(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
(massima n. 1) Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, è necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam , può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento.
Leggi di più…(massima n. 1) In tema di interpretazione della volontà delle parti, all'accordo conciliativo di una controversia si applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 c.c., con la conseguenza che per l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si è obbligato uno dei contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c., mentre, se relativi ad altri rapporti, richiedono soltanto la prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 c.c. […]
Leggi di più…(massima n. 1) ... l'assoggettamento della transazione alla prova per iscritto, a norma dell'art. 1967 c.c., comporta che devono risultare documentalmente tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni. […]
Leggi di più…[…] essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno e dall'altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi conordato in sostituzione di quello anteriore. (massima n. 3) L'onere di provare per iscritto la transazione, ai sensi dell'art. 1967 c.c., riguarda l'esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo e non si estende invece ai fatti attinenti alle modalità di esecuzione od attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi o per presunzioni; peraltro, […]
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