CASS
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2025, n. 30520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30520 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15325/2021 R.G. proposto da: CON.CA. S.C.A.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PODESTI 4, presso lo studio dell’avvocato FORMICONI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PROZZO ROBERTO;
-ricorrente- contro IF IR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato COLUMBA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato PISANI RENATO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3965/2020, pubblicata il 23/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30520 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 19/11/2025 2 di 7 sentito il pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale RO MA DELL’ERBA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il 3 marzo 2008 IR IF e la società consortile a responsabilità limitata CON.CA. concludevano due contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di due immobili, che sarebbero stati costruiti da CON.CA. Con ricorso del 2 ottobre 2009 IR IF chiedeva al Tribunale di Benevento di pronunciare un decreto ingiuntivo nei confronti di CON.CA. per il pagamento di euro 148.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata. Il ricorrente deduceva che nel settembre del 2008 il Comune aveva dichiarato CON.CA. decaduta dalla concessione e di avere notificato alla medesima una diffida ad adempiere, con il conseguente diritto ad ottenere il doppio della caparra. Il ricorso veniva accolto e il Tribunale di Benevento ingiungeva a CON.CA. il pagamento di euro 148.000,00. CON.CA. proponeva opposizione, sottolineando come gli immobili oggetto dei contratti preliminari fossero inseriti nell’ambito di un intervento di edilizia convenzionata e il Comune non avesse attribuito la disponibilità dei suoli, frapponendo ostacoli alla realizzazione dell’intervento, e, con provvedimento del 1° settembre 2008, fosse stata dichiarata la decadenza dalla concessione del diritto di superficie, cosicché alcun inadempimento fosse ad essa addebitabile;
in ogni caso, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso non esistendo alcuna pronuncia di avvenuta risoluzione del contratto;
i contratti preliminari non potevano poi essere considerati risolti per effetto della diffida, perché IF non aveva comunicato di voler recedere e perché le parti, successivamente alla diffida, avevano stipulato una scrittura 3 di 7 integrativa dei preliminari, poiché il termine previsto in contratto non era essenziale e perché il mancato rispetto del termine non era dovuto a propria colpa, ma era stato causato dai provvedimenti illegittimi adottati dal Comune. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 419/2015. Detto giudice riteneva fondata la pretesa dell’opposto, dato che le somme pretese erano state versate a titolo di caparra confirmatoria e un formale recesso nel caso in esame era stato posto in essere con la diffida stragiudiziale del 10 febbraio 2009. Quanto alla non imputabilità dell’inadempimento, il Tribunale riteneva infondata la tesi sostenuta da CON.CA., in quanto tra la medesima e il Comune era stata stipulata una nuova convenzione, cosicché i rapporti intercorsi tra CON.CA. e il Comune, oggetto anche di un giudizio arbitrale, non incidevano sul rapporto contrattuale oggetto del giudizio in questione e andava ravvisato un grave inadempimento della società alienante, considerato che gli immobili non erano stati realizzati in un termine ragionevole e l’inadempimento era senza dubbio imputabile alla società. Quanto alla stipulazione di un atto integrativo, successivo ai preliminari, il Tribunale riteneva la deduzione priva di prova, non avendo CON.CA. mai prodotto in giudizio tale atto, e infine ravvisava l’infondatezza della richiesta della società di riduzione della somma ingiunta. 2. La sentenza veniva impugnata da CON.CA., la quale sosteneva che il documento contenente la scrittura integrativa era stato depositato da controparte con il ricorso monitorio;
che la diffida del 10 febbraio 2009 non era mai stata alla stessa notificata;
che le vicende, intercorse tra CON.CA. e il Comune, erano rilevanti in quanto avevano impedito la realizzazione della costruzione;
che, infine, era stata erroneamente rigettata la richiesta di riduzione della penale. 4 di 7 Con la sentenza n. 3965/2020 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame. 3. Avverso la citata sentenza ha proposto per cassazione CON.CA. s.c.a r.l. Ha resistito con controricorso IR IF. Memoria è stata depositata dal controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385 c.c. e dell’art. 633 c.p.c.: la Corte d’appello, invece di pronunciare sul motivo che sosteneva come l’atto integrativo fosse stato depositato insieme con il ricorso ingiuntivo, ha considerato irrilevante la questione, ritenendo che IF avrebbe potuto rinunciare agli effetti della diffida ad adempiere e poi legittimamente esercitare il diritto di recesso in giudizio;
