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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9345 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66052 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Galatina (LE) Corso Porta Luce n. 41, Parte_1 presso e nello studio degli Avv. ON MA e Riccardo MA, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attore e
Controparte_1 convenuto contumace nonché
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente Motivi della Decisione 1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in proprio e Parte_1 nella qualità di erede (figlio) del sig. MA ON, ha citato in giudizio la Repubblica Federale tedesca chiedendo di: «previo accertamento di quanto nel presente atto, dichiarare tenuta e condannare la Repubblica Federale di Germania .. al risarcimento in favore dell'erede di MA ON, sig.
, iure proprio (per la morte del padre) nonché iure hereditatis dei danni tutti, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 50.000,00 come nel corpo del presente atto,
o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenere equa l'ill.mo Giudicante, sempre oltre interessi legali per il ritardato pagamento da calcolarsi a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia nonché con la morte del deportato, e comunque da contenersi complessivamente nell'importo di € 51.900,00 anche ai fini fiscali, subiti dall'attore per le causali di cui al presente atto”.
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Il tutto con vittoria di spese del giudizio. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto: (a) di essere figlio unico e unico erede vivente di MA ON, nata a [...] il [...] e deceduto in Kothen (Germania) il 20 luglio 1944; (b) che in particolare MA ON, soldato del 72mo Reggimento dell'Esercito Italiano con matricola n. 30798, trovandosi sul fronte veniva catturato il 9 settembre 1943 Pt_2 dalle forze militari tedesche e deportato in CP_1
(c) che in il sig. ON MA veniva dapprima internato nel lager di CP_1
TE (Stalag XB) con matricola n. 177146, poi trasferito ad (Stalag XI A) CP_3 per essere impiegato presso gli zuccherifici, dapprima nel campo di lavoro di e poi in Per_1 quello di Kothen, in condizioni di sostanziale schiavitù, perché costretto ad usuranti lavori non retribuiti, senza potersi astenere dal lavoro, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, oltreché esposto alle angherie e alle vessazioni delle forze del Terzo Reich, come ormai storicamente accertato e pacifico;
(d) che il sig. MA ON decedeva in Kothen il 20 luglio 1944, a seguito di bombardamento delle forze alleate;
la sua salma veniva trasferita in Patria e consegnata ai familiari il 5 settembre 1973; (e) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani secondo le leggi naziste, non potevano godere delle prerogative e dello status di prigionieri di guerra, essendo così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, quale in particolare la Convenzione di Ginevra del 1929; (f) che il sig. MA era stato esposto a lavori forzati usuranti, senza alcuna retribuzione, senza ricevere un vitto sufficiente, senza potersi astenere dal lavoro, sì da doversi configurare la sua riduzione in schiavitù e un crimine di guerra imputabile alla Germania nazista. Ancora, l'attore ha aggiunto che la mancata percezione di qualsivoglia retribuzione o compenso per i lavori cui era stato sottoposto il genitore fosse risarcibile con la somma di €
10.000,00, considerando i dieci mesi di prigionia sofferti in che il danno non CP_1 patrimoniale sofferto dal genitore, per le condizioni di vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente in € 40.000,00, e di avere sofferto egli stesso il danno conseguente alla prematura perdita della figura genitoriale.
1.2 Il ha svolto tempestivo intervento in causa CP_2 Controparte_2 chiedendo rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del CP_2
Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel debito risarcitorio maturato nei Controparte_1 confronti delle vittime del Reich;
CP_4
- in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, da individuarsi ex art. 25 c.p.c. nel foro del luogo in cui “deve eseguirsi l'obbligazione”, coincidente con il tribunale del capoluogo di provincia ove residente il creditore (Tribunale di Lecce);
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- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente patito per la mancata percezione di qualsivoglia salario per i lavori forzati cui sarebbero stati destinati i danti causa dell'attore, essendo consentito, dall'art. 43 d.l. n. 36/2022, esclusivamente di agire «per il ristoro dei danni subìti … per la lesione di diritti inviolabili della persona». Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte non avesse dimostrato la qualità di erede, che avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum;
ha chiesto in subordine, di considerare quanto aliunde perceptum dalla parte attrice o dal di lui dante causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del CP_1
Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati» La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l , Controparte_5 ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica
Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani
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amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati». In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha così precisato la domanda nei termini di cui a seguire: «previo accertamento di quanto nel presente atto, dichiarare responsabile e condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro-tempore, e di conseguenza liquidare in favore dell'erede di MA ON, sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio (per la morte del padre, responsabilità dell'esercito tedesco) nonché iure hereditatis per come nel corpo del presente atto, la somma di €. 50.000,00 da rivalersi sul Fondo istituito presso il M.E.F., o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenere equa l'Ill.mo Giudicante, sempre oltre interessi legali per il ritardato pagamento da calcolarsi a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia nonché con la morte del deportato, comunque da contenersi complessivamente nell'importo di €. 51.900,00, anche ai fini fiscali, subiti dall'attore per le causali di cui al presente atto, al fine di ottenere il titolo necessario per poter accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra istituito presso il M.E.F., come previsto dall'art. 2 del Decreto del MEF del 28.06.2023, pubblicato in G.U. n. 152 del 01.07.2023 o comunque al fine di poter agire in via esecutiva per rivalersi s ». CP_6
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Al fine di esaminare la questione di giurisdizione che, ove risolta affermativamente, consente al tribunale di affermarsi munito della potestas iudicandi per i fatti che sono motivo del contendere, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di CP_1 indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
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Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive CP_1 del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii;
ha intimato quindi CP_1 all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli
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eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris- dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori
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universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il genitore, sebbene prigioniero di guerra, veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità, in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata, e quindi va respinta, sulla scorta di quanto recentemente affermato dalla Corte regolatrice nella sentenza sez. 3, 19/03/2025, n. 7371, resa in identico giudizio intentato dagli eredi di un militare italiano catturato all'estero e internato in fino alla morte. CP_1
La Corte ha argomentato, in particolare:
«Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la Controparte_7
in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di un'unica tesoreria,
[...] ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766).
[…] Ai fini della prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e finanze siano stabilite "a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto (...)". In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4). Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.
5. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: "per le controversie in cui CP_ sia parte il Minister conomi finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni CP_2 subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo
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Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori".
2.4 Va quindi disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede CP_4 testualmente (nelle parti d'interesse): «1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263,
[...] con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_6 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo CP_6 periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
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l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP_1 dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi
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ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del
, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 CP_6 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1 riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso « In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità, nella sentenza sopra riportata (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il può Controparte_2 essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al , in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della CP_6 condanna emessa a carico dell . CP_1
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Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il
, non ricorrono le questioni di contraddittorio Controparte_2 sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.5 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della
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società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di CP_8
e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle
[...] CP_9
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso
, 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le leggi Per_2 istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel cas del Per_2
Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di Per_3 disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, cas c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte Per_4
EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non
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può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II
- 23/03/2010, n. 36586). Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite.
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede del sig. MA ON, vantata in giudizio da
[...]
per ottenere rifusione del danno patito dal genitore, (IMI) Pt_1 Persona_5 deportato in e ivi deceduto presso un campo di lavoro. CP_1
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.». Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede di MA ON, grazie alla documentazione esibita in atti. Infatti, è documentato che: (i) è nato, il 10 febbraio 1943, da MA ON Parte_1
