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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile
dato atto che è scaduto il termine (25.3.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con ordinanza in data 15.10.2024;
letto l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. nell'interesse di Controparte_1
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.2.2024 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica); esaminati di documenti prodotti;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritto al n. 45481/2023 R.G., riassunto da:
(c.f. ), con sede in Milano 20127, via A. Bono Cairoli n. Parte_1 P.IVA_1
30, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.ri (c.f.. Parte_2
e (c.f. . ), quale C.F._1 Parte_3 C.F._2 incorporante (c.f. , già costituita in persona Controparte_1 P.IVA_2
della legale rappresentante Dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto CP_2
Picarielllo (c.f. e Giuseppe Cimino (c.f. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26
(FAX: 0321.611457 – 0321.628393 - PEC: Email_1
- ; Email_2 contro
-opponente-
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge P.IVA_3
dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ), presso la quale è domiciliata per legge, in P.IVA_4
Milano, via Freguglia n. 1 (FAX: 02.5468004 - PEC: ; Email_3
- opposto - con atto di citazione in riassunzione notificato il 13.12.2023;
avente a oggetto: giudizio di rinvio a seguito di Cass. 20.9.2023 ord. n. 26864 – riduzione di sanzione;
conclusioni di : Controparte_4
< eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare la violazione di parte attrice degli agli artt. 37 comma 1 lett.b)/38/163
D.Lgs.196/2003 di minor gravità, tenuto conto delle sue effettive allegate condotte e della sua reale allegata dimensione economica, e ridurre la comminata sanzione di € 20.000,00 al minimo che di legge, applicandone la riduzione ai 2/5 prevista dall'art. 164 bis
D.Lgs.196/2003, così portandola a complessivi € 8.000,00, ovvero ad una riduzione a misura comunque inferiore;
2 - Confermare l'irrogata sanzione ex art.13/161 D.lgs.196/2003 per un importo già ridotto ai 2/5 del minimo edittale (€ 6.000,00), ai sensi dell'art. 164 bis comma 1, di € 2.400,00;
- Condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle integrali spese e competenze del precedente giudizio di Cassazione;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio>> conclusioni del GPDP:
< respinta ogni contraria istanza, a conferma dell'ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 23 novembre 2017, rigettare tutte le domande della ricorrente>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ordinanza (n. 26864/2023) assunta nella camera di consiglio del 6.10.2022, pubblicata il
20.9.2023, la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da ha cassato la sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Milano in Controparte_1
data 11.1.2019, rinviando al medesimo Tribunale, ma in persona di diverso magistrato, la decisione da assumere in relazione al punto di cui al predetto motivo di ricorso.
La sentenza del Tribunale aveva respinto l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 491 Reg.
Provv. in data 23.11.2017 (e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese).
Il provvedimento dell'Autorità Garante impugnato da aveva inflitto a CP_1 CP_1 questa, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.6.2003 n. 196) e per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37
3 e 38 del medesimo Codice, le sanzioni, rispettivamente comminate dagli articoli 161 e 163
d.lgs. 196/2003, di € 2.400,00 (artt. 161 e 164-bis co.) e di € 20.000,00 (art. 163).
Con l'ordinanza 20.9.2023 n. 26864 la Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il primo motivo di ricorso per cassazione proposto da attinente all'an della Controparte_1
responsabilità, ritenuta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e ravvisata anche dalla sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Milano in data 11.1.2019.
A termini dell'art. 384 c.p.c. la responsabilità dell'opponente, affermata dal e dal CP_5
Tribunale, non può più essere messa in discussione.
L'ordinanza della Cassazione ha invece ritenuto fondata la seconda censura, rivolta da alla sentenza n. 298/2019 del Tribunale, di violazione ed errata Controparte_1
applicazione degli artt. 163 e 164-bis del Codice (d.lgs. n. 196/2003); di omessa valutazione e applicazione di tale ultima disposizione, con riferimento all'art. 360, commi 3 e 5 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale ridotto, nei limiti dei 2/5, anche la sanzione inflitta per la seconda delle due infrazioni (violazione degli artt. 37 e 38 Codice).
Ha affermato la Cassazione che “il ragionamento del giudice di merito non è condivisibile” in quanto esso “si risolve … nella disapplicazione dell'art. 164-bis, comma 1 … (che peraltro espressamente a sua volta richiama l'art. 163) rispetto agli artt. 37 e 38 Codice della Privacy”.
Sulla base di tale affermazione, questo giudice del rinvio è tenuto a fare applicazione dell'art. 164-bis co. 1 del Codice (secondo cui, nei casi di "minore gravità" delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-ter, 163 e 164, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti) anche alla sanzione relativa alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 Codice, per la quale l'art. 163 commina sanzione compresa tra un minimo di ventimila euro a un massimo di centoventimila euro.
Il provvedimento del Garante, confermato dalla sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Milano, aveva determinato la sanzione per l'infrazione di cui trattasi nel minimo edittale (€ 20.000,00), omessa l'applicazione della riduzione ex art. 164-bis co. 1.
