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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NN VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI AR EM Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALA
[...] C.F._1
NO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ) anche in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di società incorporante Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TACCETTI
[...] P.IVA_2
EL ( , C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
DE IT SA ( ) e dell'avv. DE IT C.F._4
PO ( ), C.F._5 appellate Conclusioni per titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis reiectis:
[...]
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1484/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Maione Mannamo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14052/18, depositata in cancelleria in data 17/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come appresso si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle controparti dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
“1 per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, dichiarare la nullità del contratto stesso, nonché nulle, invalide ed improduttive di effetti le sue clausole che prevedono interessi passivi, di mora, spese, commissioni, penali, ecc perché contrarie alla normativa anti usura e per l'effetto dichiarare ai sensi di legge non dovuto alcun interesse,
- Gradatamente, ancora nel merito, e sempre con rispettosa riserva di gravame, dichiarare l'insussistenza del presunto credito vantato dalle banche convenute;
- Previo ricalcolo delle rispettive partite di dare ed avere del rapporto di mutuo […] condannare le convenute in solido tra loro alla ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte dal signor nella misura di Parte_1
€ 540.529,34 o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o la loro imputazione a pagamento del capitale;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico-finanziari normativi ed i criteri contabili applicati in concreto compara ili con quelli corretti”. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie e non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
“Si chiede ammettersi CTU contabile onde determinare il tasso effettivo globale applicato dalla per verificare l'eventuale superamento del tasso CP_1 soglia previsto dalla L. 108/96, nonché al fine del ricalcolo del saldo non tenendo conto di tutti gli addebiti illegittimamente operati dalla nonché CP_1 pag. 2/20 delle previsioni contrattuali nulle per superamento del tasso soglia;
Si chiede, ai sensi dell'art 1 c p c , che venga ordinata all'opposta l'esibizione degli estratti conto, degli scalari trimestral[i], nonché di tutta la documentazione nella quale sono registrate le operazioni effettuate in attuazione di tutti i sopra citati rapporti di conto per l'intera loro durata, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale mancato e/o parziale deposito»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 di Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito, respingere l'impugnazione di in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Podere Montese di Davide Carpitelli, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1484/2023 perché infondata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, condannare (quale incorporante di Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4
a pagare e rimborsare ogni somma che la fosse dichiarata tenuta CP_2
a corrispondere a parte appellante;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite»; per «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni nuove ex adverso formulate;
NEL MERITO: respingere integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e inammissibile, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata NEL MERITO IN IPOTESI: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie riferite a somme erogate oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione;
Nel merito in via principale: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e prescritte. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e/o avversarie in genere, escludere qualsiasi forma di pag. 3/20 solidarietà, e per l'effetto limitare il quantum liquidato alla quota di partecipazione di ciascuna banca al pool e alla somma che risulterà in corso di causa, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva della comparente e\o in genere l'infondatezza delle domande Controparte_3 svolte nei propri confronti per le somme addebitate e/o in genere pagate dall'attrice sino al 13 giugno 2010 compreso. Il tutto con interessi legali, per parte avversa, a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare».
Rilevato
titolare dell'impresa individuale (nel Parte_1 Parte_1 prosieguo o parte appellante), ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1484 del 2023 del Tribunale di Firenze, con la quale sono state rigettate le domande dallo stesso formulate, volte a sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 19460 racc. n. 3003 del 15 gennaio 2007 e del successivo atto integrativo del 22 maggio 2009 – stipulati con
[...]
poi denominata Controparte_5 Controparte_2
(nel prosieguo , in pool con
[...] CP_2 Controparte_6
(oggi fusa per incorporazione a nel Controparte_1
Contr prosieguo – per mancata/erronea indicazione dell'i.s.c., per contrarietà alle norme di buona fede contrattuale, nonché per nullità delle clausole che prevedono interessi passivi, di mora, spese, commissioni, penali, perché contrarie alla normativa antiusura. ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 CP_2
Contr deducendo:
- di aver stipulato in data 15 gennaio 2007, con gli istituti di credito sopra menzionati, un mutuo ipotecario «di originarie Euro 1.300.000,00, [… con] un piano di ammortamento di 60 rate semestrali, con un tasso di interesse convenuto nella misura variabile dell'euribor sei mesi più uno spread di punti 1,10 per un tasso nominale del 5,05%»;
pag. 4/20 - di aver stipulato, in data 22 maggio 2009, un atto integrativo che prendeva atto del «debito residuo di € 1.280.183,30 al 30/06/2008», prevedendo «un piano di ammortamento di 60 rate semestrali ad un tasso di interesse convenuto nella misura variabile dell'Irs euro a 5 anni più uno spread di punti 1,10 per un tasso nominale del 4,34%: [… estendendo la] variazione del tasso […] a 5 anni»;
- di aver regolarmente pagato le rate scadute al 30 giugno 2018 e contabilizzate fino al 31 dicembre 2017;
- che il «credito degli Istituti convenuti [… fosse] di gran lunga inferiore a quello dagli stessi vantato e di cui al piano di ammortamento».
domandava pertanto la «ripetizione delle somme Parte_1 illegittimamente corrisposte (e la loro imputazione a sorte capitale) e la rideterminazione dell'effettivo residuo debito». A tal fine produceva una perizia di parte che quantificava il suo credito in euro 540.529,34 – o nella minor somma da accertarsi mediante c.t.u. – e domandando ex art. 210
c.p.c. «l'esibizione degli estratti conto, degli scalari trimestrale, nonché di tutta la documentazione nella quale sono registrate le operazioni effettuate in attuazione di tutti i sopra citati rapporti di conto per l'intera loro durata, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale mancato e/o parziale deposito».
Contr Si costituivano in giudizio e contestando quanto CP_2
Contr dedotto e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate;
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva poiché in data 14 giugno 2010 aveva trasferito la sua quota del rapporto in parola a
(oggi incorporata per fusione in Controparte_4 Controparte_3
in prosieguo ) a seguito di cessione di ramo d'azienda.
[...] CP_3
A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio , CP_3 aderendo alle argomentazioni delle altre convenute.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il Tribunale ha Contr ritenuto preliminarmente che vi fosse la legittimazione passiva di «in pag. 5/20 quanto destinataria dell'impugnativa negoziale da parte dell'attore; quale soggetto contraente, la pretesa avente ad oggetto la nullità del contratto o di singole clausole di esso doveva essere indirizzata solo ed esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto, non certo del cessionario de credito, visto che questi si è reso acquirente solo delle attività ma non è subentrato nel rapporto contrattuale, stante il mancato assenso del contraente ceduto».
