Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 2310/2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 637/2021 promossa da
(C.F. , nato a San Lorenzo in [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1958, residente a [...], Corso XI Settembre n. 243, rappresentato e difeso per delega in calce all'atto di citazione in opposizione dall'Avv. Paolo Righini del Foro di Parma (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il difensore;
PARTE OPPONENTE nei confronti di con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (c.f. e Controparte_1
R.I. CCIAA Milano-Monza-Brianza-Lodi n. ), iscritta al R.E.A. di P.IVA_1
Milano al n. , per conto di con sede in via Vittorio P.IVA_2 Controparte_2
Alfieri, n. 1, Conegliano (TV) (c.f. e R.I. di Treviso-Belluno n. ), P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro D'Andria (c.f. ), C.F._3 elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Renella n. 65;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 19
IN VIA SUBORDINATA: previa, comunque, revoca del decreto opposto, al fine di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, si chiede la remissione della causa in istruttoria, disponendo C.T.U. al fine di appurare: --- il reale ISC/TAEG del contratto di mutuo del 2005, tenendo conto dei costi assicurativi imposti dalla banca al consumatore;
--- nel caso in cui l'ISC/TAEG del mutuo del 2005 risultasse più elevato di quello dichiarato, ricalcolare il dovuto dal mutuatario a in base al CP_3 tasso di sostituzione, di cui all'art. 117 T.U.B.; nella denegata ipotesi in cui
l'ISC/TAEG effettivo del mutuo del 2005 non risultasse superiore a quello dichiarato: ---qualora si consideri nulla/inefficace la rinegoziazione del prestito del
2014, ricalcolare l'importo dovuto dal sig. alla luce del tasso indicato nel Pt_1 mutuo del 2005, tenendo come riferimento, in ossequio a quanto contrattualmente previsto, il tasso variabile Euribor + spread originario;
--- per contro, nell'ipotesi in cui si consideri valida e produttiva di effetti la rinegoziazione del 2014, • ricalcolare l'importo dovuto dal sig. alla luce del tasso indicato Pt_1 nel mutuo del 2005, tenendo come riferimento, in ossequio a quanto contrattualmente previsto, il tasso variabile Euribor + spread originario;
• qualora
l'ISC/TAEG indicato nella rinegoziazione del 2014, ricalcolato considerando le spese assicurative, nonché quelle di rinnovazione di istruttoria, risulti superiore a quello dichiarato al consumatore nel contratto, ricalcoli l'importo ancora dovuto dal sig. alla data del 7 maggio 2014, applicando il tasso di sostituzione di Pt_1 cui all'art. 1177 T.U.B.; • in ogni caso, qualora, l'ISC/TAEG indicato nella rinegoziazione del 2014 risultasse corrispondente a quello di legge, ricalcolare
l'importo dovuto dal sig. a seguito della rinegoziazione del 2014, sulla base Pt_1 dell'attualizzazione del credito della banca alla data della rinegoziazione stessa, alla luce del tasso indicato nel mutuo del 2005, tenendo, cioè, come riferimento variabile Euribor + spread originario.
pagina 2 di 19 In ogni caso, con vittoria di spese ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, il quale dichiara, ai sensi ed agli effetti dell'art. 93 c.p.c., di aver prestato assistenza alla propria cliente senza aver riscosso a tale titolo gli onorari che gli sarebbero spettati ed anticipando, tra l'altro, le spese necessarie ai fini dell'istruzione del giudizio”.
Per parte opposta
“Voglia rigettare l'opposizione e tutte le domande in essa contenute, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto opposto;
in subordine e con espressa riserva di gravame, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, voglia condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto stesso, o di quelle eventualmente diverse che riterrà dovute;
voglia infine condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 per conto di proponendo opposizione avverso Controparte_1 Controparte_2 il decreto ingiuntivo n. 673/2023 (r.g. 1837/2023) emesso in data 11.10.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
114.821,31 oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione.
