Articolo 1962 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1961Articolo 1917
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9 ottobre 2010
Art. 1962. Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni 1. Nei casi di riattivazione della leva:
a) fermo quanto disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare; b) gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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