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che fosse «destituita di fondamento Part
[…] la tesi della nullità del contratto per omessa o errata indicazione dell' nel documento di sintesi in quanto [… lo stesso rappresenta] un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, […] come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, […]». Il giudice di prime cure ha altresì rigettato la doglianza relativa alla nullità del contratto per violazione delle regole di comportamento secondo i principi di buona fede e correttezza, «essendo pacifico che la violazione di regole comportamentali non può condurre ad una declaratoria di nullità del contratto ma, al più, al risarcimento del danno […] non richiesto in questo giudizio». Circa gli «interessi moratori- supposti usurari», ha ritenuto che gli stessi si attestassero «ben al di sotto delle soglie previste dall'art. 2 co 4 legge n. 108/1996».
Chiamato a valutare se la «commissione dovuta alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo debba considerarsi incidente sulla quantificazione del T.E.G. nel contratto in oggetto», il Tribunale ha ritenuto che essa «può […] sussumersi nella fattispecie della multa penitenziale, quale corrispettivo del diritto di recesso concesso ad una delle parti, a norma dell'art. 1373 co. III c.c.» e conseguentemente non può essere incidente sulla quantificazione del t.e.g.
In considerazione del «piano di ammortamento, redatto secondo la tipologia delle rate costanti, c.d. 'alla francese'», il primo giudice ha ritenuto che «non esiste[sse] alcuna capitalizzazione infra-annuale degli interessi ma pag. 6/20 solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi».
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico dell'odierno appellante, anche quanto a quelle sopportate dalla terza chiamata.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di impugnazione):
1. «Contestazioni in relazione alle considerazioni svolte dal Giudicante a quo circa l'anatocismo ed il piano di ammortamento c.d. alla francese»;
2. «Contestazioni in merito alla mancata valutazione delle obiezioni circa l'assenza di pattuizione degli interessi ai sensi ex art. 1284 c.c.»;
3. «Contestazioni in merito alla commissione dovuta alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo ed incidenza nella quantificazione del T.E.G.»;
4. «Contestazioni in merito alla mancata ammissione della CTU ovvero alla omessa precisazione di idonee motivazioni che legittimassero la decisione nonché mancata valutazione della relazione di parte».
Contr Si sono costituite e , protestando l'infondatezza dell'appello, CP_3
Contr chiedendo, in via subordinata, la condanna di «a Controparte_3 pagare e rimborsare ogni somma che la fosse dichiarata tenuta a CP_2 corrispondere a parte appellante» e chiedendo di «accertare e CP_3 dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie riferite a somme pag. 7/20 erogate oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione» e di
«accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione», nonché, in via subordinata, di «escludere qualsiasi forma di solidarietà, e per l'effetto limitare il quantum liquidato alla quota di partecipazione di ciascuna banca al pool e alla somma che risulterà in corso di causa, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva della comparente
[...]
e/o in genere l'infondatezza delle domande svolte nei propri CP_3 confronti per le somme addebitate e/o in genere pagate dall'attrice sino al 13 giugno 2010 compreso».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 13 novembre.
Considerato
1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da con riferimento al primo e al secondo motivo, CP_3 in quanto configurerebbero un'eccezione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.
Sin dal primo grado, infatti, l'odierno appellante aveva posto il tema della nullità, invalidità, improduttività di effetti di «clausole che prevedono interessi passivi, di mora, spese, commissioni penali, ecc. perché contrarie alla normativa anti usura […]» in relazione al mutuo oggetto del presente giudizio e in correlazione a un piano di ammortamento alla francese e all'indeterminabilità delle stesse clausole, dal momento che «non viene indicato il criterio che presiede la determinazione del valore della rata riportata in contratto, non è espresso il regime finanziario applicato, né tanto meno si conviene espressamente il calcolo degli interessi riferito al debito pag. 8/20 residuo» (prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 29-30 luglio 2020, fascicolo di primo grado, . Parte_1
2. Passando al merito, con il primo motivo di gravame l'odierno appellante lamenta che il Tribunale, non abbia esposto «una puntuale conclusione rispetto al petitum ed all[a] causa petendi avanzate dall'[…]odierna parte appellante ma piuttosto [… abbia arrestato] il proprio discernimento ad un discorso generico ed astratto sull'anatocismo, limitando dunque detta risposta – in modo inconferente e lontano dalla domanda – al piano di ammortamento alla francese». Sostiene infatti che Parte_1
«giammai aveva sostenuto che nel piano di ammortamento alla francese vi fosse tout court la presenza dell'anatocismo», mentre «le doglianze eccepite in primo grado circa il piano di ammortamento derivavano sic et simpliciter dall'omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse e dall'applicazione surrettizia, illegittima e non pattuita della capitalizzazione composta (insita ex tabulas nella formula algoritmo utilizzato dalla banca per il calcolo della rata), nonché della mancanza di pattuizione sul prezzo e sulla determinazione della obbligazione accessoria degli interessi».
L'appellante sostiene dunque che «nel caso di specie l'anatocismo fosse insito matematicamente nella formula che la mutuante utilizzava per calcolare la rata (dato Capitale, tasso di interesse e numero di rate)» e che «il frazionamento [… dell'obbligo restitutorio] non ha una univocità di
“frazionamento”, perché per una rata costante calcolata con il regime composto, esistono infiniti modi di distinguere tra quota capitale ed interessi, e la banca semplicemente sceglie di imputare ad interessi tanta parte della rata quanta possa apparire che quella parte di interessi sia calcolata sul debito residuo»; sostiene pertanto che «le modalità di tale frazionamento devono essere sottoscritte», altrimenti «rimane indeterminato il momento in cui era stata definita [… l'] obbligazione così come rimane indeterminato il momento in cui era stato quantificato l'ammontare degli interessi, della obbligazione accessoria». pag. 9/20 Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la «mancata valutazione delle obiezioni circa l'assenza di pattuizione degli interessi ai sensi [… dell']art. 1284 c.c.». Sostiene che «nel contratto di mutuo con rimborso graduale oggetto del presente procedimento, non vi è mai la pattuizione della modalità operativa con cui – una volta stabilito un Tasso
Annuo Nominale, il Capitale ed il numero di rate – deve essere calcolata l'obbligazione accessoria degli interessi ex art. 1284 c.c.». Precisa l'odierna appellante che dalla lettura del contratto può desumersi «il consenso sul capitale, sul tasso di interesse, sul numero di rate, ma non sull'algoritmo matematicamente necessario a calcolare la rata definita in contratto (la prima rata del 31/12/2007) pari ad euro 45.838,66 (che equivaleva a dire che la banca non avesse previsto se il tasso percentuale dovesse applicarsi sulla quota capitale in scadenza con la singola rata – regime semplice – o sul debito residuo non scaduto - regime composto). Con le variabili indipendenti
(capitale 1.300.000,00, tasso 5,5452% e numero di rate 60), se fosse stato convenuto il regime composto la rata sarebbe stata pari, come effettivamente
è stata, ad euro 45.838,66, mentre se fosse stata convenuta la formula del regime semplice, sarebbe stata pari ad euro 32.192,88: in assenza di convenzione, ed in assenza di UNIVOCITÀ di esito della rata, date le variabili indipendenti, la clausola che computa la obbligazione è del tutto indeterminata». Quindi, secondo l'appellante, «nel contratto de quo non vi è indicato se il tasso espresso in termini percentual[i], su cui il mutuatario ha dato il suo consenso, debba essere applicato sul capitale in scadenza con la singola rata (regime semplice previsto dall'ordinamento) o se debba essere imputato al debito residuo che ancora deve andare in scadenza (regime composto)».