In particolare, l'ingiungente esponeva che:
- la , in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari Parte_2 individuabili in blocco, concluso in data 30.09.2006, aveva acquistato pro soluto da Banca delle Marche S.p.A. tutti i crediti relativi a contratti di mutuo fondiario stipulati dalla Banca cedente;
- successivamente in forza di un contratto di cessione dei Controparte_4 crediti concluso il 29.04.2019, aveva acquistato pro soluto da un Parte_2 portafoglio di crediti;
- successivamente era stata incorporata in Controparte_4 Controparte_5
[...]
pagina 3 di 19 - in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 10.12.2021,
[...] aveva acquistato pro soluto da un portafoglio di CP_2 Controparte_5 crediti;
- tra i crediti oggetto di cessione rientrava anche quello vantato da
[...]
(e prima di essa da nei confronti di , CP_5 Controparte_4 Parte_1 di cui era cessionaria, con procura ad per la Controparte_2 Controparte_1 gestione e il recupero dei crediti.
- in particolare, il credito vantato dall'ingiungente derivava da contratto di mutuo fondiario del 30.08.2005 di € 145.000,00 concesso a , con rilascio Parte_1 di ipoteca sul bene immobile a garanzia del mutuo;
- successivamente in data 07.05.2014 era intervenuto un contratto modificativo delle condizioni del predetto mutuo, che aveva variato le condizioni economiche e la modalità di rimborso del debito residuo quantificato a quella data in €
108.737,99;
- a seguito del mancato pagamento del debito residuo alle scadenze previste nel contratto modificativo, la creditrice promuoveva azione esecutiva a carico del e, a seguito di opposizione a precetto proposta da quest'ultimo, il Tribunale Pt_1 di Pesaro, con sentenza del 05.11.2020, stabiliva che la scrittura modificativa del
07.05.2014 “non può essere considerata meramente accessoria del contratto originario e pertanto la modificazione “... doveva essere stipulata, per costituire titolo esecutivo, nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c.” e, di conseguenza, “in mancanza, l'istituto di credito deve munirsi di idoneo titolo esecutivo giudiziale”; di qui l'introduzione del procedimento monitorio.
L'opponente ha sollevato plurime eccezioni e contestazioni, da ritenersi – a detta dell'opponente - tutte ammissibili, sul presupposto che la sentenza 769/2020 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 05.11.2020 non avrebbe efficacia di giudicato sulle questioni dedotte con il presente atto di opposizione, poiché detta sentenza riguarda unicamente l'inidoneità del titolo azionato in sede esecutiva da
CP_1
In particolare, l'opponente ha eccepito: l'incertezza e il difetto di titolarità del credito;
l'inidoneità del mandato gestorio conferito da RO a;
la CP_1
pagina 4 di 19 mancanza di prova dei poteri di chi ha sottoscritto la procura ad agire in giudizio;
Part l'infedele rappresentazione dell' e la nullità della clausola che determina il tasso di interesse, ex artt. 116, 117 e 125bis T.U.B; la nullità della clausola che stabilisce il piano di ammortamento “alla francese”; la nullità/inefficacia della clausola che rimanda all'EURIBOR nella determinazione del tesso di interesse.
Quanto all'originario mutuo contratto nell'anno 2005, l'opponente ha contestato:
l'inefficacia della modifica contrattuale intervenuta con scrittura modificativa del
07.05.2014 e, in subordine, ha chiesto l'annullamento ex art. 1442 c.c. della predetta scrittura modificativa e, in ulteriore subordine, la rettifica dei calcoli posti alla base della scrittura modificativa;
ha, inoltre, dedotto l'infedele Part rappresentazione dell' nella scrittura modificativa e la nullità della clausola che stabilisce il piano di ammortamento “alla francese” nella scrittura modificativa.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli assunti di parte Controparte_1 opponente, eccependo l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita solo documentalmente (in virtù di ordinanza del 19.6.2024 emessa dal precedente giudice assegnatario del procedimento, che ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla sola base delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.;
***** ****** *****
E' opportuno procedere all'esame delle eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente nell'ordine in cui sono state esposte nell'atto di citazione.
1) Le eccezioni ammissibili nel presente giudizio
Secondo l'opponente, la sentenza n. 769/2020 emessa in data 5.11.2020 dal
Tribunale di Pesaro all'esito dell'opposizione a precetto promossa dal nei Pt_1 confronti di copre con efficacia di giudicato solamente l'aspetto Controparte_4 che riguarda l'idoneità o meno del contratto azionato a suo tempo dalla creditrice procedente a fungere da titolo esecutivo, restando, per contro, estranee al pagina 5 di 19 decisum tutte le altre questioni. Di qui l'ammissibilità di tutte le eccezioni proposte con l'opposizione in esame.
