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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6144/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6144/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GALLOTTA CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SICA SALVATORE
GIORDANO GIUSEPPE (C.F. CONTUMACE C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni ex art. 2054 cod. civ.
CONCLUSIONI
Parte attorea: «[…] a) accertare e dichiarare che l'attore
[...] era terzo trasportato a bordo dell'autovettura Fiat Panda Parte_1 targata CR638FE al momento della verificazione del sinistro di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare altresì l'entità delle lesioni subite dall'attore e, per gli effetti ed ai sensi e per gli effetti de ll'art.141 del Codice
Delle Assicurazioni Private (Decreto l.vo 7 settembre 2005, n. 209), condannare la convenuta compagnia Controparte_2
pagi na 1 di 18 - in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il proprio CP_1 assicurato-vettore, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali e materiali, subiti dall'attore in conseguenza e per effetto delle gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro stradale per cui è causa, già giudiziariamente accertate nella misu ra del 95% di tutte le infermità in coesistenza tra di loro, mediante pagamento in suo favore della complessiva ultronea somma di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocentocinquantaquattro/00), ovvero a quella maggiore
e/o minore ritenuta di giustizia da adottare ed in esito agli accertamenti effettuati in corso di causa a mezzo di apposita CTU, somma maggiorata dagli interessi legali dall'evento fino al soddisfo e con vittoria di compensi legali del presente giudizio.» parte convenuta: «In via preliminare e pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità dell'atto introduttivo, per i motivi suesposti;
Nel merito: 2) rigettare la domanda attorea perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto per le ragioni di cui sopra;
3) condannare, per l'effetto, l'istante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio» .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in d ata 1/9/2020 e 18/9/2020,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 rispettivamente la e GI RD per ivi Controparte_1 sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui patiti nell'incidente stradale avvenuto in data 28/12/2012.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che in data 28/12/2012, alle ore 23:40 circa in Eboli, alla strada statale
19, stava viaggiando, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura Fiat
Panda tg. CR638FE di proprietà di GI RD e da quest'ultimo condotta;
− che l'autovettura, giunta in prossimità del km 6.057, direzione pagi na 2 di 18 Battipaglia-Eboli, dopo una brusca frenata, aveva invaso l'opposta corsia ed era andata a collidere violentemente con la parte laterale destra contro la parte anteriore centrale del veicolo BMW M5 targata X102468, di proprietà di
; Controparte_3
− che, a seguito del violento urto, aveva riportato gravissime lesioni, per cui era stato immediatamente trasportato in autoambulanza presso l'ospedale di Eboli e ivi ricoverato in rianimazione con diagnosi di politrauma stradale e prognosi riservata;
− che erano seguite svariate TC Total body cranio, torace e addome oltre vari accertamenti e cure sino al 13/1/ 2013, data in cui era stato trasferito presso la Rianimazione dell'Ospedale Monaldi di Napoli con nota di trasferimento evidenziante marcati segni di pneumocollo, pneumomediastino, pneumoperitoneo, intubato, assistito con ventilazione artificiale in 02 al
100% previa sedazione e curarizzazione, EGA , ematochimica terapia;
− che, all'ospedale Monaldi, era stato ricoverato con diagnosi di accettazione: “Politrauma torace. Insufficienza respiratoria acuta” e dopo ulteriori accertamenti e cure, veniva sciolta la prognosi quoad vitam e dimesso il 4/2/2013 con diagnosi di insufficienza respiratoria in politrauma,
e trasferito presso la neuroriabilitazione dell'Istituto Neurologico
Mediterraneo (Neuromed) di Pozzilli;
− che presso l'Istituto Neuromed era stato ricoverato con diagnosi di encefalopatia post traumatica e sottoposto a cura intensive e cicli di riabilitazione e, poi, dimesso il 5/3/2013 per il trasferimento presso l'Azienda ospedaliera di Perugia;
− che a Perugia era stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Toracica ed era stato sottoposto ad accertamenti, interventi e cure, rimanendo ricoverato sino al 14/3/13, per ritornare poi all'Istituto Neuromed per un'ulteriore riabilitazione fino al 12/4/ 2013;
− che, in data 16/4/2013, presso l'Azienda ospedaliera di Perugia aveva eseguito una fibroscopia di controllo che aveva evidenziato la completa ostruzione del lume tracheale a livello sottoglottico con indicazione ad pagi na 3 di 18 intervento di resezione-anastomosi tracheale;
− che erano seguite costanti cure presso l'ospedale di Eboli, con toilette tracheostomica e aspirazioni di secrezioni e, successivamente, un nuovo ricovero presso l'Azienda ospedaliera di Perugia, dove il 30/4/2013 aveva eseguito cervicotomia;
− che dal 16/9/2013 erano seguiti numerosi controlli clinici e strumentali per disturbi urinari e il 25/10/2013 durante un controllo presso l'U.O. Salute mentale della ASL gli era stato riscontrato uno “stato ansioso depressivo reattivo con episodi di TAP situazionale in paziente con disturbo post - traumatico da stress. Psicosi d'innesto con ideazioni paranoidee con anamnesi recente a encefalopatia post traumatica, ideazione di nocumento e autosvalutative, disturbi d'identità di genere in paziente con alterazioni della sensibilità peniena con notevole difficoltà copulatorie e da qualche tempo deambulatoria”;
− che le continue cure medico sanitarie per l'insorgenza di molteplici complicanze a carico soprattutto dell'apparato uretro-genitale, erano proseguite anche negli anni successivi, sino al 2019;
− che in data 17/2/2020 era stato ricoverato per uretroplastica presso casa di cura dove era stato sottoposto a “rimozione chirurgica di CP_4 fistola uretrocutanea”;
− che la responsabilità del sinistro è imputabile alla condotta di guida del conducente e proprietario della vettura Fiat Panda, GI RD, garantita per la rc auto con la compagnia e sulla quale esso Controparte_1 attore stava viaggiando in qualità di terzo trasportato;
− che la aveva formulato offerte di risarcimento per Controparte_5 complessivi €310.000,00 (euro trecentodiecimila), comprensive di non meglio precisati compensi legali, somme incongrue e inidonee al ristoro dei danni da lui subiti e, pertanto, trattenute in acconto sul maggiore avere;
− che gli accertamenti compiuti dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro (adito prima in sede di ATP ex art.445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'invalidità a fini pensionistici e poi in quello di primo grado successivo a pagi na 4 di 18 opposizione, conclusosi con la sentenza n. 1371/2020 di accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie del hanno Parte_1 consentito di determinare il valore delle infermità riportate dall'attore in conseguenza dell'incidente;
− che le consulenze medico legali predisposte dal C.T.U hanno accertato un'infermità permanente nella misura non inferiore al 95% (con calcolo riduzionistico al 78%) che deve quantificarsi unitariamente nella complessiva minima misura di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocento cinquantaquattro/00), comprensiva di danno biologico al 95% (€1.322.496), danno morale da apprezzarsi tenuto conto del grave patema d'animo e perturbamento psichico in soggetto giovane che l'evento traumatico e le lesioni conseguenti hanno determinato nello sviluppo della personalità di esso attore (€661.248,00), I.T.T. (giorni 120 - €11.760,00), I.T.P. al 75%
(giorni 60 - €4.410,00) e I.T.P. al 50% (giorni 60 – €2.940,00), al netto delle somme già corrisposte (€310.000.00) dalla in parziale Controparte_1 ristoro dei danni e in pagamento anche di non meglio quantificati e precisati compensi legali, comunque versate dall'assicurazione in riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'incidente per cui è causa.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituita tardivamente in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• l'improponibilità della domanda introduttiva per la violazione degli artt.
145 e ss. del D.lgs. 209/2005 in quanto l'attore ha avanzato richiesta di risarcimento danni omettendo di indicare i requisiti essenziali dettati dall'articolo;
• che l'onere della prova sulla legittimazione passiva spetta all'attore;
• la nullità dell'atto introduttivo per la violazione dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritti posti a fondamento della domanda;
• la sproporzionalità e l'esorbitanza del quantum debeautur non avendo pagi na 5 di 18 l'attore provato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e i danni lamentati;
• che l'attore ha già ottenuto la complessiva somma di € 310.000,00.
Ha, quindi, concluso come da conclusioni in premessa.
In allegato alla nota depositata in data 5/5/2021 la GN ha depositato il documento «Quietanza di risarcimento del sinistro n. 417990013001433 del 29.12.2012 in favore del sig. sottoscritta in Parte_1 data 12/06/2014», detto documento è stato nuovamente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c., nella quale la GN ha formulato eccezione di transazione.
La causa non è stata istruita, avendo le parti rinunciato all'escussione dei testi, ed è stata poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. È preliminare la disamina dell'eccezione di transazione sollevata dalla
GN assicurativa.
1.1. Come già anticipato nelle premesse in fatto, la GN ha prodotto con nota di deposito del 5/5/2021 dal seguente contenuto «Si deposita: -
Quietanza di risarcimento del sinistro n. 417990013001433 del 29.12.2012 in favore del sig. sottoscritta in data 12/06/2014 ». Parte_1
Nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. la GN si è avvalsa del documento indicato e ha formulato l'eccezione di transazione, richiamando il contenuto della documentazione depositata, producendola nuovamente con la memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.
1.2. Va precisato che nel file è inserita anche la corrispondenza intercorsa con l'allora difensore dell'attore, l'avv. dalla quale si evince la Pt_2 corresponsione da parte della GN all'attore, in epoca pregressa alla stipula della scrittura privata menzionata, di €200.00,00,00, ricevuta a titolo di acconto, oltre che ricevute di pagamento anc he delle spese liquidate in favore dell'avvocato.
1.3. Si rileva che con ordinanza del 12/10/2023 la scrivente ha chiarito che pagi na 6 di 18 «la parte convenuta ha prodotto il documento “quietanza in Parte_1 allegato alla nota del 5/5/2021, in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., ratione temporis vigente, a mente del quale: “I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzi one sono prodotti mediante deposito in cancelleria, e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodo tti si fa menzione nel verbale”» e che, quindi, in assenza di comunicazione del deposito effettuato il 5/5/2021 il documento doveva ritenersi ritualmente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.
1.4. Tuttavia, quanto detto nell'ordinanza deve essere parzialmente corretto, in quanto da una più attenta lettura delle memoria n. 2 ex art. 183, c. VI,
c.p.c. di parte attorea si evince chiaramente che l'attore ha avuto conoscenza della documentazione depositata1 con nota la nota dopo il deposito della prima memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. ed ha svolto le proprie difese in merito all'eccezione di transazione e alla documentazione prodotta, dimostrando di averla esaminata (oltre a quanto riportato in nota, si rileva che il difensore ha fatto riferimento a particolari della documentazione: il fatto che fosse solo praticante all'epoca lo si evince dalla Parte_3 dicitura «avv. p.» contenuta nella corrispondenza tra lo stesso e la
GN; come pure la contestazione della presenza di due riproduzioni della “quietanza di risarcimento”, una compilata a mano e sottoscritta dall'attore, e l'altra dattiloscritta e priva di firma è stata possibile solo grazie alla disamina della produzione).
1.5. L'attore ha spiegato le seguenti contestazioni, che, in parte, si riportano testualmente:
a) «(…) diversi aspetti fanno dubitare dell'esistenza di un originale dell'atto di transazione e quietanza datato 12/6/14 conforme alla copia fotostatica prodotta irritualmente in giudizio. In primo luogo, nella documentazione depositata da controparte il 5/5/18, compaiono due documenti titolati “quietanza di risarcimento”, esattamente identici, uno riempito con grafia manuale e recante sottoscrizioni, l'altro privo di ogni riempimento. (…) Questi profili fanno fondatamente dubitare dell'esistenza di un originale conforme alla copia fotostatica prodotta irr itualmente in giudizio».
b) l'inammissibilità dell'eccezione di transazione formulata dalla convenuta, in quanto costituente una mutatio libelli non consentita, in ragione della contraddittorietà delle difese assunte dalla GN, la quale nella comparsa di risposta aveva confermato di avere corrisposto €310.000,00 a titolo di acconto, assumendo la congruità dell'importo in relazione al danno lamentato dall'attore;
c) l'insussistenza dell'accordo transattivo, per non avere esso attore «mai sottoscritto alcuna transazione, né (…) manifestato alcuna volontà di rinunciare ai propri diritti risarcitori. Egli ha sempre e solo avuto consapevolezza di avere ricevuto le somme a titolo di offerta, ed a ristoro parzialissimo delle lesioni sofferte. L'atto che l'attore avrebbe sottoscritto, definito da controparte “atto di transazione e quietan za” e riportato testualmente nella memoria primo termine, laddove esistente, non presenta comunque gli elementi strutturali del negozio transattivo. Difetta, con tutta evidenza, l'elemento delle “reciproche concessioni” (…)Quanto, poi, al contenuto della e-mail, pure riprodotto nella memoria I termine di controparte, con la quale l'avv. all'epoca patrocinatore del sig. Pt_2
avrebbe accettato la somma di euro 110.000,00, in aggiunta a Parte_1 quella già percepita di euro 200.000,00, a titolo di risarci mento definitivo, pagi na 8 di 18 si deve eccepire che all'epoca praticante avvocato, non Parte_3 avrebbe potuto patrocinare, neppure in via stragiudiziale, vertenze di valore superiore a euro 25.000,00 come previsto dall'art. 7 Legge 479/1999. Gli atti compiuti dal praticante dall'art. 7 Legge 479/1999»;
d) nullità dell'accordo per difetto di determinatezza o determinabilità , in quanto all'epoca della stipula dell'accordo non erano ancora accertabili i postumi permanenti subiti dall'attore;
e) annullamento dell'accordo per vizio del consenso (errore) «L'eventuale consenso prestato dall'attore al presunto accordo transattivo sarebbe comunque viziato da errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenuta. Quanto dedotto al punto che precede vale anche, in larga misura, ai fini dell'eccezione di annullamento che si propone al presente punto. Sotto il profilo della formazione di una valida volontà, il è incorso Parte_1 certamente in errore nella rappresentazione dei danni effettivamente riportati, riguardo, soprattutto, alla futura evoluzione degli stessi;
nell'effettiva rappresentazione, quindi, del suo diritto (…) vista la sproporzione tra il danno effettivo e quello liquidato in virtù del presunto accordo transattivo, la compagnia convenuta ha agito con consapevole temerarietà della sua pretesa, essendo venuta meno all'obbligo di informazione nei confronti della controparte. Soprattutto se si considera che il presunto atto transattivo è un documento prestampato i nteramente e unilateralmente predisposto dalla compagnia assicurativa. Anche sotto tale profilo, ex art. 1971 c.c., si propone eccezione di annullamento del presunto accordo transattivo.»;
f) annullamento dell'accorso per vizio del consenso (dolo) , «(…) la
a fronte di un soggetto menomato nel fisico e nella mente, Controparte_6 avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito, e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione del danno medesimo».
