CASS
Sentenza 28 settembre 2022
Sentenza 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2022, n. 36728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36728 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RM EL ST nato il [...] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
----. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME ha concluso chiedendo .9-`0.,„_;,Ckstudiq) udito iLdTfensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36728 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 10/05/2022 IN FATTO E IN DIRITTO I 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Modena, in data 27.5.2019, aveva condannato OU El AF alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 612, co. 2, e 61, n. 5), c.p., commesso in danno di Errami 3amal, così riqualificata l'originaria imputazione di rapina. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, la cui attendibilità è stata svalutata dal giudice di primo grado, che non ha ritenuto attendibile il narrato dell'Errami, nella parte in cui quest'ultimo ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina da parte dell'imputato; 2) violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 61, n. 5), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia accolto limitatamente al secondo motivo di impugnazione. 4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. 5. In via preliminare si osserva che nella fattispecie in esame ricorre un caso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente nel contestare la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, operata dalla corte territoriale), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame. Ciò posto, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. Dunque a meno che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 20/12/2010, n. 3015, rv. 249200; Cass., sez. VI, 19.3.2014, n. 20037, rv. 260160; Cass., Sez. 4, n. 21886 del 19.4.2018, Rv. 272752). Orbene la corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, si è puntualmente conformata a tali principi, evidenziando come, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, 2 l'attendibilità delle dichiarazioni sull'episodio per cui si procede rese dalla persona offesa, risulta confermata dal rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di una pistola giocattolo, corrispondente alla descrizione fattane dall'Errami, " con il tappo rosso visibile solo frontalmente". Del resto sul punto il giudice di primo grado aveva reso un'articolata motivazione, nella quale erano stati correttamente evidenziati tutti gli elementi che consentivano (e consentono) di considerare attendibile la denuncia dell'Errami di essere stato minacciato dal ricorrente utilizzando una pistola, poi rivelatasi essere un'arma giocattolo, tra i quali si segnalano, oltre a un giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa, la sincerità degli accenti con cui quest'ultima, in sede di deposizione testimoniale, ha ricostruito il terrore provato quando il OU gli aveva appoggiato l'arma sul viso;
il rinvenimento di una pistola, sia pure non idonea allo sparo, ma dalle fattezze ben realistiche, nella diretta disponibilità del prevenuto, poche ore dopo la segnalazione da parte dell'Errami; la stessa ammissione dell'imputato di avere minacciato l'Errami di picchiarlo, per indurlo a desistere dall'attività di spaccio, che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa praticava insieme al cugino in prossimità del suo esercizio commerciale, in modo da procurargli rischi con le forze dell'ordine, prima ancora che con la clientela (cfr. pp. 4-5; 8-11 della sentenza di primo grado) Appare, pertanto, del tutto evidente l'assenza di ogni interferenza fattuale e logica tra le diverse parti del narrato, in quanto la mancanza di certezza in ordine alla consumazione di una rapina in danno dell'Errami, come già evidenziato con logico argomentare dal giudice di primo grado, non determina necessariamente un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo nel resto;
né la ritenuta inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione della persona offesa appare talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, nel caso in esame, insussistenti, da compromettere per intero la stessa credibilità del suddetto dichiarante. Anzi, come sottolineato da entrambi i giudici di merito il giudizio positivo formulato in ordine alla credibilità personale dell'NI e all'attendibilità 3 intrinseca delle sue dichiarazioni sul nucleo essenziale del racconto (la minaccia con uso di arma), risulta confermato dagli oggettivi elementi di riscontro in precedenza evidenziati. 6. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Come è noto, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Ne consegue che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (cfr. Cass., Sez. U., n. 40275 del 15.7.2021, Rv. 282095). La decisione dei giudici di merito risulta del tutto conforme al menzionato approdo interpretativo delle Sezioni Unite. L'orario notturno, infatti, nel caso in esame, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, è stato ritenuto tale da integrare la "minorata difesa", concorrendo con esso la circostanza di fatto che la minaccia venne perpetrata in un luogo isolato e poco illuminato, tale dunque, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, da rendere difficoltosa, se non impraticabile - dunque quanto meno da ostacolare - una reazione della vittima, "che in quegli istanti rimaneva in balia dì OU, fino a quando lo stesso non si allontanava" (cfr. p. 11 della sentenza del tribunale, nonché p. 2 della sentenza della corte di appello). Sul punto non può non rilevarsi che nel contestare la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute il ricorrente articola rilievi di 4 natura fattuale, non scrutinabili in sede di legittimità, volti a contestare che la minaccia sia stata rivolta alla persona offesa in un luogo isolato ovvero che la vittima fosse una persona debole, fragile o indifesa, rilievi palesemente irrilevanti. 7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10.5.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
----. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME ha concluso chiedendo .9-`0.,„_;,Ckstudiq) udito iLdTfensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36728 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 10/05/2022 IN FATTO E IN DIRITTO I 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Modena, in data 27.5.2019, aveva condannato OU El AF alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 612, co. 2, e 61, n. 5), c.p., commesso in danno di Errami 3amal, così riqualificata l'originaria imputazione di rapina. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, la cui attendibilità è stata svalutata dal giudice di primo grado, che non ha ritenuto attendibile il narrato dell'Errami, nella parte in cui quest'ultimo ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina da parte dell'imputato; 2) violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 61, n. 5), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia accolto limitatamente al secondo motivo di impugnazione. 4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. 5. In via preliminare si osserva che nella fattispecie in esame ricorre un caso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente nel contestare la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, operata dalla corte territoriale), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame. Ciò posto, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. Dunque a meno che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 20/12/2010, n. 3015, rv. 249200; Cass., sez. VI, 19.3.2014, n. 20037, rv. 260160; Cass., Sez. 4, n. 21886 del 19.4.2018, Rv. 272752). Orbene la corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, si è puntualmente conformata a tali principi, evidenziando come, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, 2 l'attendibilità delle dichiarazioni sull'episodio per cui si procede rese dalla persona offesa, risulta confermata dal rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di una pistola giocattolo, corrispondente alla descrizione fattane dall'Errami, " con il tappo rosso visibile solo frontalmente". Del resto sul punto il giudice di primo grado aveva reso un'articolata motivazione, nella quale erano stati correttamente evidenziati tutti gli elementi che consentivano (e consentono) di considerare attendibile la denuncia dell'Errami di essere stato minacciato dal ricorrente utilizzando una pistola, poi rivelatasi essere un'arma giocattolo, tra i quali si segnalano, oltre a un giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa, la sincerità degli accenti con cui quest'ultima, in sede di deposizione testimoniale, ha ricostruito il terrore provato quando il OU gli aveva appoggiato l'arma sul viso;
il rinvenimento di una pistola, sia pure non idonea allo sparo, ma dalle fattezze ben realistiche, nella diretta disponibilità del prevenuto, poche ore dopo la segnalazione da parte dell'Errami; la stessa ammissione dell'imputato di avere minacciato l'Errami di picchiarlo, per indurlo a desistere dall'attività di spaccio, che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa praticava insieme al cugino in prossimità del suo esercizio commerciale, in modo da procurargli rischi con le forze dell'ordine, prima ancora che con la clientela (cfr. pp. 4-5; 8-11 della sentenza di primo grado) Appare, pertanto, del tutto evidente l'assenza di ogni interferenza fattuale e logica tra le diverse parti del narrato, in quanto la mancanza di certezza in ordine alla consumazione di una rapina in danno dell'Errami, come già evidenziato con logico argomentare dal giudice di primo grado, non determina necessariamente un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo nel resto;
né la ritenuta inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione della persona offesa appare talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, nel caso in esame, insussistenti, da compromettere per intero la stessa credibilità del suddetto dichiarante. Anzi, come sottolineato da entrambi i giudici di merito il giudizio positivo formulato in ordine alla credibilità personale dell'NI e all'attendibilità 3 intrinseca delle sue dichiarazioni sul nucleo essenziale del racconto (la minaccia con uso di arma), risulta confermato dagli oggettivi elementi di riscontro in precedenza evidenziati. 6. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Come è noto, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Ne consegue che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (cfr. Cass., Sez. U., n. 40275 del 15.7.2021, Rv. 282095). La decisione dei giudici di merito risulta del tutto conforme al menzionato approdo interpretativo delle Sezioni Unite. L'orario notturno, infatti, nel caso in esame, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, è stato ritenuto tale da integrare la "minorata difesa", concorrendo con esso la circostanza di fatto che la minaccia venne perpetrata in un luogo isolato e poco illuminato, tale dunque, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, da rendere difficoltosa, se non impraticabile - dunque quanto meno da ostacolare - una reazione della vittima, "che in quegli istanti rimaneva in balia dì OU, fino a quando lo stesso non si allontanava" (cfr. p. 11 della sentenza del tribunale, nonché p. 2 della sentenza della corte di appello). Sul punto non può non rilevarsi che nel contestare la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute il ricorrente articola rilievi di 4 natura fattuale, non scrutinabili in sede di legittimità, volti a contestare che la minaccia sia stata rivolta alla persona offesa in un luogo isolato ovvero che la vittima fosse una persona debole, fragile o indifesa, rilievi palesemente irrilevanti. 7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10.5.2022