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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1240/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1240/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Adele Parte_1
Ugolini LA-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manuela Controparte_1
Berloni
-appellata-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 7/03/2018, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'LA Parte_1
“Adversiis reiectis, voglia l'Ecc..mo Collegio della Corte d'Appello adita,
- in via preliminare: ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi di cui alla propria memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati;
- nel merito: in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter V° comma c.p.c. emessa dal Giudice del Tribunale di Modena in data 7/3/2018, comunicata dalla Cancelleria in data 14/3/2018, non notificata, pronunciata nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n.
4879/2017 r.g. promossa da contro Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 s.n.c., rigettare l'opposizione e confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1293/2017 emesso dal
Tribunale di Modena in data 17/4/2017 e notificato il 9/5/2017;
- ulteriormente nel merito: accertato e dichiarato che in Parte_1 ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza ex art. 702 ter V° comma c.p.c. emessa dal Giudice del Tribunale di Modena in data 7/3/2018 e sulla base del conteggio predisposto dall'Avv. Giuseppina
OC, già difensore di in data 17/4/2018 (doc.n. 3), ha versato a Controparte_1 la somma di Euro 5.000,00, come da copia dei bonifici che si producono ( Controparte_1 docc.nn. 4-8), condannare alla restituzione a favore di Controparte_1 [...] della somma di Euro 5.000,00 per il titolo di cui sopra, con gli interessi Parte_1 moratori dalla data dei singoli bonifici al saldo effettivo;
- in via subordinata: accertata e dichiarata la somma dovuta da a Controparte_1 Parte_1 in dipendenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, condannare
[...] Controparte_1 al pagamento della somma così accertata, con gli interessi moratori dal dovuto al saldo;
in ogni
[...] caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, ovvero con equa valutazione della parziale soccombenza di parte opponente nel giudizio di primo grado”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, nel merito ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e conseguentemente, confermarsi l'ordinanza oggi impugnata del 7.3.2018 pronunciata dal Tribunale di Modena (R.G. 4879/2017).
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa interamente rifusi, sia con riferimento al 1° che al 2° grado di giudizio, oltre alle spese generali e accessori di legge, con
RICHIESTA di distrazione in favore del sottoscritto difensore (attualmente unico difensore dell'appellata) dei compensi del giudizio di appello, oltre a spese generali e accessori di legge, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, (oggi, Controparte_1 Controparte_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1293/2017 del Tribunale di Bologna con
[...] cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Parte_1
11.224,00 oltre interessi legali e spese del procedimento a titolo di corrispettivo per forniture.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva la litispendenza in quanto l'opposta aveva proposto la medesima domanda in sede di opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Padova.
Nel merito, eccepiva il difetto di prova del credito e richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta e sosteneva di aver consegnato la Parte_1 merce di cui alle fatture azionate e richiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 7/03/2018, pronunciando nella causa n. R.G. 4879/2017, accogliendo l'opposizione, revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di litispendenza formulata dall'opponente, accoglieva l'opposizione rilevando che le fatture azionate, come ammesso dalla stessa , non avevano valore probatorio Pt_1
pagina 2 di 5 nel giudizio di cognizione in quanto documenti formati unilateralmente, i capitoli di prova orale formulati dall'opposta non erano in grado di dimostrare l'esistenza del credito, soprattutto per quanto riguardava la prova del titolo, cioè l'accordo sia in ordine alla vendita sia in ordine al noleggio, avendo semmai ad oggetto il trasporto di un macchinario da consegnare “presso un macello” dove operava la società CP_1
Ne conseguiva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
***
L'ordinanza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che, previa rimessione istruttoria, ne ha richiesto la integrale Parte_1 riforma, con conseguente rigetto dell'opposizione formulata in primo grado dall'appellata e richiesta di restituzione di quanto versato a quest'ultima in ottemperanza della gravata ordinanza. Si è costituita l'appellata , che ha richiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della gravata ordinanza. Ammesse le prove richieste dall'LA (come da ordinanza del 14/06/2023), la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9/07/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'LA , opposta nel giudizio di primo grado, Pt_1 lamenta erroneità della gravata ordinanza laddove il primo giudice, nel rigettare tutte le prove orali dalla stessa dedotte, le ha negato “ogni e qualsiasi possibilità di dimostrare il proprio assunto”. Sostiene l'LA che “se è pur vero che le scritture contabili ed il relativo estratto autentico notarile svolgono la loro efficacia probatoria esclusivamente all'interno del procedimento monitorio, è vero altrettanto che l'opposta, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve avere la possibilità di superare l'onere della prova a suo carico e dimostrare la veridicità dei fatti e dei documenti posti alla base del decreto ingiuntivo”, per cui reitera l'ammissione delle prove per interrogatorio e per testi così come articolate nel precedente grado di giudizio.