4 Anche con riguardo all'altra violazione contestata (art. 13 Codice, punita dall'art. 161 Codice con sanzione pecuniaria tra € 6.000,00 e € 36.000,00), in relazione alla quale il GPDP aveva invece applicato la predetta riduzione, questa Autorità aveva quantificato la sanzione nel minimo possibile per legge (€ 2.400,00).
Deve ricavarsene che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatto ricorso ai criteri posti dall'art. 11 L. 689/1981, espressamente richiamati nell'ordinanza opposta, ebbe a valutare le infrazioni contestate in termini di scarsa gravità.
Per le considerazioni che precedono ritiene questo giudice del rinvio che la sanzione da infliggersi all'opponente per le violazioni degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, applicata – come imposto dalla decisione della Cassazione - la riduzione di cui all'art. 164-bis co. 1 Codice, debba essere determinata in € 8.000,00.
Dunque l'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie dovute da Parte_4
per entrambe le infrazioni di cui al provvedimento n. 491 del 23.11.2017 è pari a €
[...]
10.400,00.
*
Le spese processuali, anche del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
Esse vengono liquidate in misura prossima ai massimi, in considerazione del fatto che il
Garante per la Protezione dei Dati Personali non ha aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., con cui questo giudice aveva invitato detta Autorità a ridurre, in via di autotutela, la sanzione a importo rispettoso di quanto statuito da Cass. 20.9.2023 ord. n. 26864:
l'Autorità Garante ha motivato il proprio rifiuto sostenendo “trattarsi di diritti indisponibili per i quali opera la preclusione di cui all'art. 1966, comma 2, cod. civ.” (v. nota scritta in data
24.3.2015), ciò che equivale alla affermazione, che non può essere condivisa, che il Garante non dispone del potere di determinare (entro i limiti di legge) le sanzioni che applica per gli
5 illeciti in materia di protezione dei dati personali, potere di cui detta Autorità è invece certamente dotata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 45481/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ora avverso Controparte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 491 Reg. Provv. adottata dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali il 23.11.2017:
riduce
la sanzione complessivamente dovuta dall'opponente, per le violazioni degli articoli 13, 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali ritenute con il menzionato provvedimento n. 491 Reg. Provv. in data 23.11.2017 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, a €
10.400,00;
condanna
CP_ il a rifondere a (già ) Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
le spese processuali, liquidate in € 10.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, per il presente giudizio di rinvio, e in € 5.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, per il giudizio RG 21874/2019 svoltosi avanti la Corte Suprema di Cassazione.
Milano, 26.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile
dato atto che è scaduto il termine (25.3.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con ordinanza in data 15.10.2024;
letto l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. nell'interesse di Controparte_1
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.2.2024 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica); esaminati di documenti prodotti;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritto al n. 45481/2023 R.G., riassunto da:
(c.f. ), con sede in Milano 20127, via A. Bono Cairoli n. Parte_1 P.IVA_1
30, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.ri (c.f.. Parte_2
e (c.f. . ), quale C.F._1 Parte_3 C.F._2 incorporante (c.f. , già costituita in persona Controparte_1 P.IVA_2
della legale rappresentante Dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto CP_2
Picarielllo (c.f. e Giuseppe Cimino (c.f. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26
(FAX: 0321.611457 – 0321.628393 - PEC: Email_1
- ; Email_2 contro
-opponente-
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge P.IVA_3
dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ), presso la quale è domiciliata per legge, in P.IVA_4
Milano, via Freguglia n. 1 (FAX: 02.5468004 - PEC: ; Email_3
- opposto - con atto di citazione in riassunzione notificato il 13.12.2023;
avente a oggetto: giudizio di rinvio a seguito di Cass. 20.9.2023 ord. n. 26864 – riduzione di sanzione;
conclusioni di : Controparte_4
< eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare la violazione di parte attrice degli agli artt. 37 comma 1 lett.b)/38/163
D.Lgs.196/2003 di minor gravità, tenuto conto delle sue effettive allegate condotte e della sua reale allegata dimensione economica, e ridurre la comminata sanzione di € 20.000,00 al minimo che di legge, applicandone la riduzione ai 2/5 prevista dall'art. 164 bis
D.Lgs.196/2003, così portandola a complessivi € 8.000,00, ovvero ad una riduzione a misura comunque inferiore;
2 - Confermare l'irrogata sanzione ex art.13/161 D.lgs.196/2003 per un importo già ridotto ai 2/5 del minimo edittale (€ 6.000,00), ai sensi dell'art. 164 bis comma 1, di € 2.400,00;
- Condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle integrali spese e competenze del precedente giudizio di Cassazione;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio>> conclusioni del GPDP:
< respinta ogni contraria istanza, a conferma dell'ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 23 novembre 2017, rigettare tutte le domande della ricorrente>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ordinanza (n. 26864/2023) assunta nella camera di consiglio del 6.10.2022, pubblicata il
20.9.2023, la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da ha cassato la sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Milano in Controparte_1
data 11.1.2019, rinviando al medesimo Tribunale, ma in persona di diverso magistrato, la decisione da assumere in relazione al punto di cui al predetto motivo di ricorso.