in tal modo la Corte d’appello non ha rilevato che IF aveva proposto la domanda di restituzione della caparra mediante ricorso per decreto ingiuntivo, quando non era possibile esercitare un’azione costitutiva con il ricorso monitorio. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha ritenuto che, anche a considerare la scrittura integrativa con il sopraggiunto accordo inter partes, tale accordo non avrebbe potuto avere alcuna incidenza sull’esercizio del diritto di recesso legittimamente esercitato da IF;
la parte adempiente di un contratto preliminare può ben rinunciare successivamente alla risoluzione stragiudiziale, intimata con diffida, e far valere il diritto di recesso di cui all’art. 1385 c.c. davanti al giudice. Tale affermazione della Corte d’appello – di per sé corretta – non considera, come ha giustamente evidenziato la ricorrente, che nel caso in esame il diritto di recesso e la conseguente condanna alla restituzione del doppio della caparra sono stati fatti valere da IF mediante domanda monitoria. Tale domanda non poteva essere 5 di 7 proposta, in quanto il diritto fatto valere non poteva considerarsi né liquido né esigibile, dato che il suo riconoscimento dipendeva dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza che avrebbe fatto venire meno gli effetti del contratto. Una volta però che il decreto ingiuntivo sia stato, come nel caso in esame, emesso e nei suoi confronti sia stata proposta opposizione, il giudice dell’opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull’intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di cessazione degli effetti del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso Cass. n. 35068/2022; si veda anche Cass. n. 4974/2000, secondo la quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo “l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato”). 2) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi e possono, perciò, essere esaminati congiuntamente. a) Il secondo motivo lamenta error in procedendo, omesso esame del terzo motivo di appello, difetto di motivazione: la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame che contestava la rilevanza dei rapporti tra la società e il Comune al fine di escludere l’imputabilità dell’inadempimento alla medesima società con una motivazione apparente, che non ha esaminato le argomentazioni della ricorrente. b) Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., in relazione agli artt. 1218, 1256 e 1455 c.c., riproponendo le questioni prospettate con il secondo motivo sotto il profilo della violazione di legge, dato che le argomentazioni del 6 di 7 giudice d’appello si pongono in contrasto con pacifici principi giurisprudenziali. c) Il quarto motivo denuncia error in procedendo ancora sottolineando come il convenuto possa limitarsi a contestare la fondatezza della domanda, senza dovere necessariamente proporre domanda riconvenzionale. I motivi sono fondati. La Corte d’appello ha osservato come la ricorrente con l’opposizione avesse eccepito l’insussistenza di un proprio grave inadempimento e con l’atto d’appello avesse sostanzialmente trasfuso tale eccezione nel terzo motivo di gravame, ma – ha osservato il giudice d’appello – “non è dato comprendere in quale direzione debba condurre l’eccepita impossibilità sopravvenuta per il fatto del terzo, dal momento che sin dalle battute iniziali del giudizio la CON.CA. giammai ha avanzato domanda di risoluzione per detta causale, che sembrerebbe diretta invece solo a paralizzare la domanda attorea”. La motivazione della Corte d’appello – laddove sembra considerare inammissibile il motivo di gravame, che riproponeva l’eccezione di insussistenza in capo alla società di un grave inadempimento, solo perché la medesima società si era limitata a far valere l’eccezione senza proporre domanda di risoluzione – è meramente apparente, non rapportandosi minimamente alle dettagliate argomentazioni difensive sviluppate dalla ricorrente (cfr. la trascrizione del motivo alle pagg. 14-18 del ricorso). Anche il secondo argomento dato dalla Corte d’appello ad adiuvandum appare del tutto scollegato con il motivo di gravame. La Corte d’appello sostiene, infatti, che il motivo sarebbe stato “articolato in maniera perplessa non essendo ben comprensibile, per quanto – si ripete – irrilevante, se l’impossibilità debba ritenersi solo temporanea o anche definitiva”, affermazione apodittica alla luce del dettagliato resoconto presente nel motivo delle ragioni 7 di 7 della non addebitabilità alla società della mancata costruzione degli immobili. 3) L’accoglimento di tali motivi comporta l’assorbimento del quinto motivo che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1384, 1385 e 1418 c.c., in quanto il giudice potrebbe sindacare qualsiasi clausola contrattuale contente un regolamento degli interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte e, quindi, ritenere nulla la pattuizione di una caparra eccessiva. II. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 16 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente HI BE HE DO AR