Le doglianze, stante la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente e sono infondate.
Giova rammentare che la Suprema Corte, pronunciando su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha stabilito che «[i]n tema di pag. 10/20 mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti», laddove «il contratto di mutuo», pur omettendole,
«contenga le indicazioni proprie del tipo legale […], cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in massima e in motivazione). Il principio è esteso anche ai mutui a tasso variabile dal momento che «la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso […] potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n. 7382 del 2025, in massima).
Da quanto prodotto in giudizio emerge che CP_2 CP_6
e hanno sottoscritto il contratto di mutuo n. 3003,
[...] Parte_1 garantito da ipoteca, in data 15 gennaio 2007 per complessivi euro
1.300.000,00 ripartito tra gli istituti sopra menzionati per il 50% ciascuno pag. 11/20 (art. 1). All'art. 5 del contratto si legge che «[l]a “Parte Mutuataria” si obbliga a rimborsare il finanziamento entro il 31 dicembre 2036, mediante pagamento delle quote di capitale previste nel piano di ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera “C” nonché a corrispondere, insieme alle quote di capitale suindicate, gli interessi, in via semestrale posticipata, calcolati […] con divisore 365 […] al tasso determinato come precisato al precedente art. 4. […]» (doc. 1 prodotto con l'atto di citazione in primo grado,
. Parte_1
Il sopra menzionato allegato “C” elenca le 60 rate semestrali, le quote capitali crescenti suddivise in 60 rate e l'art. 4, rubricato “Tasso di interesse” stabilisce che «[l]a presente operazione viene regolata: a) fino alla scadenza del 30 giugno 2007 […] al tasso nominale annuo del 5,05% […]; b) successivamente, al tasso nominale annuo determinato […] per ciascun semestre mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento, secondo il regolamento che […] si allega al presente contratto sotto la lettera “B”. La componente fissa richiamata nel regolamento stesso viene stabilita nella misura dell'1,10% […] annuo». L'allegato “B” del contratto, che costituisce il
“regolamento per il pagamento degli interessi”, stabilisce che:
− «Il pagamento degli interessi […] avverrà in via semestrale posticipata alle scadenze del 30/06 e del 31/12 di ciascun anno»;
− «Successivamente al termine indicato in contratto (art. 4) il tasso di interesse nominale annuo posticipato verrà rideterminato per ogni semestre come segue: Tasso EURIBOR […] a 6 mesi, rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di gestione dell'EURIBOR […] aumentato di
1,10 punti percentuali […]» (docc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione in primo grado, . Parte_1
L'art. 9 del contratto in parola dispone infine che «[l]'indicatore sintetico di costo (ISC), sulla base di quanto suaccennato e degli altri parametri che in forza della vigente normativa […] concorrono […] a determinare la misura,
pag. 12/20 viene a determinarsi nel 5,254% […]. La parte beneficiaria prende, inoltre, atto che al momento della conclusione del contratto il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse applicato all'operazione è il seguente:
3,95% […]» (doc. 1 prodotto con l'atto di citazione in primo grado, Pt_1
.
[...]
In data 22 maggio 2009 le parti hanno modificato il contratto per il finanziamento «residuato a complessivi € 1.280.183,30» come segue: «Il finanziamento […] dovrà essere rimborsato entro il 31.12.2036 alle scadenze e per gli importi previsti al piano di ammortamento che si allega […] in sostituzione ad ogni effetto del piano di ammortamento allegato sotto lettera
“c” al contratto del 15/07/2007. Alle medesime scadenze indicate nel nuovo
[…] allegato piano di rimborso dovranno essere corrisposti alla “ […] e CP_1 fino alla scadenza del primo quinquennio pattuita nel 30 giugno 2013 interessi posticipati calcolati al tasso nominale annuo del 4,34%; successivamente il tasso nominale annuo che regolerà l'operazione varierà ogni quinquennio sulla base dell'IRS […] lettera EURO a cinque anni, rilevato
[…] e pubblicato dal “Sole 24 ore” […] e maggiorato di uno spread annuo del
1,10% come [già] previsto nel contratto […] del 15/01/2007. […]. Il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta alle “Banche” determinerà
l'applicazione degli interessi di mora […] calcolati al tasso e secondo le modalità precisate nell'originario contratto […] e nel capitolato». (docc. 6, 7 e
8 prodotti con l'atto di citazione in primo grado, . Nel Parte_1 documento di sintesi si legge più schematicamente che il tasso annuo nominale è del 4,340% fisso fino al 30 giugno 2013, il tasso nominale di primo periodo è del 6,220% nominale annuo posticipato, il piano di ammortamento suddiviso in 57 rate decorrenti dal 31/12/2008 al
31/12/2036 riporta la quota capitale via via crescente (docc. 6, 7 e 8 prodotti con l'atto di citazione in primo grado, . Parte_1
Dal contratto prodotto in giudizio e dalle sue successive integrazioni emergono tutti gli elementi che consentono la determinabilità dell'oggetto del pag. 13/20 contratto ossia, l'importo erogato (inizialmente euro 1.300.000,00), la durata del prestito (dal 12 febbraio 2007, data della prima erogazione a saldo, al 31 dicembre 2036), la periodicità del rimborso (rate semestrali le cui singole scadenze sono indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto, allegato “C” e dal piano di ammortamento che lo sostituisce a seguito dell'integrazione contrattuale) e il tasso d'interesse predeterminato (in base all'ultima integrazione, fino alla scadenza del primo quinquennio pattuita nel
30 giugno 2013 nella misura del 4,34%, con successive variazioni ogni quinquennio sulla base dell'IRS, lettera EURO a cinque anni, rilevato e pubblicato dal “Sole 24 ore” e maggiorato di uno spread annuo del 1,10%).
Emerge quindi chiaramente che il contratto e la sua integrazione contengono gli elementi necessari affinché il mutuatario possa
«rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione» pur in mancanza di una mera «ipotesi proiettiva» delle quote di interessi (citando nuovamente le parole della Corte di legittimità sopra indicata).
Pertanto, non residuano dubbi sulla determinatezza o, comunque, determinabilità dell'oggetto del contratto sia nel periodo in cui il contratto è stato regolato da interesse a tasso fisso che nel successivo periodo, nel quale il contratto è stato governato da interessi a tasso variabile.
Tuttavia ritiene che «nel caso di specie l'anatocismo Parte_1 fosse insito matematicamente nella formula che la mutuante utilizzava per calcolare la rata (dato Capitale, tasso di interesse e numero di rate), ossia la formula [… che contiene] l'algoritmo del regime composto che prevede […] che il numero delle rate sia posto a fattor potenza, circostanza che algebricamente riferisce il tasso, a partire della rata n. 2, al montante precedente, con conseguente automatica formazione di interessi secondari».
È la stessa Corte di legittimità nella già rammentata sentenza resa a sezioni unite a precisare che «la capitalizzazione composta è […] del tutto pag. 14/20 eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato
[…]». Evidenzia la medesima Corte che «il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo […]». (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, cit., in motivazione).
La Suprema Corte è molto chiara nel precisare che «[l]'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale […], sia al controllo di meritevolezza del contratto […].
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti […] non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto» (Cass., ss. uu., cit., n. 15130 del 2024, sempre in motivazione).
In altre parole «il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in pag. 15/20 equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto». Giova precisare che
«tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima» (Cass. n. 7382 del 2025, cit., in motivazione).
Parte appellante sostiene che nel contratto non sia indicato «se il tasso espresso in termini percentuale, su cui il mutuatario ha dato il suo consenso, debba essere applicato sul capitale in scadenza con la singola rata
(regime semplice previsto dall'ordinamento) o se debba essere imputato al debito residuo che ancora deve andare in scadenza (regime composto)».
Dal piano di ammortamento iniziale – nonché da quelli successivamente approvati in virtù delle integrazioni – emerge chiaramente la periodicità semestrale delle rate così come il residuo sul quale di volta in volta calcolare gli interessi (docc. 1, 2, 6, 7 e 8 prodotti con l'atto di citazione in primo grado, . In altre parole, i piani di ammortamento indicano, Parte_1 quale valore sul quale per ogni periodo sono calcolati gli interessi, proprio il capitale residuo, circostanza che dimostra che essi non sono prodotti da altri interessi, né scaduti né a scadere.
Alla luce di quanto precede, i motivi devono essere rigettati. pag. 16/20 3. Con il terzo motivo di gravame, l'odierna appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'incidenza sulla quantificazione del t.e.g. della commissione dovuta al mutuante in caso di estinzione anticipata.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe richiamato Parte_1
«pleonasticamente un controverso indirizzo giurisprudenziale senza valutare concretamente il caso di specie e l'incidenza negativa che tale commissione porta sugli interessi [del », secondo il quale «la valutazione di Parte_1 tale commissione ovvero […] la sua incidenza sul T.E.G. non possa essere fatta prescindendo dal fatto che il mutuo oggetto di causa prevede un ammortamento c.d. alla “francese” o a rate costanti [… regime che] risulta de facto, sic et simpliciter, sconveniente per il mutuatario che intende estinguere anticipatamente il mutuo: infatti quest'ultimo, avendo pagato inizialmente solo gli interessi si troverà ad estinguere solo capitale, non potendo quindi risparmiare sugli interessi in forza appunto dell'estinzione anticipata».
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la Corte di cassazione ha evidenziato che «[i]n tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352 del 2022, in massima). Nella medesima decisione la Corte ha evidenziato come sia importante ribadire la
«differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi […]»; ciò ribadisce «il principio di pag. 17/20 simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni […]». Precisa pertanto la Corte che la commissione per estinzione anticipata «costituisce […] una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio» e «proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà»; tale commissione è solo «indirettamente» collegata all'erogazione del credito «non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello» (Cass. n. 7352 del 2022, in motivazione). ritiene tuttavia che in un contratto di mutuo con Parte_1 ammortamento “alla francese” non considerare tale commissione ai fini del calcolo del t.e.g. «risult[i] de facto, sic et simpliciter, sconveniente per il mutuatario che intende estinguere anticipatamente il mutuo».
Tuttavia, come sopra ricordato, a prescindere dal piano di ammortamento, è il mutuatario che sceglie di far valere la «clausola penale di recesso» per «liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi». Laddove tale convenienza non sia ravvisata il mutuatario è libero di non far valere la clausola.
La censura è pertanto priva di pregio.
4. Con il quarto motivo di censura lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia errato per non aver precisato le «ragioni che lo hanno condotto a negare l'ammissione della CTU, sia per il discernimento svolto per pag. 18/20 la definizione del presente giudizio, mediante la propria scienza privata ovvero senza di un opportuno supporto tecnico».
Il motivo è assorbito.
Una volta esclusa la fondatezza dei motivi di appello, alla stregua delle motivazioni giuridiche esposte, coerenti con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità passati in rassegna, l'espletamento della consulenza tecnica risulta all'evidenza del tutto superfluo ai fini del decidere.
5. Risulta parimenti assorbita l'eccezione, sollevata da in via CP_3 preliminare, relativa alla prescrizione di somme erogate oltre un decennio prima della notificazione dell'atto di citazione, così come quella relativa alla prescrizione di interessi maturati oltre un quinquennio prima.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 520.001,00 – euro
1.000.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da titolare dell'impresa Parte_1 individuale avverso la sentenza n. 1484 del 2023 del Parte_1
Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna titolare dell' Parte_1 Parte_1
a rifondere a e a
[...] Controparte_1
pag. 19/20 le spese di lite, che liquida in euro 9.256,00 Controparte_3 ciascuna, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI AR EM NN VE
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NN VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI AR EM Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALA
[...] C.F._1
NO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ) anche in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di società incorporante Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TACCETTI
[...] P.IVA_2
EL ( , C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
DE IT SA ( ) e dell'avv. DE IT C.F._4
PO ( ), C.F._5 appellate Conclusioni per titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis reiectis:
[...]
