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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa N 1966/2023 promossa da:
( già ) residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 Pt_2 Parte_3
dall'Avv.to V. Marmorato e dall'Avv.to L. Cipriani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
della prima in Via d'Annunzio come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
, -in persona del Controparte_1
presidente pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to R. Tracciano ed elettivamente domiciliata in Genova, Via D'Annunzio 76, come da atti
RESISTENTE
Oggetto: infortunio in itinere CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: CHIEDE al Giudice adito, con riguardo all'evento
esposto in narrativa e al periodo di durata indicato in 90 giorni o altro periodo anche maggiore che
emergerà in causa previa ctu medico – legale, di qualificare l'evento come infortunio sul lavoro in
itinere. Inoltre, sempre previa visita medico legale, Voglia il Giudicante riconoscere il diritto di parte
ricorrente ad ottenere l'indennizzo o risarcimento di legge per l'I.T.T. e/o I.T.P. e per I.P. per il
periodo e il grado d'invalidità che risulterà in causa mediante, con conseguente condanna dell CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. a pagare alla parte ricorrente le indennità o le somme risarcitorie
per l'I.T.T. e/o I.T.P. e/o per I.P., tutte come quantificate in corso di causa. Voglia altresì condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t. a pagare alla parte ricorrente le somme dovute a titolo di CP_1
rimborso delle spese mediche e cliniche anticipate dalla ricorrente stessa Vinte spese, diritti ed
onorari con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PER L' : Respingere il ricorso per carenza di interesse ad agire per CP_1
l'indennità di inabilità temporanea assoluta e nel resto ed in ogni caso perché infondato. - Respingere
la domanda di rimborso delle spese mediche in quanto inammissibile e comunque perché infondata.
- In subordine, dichiarato che dall'ammontare della prestazione indennitaria per danno biologico a
carico dell' va detratto quanto già percepito a tale titolo dalla ricorrente in via risarcitoria, CP_1
limitare la condanna dell'Istituto alla corresponsione di tale differenza se sussistente. Spese come
per legge anche ai sensi del novellato a. 152 disp. att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.5.2023 , premesso di lavorare alle Parte_4
dipendenze dell'amministrazione di un condominio genovese quale portinaia, alloggiando all'interno del palazzo dove presta attività e ha quindi la residenza, con un orario di lavoro dal lunedì a sabato dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, ha dedotto, il 20 dicembre 2021 di aver avuto bisogno di sottoporsi ad una visita medica presso il suo medico di base, ottenendo così un permesso dal dalle 17 alle 19. La ricorrente ha riferito come, recandosi allo studio del dottore, distante CP_2 15-20 minuti dalla sua abitazione/luogo di lavoro, sarebbe stata vittima di un investimento, da parte di uno scooter, mentre attraversava sulle strisce pedonali, che ha qualificato come infortunio in itinere.
Ricoverata al Pronto Soccorso e ottenuta diagnosi di “politrauma a dinamica maggiore con riscontro di frattura processi traverso L3 e L4, sospetta frattura composta dell'arco medio della 7 costa di sinistra, trauma ginocchio sx, policontusioni anemia sideropenica nota” , la ricorrente, dopo un breve ricovero è stata quindi dimessa, con riferite conseguenze permanenti e temporanee, necessità di cure e esborsi. La ha lamentato che avesse respinto l'istanza proposta per il Parte_1 CP_1
riconoscimento di infortunio in itinere negando la sussistenza di un rischio lavorativo e ha quindi proposto azione, concludendo come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio ribadendo le ragioni del diniego, per esclusione della qualificabilità CP_1
dell'evento quale infortunio sul lavoro, difettando, in sua tesi, i requisiti per l'indennizzabilità posti dall'art. 2 del DPR n.1124/1965 come modificato dall'art 12 del D.L.vo n.38/2000 che richiede che l'evento si verifichi, nel tragitto fra abitazione e lavoro e per causa violente in occasione di lavoro,
mentre la ricorrente, nel caso, stava muovendosi per ragioni personali ( recarsi dal medico di base)
non attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, essendo irrilevante che la ricorrente avesse chiesto un permesso. In subordine, ha sostenuto la carenza di interesse ad agire dalla CP_1
ricorrente, per essere stato preso in carico il caso da quale malattia comune e indennizzata, CP_3
opponendosi anche alla richiesta di indennità parziale e a quella di rimborso spese, in quanto da ritenersi a carico del SSN, e rilevando infine come la ricorrente dovesse avere anche ricevuto un risarcimento ai sensi della RCA, da non duplicare, ha quindi concluso conformemente
La causa è stata trattata, istruita a mezzo di CTU medico legale e definita con lettura del dispositivo all'udienza del 27.3.2025
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto si ritiene fondato con le precisazioni che seguono e va, pertanto, accolto. In merito, si richiama, in primo luogo, l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso nell'ordinanza n 18659/2020 secondo il quale "il permesso costituisce una fattispecie di sospensione
dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause
o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale
a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non può logicamente
sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla
necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro" Aggiungendo la Suprema Corte che "la nozione
di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va
circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una
scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da
quella inerente al cosiddetto 'percorso normale' tra casa e lavoro".