L'assunto non è condivisibile.
La questione della legittimazione ad agire era già stata proposta in via preliminare in sede di opposizione a precetto, con riferimento alla posizione di P_
L'eccezione è stata rigettata dal Tribunale di Pesaro, che, in adesione al
[...] costante orientamento giurisprudenziale in merito alla cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario ha ritenuto sufficienti le pubblicazioni effettuate in Gazzetta
Ufficiale, prodotte in quella sede dall'allora convenuta Controparte_4
Tale pronuncia ha effetto di giudicato esterno, peraltro rilevabile d'ufficio: “infatti,
l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem
(Cass, 11 giugno 2021, n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (Cass. 7 gennaio
2021, n. 48)”.
L'accertamento è finalizzato ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e mira al preciso interesse pubblico di eliminare incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, sicché le parti non hanno la facoltà di disporne, se non con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Peraltro, la decisione del Tribunale di Pesaro in esame, riguardo alla legittimazione attiva dell'allora convenuta appare pienamente P_ condivisibile, tanto più se si considera che la convenuta opposta nel presente giudizio ha provveduto alla produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7.10.2006 (doc. 4) e dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.5.2019
(doc. 5), dalle quali si evince che aveva acquistato alcuni crediti Parte_2 di Banca delle Marche (2006) e che ha riacquistato i detti crediti P_
(2019).
pagina 6 di 19 2) Le eccezioni di merito esposte al capo A) nn. I°, II° III°: incertezza/difetto di titolarità del credito in capo a , costituita tramite;
inidoneità CP_2 CP_1 del mandato gestorio conferito da a;
mancanza di prova dei poteri CP_2 CP_1 di chi ha sottoscritto la procura ad agire in giudizio
Tali eccezioni, che possono essere trattate in maniera unitaria, non sono meritevoli di accoglimento.
La Suprema Corte ha affermato che “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5857/2022).
Posto che i passaggi fino ad non sono più contestabili, va rilevato che P_ risulta pacifico che nell'aprile 2021 è stata incorporata da P_ P_
.
[...]
Quanto all'ulteriore cessione a sono stati prodotti, oltre alle CP_2 pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, anche la dichiarazione di di Controparte_5 avere ceduto il credito in questione, nonché l'originario atto di mutuo e la successiva scrittura modificativa del medesimo.
In sostanza, è stata fornita prova adeguata di tutte le cessioni intervenute nel tempo e, ad abundantiam, è stata prodotta anche la dichiarazione della cedente
, a conferma di quanto già si evince dalle pubblicazioni in Controparte_6
Gazzetta.
Sotto diverso aspetto, va rilevato che il non ha interesse ad eccepire il Pt_1 mancato trasferimento del credito, posto che l'unico interesse dell'opponente è quello di compiere un efficace pagamento liberatorio a chi assuma di essere creditore (Cass., 12/5/2021, n. 12611), tanto più che nel caso in esame pagherebbe in buona fede, poiché in forza di un titolo giudiziale e a chi appare pagina 7 di 19 legittimato a ricevere il pagamento in base alle suddette circostanze univoche
(possesso dei contratti ed elenco dei crediti ceduti), con conseguente efficacia liberatoria del pagamento.
Peraltro, nessun soggetto diverso dall'opposta ha chiesto l'adempimento del credito oggetto di ingiunzione.
L'eccezione sollevata dall'opponente va disattesa anche con riferimento alla dedotta carenza di mandato gestorio da in favore di ed alla carenza CP_2 CP_1 di potere in capo al sottoscrittore della procura, atteso che la convenuta ha provveduto al deposito della procura conferita da ad per atto del CP_2 CP_1
Notaio in data 17.12.2021 e dell'atto a firma del Notaio del Persona_1 Per_2
02.08.2023, dal quale si evince il potere di sottoscrizione in capo alla Dott.ssa
(doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione). Parte_4
Part 3) l'eccezione di cui al capo B1. IV): infedele rappresentazione dell' e nullità della clausola che determina il tasso di interesse, ex artt. 116, 117 e 125bis
T.U.B.
