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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA OM
in esito all'udienza del 14 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 1467/2025 R.G. e al n. 3347/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]Q, Briga Marina, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dell'Avv. Leo Rosario. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Persona_1
Fiumicino. RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992) MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 18.3.2025 Parte_1
esponeva che in data 6.12.2023 aveva presentato istanza per il riconoscimento
[...] dell'invalidità totale e permanente, con diritto ad un accompagnatore ex legge n.18/80 nonché per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992; che, in seguito di tale istanza, in data 26.1.2024, era stato sottoposto a visita medico-legale dai sanitari del Centro Medico Legale
I.N.P.S. di Messina, i quali lo avevano giudicato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età - grave 100%, nonché portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92; pertanto, aveva presentato, con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. del 18.6.2024, istanza di ATP al fine di verificare il suo diritto alla prestazione richiesta;
che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma solo quelle utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92 con decorrenza dalla data dell'istanza amministrativa del
6.12.2023; che in data 24.2.2025 era stata depositata dichiarazione di dissenso alla consulenza tecnica di ufficio depositata. Contestava le conclusioni del c.t.u., rilevando di possedere una capacità visiva estremamente ridotta (OD luce OS 1/10), e di riuscire a deambulare unicamente entro un perimetro a lui familiare, avvalendosi dell'appoggio delle mani su oggetti circostanti
(tavolo, muro, letto). Rilevava, altresì, di convivere con stati di ansia, artrosi e attacco di panico,
i quali accentuavano la sua impossibilità a deambulare correttamente. Sottolineava, inoltre, che,
a causa delle predette patologie, non era in grado a provvedere autonomamente alla cura della propria persona e al mantenimento della propria salute. Lamentava, infine, che il consulente tecnico della prima fase non aveva valutato le gravi ed inemendabili patologie da cui egli risultava affetto, così come diagnosticate nella documentazione medica prodotta, né, peraltro, aveva fornito riscontro alle osservazioni formulate in relazione alla bozza di c.t.u. Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato soggetto inabile nella misura del 100% ai fini del conseguimento del diritto all'indennità d'accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che, conseguentemente, l' fosse condannato al pagamento CP_1 della sopra indicata prestazione, dovuta per legge nella misura e con la decorrenza in essa prevista, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria e spese di lite da distrarsi in favore del proprio difensore. 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 30.5.2025, eccepiva, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione nonché
l'inammissibilità della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 14.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “Artrosi poliarticolare a significativa incidenza funzionale in soggetto di anni 75 impossibilitato alla deambulazione autonoma, con cardiopatia ipertensiva, ipoacusia bilaterale, stato depressivo, visus spento occhio destro e visus residuo 1/10 occhio sinistro”
Il c.t.u., in particolare, ha osservato che il ricorrente “presenta un quadro clinico rappresentato dall' artrosi poliarticolare a significativa incidenza funzionale, dalla cardiopatia ipertensiva, dall'ipoacusia bilaterale, dallo stato depressivo, dal visus spento occhio destro e dal visus residuo di 1/10 all'occhio sinistro per il quale, a giudizio del sottoscritto, necessita di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. La patologia che indubbiamente riveste un ruolo preminente ai fini del presente giudizio medico-legale è quella che interessa
l'apparato osteo-articolare, dal momento che non consente al ricorrente di poter deambulare in maniera autonoma. Il ricorrente è affetto da malattia artrosica poliarticolare a grave incidenza funzionale che interessa il rachide cervicale, quello lombo-sacrale e le articolazioni delle ginocchia, ove ha determinato una marcata riduzione dell'articorità dei segmenti ossei interessati e suscita segni di interessamento radicolare (spinalgie pressorie, contratture antalgiche dei muscoli della doccia paravertebrale). Il Signor presenta non solo una Pt_1 grave limitazione dei movimenti articolari di flesso- estensione e di rotazione del rachide e dei movimenti articolari delle ginocchia, ove si apprezzano anche un marcato varismo, scatti e scrosci articolari, ma anche alterazioni della statica e della dinamica che non gli consentono di poter deambulare in maniera autonoma;
deambula a passi piccoli e ravvicinati per brevi tragitti, con appoggio a bastone ed assistenza di terzi, esegue i passaggi posturali in maniera lenta e con ausilio e riferisce difficoltà al mantenimento della prolungata stazione eretta.
Queste gravi alterazioni della statica e della dinamica sono indubbiamente aggravate dal visus spento dell'occhio destro e dalla grave diminuizione del visus all'occhio sinistro (1/10), in quanto compromettono ulteriormente la capacità di movimento e di spostamento, esponendo il ricorrente a rischio di cadute. Il Signor da epoca non meglio specificata, riferisce Pt_1 progressiva diminuizione del visus in entrambi gli occhi causata da una corioidosi miopica e da glaucoma, che nel corso degli anni ha causato la perdita del visus all'occhio destro ed un residuo visivo all'occhio sinistro di 1/10, che consente una acuità visiva ridotta, con evidente difficoltà a compiere le attività della vita quotidiana che richiedono una acutezza visiva ottimale, difficoltà a vedere in profondità, ad identificare in tempo eventuali ostacoli e/o inciampi, che possano compromettere la stabilità durante la marcia. Il ricorrente soffre anche di ipoacusia bilaterale, di stato depressivo e di cardiopatia ipertensiva che, nonostante la terapia praticata, causa facile affaticabilità dopo modesti sforzi fisici” ed ha motivatamente concluso rilevando che tali patologie rendono necessaria un'assistenza continua non permettendogli di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana, ma solo a decorrere da febbraio 2025. Il c.t.u. ha altresì confermato che dette patologie sono tali da determinare nel ricorrente una riduzione dell'autonomia personale tale da ricorrere le condizioni di gravità previste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con la medesima decorrenza.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che possiede il requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 con decorrenza da febbraio 2025. 6.- Va, poi, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. CP_1
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato (successivo alla domanda amministrativa ma comunque antecedente al deposito del ricorso di merito) giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di tre quarti delle spese di giudizio relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Leo Rosario, sussistendo le dichiarazioni di rito.
8.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 18.6.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 18.3.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere da febbraio 2025; - condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1 merito, che liquida – già ridotte – in euro 10,75 a titolo di c.u. ed in euro 673,87 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Leo
ROSARIO, compensando la restante quota e le spese di lite relative alla fase sommaria;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 15 ottobre 2025 Il Giudice del
Lavoro
RA OM