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1484/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Maione Mannamo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14052/18, depositata in cancelleria in data 17/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come appresso si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle controparti dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
“1 per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, dichiarare la nullità del contratto stesso, nonché nulle, invalide ed improduttive di effetti le sue clausole che prevedono interessi passivi, di mora, spese, commissioni, penali, ecc perché contrarie alla normativa anti usura e per l'effetto dichiarare ai sensi di legge non dovuto alcun interesse,
- Gradatamente, ancora nel merito, e sempre con rispettosa riserva di gravame, dichiarare l'insussistenza del presunto credito vantato dalle banche convenute;
- Previo ricalcolo delle rispettive partite di dare ed avere del rapporto di mutuo […] condannare le convenute in solido tra loro alla ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte dal signor nella misura di Parte_1
€ 540.529,34 o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o la loro imputazione a pagamento del capitale;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico-finanziari normativi ed i criteri contabili applicati in concreto compara ili con quelli corretti”. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie e non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
“Si chiede ammettersi CTU contabile onde determinare il tasso effettivo globale applicato dalla per verificare l'eventuale superamento del tasso CP_1 soglia previsto dalla L. 108/96, nonché al fine del ricalcolo del saldo non tenendo conto di tutti gli addebiti illegittimamente operati dalla nonché CP_1 pag. 2/20 delle previsioni contrattuali nulle per superamento del tasso soglia;
Si chiede, ai sensi dell'art 1 c p c , che venga ordinata all'opposta l'esibizione degli estratti conto, degli scalari trimestral[i], nonché di tutta la documentazione nella quale sono registrate le operazioni effettuate in attuazione di tutti i sopra citati rapporti di conto per l'intera loro durata, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale mancato e/o parziale deposito»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 di Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito, respingere l'impugnazione di in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Podere Montese di Davide Carpitelli, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1484/2023 perché infondata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, condannare (quale incorporante di Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4
a pagare e rimborsare ogni somma che la fosse dichiarata tenuta CP_2
a corrispondere a parte appellante;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite»; per «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni nuove ex adverso formulate;
NEL MERITO: respingere integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e inammissibile, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata NEL MERITO IN IPOTESI: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie riferite a somme erogate oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione;
Nel merito in via principale: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e prescritte. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e/o avversarie in genere, escludere qualsiasi forma di pag. 3/20 solidarietà, e per l'effetto limitare il quantum liquidato alla quota di partecipazione di ciascuna banca al pool e alla somma che risulterà in corso di causa, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva della comparente e\o in genere l'infondatezza delle domande Controparte_3 svolte nei propri confronti per le somme addebitate e/o in genere pagate dall'attrice sino al 13 giugno 2010 compreso. Il tutto con interessi legali, per parte avversa, a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare».
Rilevato
titolare dell'impresa individuale (nel Parte_1 Parte_1 prosieguo o parte appellante), ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1484 del 2023 del Tribunale di Firenze, con la quale sono state rigettate le domande dallo stesso formulate, volte a sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 19460 racc. n. 3003 del 15 gennaio 2007 e del successivo atto integrativo del 22 maggio 2009 – stipulati con
[...]
poi denominata Controparte_5 Controparte_2
(nel prosieguo , in pool con
[...] CP_2 Controparte_6
(oggi fusa per incorporazione a nel Controparte_1
Contr prosieguo – per mancata/erronea indicazione dell'i.s.c., per contrarietà alle norme di buona fede contrattuale, nonché per nullità delle clausole che prevedono interessi passivi, di mora, spese, commissioni, penali, perché contrarie alla normativa antiusura. ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 CP_2
Contr deducendo:
- di aver stipulato in data 15 gennaio 2007, con gli istituti di credito sopra menzionati, un mutuo ipotecario «di originarie Euro 1.300.000,00, [… con] un piano di ammortamento di 60 rate semestrali, con un tasso di interesse convenuto nella misura variabile dell'euribor sei mesi più uno spread di punti 1,10 per un tasso nominale del 5,05%»;
pag. 4/20 - di aver stipulato, in data 22 maggio 2009, un atto integrativo che prendeva atto del «debito residuo di € 1.280.183,30 al 30/06/2008», prevedendo «un piano di ammortamento di 60 rate semestrali ad un tasso di interesse convenuto nella misura variabile dell'Irs euro a 5 anni più uno spread di punti 1,10 per un tasso nominale del 4,34%: [… estendendo la] variazione del tasso […] a 5 anni»;
- di aver regolarmente pagato le rate scadute al 30 giugno 2018 e contabilizzate fino al 31 dicembre 2017;
- che il «credito degli Istituti convenuti [… fosse] di gran lunga inferiore a quello dagli stessi vantato e di cui al piano di ammortamento».
domandava pertanto la «ripetizione delle somme Parte_1 illegittimamente corrisposte (e la loro imputazione a sorte capitale) e la rideterminazione dell'effettivo residuo debito». A tal fine produceva una perizia di parte che quantificava il suo credito in euro 540.529,34 – o nella minor somma da accertarsi mediante c.t.u. – e domandando ex art. 210
c.p.c. «l'esibizione degli estratti conto, degli scalari trimestrale, nonché di tutta la documentazione nella quale sono registrate le operazioni effettuate in attuazione di tutti i sopra citati rapporti di conto per l'intera loro durata, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale mancato e/o parziale deposito».
Contr Si costituivano in giudizio e contestando quanto CP_2
Contr dedotto e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate;
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva poiché in data 14 giugno 2010 aveva trasferito la sua quota del rapporto in parola a
(oggi incorporata per fusione in Controparte_4 Controparte_3
in prosieguo ) a seguito di cessione di ramo d'azienda.
[...] CP_3
A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio , CP_3 aderendo alle argomentazioni delle altre convenute.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il Tribunale ha Contr ritenuto preliminarmente che vi fosse la legittimazione passiva di «in pag. 5/20 quanto destinataria dell'impugnativa negoziale da parte dell'attore; quale soggetto contraente, la pretesa avente ad oggetto la nullità del contratto o di singole clausole di esso doveva essere indirizzata solo ed esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto, non certo del cessionario de credito, visto che questi si è reso acquirente solo delle attività ma non è subentrato nel rapporto contrattuale, stante il mancato assenso del contraente ceduto».
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che fosse «destituita di fondamento Part
[…] la tesi della nullità del contratto per omessa o errata indicazione dell' nel documento di sintesi in quanto [… lo stesso rappresenta] un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, […] come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, […]». Il giudice di prime cure ha altresì rigettato la doglianza relativa alla nullità del contratto per violazione delle regole di comportamento secondo i principi di buona fede e correttezza, «essendo pacifico che la violazione di regole comportamentali non può condurre ad una declaratoria di nullità del contratto ma, al più, al risarcimento del danno […] non richiesto in questo giudizio». Circa gli «interessi moratori- supposti usurari», ha ritenuto che gli stessi si attestassero «ben al di sotto delle soglie previste dall'art. 2 co 4 legge n. 108/1996».
Chiamato a valutare se la «commissione dovuta alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo debba considerarsi incidente sulla quantificazione del T.E.G. nel contratto in oggetto», il Tribunale ha ritenuto che essa «può […] sussumersi nella fattispecie della multa penitenziale, quale corrispettivo del diritto di recesso concesso ad una delle parti, a norma dell'art. 1373 co. III c.c.» e conseguentemente non può essere incidente sulla quantificazione del t.e.g.
In considerazione del «piano di ammortamento, redatto secondo la tipologia delle rate costanti, c.d. 'alla francese'», il primo giudice ha ritenuto che «non esiste[sse] alcuna capitalizzazione infra-annuale degli interessi ma pag. 6/20 solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi».
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico dell'odierno appellante, anche quanto a quelle sopportate dalla terza chiamata.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di impugnazione):
1. «Contestazioni in relazione alle considerazioni svolte dal Giudicante a quo circa l'anatocismo ed il piano di ammortamento c.d. alla francese»;
2. «Contestazioni in merito alla mancata valutazione delle obiezioni circa l'assenza di pattuizione degli interessi ai sensi ex art. 1284 c.c.»;
3. «Contestazioni in merito alla commissione dovuta alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo ed incidenza nella quantificazione del T.E.G.»;
4. «Contestazioni in merito alla mancata ammissione della CTU ovvero alla omessa precisazione di idonee motivazioni che legittimassero la decisione nonché mancata valutazione della relazione di parte».
Contr Si sono costituite e , protestando l'infondatezza dell'appello, CP_3
Contr chiedendo, in via subordinata, la condanna di «a Controparte_3 pagare e rimborsare ogni somma che la fosse dichiarata tenuta a CP_2 corrispondere a parte appellante» e chiedendo di «accertare e CP_3 dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie riferite a somme pag. 7/20 erogate oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione» e di
«accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione», nonché, in via subordinata, di «escludere qualsiasi forma di solidarietà, e per l'effetto limitare il quantum liquidato alla quota di partecipazione di ciascuna banca al pool e alla somma che risulterà in corso di causa, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva della comparente
[...]
e/o in genere l'infondatezza delle domande svolte nei propri CP_3 confronti per le somme addebitate e/o in genere pagate dall'attrice sino al 13 giugno 2010 compreso».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 13 novembre.
Considerato
1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da con riferimento al primo e al secondo motivo, CP_3 in quanto configurerebbero un'eccezione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.
Sin dal primo grado, infatti, l'odierno appellante aveva posto il tema della nullità, invalidità, improduttività di effetti di «clausole che prevedono interessi passivi, di mora, spese, commissioni penali, ecc. perché contrarie alla normativa anti usura […]» in relazione al mutuo oggetto del presente giudizio e in correlazione a un piano di ammortamento alla francese e all'indeterminabilità delle stesse clausole, dal momento che «non viene indicato il criterio che presiede la determinazione del valore della rata riportata in contratto, non è espresso il regime finanziario applicato, né tanto meno si conviene espressamente il calcolo degli interessi riferito al debito pag. 8/20 residuo» (prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 29-30 luglio 2020, fascicolo di primo grado, . Parte_1
2. Passando al merito, con il primo motivo di gravame l'odierno appellante lamenta che il Tribunale, non abbia esposto «una puntuale conclusione rispetto al petitum ed all[a] causa petendi avanzate dall'[…]odierna parte appellante ma piuttosto [… abbia arrestato] il proprio discernimento ad un discorso generico ed astratto sull'anatocismo, limitando dunque detta risposta – in modo inconferente e lontano dalla domanda – al piano di ammortamento alla francese». Sostiene infatti che Parte_1
«giammai aveva sostenuto che nel piano di ammortamento alla francese vi fosse tout court la presenza dell'anatocismo», mentre «le doglianze eccepite in primo grado circa il piano di ammortamento derivavano sic et simpliciter dall'omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse e dall'applicazione surrettizia, illegittima e non pattuita della capitalizzazione composta (insita ex tabulas nella formula algoritmo utilizzato dalla banca per il calcolo della rata), nonché della mancanza di pattuizione sul prezzo e sulla determinazione della obbligazione accessoria degli interessi».
L'appellante sostiene dunque che «nel caso di specie l'anatocismo fosse insito matematicamente nella formula che la mutuante utilizzava per calcolare la rata (dato Capitale, tasso di interesse e numero di rate)» e che «il frazionamento [… dell'obbligo restitutorio] non ha una univocità di
“frazionamento”, perché per una rata costante calcolata con il regime composto, esistono infiniti modi di distinguere tra quota capitale ed interessi, e la banca semplicemente sceglie di imputare ad interessi tanta parte della rata quanta possa apparire che quella parte di interessi sia calcolata sul debito residuo»; sostiene pertanto che «le modalità di tale frazionamento devono essere sottoscritte», altrimenti «rimane indeterminato il momento in cui era stata definita [… l'] obbligazione così come rimane indeterminato il momento in cui era stato quantificato l'ammontare degli interessi, della obbligazione accessoria». pag. 9/20 Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la «mancata valutazione delle obiezioni circa l'assenza di pattuizione degli interessi ai sensi [… dell']art. 1284 c.c.». Sostiene che «nel contratto di mutuo con rimborso graduale oggetto del presente procedimento, non vi è mai la pattuizione della modalità operativa con cui – una volta stabilito un Tasso
Annuo Nominale, il Capitale ed il numero di rate – deve essere calcolata l'obbligazione accessoria degli interessi ex art. 1284 c.c.». Precisa l'odierna appellante che dalla lettura del contratto può desumersi «il consenso sul capitale, sul tasso di interesse, sul numero di rate, ma non sull'algoritmo matematicamente necessario a calcolare la rata definita in contratto (la prima rata del 31/12/2007) pari ad euro 45.838,66 (che equivaleva a dire che la banca non avesse previsto se il tasso percentuale dovesse applicarsi sulla quota capitale in scadenza con la singola rata – regime semplice – o sul debito residuo non scaduto - regime composto). Con le variabili indipendenti
(capitale 1.300.000,00, tasso 5,5452% e numero di rate 60), se fosse stato convenuto il regime composto la rata sarebbe stata pari, come effettivamente
è stata, ad euro 45.838,66, mentre se fosse stata convenuta la formula del regime semplice, sarebbe stata pari ad euro 32.192,88: in assenza di convenzione, ed in assenza di UNIVOCITÀ di esito della rata, date le variabili indipendenti, la clausola che computa la obbligazione è del tutto indeterminata». Quindi, secondo l'appellante, «nel contratto de quo non vi è indicato se il tasso espresso in termini percentual[i], su cui il mutuatario ha dato il suo consenso, debba essere applicato sul capitale in scadenza con la singola rata (regime semplice previsto dall'ordinamento) o se debba essere imputato al debito residuo che ancora deve andare in scadenza (regime composto)».