L'opponente contesta la nullità delle clausole n. 3, 4 e 5 del mutuo, sull'assunto che la banca abbia dichiarato un ISC inveritiero, pari a 3,934%, mentre quello effettivo, ricalcolato dal consulente di parte tenendo conto anche delle polizze assicurative sottoscritte dal è risultato essere pari al 5,101%, ovvero Pt_1 superiore dell'1,167%.
In ragione dell'incongruenza rilevata, il ricalcolo degli interessi dovuti per il prestito porterebbe pressoché all'azzeramento del debito in capo all'opponente, tenuto conto che egli nel corso del tempo ha già provveduto a versare complessivamente € 147.414,60.
Anche tale censura non merita accoglimento.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina di cui all'art. 117 TUB - salvo norme speciali, quali l'art. 125 bis TUB o il previgente art. 124 TUB, non applicabili al caso di specie, come si dirà in seguito - si riferisce unicamente ai Part costi ed ai tassi propriamente detti, nei quali non rientra l' , quale mero indicatore dei costi.
pagina 8 di 19 Nel caso in esame, non ricorre la fattispecie di “consumatore” di cui all'art. 121
T.U.B., poiché l'importo finanziato, pari ad € 145.000, è superiore alla soglia indicata all'art. 122 T.U.B. co. 1 lett. A), sicché non è applicabile l'art. 125 bis cit.
Nel merito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 39169 del
9/12/2021), alla quale si aderisce, che afferma che “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
In effetti, l'ISC è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché
l'ISC rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione Part dell' all'interno del contratto di mutuo stipulato dall'opponente non integra un vizio tale da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né, quindi, l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma pagina 9 di 19 7, lett. a), T.U.B. (in tal senso anche Corte di Appello di Ancona n. 821/2023 - n.
R.g. 1264/2019 del 18/05/2023 pubblicata il 18/05/2023). Part Tenuto conto che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento e non inficia le pattuizioni relative ai tassi d'interesse, essa potrebbe al più determinare la responsabilità precontrattuale della banca per violazione degli obblighi di informazione – se sussistente e dimostrata – ed il conseguente risarcimento del danno.
Nel caso di specie, la domanda non è stata proposta e neppure gli elementi costitutivi risultano allegati, dovendo in tal caso l'opponente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito
(nel caso in esame, rivelatosi in effetti di poco superiore a quello indicato nel contratto), non avrebbe stipulato il contratto di mutuo, ma la questione non è stata prospettata in questi termini dall'opponente.
4) l'eccezione di cui al capo B1. V): nullità della clausola che stabilisce il piano di ammortamento “alla francese”
L'opponente sostiene l'indeterminatezza del contratto di mutuo del 2005 e, richiamati gli artt. 1346 e 1418 c.c. e l'art. 117 TUB, solleva eccezione di nullità della clausola.
L'opponente lamenta, altresì, di aver subito conseguenze negative “in termini di aumento dei costi ricollegati a tale metodo di ammortamento, che, alla resa dei conti, implica il verificarsi di un fenomeno anatocistico sugli interessi, vietato dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 1bis, lett. b T.U.B.”
Egli sostiene, in particolare, che il piano di ammortamento presentato alla sottoscrizione non corrisponde al vero, in ragione del variare della rata all'aggiornamento Euribor con conseguente applicazione di interessi anatocistici e, quindi, chiede il ricalcolo dell'importo degli interessi dovuti in forza del mutuo del
2005, applicando, in luogo del tasso convenzionale, quello sostituito ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Ciò premesso, è pacifico che il rapporto in esame presenti un piano di ammortamento c.d. alla francese, con un tasso di interesse espressamente pattuito dalle parti.
pagina 10 di 19 Il modello di ammortamento in esame prevede un sistema a rata costante, ovvero, per i mutui a tasso variabile, a rata tendenzialmente costante, consistendo la variazione dell'importo della singola rata nella variazione del parametro di riferimento adoperato per la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si desume che la banca ha precisato nel contratto le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire. In particolare, il piano di ammortamento allegato al contratto indica le quote capitale del piano di ammortamento e le condizioni economiche pattuite (v. doc. 3 fasc. opponente).
