Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94
Articolo 1Articolo 3
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23 febbraio 1994
Art. 2. 1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subi'to che porto' alla privazione della liberta' ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980 , si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali".
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994
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