Ciò in quanto, avendo l'appellata opponente in primo grado, eccepito la insussistenza dei CP_1 rapporti negoziali richiamati nella fattura azionata in monitorio n. 10/2016 emessa da sia in Pt_1 relazione alla consegna di beni mobili sia per il noleggio del macchinario, non avendo mai ricevuto la merce di cui al DDT così come la mancata effettuazione dei viaggi a Pegognaga e presso la Tripperia
Alghisi, il primo giudice avrebbe dovuto ammettere le prove richieste al fine di consentire, appunto all'opposta di fornire la prova del credito vantato ed azionato monitoriamente. Tale doglianza è stata positivamente scrutinata dalla Corte che nell'ordinanza del 14/06/2023, nel ritenere rilevanti ed ammissibili le prove richieste dall'LA, ha ammesso l'interrogatorio formale di rappresentante legale della società appellata, e la Persona_1 Controparte_1 prova per testimoni sulle circostanze di cui alla memoria del 28/11/2017, esclusi, quanto a Pt_1 quest'ultima prova, i giudizi valutativi. Tuttavia, dall'esame delle prove orali assunte dinanzi alla Corte (interrogatorio formale di Per_1
rappresentante legale della società all'epoca dei fatti e prova testimoniale di
[...] CP_1
e ) non risulta alcun elemento probatorio a sostegno delle allegazioni Testimone_1 Testimone_2 dell'opposta/LA, secondo cui, a fronte di un rapporto contrattuale che si era perfezionato in maniera verbale tra , a nome della e Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 5 all'epoca dei fatti in esame rappresentante legale di la Persona_1 Controparte_1 parte venditrice o noleggiante aveva emesso i documenti di trasporto e, quindi, la fattura Pt_1 azionata in monitorio.
In sede di interrogatorio formale, pur confermando l'esistenza di rapporti Persona_1 commerciali già da due anni prima del 2012, così dichiara in relazione al rapporto Controparte_2 dedotto nel presente giudizio: “Relativamente ai rapporti , per ciò che riguardava la Persona_2 compravendita di trippa confermo che i rapporti commerciali erano conclusi verbalmente tra me e il sig. Escludo invece che vi sia mai stato un accordo, anche verbale, riguardo alla macchina Parte_1 rasa-testine. Preciso che in realtà vi era stata una proposta di vendita di tale macchina dal sig. ma tale proposta non venne considerata perché la macchina non era corrispondente alle Parte_1 esigenze della mia azienda”; e quindi precisa che “la macchina rasa-testine, che era stata va me consegnata da è stata subito messa a disposizione dello stesso per le ragioni già Parte_1 espresse”. Il teste , alla domanda: “Vero che, nel mese di aprile 2013, Ella, per conto di Testimone_1 [...]
ha riconsegnato alla la macchina rasa testine dopo 5 mesi di noleggio”, Controparte_1 Parte_1 così risponde: “Non è vero che ho riconsegnato, nell'aprile 2013, per conto della alla CP_1 Pt_1 una macchina rasa-testone: Escludo altresì che vi sia mai stato un rapporto di noleggio tra le parti;
Preciso che non conosco neppure dove si trova il magazzino di .” Pt_1
Il teste , già rappresentante legale della ditta IA RO e figli snc, alla domanda: Testimone_2
“Vero che in data 19/11/2012 ha effettuato un trasporto di macchinario rasa testine per conto della da consegnare presso il macello di LL (VC) ove operava la ditta Parte_1 Controparte_1
, così risponde: “Non sono in grado di confermare la circostanza perché all'epoca la mia
[...] azienda ha eseguito diversi trasporti, anche per conto di . Preciso che ho lavorato per conto di Pt_1
in diverse occasioni”; e alla domanda:” Conferma il contenuto e la provenienza del DDT n. Pt_1
113 del 19.11.2012”, così risponde:” Non sono in grado di confermare contenuto e provenienza del
DDT che mi viene mostrato. Posso solo dire che il timbro appartiene alla mia azienda.
Ebbene, rappresentante legale all'epoca dei fatti della società Persona_1 Controparte_1 ha senza ombra di alcun dubbio escluso che vi sia stato, sia pur oralmente, alcun accordo con
[...]
relativamente alla macchina rasa-testine, sia a titolo di vendita sia a titolo di noleggio e che, Pt_1 viceversa, i rapporti commerciali avevano riguardato esclusivamente la Controparte_2 compravendita di trippa (esclusa dall'oggetto di giudizio).
Il teste ha confermato quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale di Testimone_1 Per_1
e cioè che nessun contratto è stato stipulato tra e avente ad oggetto la
[...] Pt_1 CP_1 richiamata macchina rasa-testine.
Nessun riscontro probatorio a quanto asserito dall'LA infine può rilevarsi dalla deposizione dell'altro teste, del tutto generica ed inconferente. Testimone_2
Infine, la testimonianza del teste (riguardo alla consegna del materiale) è stata Testimone_3 oggetto di rinuncia da parte di;
inoltre, la deposizione del teste, genericamente indicato con il Pt_1 nome ”, è stata revocata dalla Corte. Parte_2
Ne consegue che, in difetto di prova sul credito azionato monitoriamente da , va confermata la Pt_1 statuizione del primo giudice con conseguente rigetto dell'appello in punto an della pretesa, tenendo conto della consolidata giurisprudenza in ordine al valore probatorio della fattura e DDT in sede di pagina 4 di 5 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. (ex plurimis, Cass. n. 19944/2023; Cass. n. 128/2022;
Cass. n. 13240/2019)
***
Il secondo motivo di impugnazione relativo alla eccezione di litispendenza sollevata da
[...]
in sede di giudizio di opposizione e successivamente abbandonata (cfr. note conclusive CP_1 di primo grado di ) risulta inammissibile. Controparte_1
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del 7/03/2018 del Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'LA al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. RO Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1240/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Adele Parte_1
Ugolini LA-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manuela Controparte_1
Berloni
-appellata-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 7/03/2018, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'LA Parte_1
“Adversiis reiectis, voglia l'Ecc..mo Collegio della Corte d'Appello adita,
- in via preliminare: ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi di cui alla propria memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati;
- nel merito: in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter V° comma c.p.c. emessa dal Giudice del Tribunale di Modena in data 7/3/2018, comunicata dalla Cancelleria in data 14/3/2018, non notificata, pronunciata nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n.
4879/2017 r.g. promossa da contro Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 s.n.c., rigettare l'opposizione e confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1293/2017 emesso dal
Tribunale di Modena in data 17/4/2017 e notificato il 9/5/2017;
- ulteriormente nel merito: accertato e dichiarato che in Parte_1 ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza ex art. 702 ter V° comma c.p.c. emessa dal Giudice del Tribunale di Modena in data 7/3/2018 e sulla base del conteggio predisposto dall'Avv. Giuseppina
OC, già difensore di in data 17/4/2018 (doc.n. 3), ha versato a Controparte_1 la somma di Euro 5.000,00, come da copia dei bonifici che si producono ( Controparte_1 docc.nn. 4-8), condannare alla restituzione a favore di Controparte_1 [...] della somma di Euro 5.000,00 per il titolo di cui sopra, con gli interessi Parte_1 moratori dalla data dei singoli bonifici al saldo effettivo;
- in via subordinata: accertata e dichiarata la somma dovuta da a Controparte_1 Parte_1 in dipendenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, condannare
[...] Controparte_1 al pagamento della somma così accertata, con gli interessi moratori dal dovuto al saldo;
in ogni
[...] caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, ovvero con equa valutazione della parziale soccombenza di parte opponente nel giudizio di primo grado”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, nel merito ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e conseguentemente, confermarsi l'ordinanza oggi impugnata del 7.3.2018 pronunciata dal Tribunale di Modena (R.G. 4879/2017).
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa interamente rifusi, sia con riferimento al 1° che al 2° grado di giudizio, oltre alle spese generali e accessori di legge, con
RICHIESTA di distrazione in favore del sottoscritto difensore (attualmente unico difensore dell'appellata) dei compensi del giudizio di appello, oltre a spese generali e accessori di legge, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, (oggi, Controparte_1 Controparte_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1293/2017 del Tribunale di Bologna con
[...] cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Parte_1
11.224,00 oltre interessi legali e spese del procedimento a titolo di corrispettivo per forniture.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva la litispendenza in quanto l'opposta aveva proposto la medesima domanda in sede di opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Padova.
Nel merito, eccepiva il difetto di prova del credito e richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta e sosteneva di aver consegnato la Parte_1 merce di cui alle fatture azionate e richiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 7/03/2018, pronunciando nella causa n. R.G. 4879/2017, accogliendo l'opposizione, revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di litispendenza formulata dall'opponente, accoglieva l'opposizione rilevando che le fatture azionate, come ammesso dalla stessa , non avevano valore probatorio Pt_1
pagina 2 di 5 nel giudizio di cognizione in quanto documenti formati unilateralmente, i capitoli di prova orale formulati dall'opposta non erano in grado di dimostrare l'esistenza del credito, soprattutto per quanto riguardava la prova del titolo, cioè l'accordo sia in ordine alla vendita sia in ordine al noleggio, avendo semmai ad oggetto il trasporto di un macchinario da consegnare “presso un macello” dove operava la società CP_1
Ne conseguiva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
***
L'ordinanza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che, previa rimessione istruttoria, ne ha richiesto la integrale Parte_1 riforma, con conseguente rigetto dell'opposizione formulata in primo grado dall'appellata e richiesta di restituzione di quanto versato a quest'ultima in ottemperanza della gravata ordinanza. Si è costituita l'appellata , che ha richiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della gravata ordinanza. Ammesse le prove richieste dall'LA (come da ordinanza del 14/06/2023), la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9/07/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'LA , opposta nel giudizio di primo grado, Pt_1 lamenta erroneità della gravata ordinanza laddove il primo giudice, nel rigettare tutte le prove orali dalla stessa dedotte, le ha negato “ogni e qualsiasi possibilità di dimostrare il proprio assunto”. Sostiene l'LA che “se è pur vero che le scritture contabili ed il relativo estratto autentico notarile svolgono la loro efficacia probatoria esclusivamente all'interno del procedimento monitorio, è vero altrettanto che l'opposta, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve avere la possibilità di superare l'onere della prova a suo carico e dimostrare la veridicità dei fatti e dei documenti posti alla base del decreto ingiuntivo”, per cui reitera l'ammissione delle prove per interrogatorio e per testi così come articolate nel precedente grado di giudizio.
Ciò in quanto, avendo l'appellata opponente in primo grado, eccepito la insussistenza dei CP_1 rapporti negoziali richiamati nella fattura azionata in monitorio n. 10/2016 emessa da sia in Pt_1 relazione alla consegna di beni mobili sia per il noleggio del macchinario, non avendo mai ricevuto la merce di cui al DDT così come la mancata effettuazione dei viaggi a Pegognaga e presso la Tripperia
Alghisi, il primo giudice avrebbe dovuto ammettere le prove richieste al fine di consentire, appunto all'opposta di fornire la prova del credito vantato ed azionato monitoriamente. Tale doglianza è stata positivamente scrutinata dalla Corte che nell'ordinanza del 14/06/2023, nel ritenere rilevanti ed ammissibili le prove richieste dall'LA, ha ammesso l'interrogatorio formale di rappresentante legale della società appellata, e la Persona_1 Controparte_1 prova per testimoni sulle circostanze di cui alla memoria del 28/11/2017, esclusi, quanto a Pt_1 quest'ultima prova, i giudizi valutativi. Tuttavia, dall'esame delle prove orali assunte dinanzi alla Corte (interrogatorio formale di Per_1
rappresentante legale della società all'epoca dei fatti e prova testimoniale di
[...] CP_1
e ) non risulta alcun elemento probatorio a sostegno delle allegazioni Testimone_1 Testimone_2 dell'opposta/LA, secondo cui, a fronte di un rapporto contrattuale che si era perfezionato in maniera verbale tra , a nome della e Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 5 all'epoca dei fatti in esame rappresentante legale di la Persona_1 Controparte_1 parte venditrice o noleggiante aveva emesso i documenti di trasporto e, quindi, la fattura Pt_1 azionata in monitorio.