Ciò consente di affermare, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, dall'altro,
l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico.
Nel modello di ammortamento alla francese, la quota di interessi di ciascuna rata
è, comunque, calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore, con la conseguenza che, a partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito: in tal modo, pertanto, l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato (cfr. Tribunale Ferrara,
13/02/2019, n.128; Tribunale Torino sez. I, 20/12/2018). Va, inoltre, precisato che “nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non
è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (cfr.
pagina 11 di 19 Cass., sent. n. 11400/2014; Cass. civ. sez. I, 24/11/2022, ud. 05/10/2022, dep.
24/11/2022, n.34677).
Di recente, le SS.UU. della Cassazione con la nota sentenza n. 15130/2024, decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Salerno con ordinanza del 19.7.2023, hanno enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Inoltre, in motivazione le SS.UU. - sebbene premettano che la stessa ordinanza di rimessione precisa che “non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo” che “non viene qui in gioco”, aggiungendo che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato” - escludono, con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse “a tasso fisso”, che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo, ricordando, a tal proposito, che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (si richiama anche Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
pagina 12 di 19 L'ammortamento alla francese viene poi ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, escludendosi, tra l'altro, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria. Sotto il primo profilo, non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Sotto il secondo profilo di indagine, poi, si rileva che la maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Le considerazioni della Suprema Corte in ordine alla determinatezza o determinabilità possono essere estese anche ai mutui a tasso variabile, come quello in esame, in quanto, ove il piano di rimborso riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale (cfr. Corte di Appello di Bologna n.
238/2025 - n. R.g. 238/2022 del 03/02/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione va rigettata.
5) l'eccezione di cui al capo B1. VI): nullità della clausola del contratto di finanziamento che rimanda all'Euribor per la determinazione dei tassi di interesse applicati al prestito con riferimento al mutuo del 2005
L'opponente ha sollevato un'ulteriore eccezione, lamentando che il tasso Euribor, al quale fanno riferimento le clausole contrattuali n. 3, 4 e 5, le prime due direttamente, la terza in maniera indiretta (il tasso di mora è calcolato con pagina 13 di 19 riferimento al tasso di interesse corrispettivo, che risulta determinato in ragione del valore dell'Euribor), è stato oggetto di manipolazione, anche in corrispondenza al periodo di vigenza del prestito, ovvero dal 2005 in avanti.
La domanda in esame si fonda, in estrema sintesi, sulla c.d. manipolazione dell'Euribor accertata dalla Commissione Europea nel 2013 e nel 2016, che avrebbe reso nulla, per indeterminatezza, o comunque inefficace, la clausola di pattuizione del tasso di interesse variabile parametrato a tale indice, contenuta in contratti, come quello di specie, stipulati nel periodo al quale si riferisce la manipolazione, con conseguente necessità di applicare il tasso legale in luogo di quello contrattualmente convenuto e rideterminare il quantum del debito residuo.
Va precisato che l'Euribor è un indice del tasso al quale sono offerti i depositi in euro nel mercato interbancario da una banca primaria ad un'altra banca primaria all'interno della zona euro;
pertanto, l'Euribor non è un tasso fissato dalle banche, ma è, in realtà, un dato oggettivo rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee.
Il contratto di mutuo per cui è causa non è stato erogato da istituto finanziario destinatario della nota decisione assunta dalla Commissione Europea del
4.12.2013, decisione relativa ad un'intesa anticoncorrenziale fra HE realizzata attraverso la manipolazione delle informazioni riguardanti l'Euribor e che ha riguardato BA, CH AN, CI LE e RB.
Dopo la decisione del 2013, il 7 dicembre 2016 la Commissione ha inflitto ulteriori sanzioni, per i medesimi fatti, anche a CR IC, e , CP_7 CP_8 anch'essi istituti di credito estranei al rapporto in esame.
Posto che la banca che ha stipulato il mutuo in contestazione non rientra fra quelle che hanno partecipato al cartello sanzionato dalla Commissione Europea, ai fini che qui interessano trova applicazione il principio enunciato da Cass.
12007/24, secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della
pagina 14 di 19 concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n.
287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Nel presente giudizio non è stata offerta prova della circostanza che la banca mutuante fosse a conoscenza dell'intesa o volesse profittarne, sicché anche tale doglianza va disattesa.
6) l'eccezione di cui al capo B2. VII): inefficacia della modifica contrattuale intervenuta con scrittura modificativa del 07.05.2014
Posto che l'ingiunzione si fonda sulla scrittura privata modificativa del precedente mutuo del 30.8.2005, stipulata in data 7.5.2014, l'opponente ha eccepito l'inefficacia dei poteri in capo al procuratore che, all'epoca, ha sottoscritto la modifica contrattuale. In particolare, sostiene che, “avendo agito il direttore dell'agenzia di Banca Marche, non in forza di una procura a lui conferita da parte dei legali rappresentanti della banca in carica in quel momento, cioè, dei
Commissari nominati dalla Banca d'Italia, bensì in forza di procura rilasciata da soggetti non più in carica, quindi, non più in grado di impegnare la società, il medesimo risulta avere concluso il contratto di rinegoziazione del mutuo senza averne i poteri” (pag. 23 atto di citazione in opposizione).
Sul punto, va condiviso quanto sostenuto dall'opposta, circa l'erroneità del riferimento all'art. 72 TUB, che riguarda i poteri dei Commissari - e non già quello dei dipendenti – riguardo all'amministrazione e alla gestione della società, e non certo il potere di intervenire nei singoli atti.
Nel caso di specie, l'attività dell'impresa in Amministrazione straordinaria è continuata, così come anche i rapporti di lavoro: conseguentemente, le procure rilasciate per l'esercizio delle normali funzioni proprie del dipendente restano pagina 15 di 19 valide. Peraltro, l'opponente non ha allegato e documentato l'espressa revoca della procura ad opera dei nuovi amministratori.
7) l'eccezione di cui al capo B2: VIII) e IX): annullamento ex art. 1442 c.c. della predetta scrittura modificativa del 07.05.2014 e rettifica dei calcoli posti alla base della scrittura modificativa
Sostiene parte opponente che “la banca ha commesso un errore grave e, per lei, sicuramente riconoscibile nel calcolare il credito vantato da Banca Marche e, per essa, da 2, al momento di rinegoziare il mutuo del 2005”, atteso Parte_2 che, per quanto rilevato dal consulente, “il tasso applicato al momento di stabilire
l'importo residuo del mutuo alla data del 14 maggio 2014 (rinegoziazione), non è quello rilevato a tale data, cioè Euribor 0,427% + spread 1,70%, dunque il
2,127%, bensì quello nominale indicato alla data di attivazione del mutuo, cioè
2,130% + spread 1,70% = 3,830%”; in tale maniera - conclude il consulente -,
“applicando tale tasso, si è finito per quantificare l'importo da rifinanziare in €.
108.737,99, invece di €. 89.091,77, importo che sarebbe risultato applicando il tasso che, secondo il contratto, doveva applicarsi a quella data (Euribor 6m + spread 1,70%). Così facendo, la banca finisce per imputare al cliente maggiori interessi, distribuiti sulle rate a scadere, per un totale di euro 19.646,22. … Tale effetto paradossale fa sì che l'ammontare della rata cresca, post rinegoziazione, invece di rimanere collegato al decrescere dei tassi, in forza del meccanismo di indicizzazione a suo tempo stipulato. Anche questa penalizzazione è incongrua rispetto a una esigenza di buona fede nell'esecuzione del contratto e di principi generali in tema di rinegoziazione di contratti finanziari” (pagg. 24 e 25 dell'atto di citazione).
Aggiunge l'opponente che l'unica ragione per la quale il ha chiesto la Pt_1 rinegoziazione era l'avere una rata maggiormente sostenibile, ovvero di importo inferiore, sicché, se avesse avuto maggiori competenze di matematica finanziaria, avrebbe compreso l'errore e non avrebbe sottoscritto il documento negoziale che gli veniva sottoposto.
pagina 16 di 19 Sottolinea, ancora, che l'azione di annullamento non risulta affatto prescritta, ai sensi dell'art. 1442 c.c., poiché il aveva preso conoscenza dell'errore solo Pt_1 pochi giorni prima, avute le risultanze da parte del consulente incaricato.
Ciò premesso, rileva il giudicante come la tesi della scoperta del preteso errore solo nel 2023 sia implausibile e scarsamente credibile. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta/opposta, il contratto sottoscritto nell'anno 2014 era già stato oggetto di un precedente giudizio conclusosi nell'anno 2020.
Peraltro, non era affatto necessario avere a disposizione particolari conoscenze di matematica finanziaria per comprendere il tasso di riferimento e lo spread applicati e comprendere la convenienza o meno della rinegoziazione del mutuo a fronte anche di un allungamento del medesimo.
Il mutuo in esame è a tasso variale e l'andamento dei tassi è periodicamente pubblicato dalla Banca d'Italia: sarebbe bastata un'ordinaria consultazione dei quotidiani o dei media in generale per comprendere le conseguenze economiche della scelta fatta, trattandosi della gestione del proprio indebitamento e, quindi, di questione sicuramente rilevante e degna di particolare attenzione.
Si può, quindi, fondatamente presumere che l'opponente sia stato sempre a conoscenza dell'andamento della scelta operata con la scrittura dell'anno 2014 e, quindi, in grado di comprendere la portata della rinegoziazione del mutuo con applicazione di diverso spread a fronte di un allungamento del piano di ammortamento, tanto più che l'importo della nuova rata (fatta salva l'oscillazione dell'Euribor nel corso del tempo) era chiaramente menzionato a pagina 3 della scrittura modificativa e del piano di ammortamento ad essa allegato e sottoscritto in ogni pagina.
Va, conseguentemente, accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento sollevata dalla convenuta opposta.
Occorre, altresì, rilevare che del preteso inadempimento dell'istituto di credito convenuto l'opponente non ha fornito prova, limitandosi ad affermazioni generiche in ordine alla responsabilità a titolo di dolo della convenuta.
pagina 17 di 19 L'opponente non ha specificato quale comportamento in concreto l'istituto di credito avrebbe adottato per indurlo alla rinegoziazione e a passare al nuovo tasso convenuto, né dimostrato che tale variazione sia dipesa da una volontà unilaterale dell'istituto di credito.
Appare sicuramente più plausibile la tesi contraria, che peraltro emerge dalla scrittura modificativa dell'anno 2014, ovvero che, trovandosi in difficoltà economiche, l'opponente abbia privilegiato la possibilità di allungare i tempi di rimborso, pur a fronte di un maggiore spread applicato, salvo poi pentirsene successivamente.
Restano assorbite le ulteriori questioni, pur rilevandosi, in ogni caso,
l'infondatezza dell'eccezione, atteso che il calcolo del residuo debito indicato nella scrittura modificativa non risulta viziato da errore alcuno.
Parimenti infondata è la questione relativa alle spese di istruttoria, indicate all'art. 2 del contratto modificativo del Maggio 2014, in misura dello 0,50% del debito residuo, ovvero € 532,26.
La normativa invocata, cd. “legge Bersani”, riguarda i casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo o ancora i costi di surrogazione, non essendo viceversa applicabile al caso in esame, relativa ad un'ipotesi di rinegoziazione. Part 8) le eccezioni di cui al capo B2 X) e XI): infedele rappresentazione dell' nella scrittura modificativa;
nullità della clausola che stabilisce il piano di ammortamento “alla Francese” nella scrittura modificativa.
Le due eccezioni sono ripetitive di quanto già esposto al capo B.1 ai n. IV e V, qui riferite non all'originario contratto di mutuo dell'anno 2005, bensì alla scrittura modificativa dell'anno 2014: anche per tale scrittura valgono tutte le considerazioni sopra esposte, sicché anche tali doglianze vanno disattese.
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In conclusiva sintesi, stante l'infondatezza delle eccezioni sollevate, l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022,
pagina 18 di 19 avendo a mente, in relazione allo scaglione di valore proprio della causa (€
114.812,31), un valore pari a quelli medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e a quello minimo per la fase istruttoria, in ragione della mancanza di attività di assunzione prove.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.268,000 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Pesaro, 28.3.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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