Le doglianze, stante la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente e sono infondate.
Giova rammentare che la Suprema Corte, pronunciando su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha stabilito che «[i]n tema di pag. 10/20 mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti», laddove «il contratto di mutuo», pur omettendole,
«contenga le indicazioni proprie del tipo legale […], cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in massima e in motivazione). Il principio è esteso anche ai mutui a tasso variabile dal momento che «la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso […] potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n. 7382 del 2025, in massima).
Da quanto prodotto in giudizio emerge che CP_2 CP_6
e hanno sottoscritto il contratto di mutuo n. 3003,
[...] Parte_1 garantito da ipoteca, in data 15 gennaio 2007 per complessivi euro
1.300.000,00 ripartito tra gli istituti sopra menzionati per il 50% ciascuno pag. 11/20 (art. 1). All'art. 5 del contratto si legge che «[l]a “Parte Mutuataria” si obbliga a rimborsare il finanziamento entro il 31 dicembre 2036, mediante pagamento delle quote di capitale previste nel piano di ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera “C” nonché a corrispondere, insieme alle quote di capitale suindicate, gli interessi, in via semestrale posticipata, calcolati […] con divisore 365 […] al tasso determinato come precisato al precedente art. 4. […]» (doc. 1 prodotto con l'atto di citazione in primo grado,
. Parte_1
Il sopra menzionato allegato “C” elenca le 60 rate semestrali, le quote capitali crescenti suddivise in 60 rate e l'art. 4, rubricato “Tasso di interesse” stabilisce che «[l]a presente operazione viene regolata: a) fino alla scadenza del 30 giugno 2007 […] al tasso nominale annuo del 5,05% […]; b) successivamente, al tasso nominale annuo determinato […] per ciascun semestre mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento, secondo il regolamento che […] si allega al presente contratto sotto la lettera “B”. La componente fissa richiamata nel regolamento stesso viene stabilita nella misura dell'1,10% […] annuo». L'allegato “B” del contratto, che costituisce il
“regolamento per il pagamento degli interessi”, stabilisce che:
− «Il pagamento degli interessi […] avverrà in via semestrale posticipata alle scadenze del 30/06 e del 31/12 di ciascun anno»;
− «Successivamente al termine indicato in contratto (art. 4) il tasso di interesse nominale annuo posticipato verrà rideterminato per ogni semestre come segue: Tasso EURIBOR […] a 6 mesi, rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di gestione dell'EURIBOR […] aumentato di
1,10 punti percentuali […]» (docc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione in primo grado, . Parte_1
L'art. 9 del contratto in parola dispone infine che «[l]'indicatore sintetico di costo (ISC), sulla base di quanto suaccennato e degli altri parametri che in forza della vigente normativa […] concorrono […] a determinare la misura,
pag. 12/20 viene a determinarsi nel 5,254% […]. La parte beneficiaria prende, inoltre, atto che al momento della conclusione del contratto il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse applicato all'operazione è il seguente:
3,95% […]» (doc. 1 prodotto con l'atto di citazione in primo grado, Pt_1
.
[...]
In data 22 maggio 2009 le parti hanno modificato il contratto per il finanziamento «residuato a complessivi € 1.280.183,30» come segue: «Il finanziamento […] dovrà essere rimborsato entro il 31.12.2036 alle scadenze e per gli importi previsti al piano di ammortamento che si allega […] in sostituzione ad ogni effetto del piano di ammortamento allegato sotto lettera
“c” al contratto del 15/07/2007. Alle medesime scadenze indicate nel nuovo
[…] allegato piano di rimborso dovranno essere corrisposti alla “ […] e CP_1 fino alla scadenza del primo quinquennio pattuita nel 30 giugno 2013 interessi posticipati calcolati al tasso nominale annuo del 4,34%; successivamente il tasso nominale annuo che regolerà l'operazione varierà ogni quinquennio sulla base dell'IRS […] lettera EURO a cinque anni, rilevato
[…] e pubblicato dal “Sole 24 ore” […] e maggiorato di uno spread annuo del
1,10% come [già] previsto nel contratto […] del 15/01/2007. […]. Il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta alle “Banche” determinerà
l'applicazione degli interessi di mora […] calcolati al tasso e secondo le modalità precisate nell'originario contratto […] e nel capitolato». (docc. 6, 7 e
8 prodotti con l'atto di citazione in primo grado, . Nel Parte_1 documento di sintesi si legge più schematicamente che il tasso annuo nominale è del 4,340% fisso fino al 30 giugno 2013, il tasso nominale di primo periodo è del 6,220% nominale annuo posticipato, il piano di ammortamento suddiviso in 57 rate decorrenti dal 31/12/2008 al
31/12/2036 riporta la quota capitale via via crescente (docc. 6, 7 e 8 prodotti con l'atto di citazione in primo grado, . Parte_1
Dal contratto prodotto in giudizio e dalle sue successive integrazioni emergono tutti gli elementi che consentono la determinabilità dell'oggetto del pag. 13/20 contratto ossia, l'importo erogato (inizialmente euro 1.300.000,00), la durata del prestito (dal 12 febbraio 2007, data della prima erogazione a saldo, al 31 dicembre 2036), la periodicità del rimborso (rate semestrali le cui singole scadenze sono indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto, allegato “C” e dal piano di ammortamento che lo sostituisce a seguito dell'integrazione contrattuale) e il tasso d'interesse predeterminato (in base all'ultima integrazione, fino alla scadenza del primo quinquennio pattuita nel
30 giugno 2013 nella misura del 4,34%, con successive variazioni ogni quinquennio sulla base dell'IRS, lettera EURO a cinque anni, rilevato e pubblicato dal “Sole 24 ore” e maggiorato di uno spread annuo del 1,10%).
Emerge quindi chiaramente che il contratto e la sua integrazione contengono gli elementi necessari affinché il mutuatario possa
«rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione» pur in mancanza di una mera «ipotesi proiettiva» delle quote di interessi (citando nuovamente le parole della Corte di legittimità sopra indicata).
Pertanto, non residuano dubbi sulla determinatezza o, comunque, determinabilità dell'oggetto del contratto sia nel periodo in cui il contratto è stato regolato da interesse a tasso fisso che nel successivo periodo, nel quale il contratto è stato governato da interessi a tasso variabile.
Tuttavia ritiene che «nel caso di specie l'anatocismo Parte_1 fosse insito matematicamente nella formula che la mutuante utilizzava per calcolare la rata (dato Capitale, tasso di interesse e numero di rate), ossia la formula [… che contiene] l'algoritmo del regime composto che prevede […] che il numero delle rate sia posto a fattor potenza, circostanza che algebricamente riferisce il tasso, a partire della rata n. 2, al montante precedente, con conseguente automatica formazione di interessi secondari».
È la stessa Corte di legittimità nella già rammentata sentenza resa a sezioni unite a precisare che «la capitalizzazione composta è […] del tutto pag. 14/20 eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato
[…]». Evidenzia la medesima Corte che «il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo […]». (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, cit., in motivazione).
La Suprema Corte è molto chiara nel precisare che «[l]'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale […], sia al controllo di meritevolezza del contratto […].
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti […] non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto» (Cass., ss. uu., cit., n. 15130 del 2024, sempre in motivazione).
In altre parole «il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in pag. 15/20 equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto». Giova precisare che
«tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima» (Cass. n. 7382 del 2025, cit., in motivazione).
Parte appellante sostiene che nel contratto non sia indicato «se il tasso espresso in termini percentuale, su cui il mutuatario ha dato il suo consenso, debba essere applicato sul capitale in scadenza con la singola rata
(regime semplice previsto dall'ordinamento) o se debba essere imputato al debito residuo che ancora deve andare in scadenza (regime composto)».
Dal piano di ammortamento iniziale – nonché da quelli successivamente approvati in virtù delle integrazioni – emerge chiaramente la periodicità semestrale delle rate così come il residuo sul quale di volta in volta calcolare gli interessi (docc. 1, 2, 6, 7 e 8 prodotti con l'atto di citazione in primo grado, . In altre parole, i piani di ammortamento indicano, Parte_1 quale valore sul quale per ogni periodo sono calcolati gli interessi, proprio il capitale residuo, circostanza che dimostra che essi non sono prodotti da altri interessi, né scaduti né a scadere.
Alla luce di quanto precede, i motivi devono essere rigettati. pag. 16/20 3. Con il terzo motivo di gravame, l'odierna appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'incidenza sulla quantificazione del t.e.g. della commissione dovuta al mutuante in caso di estinzione anticipata.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe richiamato Parte_1
«pleonasticamente un controverso indirizzo giurisprudenziale senza valutare concretamente il caso di specie e l'incidenza negativa che tale commissione porta sugli interessi [del », secondo il quale «la valutazione di Parte_1 tale commissione ovvero […] la sua incidenza sul T.E.G. non possa essere fatta prescindendo dal fatto che il mutuo oggetto di causa prevede un ammortamento c.d. alla “francese” o a rate costanti [… regime che] risulta de facto, sic et simpliciter, sconveniente per il mutuatario che intende estinguere anticipatamente il mutuo: infatti quest'ultimo, avendo pagato inizialmente solo gli interessi si troverà ad estinguere solo capitale, non potendo quindi risparmiare sugli interessi in forza appunto dell'estinzione anticipata».
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la Corte di cassazione ha evidenziato che «[i]n tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352 del 2022, in massima). Nella medesima decisione la Corte ha evidenziato come sia importante ribadire la
«differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi […]»; ciò ribadisce «il principio di pag. 17/20 simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni […]». Precisa pertanto la Corte che la commissione per estinzione anticipata «costituisce […] una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio» e «proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà»; tale commissione è solo «indirettamente» collegata all'erogazione del credito «non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello» (Cass. n. 7352 del 2022, in motivazione). ritiene tuttavia che in un contratto di mutuo con Parte_1 ammortamento “alla francese” non considerare tale commissione ai fini del calcolo del t.e.g. «risult[i] de facto, sic et simpliciter, sconveniente per il mutuatario che intende estinguere anticipatamente il mutuo».
Tuttavia, come sopra ricordato, a prescindere dal piano di ammortamento, è il mutuatario che sceglie di far valere la «clausola penale di recesso» per «liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi». Laddove tale convenienza non sia ravvisata il mutuatario è libero di non far valere la clausola.
La censura è pertanto priva di pregio.
4. Con il quarto motivo di censura lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia errato per non aver precisato le «ragioni che lo hanno condotto a negare l'ammissione della CTU, sia per il discernimento svolto per pag. 18/20 la definizione del presente giudizio, mediante la propria scienza privata ovvero senza di un opportuno supporto tecnico».
Il motivo è assorbito.
Una volta esclusa la fondatezza dei motivi di appello, alla stregua delle motivazioni giuridiche esposte, coerenti con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità passati in rassegna, l'espletamento della consulenza tecnica risulta all'evidenza del tutto superfluo ai fini del decidere.
5. Risulta parimenti assorbita l'eccezione, sollevata da in via CP_3 preliminare, relativa alla prescrizione di somme erogate oltre un decennio prima della notificazione dell'atto di citazione, così come quella relativa alla prescrizione di interessi maturati oltre un quinquennio prima.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 520.001,00 – euro
1.000.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da titolare dell'impresa Parte_1 individuale avverso la sentenza n. 1484 del 2023 del Parte_1
Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna titolare dell' Parte_1 Parte_1
a rifondere a e a
[...] Controparte_1
pag. 19/20 le spese di lite, che liquida in euro 9.256,00 Controparte_3 ciascuna, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI AR EM NN VE
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