Prima di passare all'esame delle eccezioni, appare opportuno riportare il pagi na 9 di 18 contenuto della “quietanza di risarcimento”
1.1. Occorre ora esaminare il contenuto del documento prodotto , nel quale si legge: «…Il sottoscritto con domicilio eletto in c/o avv. Parte_1
– via Salerno, 5 84025 Eboli (SA). Dichiara di ricevere dalla Parte_3
, la somma di € 110.000,00 in relazione Controparte_7 all'evento verificatosi il giorno 29-12-2012 in Eboli (SA) che la predetta Società paga in dipendenza della polizza di Assicurazione sopra indicata. A seguito del pagamento di tale somma, corrisposta ed accettata anche a titolo di transazione di ogni diritto presente e futuro, il sottoscritto rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di non aver più nulla a pretendere né dalla
Società sopraindicata, né dall' – i cui diritti restano salvi ed Parte_4 impregiudicati – né da qualsiasi eventuale altro coobbligato, per qualsiasi titolo di danno o di spese, anche legali, in dipendenza dell'evento di cui sopra. Il sottoscritto rinuncia quindi espressamente a proporre o proseguire ogni azione – ivi inclusa la costituzione di parte civile – sia in sede penale che civile nei confronti di chicchessia e si impegna altresì a rimettere la querela eventualmente proposta. Il presente atto acquisterà valore di quietanza liberatoria al ricevimento della somma in esso in indicata…”, di seguito l'indicazione del luogo – Eboli – della data – 16/6/2014 – e la firma dell'attore. Nel successivo capoverso sono inserite le modalità di pagamento,
l'indirizzo di residenza e il codice fiscale dell'attore e anche in tal caso è apposta la firma dell'attore.
1.2. In calce è pure apposta la firma “per autentica” dell'avvocato Pt_3
[...]
2. Riguardo alla contestazione della difformità della copia della transazione all'originale, se ne rileva l'assoluta genericità, mancando la specificazione di quali parti delle copia sarebbero difformi dall'originale, e dalla la connotazione dubitativa (v. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 19850 del
18/07/2024: «l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile pagi na 10 di 18 tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle»), tra l'altro siffatta difesa è incompatibile con le eccezioni di annullamento del contratto per errore e per dolo, che presuppongono l'autenticità della sottoscrizione.
2.1. Lla presenza due copie si spiega agevolmente, in quanto la prima contiene dattiloscritti i dati , con ogni evidenza, già in possesso della
GN, mentre la seconda è, semplicemente, stata riempita a meno dei dati dichiarati dall'attore, relativi all'iban, necessario per l'esecuzione del bonifico, e dei dati anagrafici e di residenza forniti al momento della sottoscrizione. Il fatto poi che nella citata scrittura pr ivata non sia stato fatto cenno alla già avvenuta corresponsione di €200.000,00 è irrilevante, perché la dazione anche di tale somma è pacifica e la corri spondenza tra la
GN e l'avv.p. Lamanna colloca la corresponsione di detta somma in data anteriore alla stipula della transazione, per cui nessuna ritrattazione vi fu in seguito alla stipula della stessa.
3. In merito all'eccezione di mutatio libelli va osservato che «l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"» (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/09/2021, n. 26118); essendo l'eccezione di transazione rilevabile d'ufficio, anche in appello, la sua formulazione da parte delle convenuta nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. è ammissibile. pagi na 11 di 18 3.1. Sulla difesa assunta dalla GN, la quale nella comparsa di risposta non ha contestato che il pagamento di €310.000,00 fosse stato riconosciuto in acconto, si osserva che «la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaur imento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva » (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 31402 del 02/12/2019 ) e, ad ogni modo, «nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'i nesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione » (Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023)
4. Riguardo alla dimenticanza di aver sottoscritto l'atto di transazione a causa della grave menomazione dell'integrità psicofisica, precisato che dichiarare non ricordare di avere sottosc ritto un dato documento non equivale a contestare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta;
inoltre, la mancanza di consapevolezza del contenuto del contenuto della scrittura che si sottoscrive è irrilevante nel mondo giuridico, a meno che pagi na 12 di 18 non si traduca in difetto della stessa capacità di intendere e volare, che per come genericamente prospettata dall'attore, dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'incapacità naturale (art. 428 cod. civ.) di cui però non v'è alcuna prova, in particolare non si evin ce che dalla documentazione medica allegata che le patologie psichiche dell'attore ne hanno menomato la capacità di intendere e volere, spettando a chi la eccepisce provare che l'eventuale malattia (in questo caso una sindrome depressiva) abbia totalmente annullato la capacità dell'attore di leggere un testo e comprenderne il significato.
4.1. In relazione alla contestazione della qualificazione della citata scrittura come transazione per l'assenza di “reciproche concessioni”, le argomentazioni spese dall'attore sono palesemente infondate.
4.2. Il fatto che l'attore fosse terzo trasportato e che, quindi, la GN fosse tenuta alla formulazione di un'offerta, non contrasta con quanto effettivamente avvenuto, visto che l'Assicurazione aveva provveduto a versare all'attore la somma di €200.000,00 a titolo di acconto;
la qualità di terzo trasportato non comporta alcun obbligo di ri sarcimento integrale di quanto richiesto dal danneggiato prima del giudizio, soprattutto quando sia stato contestato al danneggiato l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come nel caso di specie.
4.3. La reciprocità delle concessione è evidente nella corresponsione da parte della GN di un ulteriore importo – pari a €110.000,00 – che il danneggiato non avrebbe avuto diritto a pretendere se non istaurando un giudizio e, quindi, avanzando tale richiesta ex art. 147 c.a.p. , previa dimostrazione dello stato di bisogno.