e (v. l'estratto per riassunto dell'atto di nascita allegato alla citazione CP_10
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introduttiva della lite, nonché estratto di famiglia storico allegato alla memoria del 4 giugno 2024); (ii) MA ON, nato a [...] il [...], arruolato nell'Esercito Italiano veniva catturato sul Fronte e internato in trovando la morte in prigionia Pt_2 CP_1 in data 20 luglio 1944 (v. foglio matricolare in allegato alla citazione); (iii) la salma venia restituita alla famiglia nell'anno 1973 (v. missiva del Ministero della Difesa, allegata alla citazione). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia figlio e discendente in linea retta di MA ON. Dimostrato il rapporto di parentela con MA ON, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice;
è appena il caso di aggiungere che, essendo il dante causa deceduto in in un contesto storico di perdurante conflitto bellico, è veramente arduo CP_1 supporre una accettazione formale ed esplicita dell'asse ereditario relitto (ove mai composto da poste attive); altrimenti detto, le condizioni del decesso portano ad escludere qualsiasi rinuncia all'eredità; d'altronde, è equipollente ad una accettazione tacita la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario. Non interessa, infine, acclarare se l'odierno attore sia, o meno, l'unico erede vivente di MA ON: è noto infatti che «ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508; v. da ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»). 3.2 È dimostrato il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'attore, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. allegato alla citazione) e perdurato dal 9 settembre 1943 al 20 luglio 1944, per un totale di 315 giorni. Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”. A termini dell'art. 1: «1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 CP_1 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di
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concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio». D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra. In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso CP_1 che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929. Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11). Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro;
inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben lontane da quelle CP_1
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che avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929. Inoltre, va detto che l'Avvocatura dello Stato, a fronte delle specifiche allegazioni della difesa attrice quanto alle condizioni di internamento del sig. MA ON, non ha contestato alcunché, salvo argomentare che la controparte non avesse assolto il proprio onere di provare il danno: trattasi di difesa di mero stile, che neppure assurge a contestazione propriamente intesa ed utile agli effetti dell'art. 115 c.p.c. («il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.»; in tali termini Cass. Sez. 6, 23/03/2022, n. 9439; «in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: così Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889). Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, e non contestati dall'Avvocatura dello Stato, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”). Il danno non patrimoniale sofferto dalla dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla morte;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di
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trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n. 33009).
3.3 Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25. Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 150,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, plausibilmente sofferto per le condizioni dell'internamento e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta fino alla morte. Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 47.250,00 (€ 150,00 x 315 giorni di internamento sofferto tra il 9 settembre 1943 e il 20 luglio 1944), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente della parte attrice, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultima.
3.4 Va inoltre riconosciuto, all'attore, il credito maturato iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
è difatti documentato che , nato [...], abbia Parte_1 perduto prematuramente e definitivamente il padre, quando aveva circa sette mesi. In tema, è principio condiviso quello secondo cui «in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)» (in tali termini è Cass. Sez. 3, 04/03/2024, n. 5769; conf. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/07/2022, n. 22397: «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo»).
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Nel caso di specie, a fronte della prova presuntiva della relazione affettiva (art. 2727 c.c.) fornita dalla stretta relazione di parentela tra l'odierno attore e il defunto ON MA, nessuna delle controparti in giudizio ha offerto la benché minima prova del contrario. Donde l'insorgenza del credito vantato, iure proprio, dall'odierno attore. In ordine al quantum debeatur, va detto che, alla stregua delle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (che prevedono il valore di punto base, aggiornato al 2025, di € 11.549,20) e considerata inoltre l'età della vittima (31) e l'età del danneggiato (inferiore a un anno) alla data del decesso, la presenza dell'altro genitore convivente, il credito che andrebbe riconosciuto all'odierno attore eccederebbe senza meno la differenza tra la somma di € 51.900,00, cui la difesa attrice ha esplicitamente circoscritto la domanda (v. le conclusioni della citazione nonché le conclusioni della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., ove si legge «.. condannare la Repubblica Federale di Germani … e di conseguenza liquidare in favore dell'erede di MA ON, sig.
, a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio … Parte_1 nonché iure hereditatis per come nel corpo del presente atto, la somma di €. 50.000,00 da rivalersi sul Fondo istituito presso il M.E.F., o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenere equa l'Ill.mo Giudicante, sempre oltre interessi legali per il ritardato pagamento da calcolarsi a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia nonché con la morte del deportato, comunque da contenersi complessivamente nell'importo di €. 51.900,00») e la somma già liquidata a titolo di rifusione del danno alla persona sofferto dal proprio genitore (€ 47.250,00). Ragione per cui, la domanda va accolta nei limiti in cui proposta (art. 112 c.p.c.), ossia per l'importo di € 51.900,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna. Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
CP_ 2 «
1. Per accedere al i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al , Controparte_2 Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di seguito, per brevità,
Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza delle condizioni, soggettive ed CP_ oggettive, previste per l'accesso al e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge
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4. Si provvede quindi come a seguire. Le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la Repubblica Federale Tedesca al pagamento, in favore di e Parte_1 per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, della somma di € 51.900,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.414,87 Controparte_2 per esborsi, € 9.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 21 giugno 2025 Il Giudice
ES MP
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti Controparte_1 nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. 2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1».
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66052 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Galatina (LE) Corso Porta Luce n. 41, Parte_1 presso e nello studio degli Avv. ON MA e Riccardo MA, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attore e
Controparte_1 convenuto contumace nonché
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente Motivi della Decisione 1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in proprio e Parte_1 nella qualità di erede (figlio) del sig. MA ON, ha citato in giudizio la Repubblica Federale tedesca chiedendo di: «previo accertamento di quanto nel presente atto, dichiarare tenuta e condannare la Repubblica Federale di Germania .. al risarcimento in favore dell'erede di MA ON, sig.
, iure proprio (per la morte del padre) nonché iure hereditatis dei danni tutti, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 50.000,00 come nel corpo del presente atto,
o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenere equa l'ill.mo Giudicante, sempre oltre interessi legali per il ritardato pagamento da calcolarsi a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia nonché con la morte del deportato, e comunque da contenersi complessivamente nell'importo di € 51.900,00 anche ai fini fiscali, subiti dall'attore per le causali di cui al presente atto”.
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Il tutto con vittoria di spese del giudizio. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto: (a) di essere figlio unico e unico erede vivente di MA ON, nata a [...] il [...] e deceduto in Kothen (Germania) il 20 luglio 1944; (b) che in particolare MA ON, soldato del 72mo Reggimento dell'Esercito Italiano con matricola n. 30798, trovandosi sul fronte veniva catturato il 9 settembre 1943 Pt_2 dalle forze militari tedesche e deportato in CP_1
(c) che in il sig. ON MA veniva dapprima internato nel lager di CP_1
TE (Stalag XB) con matricola n. 177146, poi trasferito ad (Stalag XI A) CP_3 per essere impiegato presso gli zuccherifici, dapprima nel campo di lavoro di e poi in Per_1 quello di Kothen, in condizioni di sostanziale schiavitù, perché costretto ad usuranti lavori non retribuiti, senza potersi astenere dal lavoro, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, oltreché esposto alle angherie e alle vessazioni delle forze del Terzo Reich, come ormai storicamente accertato e pacifico;
(d) che il sig. MA ON decedeva in Kothen il 20 luglio 1944, a seguito di bombardamento delle forze alleate;
la sua salma veniva trasferita in Patria e consegnata ai familiari il 5 settembre 1973; (e) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani secondo le leggi naziste, non potevano godere delle prerogative e dello status di prigionieri di guerra, essendo così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, quale in particolare la Convenzione di Ginevra del 1929; (f) che il sig. MA era stato esposto a lavori forzati usuranti, senza alcuna retribuzione, senza ricevere un vitto sufficiente, senza potersi astenere dal lavoro, sì da doversi configurare la sua riduzione in schiavitù e un crimine di guerra imputabile alla Germania nazista. Ancora, l'attore ha aggiunto che la mancata percezione di qualsivoglia retribuzione o compenso per i lavori cui era stato sottoposto il genitore fosse risarcibile con la somma di €
10.000,00, considerando i dieci mesi di prigionia sofferti in che il danno non CP_1 patrimoniale sofferto dal genitore, per le condizioni di vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente in € 40.000,00, e di avere sofferto egli stesso il danno conseguente alla prematura perdita della figura genitoriale.
1.2 Il ha svolto tempestivo intervento in causa CP_2 Controparte_2 chiedendo rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del CP_2
Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel debito risarcitorio maturato nei Controparte_1 confronti delle vittime del Reich;
CP_4
- in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, da individuarsi ex art. 25 c.p.c. nel foro del luogo in cui “deve eseguirsi l'obbligazione”, coincidente con il tribunale del capoluogo di provincia ove residente il creditore (Tribunale di Lecce);
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- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente patito per la mancata percezione di qualsivoglia salario per i lavori forzati cui sarebbero stati destinati i danti causa dell'attore, essendo consentito, dall'art. 43 d.l. n. 36/2022, esclusivamente di agire «per il ristoro dei danni subìti … per la lesione di diritti inviolabili della persona». Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte non avesse dimostrato la qualità di erede, che avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum;
ha chiesto in subordine, di considerare quanto aliunde perceptum dalla parte attrice o dal di lui dante causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del CP_1
Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati» La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l , Controparte_5 ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica
Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani
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amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati». In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha così precisato la domanda nei termini di cui a seguire: «previo accertamento di quanto nel presente atto, dichiarare responsabile e condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro-tempore, e di conseguenza liquidare in favore dell'erede di MA ON, sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio (per la morte del padre, responsabilità dell'esercito tedesco) nonché iure hereditatis per come nel corpo del presente atto, la somma di €. 50.000,00 da rivalersi sul Fondo istituito presso il M.E.F., o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenere equa l'Ill.mo Giudicante, sempre oltre interessi legali per il ritardato pagamento da calcolarsi a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia nonché con la morte del deportato, comunque da contenersi complessivamente nell'importo di €. 51.900,00, anche ai fini fiscali, subiti dall'attore per le causali di cui al presente atto, al fine di ottenere il titolo necessario per poter accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra istituito presso il M.E.F., come previsto dall'art. 2 del Decreto del MEF del 28.06.2023, pubblicato in G.U. n. 152 del 01.07.2023 o comunque al fine di poter agire in via esecutiva per rivalersi s ». CP_6
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Al fine di esaminare la questione di giurisdizione che, ove risolta affermativamente, consente al tribunale di affermarsi munito della potestas iudicandi per i fatti che sono motivo del contendere, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di CP_1 indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
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Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive CP_1 del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii;
ha intimato quindi CP_1 all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli
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eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris- dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori
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universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il genitore, sebbene prigioniero di guerra, veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità, in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata, e quindi va respinta, sulla scorta di quanto recentemente affermato dalla Corte regolatrice nella sentenza sez. 3, 19/03/2025, n. 7371, resa in identico giudizio intentato dagli eredi di un militare italiano catturato all'estero e internato in fino alla morte. CP_1
La Corte ha argomentato, in particolare:
«Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la Controparte_7
in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di un'unica tesoreria,
[...] ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766).
[…] Ai fini della prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e finanze siano stabilite "a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto (...)". In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4). Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.
5. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: "per le controversie in cui CP_ sia parte il Minister conomi finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni CP_2 subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo
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Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori".
2.4 Va quindi disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede CP_4 testualmente (nelle parti d'interesse): «1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263,
[...] con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_6 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo CP_6 periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
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l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP_1 dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi
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ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del
, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 CP_6 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1 riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso « In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità, nella sentenza sopra riportata (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il può Controparte_2 essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al , in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della CP_6 condanna emessa a carico dell . CP_1
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Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il
, non ricorrono le questioni di contraddittorio Controparte_2 sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.5 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della
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società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di CP_8
e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle
[...] CP_9
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso
, 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le leggi Per_2 istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel cas del Per_2
Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di Per_3 disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, cas c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte Per_4
EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non
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può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II
- 23/03/2010, n. 36586). Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite.
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede del sig. MA ON, vantata in giudizio da
[...]
per ottenere rifusione del danno patito dal genitore, (IMI) Pt_1 Persona_5 deportato in e ivi deceduto presso un campo di lavoro. CP_1
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.». Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede di MA ON, grazie alla documentazione esibita in atti. Infatti, è documentato che: (i) è nato, il 10 febbraio 1943, da MA ON Parte_1