La sentenza del Tribunale aveva respinto l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 491 Reg.
Provv. in data 23.11.2017 (e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese).
Il provvedimento dell'Autorità Garante impugnato da aveva inflitto a CP_1 CP_1 questa, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.6.2003 n. 196) e per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37
3 e 38 del medesimo Codice, le sanzioni, rispettivamente comminate dagli articoli 161 e 163
d.lgs. 196/2003, di € 2.400,00 (artt. 161 e 164-bis co.) e di € 20.000,00 (art. 163).
Con l'ordinanza 20.9.2023 n. 26864 la Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il primo motivo di ricorso per cassazione proposto da attinente all'an della Controparte_1
responsabilità, ritenuta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e ravvisata anche dalla sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Milano in data 11.1.2019.
A termini dell'art. 384 c.p.c. la responsabilità dell'opponente, affermata dal e dal CP_5
Tribunale, non può più essere messa in discussione.
L'ordinanza della Cassazione ha invece ritenuto fondata la seconda censura, rivolta da alla sentenza n. 298/2019 del Tribunale, di violazione ed errata Controparte_1
applicazione degli artt. 163 e 164-bis del Codice (d.lgs. n. 196/2003); di omessa valutazione e applicazione di tale ultima disposizione, con riferimento all'art. 360, commi 3 e 5 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale ridotto, nei limiti dei 2/5, anche la sanzione inflitta per la seconda delle due infrazioni (violazione degli artt. 37 e 38 Codice).
Ha affermato la Cassazione che “il ragionamento del giudice di merito non è condivisibile” in quanto esso “si risolve … nella disapplicazione dell'art. 164-bis, comma 1 … (che peraltro espressamente a sua volta richiama l'art. 163) rispetto agli artt. 37 e 38 Codice della Privacy”.
Sulla base di tale affermazione, questo giudice del rinvio è tenuto a fare applicazione dell'art. 164-bis co. 1 del Codice (secondo cui, nei casi di "minore gravità" delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-ter, 163 e 164, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti) anche alla sanzione relativa alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 Codice, per la quale l'art. 163 commina sanzione compresa tra un minimo di ventimila euro a un massimo di centoventimila euro.
Il provvedimento del Garante, confermato dalla sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Milano, aveva determinato la sanzione per l'infrazione di cui trattasi nel minimo edittale (€ 20.000,00), omessa l'applicazione della riduzione ex art. 164-bis co. 1.
4 Anche con riguardo all'altra violazione contestata (art. 13 Codice, punita dall'art. 161 Codice con sanzione pecuniaria tra € 6.000,00 e € 36.000,00), in relazione alla quale il GPDP aveva invece applicato la predetta riduzione, questa Autorità aveva quantificato la sanzione nel minimo possibile per legge (€ 2.400,00).
Deve ricavarsene che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatto ricorso ai criteri posti dall'art. 11 L. 689/1981, espressamente richiamati nell'ordinanza opposta, ebbe a valutare le infrazioni contestate in termini di scarsa gravità.
Per le considerazioni che precedono ritiene questo giudice del rinvio che la sanzione da infliggersi all'opponente per le violazioni degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, applicata – come imposto dalla decisione della Cassazione - la riduzione di cui all'art. 164-bis co. 1 Codice, debba essere determinata in € 8.000,00.
Dunque l'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie dovute da Parte_4
per entrambe le infrazioni di cui al provvedimento n. 491 del 23.11.2017 è pari a €
[...]
10.400,00.
*
Le spese processuali, anche del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
Esse vengono liquidate in misura prossima ai massimi, in considerazione del fatto che il
Garante per la Protezione dei Dati Personali non ha aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., con cui questo giudice aveva invitato detta Autorità a ridurre, in via di autotutela, la sanzione a importo rispettoso di quanto statuito da Cass. 20.9.2023 ord. n. 26864:
l'Autorità Garante ha motivato il proprio rifiuto sostenendo “trattarsi di diritti indisponibili per i quali opera la preclusione di cui all'art. 1966, comma 2, cod. civ.” (v. nota scritta in data
24.3.2015), ciò che equivale alla affermazione, che non può essere condivisa, che il Garante non dispone del potere di determinare (entro i limiti di legge) le sanzioni che applica per gli
5 illeciti in materia di protezione dei dati personali, potere di cui detta Autorità è invece certamente dotata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 45481/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ora avverso Controparte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 491 Reg. Provv. adottata dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali il 23.11.2017:
riduce
la sanzione complessivamente dovuta dall'opponente, per le violazioni degli articoli 13, 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali ritenute con il menzionato provvedimento n. 491 Reg. Provv. in data 23.11.2017 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, a €
10.400,00;
condanna
CP_ il a rifondere a (già ) Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
le spese processuali, liquidate in € 10.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, per il presente giudizio di rinvio, e in € 5.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, per il giudizio RG 21874/2019 svoltosi avanti la Corte Suprema di Cassazione.
Milano, 26.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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