4.4. Con riferimento all'attività professionale svolta dal praticante avvocato si rileva che la partecipazione di costui all'atto non ne Parte_3 inficia affatto la validità, derivante dalla sottoscrizione dell'attore, non sussistendo nessuna prescrizione che imponga, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assistenza di un avvocato nella stipula del contratto di transazione, essendo sufficiente l'ossequio della forma scritta ad probationem (art. 1967 cod. civ.), qui rispettata. pagi na 13 di 18 4.5. Tornando all'opera svolta dal praticante avvocato la Suprema Pt_2
Corte (Cass. 1° aprile 2008 n. 8445) ha affermato che il praticante avvocato può legittimamente assumere l'obbligo di svolgere attività stragiudiziale, essendo l'iscrizione all'albo essenziale solo per l'esercizio delle attività giudiziarie, in quanto l'attività protetta è solo quella giudiziale (fra le tante,
Cass.30 maggio 2006 n. 12840) e, ad ogni modo, la nullità riguarderebbe il contratto d'opera professionale non certo il contratto di transazione, sottoscritto autonomamente dall'attore. Mentre il pagamento dell'importo di
€200.000,00 proprio perché corrisposto all'attore a titolo di acconto non necessitava della trasfusione della sua causale in un atto scritto.
5. Riguardo alla nullità del contratto di transazione per difetto di determinatezza o determinabilità, in quanto all'epoca della stipula il danno alla salute dell'attore non si era stabilizzato, si rileva che all'epoca della stipula (12/6/2014) era trascorso un anno e mezzo dall'incidente e l'attore era già stato alla visita medica da parte del fiduciario della GN ( relazione allegata alla comparsa di risposta della GN), e l'oggetto della transazione è ben individuato nel risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito all'incidente stradale in cui era stato coinvolto;
rientra nell'autonomia negoziale la determinazione del contraente di accettare una somma inferiore di cui ha la disponibilità immediata, piuttosto che attendere l'esito di un giudizio e ottenere la somma alla quale avrebbe avuto diritto a distanza di anni, e non attiene all'individuazione dell'oggetto del contratto.
5.1. Si osserva, poi, che «in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili;
il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005 ), nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta dallo stesso attore emerge che già a marzo e aprile del 2014 (v. all. 9) si erano manifestate le complicanze, pagi na 14 di 18 soprattutto urologiche (così come riscontrabile anche dalla relazione integrativa del c.t.u. nel giudizio di a.t.p.o.) per le quali l'attore sarebbe stato costretto agli ulteriori e successivi ricoveri e interventi, per cui anche detti danni non erano imprevedibili al momento della transazio ne.
5.2. L'eccezione è, quindi, rigettata.
5.3. In merito all'eccezione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenu ta, in quanto la percentuale di danno permanente sulla quale è intervenuta la transazione è nettamente inferiore a quella successivamente accertata dal giudice del lavoro per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza, preliminarmente deve rilevarsi che i parametri utilizzati nell'ambito dell'invalidità civile non diversi da quelli medico-legali e, comunque, non sono opponibili alla
GN.
5.4. Tornando alla censura, la stessa è infondata. È riproposta, sotto un altro aspetto, la questione dell'esatta determinazione dei danno al momento della transazione che è stata appena esaminata, ad ogni modo, «l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contra ttuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio ( fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5139 del 03/04/2003). Affinché l'errore possa rilevare deve cadere su circostanze pagi na 15 di 18 presenti e non future e meramente ip otetiche, le quali possono costituire solo oggetto di previsione e non di errore;
in questa prospettiva l'errore su circostanze future attiene ai motivi che inducono un soggetto a contrarre, sicché resta estraneo allo schema negoziale (App. Milano 2 ottobr e 1984).
5.5. Anche questa eccezione deve essere rigettata.
6. Parimenti infondata è l'eccezione di annullamento del contratto per dolo .
6.1. Va premesso che secondo parte della giurisprudenza «la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammiss ibile, stante l'inconciliabilità' dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena (…)» (Cass. civ. Sez. III, 11-11-2005, n.
22900), secondo altra parte « La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma im pone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenzial e, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza . (Cass. civ. Sez. I Sent., 19 -06- pagi na 16 di 18 2008, n. 16663).
6.2. Nel caso di specie secondo l'attore « la a fronte di un Controparte_6 soggetto menomato nel fisico e ne lla mente, avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito;
e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione d el danno medesimo», anche in tal caso la doglianza si appunta sul non avere la
GN segnalato all'attore che la sua proposta a saldo non era conveniente, ma ciò non integra il requisito del dolo;
«il dolo è cioè rilevante,
e la parte ingannata riceve protezione, solo se sussiste la condizione che da fondamento etico alla tutela della buona fede: l'assenza di negligen za o di colpevole ignoranza in chi se ne proclami vittima, in applicazione del noto brocardo per cui errantibus, non dormientibus iura succurrunt » (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009), nel caso di specie l'attore aveva scelto di farsi assistere nella contrattazione da un soggetto qualificato, benché non avente ancora il titolo di avvocato, e bene avrebbe potuto rifiutare l'ulteriore offerta dalla GN, sottoporsi a visita di un medico legale a propria scelta o, ancora, visti i ricover i avvenuti pochi mesi prima della stipula, attendere il decorso della malattia.
6.3. L'accezione è quindi rigettata.
7. L'accoglimento dell'eccezione di transazione, intervenuta prima del giudizio e contenente la rinuncia all'azione (come nella fattispecie), priva l'attore del diritto ad agire (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del
23/07/2019); pertanto tutte le domande attoree sono rigettate.
8. Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore e sono liquidate con riferimento alla scaglione indeterminabile, bassa complessità, in quanto il valore dichiarato dall'attore è palesemente spropositato considerata l'applicazione della personalizzazione massima che sicuramente non sarebbe stata riconosciuta, viste le generiche prove per testi articolare e l'assenza di specifiche allegazioni, e la necessità di scorporare dall'ammontare quanto già percepito;
la liquidazione avverrà ai medi, tranne per la fase istruttoria, pagi na 17 di 18 liquidata ai minimi, non essendo stata assunta nessuna prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attor ee;
B) Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.713,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge .
28 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 3 della memoria n. 2 attorea «Il giorno stesso dell'udienza del 05/05/2021, l'avv. Sica, in modo sempre del tutto irrituale, depositava agli atti del fascicolo telematico copia di un “atto di transazione e quietanza” sottoscritto dall'attore il 12/6/14 e relativa corrispondenza intercorsa tra la e il praticante avvocato Controparte_2
. Di tale deposito, comunque irrituale, non veniva neppure data comunicazione all'attore. Parte_3 Non pago, l'avv. Sica, con proprio atto del 13/05/2021, formulava al Tribunale istanza per la revoca dell'ordinanza concessiva dei termini 183 cpc, assumendo che il Giudice, attesa la sequela dei depositi, non avesse potuto avere contezza dell'atto di transazione depositato e che la causa, dalla convenuta compagnia di assicurazioni ritenta compiutamente istruita, fosse da rinviare per la precisazione delle conclusioni. Inutile dire che, anche di tale atto, la difesa di controparte riteneva superfluo darne comunicazione all'attore. Solo in sede di deposito della memoria primo termine 183 c.p.c., quindi, questa difesa ha potuto avere contezza della, a dir poco, irrituale attività processuale svolta dall'avv. Sica quale sostituto dell'avv. Ciccone. Invero, l'attore era rimasto all'attività difensiva svolta da controparte con il deposito delle note di trattazione scritta del 27/04/2021, con le quali si chiedeva concordemente la concessione dei termini di cui all'art.183 cpc» pagi na 7 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6144/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GALLOTTA CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SICA SALVATORE
GIORDANO GIUSEPPE (C.F. CONTUMACE C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni ex art. 2054 cod. civ.
