato. Aggiungeva, inoltre e nel merito, che lo stipendio dell'opposto ed il trattamento di fine rapporto erano gravati da pignoramenti per crediti finanziari e per debiti erariali per cui l'opposto era a conoscenza del fatto che alla cessazione del rapporto le spettanze di fine rapporto sarebbero state assorbire dai terzi. Evidenziava, da ultimo, che le somme richieste non erano più dovute dal essa opponente bensì dal di CP_2
CA a seguito della attivazione dei poteri sostituitivi da parte dei sindacati ex art 30 comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 02.05.2025, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare e assorbente, va accolta la eccezione spiegata dalla parte opponente sulla incompetenza funzionale del giudice civile adito in favore del giudice penale, con conseguente inammissibilità della pretesa spiegata in monitorio.
Invero, è agli atti il provvedimento di sequestro penale ex art. 104 bis disp. att. c.p.p. giusta decreto emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il
28.02.2022.
Orbene, va osservato che, ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., “in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (d.lgs. 159/11)”. Ne deriva che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs. 159/11 e il relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 57 e ss.. In particolare, proprio quest'ultima disposizione introduce uno speciale tipo di
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procedura concorsuale sotto la supervisione del giudice penale
(“l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza”).
L'accoglimento dell'opposizione comporta, quindi, la revoca immediata del provvedimento monitorio, non potendo la pretesa creditoria essere scrutinata nel merito dal presente giudice, atteso che i crediti in oggetto, quand'anche sorti dopo il provvedimento di sequestro, vanno a maggior ragione sottoposti all'attenzione dell'organo giudiziario penale già procedente nell'amministrazione del patrimonio.
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronunzia di mero rito.
P. Q. M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
25/25 e dichiara inammissibile la domanda spiegata da Controparte_1 in sede monitoria per incompetenza funzionale del giudice adito;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 15.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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