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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/08/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 620/2025 vertente
(C.F. ) nato a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Pisa (PI), Via Savona n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Donati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (PI), Via XII Aprile n. 28, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], e ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Fratelli Rosselli n. 80, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI), Via XII Aprile n. 28, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19/06/2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 21.02.2025- deducendo che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 23.06.1990 a Belluno (BL), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Belluno al n. 18, Parte I dell'anno 1990, adottando il regime della separazione legale dei beni;
- Dal matrimonio è nata la figlia il 14.11.1990 a Belluno (BL), maggiorenne e autosufficiente;
- Le profonde incompatibilità emerse nel corso del matrimonio hanno reso intollerabile la convivenza, tanto da avere indotto i coniugi ad introdurre presso il Tribunale di Belluno, in data 09.01.2004, Ricorso per separazione consensuale dei coniugi, recante n. 10/04 R.S.N.C., le cui condizioni sono state omologate con decreto del 04.03.2004 emesso dal Tribunale adito;
- Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- Sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che le parti si siano riconciliate e senza che tra le stesse sia ripreso il rapporto di convivenza, di conseguenza sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970, per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- I ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti i loro rapporti economici;
- è Dirigente di Ricerca presso il Consiglio Nazionale della Ricerca di Pisa e, Parte_1
negli ultimi tre anni antecedenti al deposito del presente ricorso, ha dichiarato i redditi di seguito indicati:
2022: € 86.057,00
2023: € 97.561,00
2024: € 88.244,00;
- non è attualmente occupata ed è attualmente percettrice di assegno di inclusione;
CP_1
- I ricorrenti non sono comproprietari di immobili;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Il Sig. in questa sede si impegna a corrispondere, a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra Parte_1
l'importo di 250,00 euro mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese a partire dal mese di Marzo 2025.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 620/2025, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.06.1990 tra Parte_1
e ; CP_1
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Belluno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE che il Sig. corrisponda, a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di 250,00 euro mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di Marzo 2025.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 04.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 620/2025 vertente
(C.F. ) nato a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Pisa (PI), Via Savona n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Donati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (PI), Via XII Aprile n. 28, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], e ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Fratelli Rosselli n. 80, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca Donati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI), Via XII Aprile n. 28, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19/06/2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 21.02.2025- deducendo che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 23.06.1990 a Belluno (BL), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Belluno al n. 18, Parte I dell'anno 1990, adottando il regime della separazione legale dei beni;
- Dal matrimonio è nata la figlia il 14.11.1990 a Belluno (BL), maggiorenne e autosufficiente;
- Le profonde incompatibilità emerse nel corso del matrimonio hanno reso intollerabile la convivenza, tanto da avere indotto i coniugi ad introdurre presso il Tribunale di Belluno, in data 09.01.2004, Ricorso per separazione consensuale dei coniugi, recante n. 10/04 R.S.N.C., le cui condizioni sono state omologate con decreto del 04.03.2004 emesso dal Tribunale adito;
- Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- Sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che le parti si siano riconciliate e senza che tra le stesse sia ripreso il rapporto di convivenza, di conseguenza sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970, per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- I ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti i loro rapporti economici;
- è Dirigente di Ricerca presso il Consiglio Nazionale della Ricerca di Pisa e, Parte_1
negli ultimi tre anni antecedenti al deposito del presente ricorso, ha dichiarato i redditi di seguito indicati:
2022: € 86.057,00
2023: € 97.561,00
2024: € 88.244,00;
- non è attualmente occupata ed è attualmente percettrice di assegno di inclusione;
CP_1
- I ricorrenti non sono comproprietari di immobili;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Il Sig. in questa sede si impegna a corrispondere, a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra Parte_1
l'importo di 250,00 euro mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese a partire dal mese di Marzo 2025.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 620/2025, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.06.1990 tra Parte_1
e ; CP_1
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Belluno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE che il Sig. corrisponda, a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di 250,00 euro mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di Marzo 2025.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 04.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi