Art. 1967.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
(massima n. 1) Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, è necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam , può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento.
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