CONCLUSIONI
Parte attorea: «[…] a) accertare e dichiarare che l'attore
[...] era terzo trasportato a bordo dell'autovettura Fiat Panda Parte_1 targata CR638FE al momento della verificazione del sinistro di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare altresì l'entità delle lesioni subite dall'attore e, per gli effetti ed ai sensi e per gli effetti de ll'art.141 del Codice
Delle Assicurazioni Private (Decreto l.vo 7 settembre 2005, n. 209), condannare la convenuta compagnia Controparte_2
pagi na 1 di 18 - in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il proprio CP_1 assicurato-vettore, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali e materiali, subiti dall'attore in conseguenza e per effetto delle gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro stradale per cui è causa, già giudiziariamente accertate nella misu ra del 95% di tutte le infermità in coesistenza tra di loro, mediante pagamento in suo favore della complessiva ultronea somma di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocentocinquantaquattro/00), ovvero a quella maggiore
e/o minore ritenuta di giustizia da adottare ed in esito agli accertamenti effettuati in corso di causa a mezzo di apposita CTU, somma maggiorata dagli interessi legali dall'evento fino al soddisfo e con vittoria di compensi legali del presente giudizio.» parte convenuta: «In via preliminare e pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità dell'atto introduttivo, per i motivi suesposti;
Nel merito: 2) rigettare la domanda attorea perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto per le ragioni di cui sopra;
3) condannare, per l'effetto, l'istante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio» .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in d ata 1/9/2020 e 18/9/2020,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 rispettivamente la e GI RD per ivi Controparte_1 sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui patiti nell'incidente stradale avvenuto in data 28/12/2012.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che in data 28/12/2012, alle ore 23:40 circa in Eboli, alla strada statale
19, stava viaggiando, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura Fiat
Panda tg. CR638FE di proprietà di GI RD e da quest'ultimo condotta;
− che l'autovettura, giunta in prossimità del km 6.057, direzione pagi na 2 di 18 Battipaglia-Eboli, dopo una brusca frenata, aveva invaso l'opposta corsia ed era andata a collidere violentemente con la parte laterale destra contro la parte anteriore centrale del veicolo BMW M5 targata X102468, di proprietà di
; Controparte_3
− che, a seguito del violento urto, aveva riportato gravissime lesioni, per cui era stato immediatamente trasportato in autoambulanza presso l'ospedale di Eboli e ivi ricoverato in rianimazione con diagnosi di politrauma stradale e prognosi riservata;
− che erano seguite svariate TC Total body cranio, torace e addome oltre vari accertamenti e cure sino al 13/1/ 2013, data in cui era stato trasferito presso la Rianimazione dell'Ospedale Monaldi di Napoli con nota di trasferimento evidenziante marcati segni di pneumocollo, pneumomediastino, pneumoperitoneo, intubato, assistito con ventilazione artificiale in 02 al
100% previa sedazione e curarizzazione, EGA , ematochimica terapia;
− che, all'ospedale Monaldi, era stato ricoverato con diagnosi di accettazione: “Politrauma torace. Insufficienza respiratoria acuta” e dopo ulteriori accertamenti e cure, veniva sciolta la prognosi quoad vitam e dimesso il 4/2/2013 con diagnosi di insufficienza respiratoria in politrauma,
e trasferito presso la neuroriabilitazione dell'Istituto Neurologico
Mediterraneo (Neuromed) di Pozzilli;
− che presso l'Istituto Neuromed era stato ricoverato con diagnosi di encefalopatia post traumatica e sottoposto a cura intensive e cicli di riabilitazione e, poi, dimesso il 5/3/2013 per il trasferimento presso l'Azienda ospedaliera di Perugia;
− che a Perugia era stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Toracica ed era stato sottoposto ad accertamenti, interventi e cure, rimanendo ricoverato sino al 14/3/13, per ritornare poi all'Istituto Neuromed per un'ulteriore riabilitazione fino al 12/4/ 2013;
− che, in data 16/4/2013, presso l'Azienda ospedaliera di Perugia aveva eseguito una fibroscopia di controllo che aveva evidenziato la completa ostruzione del lume tracheale a livello sottoglottico con indicazione ad pagi na 3 di 18 intervento di resezione-anastomosi tracheale;
− che erano seguite costanti cure presso l'ospedale di Eboli, con toilette tracheostomica e aspirazioni di secrezioni e, successivamente, un nuovo ricovero presso l'Azienda ospedaliera di Perugia, dove il 30/4/2013 aveva eseguito cervicotomia;
− che dal 16/9/2013 erano seguiti numerosi controlli clinici e strumentali per disturbi urinari e il 25/10/2013 durante un controllo presso l'U.O. Salute mentale della ASL gli era stato riscontrato uno “stato ansioso depressivo reattivo con episodi di TAP situazionale in paziente con disturbo post - traumatico da stress. Psicosi d'innesto con ideazioni paranoidee con anamnesi recente a encefalopatia post traumatica, ideazione di nocumento e autosvalutative, disturbi d'identità di genere in paziente con alterazioni della sensibilità peniena con notevole difficoltà copulatorie e da qualche tempo deambulatoria”;
− che le continue cure medico sanitarie per l'insorgenza di molteplici complicanze a carico soprattutto dell'apparato uretro-genitale, erano proseguite anche negli anni successivi, sino al 2019;
− che in data 17/2/2020 era stato ricoverato per uretroplastica presso casa di cura dove era stato sottoposto a “rimozione chirurgica di CP_4 fistola uretrocutanea”;
− che la responsabilità del sinistro è imputabile alla condotta di guida del conducente e proprietario della vettura Fiat Panda, GI RD, garantita per la rc auto con la compagnia e sulla quale esso Controparte_1 attore stava viaggiando in qualità di terzo trasportato;
− che la aveva formulato offerte di risarcimento per Controparte_5 complessivi €310.000,00 (euro trecentodiecimila), comprensive di non meglio precisati compensi legali, somme incongrue e inidonee al ristoro dei danni da lui subiti e, pertanto, trattenute in acconto sul maggiore avere;
− che gli accertamenti compiuti dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro (adito prima in sede di ATP ex art.445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'invalidità a fini pensionistici e poi in quello di primo grado successivo a pagi na 4 di 18 opposizione, conclusosi con la sentenza n. 1371/2020 di accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie del hanno Parte_1 consentito di determinare il valore delle infermità riportate dall'attore in conseguenza dell'incidente;
− che le consulenze medico legali predisposte dal C.T.U hanno accertato un'infermità permanente nella misura non inferiore al 95% (con calcolo riduzionistico al 78%) che deve quantificarsi unitariamente nella complessiva minima misura di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocento cinquantaquattro/00), comprensiva di danno biologico al 95% (€1.322.496), danno morale da apprezzarsi tenuto conto del grave patema d'animo e perturbamento psichico in soggetto giovane che l'evento traumatico e le lesioni conseguenti hanno determinato nello sviluppo della personalità di esso attore (€661.248,00), I.T.T. (giorni 120 - €11.760,00), I.T.P. al 75%
(giorni 60 - €4.410,00) e I.T.P. al 50% (giorni 60 – €2.940,00), al netto delle somme già corrisposte (€310.000.00) dalla in parziale Controparte_1 ristoro dei danni e in pagamento anche di non meglio quantificati e precisati compensi legali, comunque versate dall'assicurazione in riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'incidente per cui è causa.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituita tardivamente in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• l'improponibilità della domanda introduttiva per la violazione degli artt.
145 e ss. del D.lgs. 209/2005 in quanto l'attore ha avanzato richiesta di risarcimento danni omettendo di indicare i requisiti essenziali dettati dall'articolo;
• che l'onere della prova sulla legittimazione passiva spetta all'attore;
• la nullità dell'atto introduttivo per la violazione dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritti posti a fondamento della domanda;
• la sproporzionalità e l'esorbitanza del quantum debeautur non avendo pagi na 5 di 18 l'attore provato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e i danni lamentati;
• che l'attore ha già ottenuto la complessiva somma di € 310.000,00.
Ha, quindi, concluso come da conclusioni in premessa.
In allegato alla nota depositata in data 5/5/2021 la GN ha depositato il documento «Quietanza di risarcimento del sinistro n. 417990013001433 del 29.12.2012 in favore del sig. sottoscritta in Parte_1 data 12/06/2014», detto documento è stato nuovamente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c., nella quale la GN ha formulato eccezione di transazione.
La causa non è stata istruita, avendo le parti rinunciato all'escussione dei testi, ed è stata poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. È preliminare la disamina dell'eccezione di transazione sollevata dalla
GN assicurativa.
1.1. Come già anticipato nelle premesse in fatto, la GN ha prodotto con nota di deposito del 5/5/2021 dal seguente contenuto «Si deposita: -
Quietanza di risarcimento del sinistro n. 417990013001433 del 29.12.2012 in favore del sig. sottoscritta in data 12/06/2014 ». Parte_1
Nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. la GN si è avvalsa del documento indicato e ha formulato l'eccezione di transazione, richiamando il contenuto della documentazione depositata, producendola nuovamente con la memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.
1.2. Va precisato che nel file è inserita anche la corrispondenza intercorsa con l'allora difensore dell'attore, l'avv. dalla quale si evince la Pt_2 corresponsione da parte della GN all'attore, in epoca pregressa alla stipula della scrittura privata menzionata, di €200.00,00,00, ricevuta a titolo di acconto, oltre che ricevute di pagamento anc he delle spese liquidate in favore dell'avvocato.
1.3. Si rileva che con ordinanza del 12/10/2023 la scrivente ha chiarito che pagi na 6 di 18 «la parte convenuta ha prodotto il documento “quietanza in Parte_1 allegato alla nota del 5/5/2021, in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., ratione temporis vigente, a mente del quale: “I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzi one sono prodotti mediante deposito in cancelleria, e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodo tti si fa menzione nel verbale”» e che, quindi, in assenza di comunicazione del deposito effettuato il 5/5/2021 il documento doveva ritenersi ritualmente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.
1.4. Tuttavia, quanto detto nell'ordinanza deve essere parzialmente corretto, in quanto da una più attenta lettura delle memoria n. 2 ex art. 183, c. VI,
c.p.c. di parte attorea si evince chiaramente che l'attore ha avuto conoscenza della documentazione depositata1 con nota la nota dopo il deposito della prima memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. ed ha svolto le proprie difese in merito all'eccezione di transazione e alla documentazione prodotta, dimostrando di averla esaminata (oltre a quanto riportato in nota, si rileva che il difensore ha fatto riferimento a particolari della documentazione: il fatto che fosse solo praticante all'epoca lo si evince dalla Parte_3 dicitura «avv. p.» contenuta nella corrispondenza tra lo stesso e la
GN; come pure la contestazione della presenza di due riproduzioni della “quietanza di risarcimento”, una compilata a mano e sottoscritta dall'attore, e l'altra dattiloscritta e priva di firma è stata possibile solo grazie alla disamina della produzione).
1.5. L'attore ha spiegato le seguenti contestazioni, che, in parte, si riportano testualmente:
a) «(…) diversi aspetti fanno dubitare dell'esistenza di un originale dell'atto di transazione e quietanza datato 12/6/14 conforme alla copia fotostatica prodotta irritualmente in giudizio. In primo luogo, nella documentazione depositata da controparte il 5/5/18, compaiono due documenti titolati “quietanza di risarcimento”, esattamente identici, uno riempito con grafia manuale e recante sottoscrizioni, l'altro privo di ogni riempimento. (…) Questi profili fanno fondatamente dubitare dell'esistenza di un originale conforme alla copia fotostatica prodotta irr itualmente in giudizio».
b) l'inammissibilità dell'eccezione di transazione formulata dalla convenuta, in quanto costituente una mutatio libelli non consentita, in ragione della contraddittorietà delle difese assunte dalla GN, la quale nella comparsa di risposta aveva confermato di avere corrisposto €310.000,00 a titolo di acconto, assumendo la congruità dell'importo in relazione al danno lamentato dall'attore;
c) l'insussistenza dell'accordo transattivo, per non avere esso attore «mai sottoscritto alcuna transazione, né (…) manifestato alcuna volontà di rinunciare ai propri diritti risarcitori. Egli ha sempre e solo avuto consapevolezza di avere ricevuto le somme a titolo di offerta, ed a ristoro parzialissimo delle lesioni sofferte. L'atto che l'attore avrebbe sottoscritto, definito da controparte “atto di transazione e quietan za” e riportato testualmente nella memoria primo termine, laddove esistente, non presenta comunque gli elementi strutturali del negozio transattivo. Difetta, con tutta evidenza, l'elemento delle “reciproche concessioni” (…)Quanto, poi, al contenuto della e-mail, pure riprodotto nella memoria I termine di controparte, con la quale l'avv. all'epoca patrocinatore del sig. Pt_2
avrebbe accettato la somma di euro 110.000,00, in aggiunta a Parte_1 quella già percepita di euro 200.000,00, a titolo di risarci mento definitivo, pagi na 8 di 18 si deve eccepire che all'epoca praticante avvocato, non Parte_3 avrebbe potuto patrocinare, neppure in via stragiudiziale, vertenze di valore superiore a euro 25.000,00 come previsto dall'art. 7 Legge 479/1999. Gli atti compiuti dal praticante dall'art. 7 Legge 479/1999»;
d) nullità dell'accordo per difetto di determinatezza o determinabilità , in quanto all'epoca della stipula dell'accordo non erano ancora accertabili i postumi permanenti subiti dall'attore;
e) annullamento dell'accordo per vizio del consenso (errore) «L'eventuale consenso prestato dall'attore al presunto accordo transattivo sarebbe comunque viziato da errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenuta. Quanto dedotto al punto che precede vale anche, in larga misura, ai fini dell'eccezione di annullamento che si propone al presente punto. Sotto il profilo della formazione di una valida volontà, il è incorso Parte_1 certamente in errore nella rappresentazione dei danni effettivamente riportati, riguardo, soprattutto, alla futura evoluzione degli stessi;
nell'effettiva rappresentazione, quindi, del suo diritto (…) vista la sproporzione tra il danno effettivo e quello liquidato in virtù del presunto accordo transattivo, la compagnia convenuta ha agito con consapevole temerarietà della sua pretesa, essendo venuta meno all'obbligo di informazione nei confronti della controparte. Soprattutto se si considera che il presunto atto transattivo è un documento prestampato i nteramente e unilateralmente predisposto dalla compagnia assicurativa. Anche sotto tale profilo, ex art. 1971 c.c., si propone eccezione di annullamento del presunto accordo transattivo.»;
f) annullamento dell'accorso per vizio del consenso (dolo) , «(…) la
a fronte di un soggetto menomato nel fisico e nella mente, Controparte_6 avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito, e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione del danno medesimo».