In sede di interrogatorio formale, pur confermando l'esistenza di rapporti Persona_1 commerciali già da due anni prima del 2012, così dichiara in relazione al rapporto Controparte_2 dedotto nel presente giudizio: “Relativamente ai rapporti , per ciò che riguardava la Persona_2 compravendita di trippa confermo che i rapporti commerciali erano conclusi verbalmente tra me e il sig. Escludo invece che vi sia mai stato un accordo, anche verbale, riguardo alla macchina Parte_1 rasa-testine. Preciso che in realtà vi era stata una proposta di vendita di tale macchina dal sig. ma tale proposta non venne considerata perché la macchina non era corrispondente alle Parte_1 esigenze della mia azienda”; e quindi precisa che “la macchina rasa-testine, che era stata va me consegnata da è stata subito messa a disposizione dello stesso per le ragioni già Parte_1 espresse”. Il teste , alla domanda: “Vero che, nel mese di aprile 2013, Ella, per conto di Testimone_1 [...]
ha riconsegnato alla la macchina rasa testine dopo 5 mesi di noleggio”, Controparte_1 Parte_1 così risponde: “Non è vero che ho riconsegnato, nell'aprile 2013, per conto della alla CP_1 Pt_1 una macchina rasa-testone: Escludo altresì che vi sia mai stato un rapporto di noleggio tra le parti;
Preciso che non conosco neppure dove si trova il magazzino di .” Pt_1
Il teste , già rappresentante legale della ditta IA RO e figli snc, alla domanda: Testimone_2
“Vero che in data 19/11/2012 ha effettuato un trasporto di macchinario rasa testine per conto della da consegnare presso il macello di LL (VC) ove operava la ditta Parte_1 Controparte_1
, così risponde: “Non sono in grado di confermare la circostanza perché all'epoca la mia
[...] azienda ha eseguito diversi trasporti, anche per conto di . Preciso che ho lavorato per conto di Pt_1
in diverse occasioni”; e alla domanda:” Conferma il contenuto e la provenienza del DDT n. Pt_1
113 del 19.11.2012”, così risponde:” Non sono in grado di confermare contenuto e provenienza del
DDT che mi viene mostrato. Posso solo dire che il timbro appartiene alla mia azienda.
Ebbene, rappresentante legale all'epoca dei fatti della società Persona_1 Controparte_1 ha senza ombra di alcun dubbio escluso che vi sia stato, sia pur oralmente, alcun accordo con
[...]
relativamente alla macchina rasa-testine, sia a titolo di vendita sia a titolo di noleggio e che, Pt_1 viceversa, i rapporti commerciali avevano riguardato esclusivamente la Controparte_2 compravendita di trippa (esclusa dall'oggetto di giudizio).
Il teste ha confermato quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale di Testimone_1 Per_1
e cioè che nessun contratto è stato stipulato tra e avente ad oggetto la
[...] Pt_1 CP_1 richiamata macchina rasa-testine.
Nessun riscontro probatorio a quanto asserito dall'LA infine può rilevarsi dalla deposizione dell'altro teste, del tutto generica ed inconferente. Testimone_2
Infine, la testimonianza del teste (riguardo alla consegna del materiale) è stata Testimone_3 oggetto di rinuncia da parte di;
inoltre, la deposizione del teste, genericamente indicato con il Pt_1 nome ”, è stata revocata dalla Corte. Parte_2
Ne consegue che, in difetto di prova sul credito azionato monitoriamente da , va confermata la Pt_1 statuizione del primo giudice con conseguente rigetto dell'appello in punto an della pretesa, tenendo conto della consolidata giurisprudenza in ordine al valore probatorio della fattura e DDT in sede di pagina 4 di 5 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. (ex plurimis, Cass. n. 19944/2023; Cass. n. 128/2022;
Cass. n. 13240/2019)
***
Il secondo motivo di impugnazione relativo alla eccezione di litispendenza sollevata da
[...]
in sede di giudizio di opposizione e successivamente abbandonata (cfr. note conclusive CP_1 di primo grado di ) risulta inammissibile. Controparte_1
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del 7/03/2018 del Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'LA al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. RO Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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