-ricorrente- contro IF IR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato COLUMBA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato PISANI RENATO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3965/2020, pubblicata il 23/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30520 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 19/11/2025 2 di 7 sentito il pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale RO MA DELL’ERBA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il 3 marzo 2008 IR IF e la società consortile a responsabilità limitata CON.CA. concludevano due contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di due immobili, che sarebbero stati costruiti da CON.CA. Con ricorso del 2 ottobre 2009 IR IF chiedeva al Tribunale di Benevento di pronunciare un decreto ingiuntivo nei confronti di CON.CA. per il pagamento di euro 148.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata. Il ricorrente deduceva che nel settembre del 2008 il Comune aveva dichiarato CON.CA. decaduta dalla concessione e di avere notificato alla medesima una diffida ad adempiere, con il conseguente diritto ad ottenere il doppio della caparra. Il ricorso veniva accolto e il Tribunale di Benevento ingiungeva a CON.CA. il pagamento di euro 148.000,00. CON.CA. proponeva opposizione, sottolineando come gli immobili oggetto dei contratti preliminari fossero inseriti nell’ambito di un intervento di edilizia convenzionata e il Comune non avesse attribuito la disponibilità dei suoli, frapponendo ostacoli alla realizzazione dell’intervento, e, con provvedimento del 1° settembre 2008, fosse stata dichiarata la decadenza dalla concessione del diritto di superficie, cosicché alcun inadempimento fosse ad essa addebitabile;
in ogni caso, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso non esistendo alcuna pronuncia di avvenuta risoluzione del contratto;
i contratti preliminari non potevano poi essere considerati risolti per effetto della diffida, perché IF non aveva comunicato di voler recedere e perché le parti, successivamente alla diffida, avevano stipulato una scrittura 3 di 7 integrativa dei preliminari, poiché il termine previsto in contratto non era essenziale e perché il mancato rispetto del termine non era dovuto a propria colpa, ma era stato causato dai provvedimenti illegittimi adottati dal Comune. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 419/2015. Detto giudice riteneva fondata la pretesa dell’opposto, dato che le somme pretese erano state versate a titolo di caparra confirmatoria e un formale recesso nel caso in esame era stato posto in essere con la diffida stragiudiziale del 10 febbraio 2009. Quanto alla non imputabilità dell’inadempimento, il Tribunale riteneva infondata la tesi sostenuta da CON.CA., in quanto tra la medesima e il Comune era stata stipulata una nuova convenzione, cosicché i rapporti intercorsi tra CON.CA. e il Comune, oggetto anche di un giudizio arbitrale, non incidevano sul rapporto contrattuale oggetto del giudizio in questione e andava ravvisato un grave inadempimento della società alienante, considerato che gli immobili non erano stati realizzati in un termine ragionevole e l’inadempimento era senza dubbio imputabile alla società. Quanto alla stipulazione di un atto integrativo, successivo ai preliminari, il Tribunale riteneva la deduzione priva di prova, non avendo CON.CA. mai prodotto in giudizio tale atto, e infine ravvisava l’infondatezza della richiesta della società di riduzione della somma ingiunta. 2. La sentenza veniva impugnata da CON.CA., la quale sosteneva che il documento contenente la scrittura integrativa era stato depositato da controparte con il ricorso monitorio;
che la diffida del 10 febbraio 2009 non era mai stata alla stessa notificata;
che le vicende, intercorse tra CON.CA. e il Comune, erano rilevanti in quanto avevano impedito la realizzazione della costruzione;
che, infine, era stata erroneamente rigettata la richiesta di riduzione della penale. 4 di 7 Con la sentenza n. 3965/2020 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame. 3. Avverso la citata sentenza ha proposto per cassazione CON.CA. s.c.a r.l. Ha resistito con controricorso IR IF. Memoria è stata depositata dal controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385 c.c. e dell’art. 633 c.p.c.: la Corte d’appello, invece di pronunciare sul motivo che sosteneva come l’atto integrativo fosse stato depositato insieme con il ricorso ingiuntivo, ha considerato irrilevante la questione, ritenendo che IF avrebbe potuto rinunciare agli effetti della diffida ad adempiere e poi legittimamente esercitare il diritto di recesso in giudizio;
in tal modo la Corte d’appello non ha rilevato che IF aveva proposto la domanda di restituzione della caparra mediante ricorso per decreto ingiuntivo, quando non era possibile esercitare un’azione costitutiva con il ricorso monitorio. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha ritenuto che, anche a considerare la scrittura integrativa con il sopraggiunto accordo inter partes, tale accordo non avrebbe potuto avere alcuna incidenza sull’esercizio del diritto di recesso legittimamente esercitato da IF;
la parte adempiente di un contratto preliminare può ben rinunciare successivamente alla risoluzione stragiudiziale, intimata con diffida, e far valere il diritto di recesso di cui all’art. 1385 c.c. davanti al giudice. Tale affermazione della Corte d’appello – di per sé corretta – non considera, come ha giustamente evidenziato la ricorrente, che nel caso in esame il diritto di recesso e la conseguente condanna alla restituzione del doppio della caparra sono stati fatti valere da IF mediante domanda monitoria. Tale domanda non poteva essere 5 di 7 proposta, in quanto il diritto fatto valere non poteva considerarsi né liquido né esigibile, dato che il suo riconoscimento dipendeva dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza che avrebbe fatto venire meno gli effetti del contratto. Una volta però che il decreto ingiuntivo sia stato, come nel caso in esame, emesso e nei suoi confronti sia stata proposta opposizione, il giudice dell’opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull’intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di cessazione degli effetti del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso Cass. n. 35068/2022; si veda anche Cass. n. 4974/2000, secondo la quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo “l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato”). 2) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi e possono, perciò, essere esaminati congiuntamente. a) Il secondo motivo lamenta error in procedendo, omesso esame del terzo motivo di appello, difetto di motivazione: la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame che contestava la rilevanza dei rapporti tra la società e il Comune al fine di escludere l’imputabilità dell’inadempimento alla medesima società con una motivazione apparente, che non ha esaminato le argomentazioni della ricorrente. b) Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., in relazione agli artt. 1218, 1256 e 1455 c.c., riproponendo le questioni prospettate con il secondo motivo sotto il profilo della violazione di legge, dato che le argomentazioni del 6 di 7 giudice d’appello si pongono in contrasto con pacifici principi giurisprudenziali. c) Il quarto motivo denuncia error in procedendo ancora sottolineando come il convenuto possa limitarsi a contestare la fondatezza della domanda, senza dovere necessariamente proporre domanda riconvenzionale. I motivi sono fondati. La Corte d’appello ha osservato come la ricorrente con l’opposizione avesse eccepito l’insussistenza di un proprio grave inadempimento e con l’atto d’appello avesse sostanzialmente trasfuso tale eccezione nel terzo motivo di gravame, ma – ha osservato il giudice d’appello – “non è dato comprendere in quale direzione debba condurre l’eccepita impossibilità sopravvenuta per il fatto del terzo, dal momento che sin dalle battute iniziali del giudizio la CON.CA. giammai ha avanzato domanda di risoluzione per detta causale, che sembrerebbe diretta invece solo a paralizzare la domanda attorea”. La motivazione della Corte d’appello – laddove sembra considerare inammissibile il motivo di gravame, che riproponeva l’eccezione di insussistenza in capo alla società di un grave inadempimento, solo perché la medesima società si era limitata a far valere l’eccezione senza proporre domanda di risoluzione – è meramente apparente, non rapportandosi minimamente alle dettagliate argomentazioni difensive sviluppate dalla ricorrente (cfr. la trascrizione del motivo alle pagg. 14-18 del ricorso). Anche il secondo argomento dato dalla Corte d’appello ad adiuvandum appare del tutto scollegato con il motivo di gravame. La Corte d’appello sostiene, infatti, che il motivo sarebbe stato “articolato in maniera perplessa non essendo ben comprensibile, per quanto – si ripete – irrilevante, se l’impossibilità debba ritenersi solo temporanea o anche definitiva”, affermazione apodittica alla luce del dettagliato resoconto presente nel motivo delle ragioni 7 di 7 della non addebitabilità alla società della mancata costruzione degli immobili. 3) L’accoglimento di tali motivi comporta l’assorbimento del quinto motivo che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1384, 1385 e 1418 c.c., in quanto il giudice potrebbe sindacare qualsiasi clausola contrattuale contente un regolamento degli interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte e, quindi, ritenere nulla la pattuizione di una caparra eccessiva. II. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 16 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente HI BE HE DO AR