Prima di passare all'esame delle eccezioni, appare opportuno riportare il pagi na 9 di 18 contenuto della “quietanza di risarcimento”
1.1. Occorre ora esaminare il contenuto del documento prodotto , nel quale si legge: «…Il sottoscritto con domicilio eletto in c/o avv. Parte_1
– via Salerno, 5 84025 Eboli (SA). Dichiara di ricevere dalla Parte_3
, la somma di € 110.000,00 in relazione Controparte_7 all'evento verificatosi il giorno 29-12-2012 in Eboli (SA) che la predetta Società paga in dipendenza della polizza di Assicurazione sopra indicata. A seguito del pagamento di tale somma, corrisposta ed accettata anche a titolo di transazione di ogni diritto presente e futuro, il sottoscritto rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di non aver più nulla a pretendere né dalla
Società sopraindicata, né dall' – i cui diritti restano salvi ed Parte_4 impregiudicati – né da qualsiasi eventuale altro coobbligato, per qualsiasi titolo di danno o di spese, anche legali, in dipendenza dell'evento di cui sopra. Il sottoscritto rinuncia quindi espressamente a proporre o proseguire ogni azione – ivi inclusa la costituzione di parte civile – sia in sede penale che civile nei confronti di chicchessia e si impegna altresì a rimettere la querela eventualmente proposta. Il presente atto acquisterà valore di quietanza liberatoria al ricevimento della somma in esso in indicata…”, di seguito l'indicazione del luogo – Eboli – della data – 16/6/2014 – e la firma dell'attore. Nel successivo capoverso sono inserite le modalità di pagamento,
l'indirizzo di residenza e il codice fiscale dell'attore e anche in tal caso è apposta la firma dell'attore.
1.2. In calce è pure apposta la firma “per autentica” dell'avvocato Pt_3
[...]
2. Riguardo alla contestazione della difformità della copia della transazione all'originale, se ne rileva l'assoluta genericità, mancando la specificazione di quali parti delle copia sarebbero difformi dall'originale, e dalla la connotazione dubitativa (v. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 19850 del
18/07/2024: «l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile pagi na 10 di 18 tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle»), tra l'altro siffatta difesa è incompatibile con le eccezioni di annullamento del contratto per errore e per dolo, che presuppongono l'autenticità della sottoscrizione.
2.1. Lla presenza due copie si spiega agevolmente, in quanto la prima contiene dattiloscritti i dati , con ogni evidenza, già in possesso della
GN, mentre la seconda è, semplicemente, stata riempita a meno dei dati dichiarati dall'attore, relativi all'iban, necessario per l'esecuzione del bonifico, e dei dati anagrafici e di residenza forniti al momento della sottoscrizione. Il fatto poi che nella citata scrittura pr ivata non sia stato fatto cenno alla già avvenuta corresponsione di €200.000,00 è irrilevante, perché la dazione anche di tale somma è pacifica e la corri spondenza tra la
GN e l'avv.p. Lamanna colloca la corresponsione di detta somma in data anteriore alla stipula della transazione, per cui nessuna ritrattazione vi fu in seguito alla stipula della stessa.
3. In merito all'eccezione di mutatio libelli va osservato che «l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"» (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/09/2021, n. 26118); essendo l'eccezione di transazione rilevabile d'ufficio, anche in appello, la sua formulazione da parte delle convenuta nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. è ammissibile. pagi na 11 di 18 3.1. Sulla difesa assunta dalla GN, la quale nella comparsa di risposta non ha contestato che il pagamento di €310.000,00 fosse stato riconosciuto in acconto, si osserva che «la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaur imento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva » (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 31402 del 02/12/2019 ) e, ad ogni modo, «nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'i nesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione » (Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023)
4. Riguardo alla dimenticanza di aver sottoscritto l'atto di transazione a causa della grave menomazione dell'integrità psicofisica, precisato che dichiarare non ricordare di avere sottosc ritto un dato documento non equivale a contestare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta;
inoltre, la mancanza di consapevolezza del contenuto del contenuto della scrittura che si sottoscrive è irrilevante nel mondo giuridico, a meno che pagi na 12 di 18 non si traduca in difetto della stessa capacità di intendere e volare, che per come genericamente prospettata dall'attore, dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'incapacità naturale (art. 428 cod. civ.) di cui però non v'è alcuna prova, in particolare non si evin ce che dalla documentazione medica allegata che le patologie psichiche dell'attore ne hanno menomato la capacità di intendere e volere, spettando a chi la eccepisce provare che l'eventuale malattia (in questo caso una sindrome depressiva) abbia totalmente annullato la capacità dell'attore di leggere un testo e comprenderne il significato.
4.1. In relazione alla contestazione della qualificazione della citata scrittura come transazione per l'assenza di “reciproche concessioni”, le argomentazioni spese dall'attore sono palesemente infondate.
4.2. Il fatto che l'attore fosse terzo trasportato e che, quindi, la GN fosse tenuta alla formulazione di un'offerta, non contrasta con quanto effettivamente avvenuto, visto che l'Assicurazione aveva provveduto a versare all'attore la somma di €200.000,00 a titolo di acconto;
la qualità di terzo trasportato non comporta alcun obbligo di ri sarcimento integrale di quanto richiesto dal danneggiato prima del giudizio, soprattutto quando sia stato contestato al danneggiato l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come nel caso di specie.
4.3. La reciprocità delle concessione è evidente nella corresponsione da parte della GN di un ulteriore importo – pari a €110.000,00 – che il danneggiato non avrebbe avuto diritto a pretendere se non istaurando un giudizio e, quindi, avanzando tale richiesta ex art. 147 c.a.p. , previa dimostrazione dello stato di bisogno.