e (v. l'estratto per riassunto dell'atto di nascita allegato alla citazione CP_10
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introduttiva della lite, nonché estratto di famiglia storico allegato alla memoria del 4 giugno 2024); (ii) MA ON, nato a [...] il [...], arruolato nell'Esercito Italiano veniva catturato sul Fronte e internato in trovando la morte in prigionia Pt_2 CP_1 in data 20 luglio 1944 (v. foglio matricolare in allegato alla citazione); (iii) la salma venia restituita alla famiglia nell'anno 1973 (v. missiva del Ministero della Difesa, allegata alla citazione). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia figlio e discendente in linea retta di MA ON. Dimostrato il rapporto di parentela con MA ON, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice;
è appena il caso di aggiungere che, essendo il dante causa deceduto in in un contesto storico di perdurante conflitto bellico, è veramente arduo CP_1 supporre una accettazione formale ed esplicita dell'asse ereditario relitto (ove mai composto da poste attive); altrimenti detto, le condizioni del decesso portano ad escludere qualsiasi rinuncia all'eredità; d'altronde, è equipollente ad una accettazione tacita la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario. Non interessa, infine, acclarare se l'odierno attore sia, o meno, l'unico erede vivente di MA ON: è noto infatti che «ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508; v. da ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»). 3.2 È dimostrato il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'attore, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. allegato alla citazione) e perdurato dal 9 settembre 1943 al 20 luglio 1944, per un totale di 315 giorni. Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”. A termini dell'art. 1: «1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 CP_1 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di
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concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio». D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra. In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso CP_1 che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929. Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11). Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro;
inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben lontane da quelle CP_1
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che avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929. Inoltre, va detto che l'Avvocatura dello Stato, a fronte delle specifiche allegazioni della difesa attrice quanto alle condizioni di internamento del sig. MA ON, non ha contestato alcunché, salvo argomentare che la controparte non avesse assolto il proprio onere di provare il danno: trattasi di difesa di mero stile, che neppure assurge a contestazione propriamente intesa ed utile agli effetti dell'art. 115 c.p.c. («il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.»; in tali termini Cass. Sez. 6, 23/03/2022, n. 9439; «in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: così Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889). Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, e non contestati dall'Avvocatura dello Stato, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”). Il danno non patrimoniale sofferto dalla dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla morte;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di
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trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n. 33009).
3.3 Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25. Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 150,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, plausibilmente sofferto per le condizioni dell'internamento e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta fino alla morte. Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 47.250,00 (€ 150,00 x 315 giorni di internamento sofferto tra il 9 settembre 1943 e il 20 luglio 1944), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente della parte attrice, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultima.
3.4 Va inoltre riconosciuto, all'attore, il credito maturato iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
è difatti documentato che , nato [...], abbia Parte_1 perduto prematuramente e definitivamente il padre, quando aveva circa sette mesi. In tema, è principio condiviso quello secondo cui «in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)» (in tali termini è Cass. Sez. 3, 04/03/2024, n. 5769; conf. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/07/2022, n. 22397: «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo»).
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Nel caso di specie, a fronte della prova presuntiva della relazione affettiva (art. 2727 c.c.) fornita dalla stretta relazione di parentela tra l'odierno attore e il defunto ON MA, nessuna delle controparti in giudizio ha offerto la benché minima prova del contrario. Donde l'insorgenza del credito vantato, iure proprio, dall'odierno attore. In ordine al quantum debeatur, va detto che, alla stregua delle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (che prevedono il valore di punto base, aggiornato al 2025, di € 11.549,20) e considerata inoltre l'età della vittima (31) e l'età del danneggiato (inferiore a un anno) alla data del decesso, la presenza dell'altro genitore convivente, il credito che andrebbe riconosciuto all'odierno attore eccederebbe senza meno la differenza tra la somma di € 51.900,00, cui la difesa attrice ha esplicitamente circoscritto la domanda (v. le conclusioni della citazione nonché le conclusioni della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., ove si legge «.. condannare la Repubblica Federale di Germani … e di conseguenza liquidare in favore dell'erede di MA ON, sig.
, a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio … Parte_1 nonché iure hereditatis per come nel corpo del presente atto, la somma di €. 50.000,00 da rivalersi sul Fondo istituito presso il M.E.F., o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenere equa l'Ill.mo Giudicante, sempre oltre interessi legali per il ritardato pagamento da calcolarsi a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia nonché con la morte del deportato, comunque da contenersi complessivamente nell'importo di €. 51.900,00») e la somma già liquidata a titolo di rifusione del danno alla persona sofferto dal proprio genitore (€ 47.250,00). Ragione per cui, la domanda va accolta nei limiti in cui proposta (art. 112 c.p.c.), ossia per l'importo di € 51.900,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna. Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
CP_ 2 «
1. Per accedere al i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al , Controparte_2 Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di seguito, per brevità,
Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza delle condizioni, soggettive ed CP_ oggettive, previste per l'accesso al e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge
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4. Si provvede quindi come a seguire. Le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la Repubblica Federale Tedesca al pagamento, in favore di e Parte_1 per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, della somma di € 51.900,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.414,87 Controparte_2 per esborsi, € 9.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 21 giugno 2025 Il Giudice
ES MP
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti Controparte_1 nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. 2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1».