Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1967.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Commentari • 38
- 1. Cassazione civile n. 9525/1992https://www.brocardi.it/ · 167.32233
(massima n. 1) Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, è necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam , può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Asti, sentenza 06/06/2024, n. 393Provvedimento: […] La exceptio rei transactae, come in concreto svolta, richiede una previa breve disamina dei profili in diritto, afferenti alla prova della transazione, per gli effetti dell'art. 1967 cc, in una con il principio generale di cui all'art. 2697 cc. […] Non vi è, invece, alcuna comunicazione ex art. 1967 C.c. con riferimento alla posizione NDG 24701870:Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- soddisfo accordi stragiudiziali·
- prova per iscritto·
- decreto ingiuntivo·
- fideiussione·
- art. 2697 c.c.·
- art. 1967 c.c.·
- transazione·
- opposizione a precetto·
- rinuncia agli atti