4.4. Con riferimento all'attività professionale svolta dal praticante avvocato si rileva che la partecipazione di costui all'atto non ne Parte_3 inficia affatto la validità, derivante dalla sottoscrizione dell'attore, non sussistendo nessuna prescrizione che imponga, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assistenza di un avvocato nella stipula del contratto di transazione, essendo sufficiente l'ossequio della forma scritta ad probationem (art. 1967 cod. civ.), qui rispettata. pagi na 13 di 18 4.5. Tornando all'opera svolta dal praticante avvocato la Suprema Pt_2
Corte (Cass. 1° aprile 2008 n. 8445) ha affermato che il praticante avvocato può legittimamente assumere l'obbligo di svolgere attività stragiudiziale, essendo l'iscrizione all'albo essenziale solo per l'esercizio delle attività giudiziarie, in quanto l'attività protetta è solo quella giudiziale (fra le tante,
Cass.30 maggio 2006 n. 12840) e, ad ogni modo, la nullità riguarderebbe il contratto d'opera professionale non certo il contratto di transazione, sottoscritto autonomamente dall'attore. Mentre il pagamento dell'importo di
€200.000,00 proprio perché corrisposto all'attore a titolo di acconto non necessitava della trasfusione della sua causale in un atto scritto.
5. Riguardo alla nullità del contratto di transazione per difetto di determinatezza o determinabilità, in quanto all'epoca della stipula il danno alla salute dell'attore non si era stabilizzato, si rileva che all'epoca della stipula (12/6/2014) era trascorso un anno e mezzo dall'incidente e l'attore era già stato alla visita medica da parte del fiduciario della GN ( relazione allegata alla comparsa di risposta della GN), e l'oggetto della transazione è ben individuato nel risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito all'incidente stradale in cui era stato coinvolto;
rientra nell'autonomia negoziale la determinazione del contraente di accettare una somma inferiore di cui ha la disponibilità immediata, piuttosto che attendere l'esito di un giudizio e ottenere la somma alla quale avrebbe avuto diritto a distanza di anni, e non attiene all'individuazione dell'oggetto del contratto.
5.1. Si osserva, poi, che «in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili;
il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005 ), nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta dallo stesso attore emerge che già a marzo e aprile del 2014 (v. all. 9) si erano manifestate le complicanze, pagi na 14 di 18 soprattutto urologiche (così come riscontrabile anche dalla relazione integrativa del c.t.u. nel giudizio di a.t.p.o.) per le quali l'attore sarebbe stato costretto agli ulteriori e successivi ricoveri e interventi, per cui anche detti danni non erano imprevedibili al momento della transazio ne.
5.2. L'eccezione è, quindi, rigettata.
5.3. In merito all'eccezione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenu ta, in quanto la percentuale di danno permanente sulla quale è intervenuta la transazione è nettamente inferiore a quella successivamente accertata dal giudice del lavoro per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza, preliminarmente deve rilevarsi che i parametri utilizzati nell'ambito dell'invalidità civile non diversi da quelli medico-legali e, comunque, non sono opponibili alla
GN.
5.4. Tornando alla censura, la stessa è infondata. È riproposta, sotto un altro aspetto, la questione dell'esatta determinazione dei danno al momento della transazione che è stata appena esaminata, ad ogni modo, «l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contra ttuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio ( fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5139 del 03/04/2003). Affinché l'errore possa rilevare deve cadere su circostanze pagi na 15 di 18 presenti e non future e meramente ip otetiche, le quali possono costituire solo oggetto di previsione e non di errore;
in questa prospettiva l'errore su circostanze future attiene ai motivi che inducono un soggetto a contrarre, sicché resta estraneo allo schema negoziale (App. Milano 2 ottobr e 1984).
5.5. Anche questa eccezione deve essere rigettata.
6. Parimenti infondata è l'eccezione di annullamento del contratto per dolo .
6.1. Va premesso che secondo parte della giurisprudenza «la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammiss ibile, stante l'inconciliabilità' dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena (…)» (Cass. civ. Sez. III, 11-11-2005, n.
22900), secondo altra parte « La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma im pone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenzial e, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza . (Cass. civ. Sez. I Sent., 19 -06- pagi na 16 di 18 2008, n. 16663).
6.2. Nel caso di specie secondo l'attore « la a fronte di un Controparte_6 soggetto menomato nel fisico e ne lla mente, avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito;
e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione d el danno medesimo», anche in tal caso la doglianza si appunta sul non avere la
GN segnalato all'attore che la sua proposta a saldo non era conveniente, ma ciò non integra il requisito del dolo;
«il dolo è cioè rilevante,
e la parte ingannata riceve protezione, solo se sussiste la condizione che da fondamento etico alla tutela della buona fede: l'assenza di negligen za o di colpevole ignoranza in chi se ne proclami vittima, in applicazione del noto brocardo per cui errantibus, non dormientibus iura succurrunt » (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009), nel caso di specie l'attore aveva scelto di farsi assistere nella contrattazione da un soggetto qualificato, benché non avente ancora il titolo di avvocato, e bene avrebbe potuto rifiutare l'ulteriore offerta dalla GN, sottoporsi a visita di un medico legale a propria scelta o, ancora, visti i ricover i avvenuti pochi mesi prima della stipula, attendere il decorso della malattia.
6.3. L'accezione è quindi rigettata.
7. L'accoglimento dell'eccezione di transazione, intervenuta prima del giudizio e contenente la rinuncia all'azione (come nella fattispecie), priva l'attore del diritto ad agire (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del
23/07/2019); pertanto tutte le domande attoree sono rigettate.
8. Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore e sono liquidate con riferimento alla scaglione indeterminabile, bassa complessità, in quanto il valore dichiarato dall'attore è palesemente spropositato considerata l'applicazione della personalizzazione massima che sicuramente non sarebbe stata riconosciuta, viste le generiche prove per testi articolare e l'assenza di specifiche allegazioni, e la necessità di scorporare dall'ammontare quanto già percepito;
la liquidazione avverrà ai medi, tranne per la fase istruttoria, pagi na 17 di 18 liquidata ai minimi, non essendo stata assunta nessuna prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attor ee;
B) Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.713,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge .
28 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 3 della memoria n. 2 attorea «Il giorno stesso dell'udienza del 05/05/2021, l'avv. Sica, in modo sempre del tutto irrituale, depositava agli atti del fascicolo telematico copia di un “atto di transazione e quietanza” sottoscritto dall'attore il 12/6/14 e relativa corrispondenza intercorsa tra la e il praticante avvocato Controparte_2
. Di tale deposito, comunque irrituale, non veniva neppure data comunicazione all'attore. Parte_3 Non pago, l'avv. Sica, con proprio atto del 13/05/2021, formulava al Tribunale istanza per la revoca dell'ordinanza concessiva dei termini 183 cpc, assumendo che il Giudice, attesa la sequela dei depositi, non avesse potuto avere contezza dell'atto di transazione depositato e che la causa, dalla convenuta compagnia di assicurazioni ritenta compiutamente istruita, fosse da rinviare per la precisazione delle conclusioni. Inutile dire che, anche di tale atto, la difesa di controparte riteneva superfluo darne comunicazione all'attore. Solo in sede di deposito della memoria primo termine 183 c.p.c., quindi, questa difesa ha potuto avere contezza della, a dir poco, irrituale attività processuale svolta dall'avv. Sica quale sostituto dell'avv. Ciccone. Invero, l'attore era rimasto all'attività difensiva svolta da controparte con il deposito delle note di trattazione scritta del 27/04/2021, con le quali si chiedeva concordemente la concessione dei termini di cui all'art.183 cpc» pagi na 7 di 18