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23 febbraio 1994
23 febbraio 1994
Art. 2. 1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subi'to che porto' alla privazione della liberta' ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980 , si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali".
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980 , si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali".
Commentari • 6
- 1. D.L. 193/2016: la rottamazione dei ruoli affidata agli agenti della riscossioneClaudia Tufano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
L'art. 6 del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, regola la c.d. definizione agevolata, uno strumento di cui il contribuente, che abbia un carico incluso in ruoli affidati agli agenti della riscossione, può servirsi per pagare gradualmente l'importo senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre per le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Si tratta, quindi, di una riduzione delle somme da pagare di cui può beneficiare il contribuente che ha ricevuto avvisi e cartelle di pagamento negli anni tra il 2000 e 2015, …
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Giurisprudenza • 143
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 06/07/2017, n. 333Provvedimento: […] XX – della Commissione per le provvidenze agli ex deportati in ordine alla concessione del beneficio della contribuzione figurativa ex legge n. 791 del 1980 sulla posizione INPS previsto dall'art. 2 della legge n. 94/1994. […] In data 31 ottobre 2014 è altresì pervenuta memoria di parte ricorrente con la quale si rappresenta anzitutto che la Commissione per i perseguitati politici antifascisti o razziali ha emesso due delibere con cui ha concesso alla sig.ra XX in riversibilità i benefici previdenziali ex art. 2 della legge n. 94 del 1994 sulla posizione del marito, sig. […]Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- art. 327 c.p.c.·
- art. 116 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- art. 1 l. 94/1994·
- art. 2729 c.c.·
- prova indiziaria·
- deportazione campo sterminio·
- art. 2909 c.c.·
- presunzione semplice·
- assegno vitalizio KZ·
- contribuzione figurativa