Si richiama anche, sul tema, la pronuncia Tribunale di Milano, 16.9.2024, nello stesso senso, per il caso di una donna che aveva chiesto un permesso personale per necessità familiari, in quanto ritenuti connessi ad esigenze, comunque, di diritti costituzionalmente garantiti, che, altrimenti, verrebbero sacrificati. Il tempo di lavoro, secondo la pronuncia, non si limiterebbe quindi alle ore trascorse in attività dirette ma ricomprenderebbe anche periodi di sospensione se legati alla qualità di vista e alla dignità del lavoratore. Nella fattispecie ora in esame, la richiesta di un permesso per recarsi dal proprio medico di fiducia non vi sono dubbi che soddisfi tali parametri.
Premesso quanto precede, ogni obiezione sollevata da con riferimento alla riconducibilità CP_1
dell'ipotesi in analisi ad un caso di infortunio in itinere risulta superata, in particolare non assumendo alcuna rilevanza che il luogo di lavoro della ricorrente e la sua abitazione risultino coincindenti.
Le conseguenze riportate dalla ricorrente dall'investimento subito, non essendovi contestazioni né
sulla dinamica dell'infortunio, né sulle responsabilità del caso, né, infine, sulle cure ricevute, devono ritenersi indennizzabili Rispetto alla questione di un residuale interesse ad agire della ricorrente riferibile alla persistenza di un credito vantabile dalla ricorrente, va precisato che la stessa deve intendersi avere agito in giudizio per ottenere un danno differenziale, dovendosi tenere conto di quanto percepito da altra fonte per evitare, all'evidenza, ingiuste duplicazioni.
A questo proposito si ritiene di richiamare integralmente le risultanze della CTU medico legale disposta in corso di causa, in quanto raggiunte con metodo e logica, nel rispetto del contraddittorio tecnico e dalle quali, pertanto, non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Il CTU, nella relazione in atti, alla quale, per quanto non precisato in questa sede, integralmente si rinvia, tenuto conto del tipo di lesioni e dell'obiettività rilevata ha ritenuto che dall'infortunio dedotto in atti, la ricorrente abbia riportato una invalidità permanente pari al 9% (oltre un periodo di inabilità
temporanea di 90 giorni complessivi, assoluta per 3 giorni, al 75% per 27 giorni, al 50%di 30 giorni e al 25% di 30 giorni).
Le valutazioni del CTU hanno portato ad una simulazione di quanto riconoscibile CP_1
dall'Istituto, la relativa quantificazione del danno biologico risultando pari ad € 10799,39.
Tale quantificazione è stata accettata da parte ricorrente, costituendo quindi una incontestata base di calcolo per il predetto danno differenziale.
Tenuto conto della circostanza che parte ricorrente, all'esito della controversia, non ha più chiesto di considerare le spese mediche sostenute, in quanto già rimborsate (questione controversa fra le parti)
resta da considerare quanto già liquidato alla ricorrente in sede privatistica e da parte dell'assicurazione intervenuta nel sinistro.
Sulla base di quanto documentalmente risultante in causa, la ricorrente, a titolo di danno biologico,
risulta avere già ottenuto la corresponsione di € 8772,00. Da ciò deriva un suo residuo credito nei confronti di pari ad € 2027,39 ( ottenuto sottraendo da € 10799,39 i predetti € 8772,00 cfr l'all CP_1
B alla prima memoria integrativa depositata da parte ricorrente, laddove tale somma viene riferita alla liquidazione del danno biologico, imputazione che, in difetto di elementi contrari deve ritenersi da considerare ) importo che si ritiene che l' debba quindi conclusivamente corrispondere alla CP_1
ricorrente per l'infortunio per il quale è causa, come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, così come le spese di CTU in atti che vanno poste a definitivo carico di , e pertanto, l' va condannato al loro rimborso in favore di parte CP_1 CP_1
ricorrente, liquidate nella misura di cui al dispositivo e con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione prevista dalla legge
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara tenuto e condanna a corrispondere alla ricorrente, per le causali in atti, l'importo CP_1
complessivo pari ad euro 2.027,39, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo
Condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
2.000,00, per compensi, oltre accessori con distrazione in favore del difensore antistatario;
Pone a carico definitivo di le spese di CTU di cui agli atti;
CP_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 27/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito