Articolo 1967 del Codice civile
Articolo 1966Articolo 1968
Versione
19 aprile 1942
Art. 1967.

(Prova).

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente